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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 7 del 04 marzo 2026
Ditta Trentin Ghiaia S.r.l. Progetto di ampliamento della cava di calcare, denominata "PIANEZZE", in Comune di Schio (VI). Diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 12/2024. L.R. 13/2018, D.lgs. 117/2008.
Trattasi di provvedimento che dispone il diniego dell’autorizzazione ad ampliare la cava di calcare denominata “PIANEZZE” in Comune di Schio (VI).
Il Direttore
PREMESSO che:
VISTA la domanda di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016 per il progetto di ampliamento, presentata dalla ditta Trentin Ghiaia S.r.l. e acquisita ai prott. regionali nn. 517074, 517078, 517085, 517097, 517175, 517186 e 517198 del 09/10/2024;
VISTA la documentazione integrativa del progetto acquisita ai protocolli regionali n. 538099 del 18/10/2024, n. 16603 del 13/01/2025 e nn. 558178, 558185, 558278, 558283, 558285, 558290 del 25/10/2025;
PRESO ATTO che con nota dell’Area Tutela e sicurezza del Territorio prot. 633470 del 20/11/2025, ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 12/2024 e del regolamento n. 2/2025, è stata convocata la Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14-ter della Legge n. 241/1990, finalizzata al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal Proponente, rinviata con nota n. 58850 del 04/02/2026 a data successiva all’adozione del provvedimento compatibilità ambientale;
VISTO il D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” e in particolare l’art. 27-bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;
VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.
VISTA la L.R. 18/02/2016 n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la L.R. 27/05/2024 n. 12 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
VISTO il regolamento regionale n. 2 del 09/01/2025 “Regolamento attuativo in materia di VIA”;
PRESO ATTO che:
VISTO il decreto n. 4 del 18/02/2026, conclusivo dell’endoprocedimento di cui alla lettera F, fase 8, dell’allegato A al Regolamento regionale n. 2/2025, con il quale il Direttore della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha adottato il provvedimento non favorevole di VIA, facendo propria la determinazione non favorevole del Comitato Tecnico regionale VIA n. 275 del 11/02/2026;
CONSIDERATO che, ai sensi fase 10 della lettera F dell’allegato A (allegato tecnico) richiamato dall’art. 9 del regolamento regionale 09/01/2025 n. 2, in caso di provvedimento di VIA negativo la conferenza dei servizi si determina negativamente dando altresì atto che ai sensi dell’art. 6 comma 10-bis del TUA, non trova applicazione quanto previsto dall’art. 10 bis della legge 241/1990;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi in data 24/02/2026 (Allegato B) svolta in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter della L. n. 241/1990 e secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e con la procedura stabilita dal citato regolamento regionale n. 2/2025, con il quale la Conferenza ha preso atto del citato parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nonché del citato provvedimento non favorevole di VIA e si è determinata in modo contrario relativamente al rilascio dell’autorizzazione ad ampliare la cava di calcare denominata “PIANEZZE”;
VISTO il R.D. 29/07/1927 n. 1443 – “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”;
VISTO il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 –“Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
VISTA la L.R. 16.03.2018 n. 13 – “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;
VISTO il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 20.03.2018 e aggiornato con D.G.R. n. 279 del 24/03/2025;
VISTI il D.lgs. 30/05/2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15/03/2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28/12/2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;
VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
VISTA la L.R. 13/09/1978 n. 52 – “Legge forestale regionale”;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523 – “Che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
VISTO il D.lgs. 22/01/2004 n. 42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. 31/12/2012 n. 54;
decreta
Luca Marchesi
(seguono allegati)
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