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Bur n. 35 del 24 marzo 2026


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 7 del 04 marzo 2026

Ditta Trentin Ghiaia S.r.l. Progetto di ampliamento della cava di calcare, denominata "PIANEZZE", in Comune di Schio (VI). Diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 12/2024. L.R. 13/2018, D.lgs. 117/2008.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento che dispone il diniego dell’autorizzazione ad ampliare la cava di calcare denominata “PIANEZZE” in Comune di Schio (VI).

Il Direttore

PREMESSO che:

  • con D.G.R. n. 6255 del 28/12/1993 la ditta Ruaro Guerrino e C. S.n.c. è stata autorizzata ad aprire e coltivare la cava di calcare, denominata “PIANEZZE”, in Comune di Schio (VI), stabilendo il termine per la conclusione dei lavori di estrazione al 31/12/2003 e di sistemazione al 31/12/2004, termini poi prorogati con provvedimenti regionali fino al 31/12/2024;
  • con D.D.R. n. 98 del 10/06/2014 è stata autorizzata una modifica non sostanziale del progetto di coltivazione della cava;
  • con D.D.R. n. 81 del 11/03/2022 l’autorizzazione è stata trasferita alla ditta Trentin Ghiaia S.r.l. (C.F. 01175980265), con sede legale in Via Maggior Piovesana 115 a Conegliano (TV);

VISTA la domanda di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016 per il progetto di ampliamento, presentata dalla ditta Trentin Ghiaia S.r.l. e acquisita ai prott. regionali nn. 517074, 517078, 517085, 517097, 517175, 517186 e 517198 del 09/10/2024;

VISTA la documentazione integrativa del progetto acquisita ai protocolli regionali n. 538099 del 18/10/2024, n. 16603 del 13/01/2025 e nn. 558178, 558185, 558278, 558283, 558285, 558290 del 25/10/2025;

PRESO ATTO che con nota dell’Area Tutela e sicurezza del Territorio prot. 633470 del 20/11/2025, ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 12/2024 e del regolamento n. 2/2025, è stata convocata la Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14-ter della Legge n. 241/1990, finalizzata al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal Proponente, rinviata con nota n. 58850 del 04/02/2026 a data successiva all’adozione del provvedimento compatibilità ambientale;

VISTO il D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” e in particolare l’art. 27-bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;

VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.

VISTA la L.R. 18/02/2016 n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la L.R. 27/05/2024 n. 12 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;

VISTO il regolamento regionale n. 2 del 09/01/2025 “Regolamento attuativo in materia di VIA”;

PRESO ATTO che:

  • il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., con parere n. 275 del 11/02/2026, Allegato A al presente provvedimento, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale;
  • il Comitato Tecnico regionale V.I.A. si esprime anche ai sensi dell’art. 11 comma 3 della L.R. 13/2018 in luogo della C.T.R.A.E.;
  • con D.D.R. n. 4/2026 della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso è stato approvato il parere non favorevole di compatibilità ambientale;

VISTO il decreto n. 4 del 18/02/2026, conclusivo dell’endoprocedimento di cui alla lettera F, fase 8, dell’allegato A al Regolamento regionale n. 2/2025, con il quale il Direttore della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha adottato il provvedimento non favorevole di VIA, facendo propria la determinazione non favorevole del Comitato Tecnico regionale VIA n. 275 del 11/02/2026;

CONSIDERATO che, ai sensi fase 10 della lettera F dell’allegato A (allegato tecnico) richiamato dall’art. 9 del regolamento regionale 09/01/2025 n. 2, in caso di provvedimento di VIA negativo la conferenza dei servizi si determina negativamente dando altresì atto che ai sensi dell’art. 6 comma 10-bis del TUA, non trova applicazione quanto previsto dall’art. 10 bis della legge 241/1990;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi in data 24/02/2026 (Allegato B) svolta in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter della L. n. 241/1990 e secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e con la procedura stabilita dal citato regolamento regionale n. 2/2025, con il quale la Conferenza ha preso atto del citato parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nonché del citato provvedimento non favorevole di VIA e si è determinata in modo contrario relativamente al rilascio dell’autorizzazione ad ampliare la cava di calcare denominata “PIANEZZE”;

VISTO il R.D. 29/07/1927 n. 1443 – “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”;

VISTO il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 –“Norme di polizia delle miniere e delle cave”;

VISTA la L.R. 16.03.2018 n. 13 – “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;

VISTO il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 20.03.2018 e aggiornato con D.G.R. n. 279 del 24/03/2025;

VISTI il D.lgs. 30/05/2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15/03/2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28/12/2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;

VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;

VISTA la L.R. 13/09/1978 n. 52 – “Legge forestale regionale”;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523 – “Che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO il D.lgs. 22/01/2004 n. 42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. 31/12/2012 n. 54;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto e fare proprio il decreto della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 4 del 18/02/2026 con il quale è stato adottato il provvedimento non favorevole di VIA relativamente al progetto di ampliamento della cava di calcare, denominata “PIANEZZE” in Comune di Schio (VI) per le motivazioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 275 del 11/02/2026, Allegato A al presente provvedimento;
  3. di prendere atto della determinazione non favorevole all’autorizzazione dell’ampliamento richiesto da parte della Conferenza dei Servizi svolta in modalità sincrona in data 24/02/2026 come da verbale che si allega al presente provvedimento (Allegato B);
  4. di denegare alla ditta Trentin Ghiaia S.r.l. (C.F. 01175980265), con sede a Conegliano (TV) in via Maggior Piovesana n. 115, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 per l’ampliamento della cava di calcare, denominata “PIANEZZE” in Comune di Schio (VI);
  5. di dare atto che in caso di provvedimento di VIA negativo, ai sensi dell’art. 6 comma 10-bis del D.lgs. 152/2006, non trova applicazione quanto previsto dall’art. 10 bis della legge 241/1990;
  6. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Schio, alla Provincia di Vicenza, all’Arpav, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alle Direzioni regionali Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso e Pianificazione Territoriale;
  7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.

Luca Marchesi

(seguono allegati)

7_Allegato_A_578547.pdf
7_Allegato_B_578547.pdf

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