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Bur n. 35 del 24 marzo 2026


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 74 del 09 marzo 2026

Modifica del p.to I dell'art. 2 (Obblighi del Concessionario) del Disciplinare Reg. n. 276365 del 26/06/2019 relativo all'uso di superficie demaniale di un tratto di argine lungo il Canal Bianco, in sinistra idraulica, tra il Comune di Cerea (VR), loc. Santa Teresa in Valle e il Comune di Legnago (VR), loc. Torretta. Richiedente: F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88. Pratica n. 9711.

Note per la trasparenza

Provvedimento emesso al fine della modifica del p.to I dell'art. 2 (Obblighi del Concessionario) del Disciplinare Reg. n. 276365 del 26/06/2019. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto n. 337 del 18/07/2019 l’U.O. Genio Civile di Verona ha rilasciato alla F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) la concessione inerente l’uso di superficie demaniale di un tratto di argine lungo il Canal Bianco, in sinistra idraulica, tra il Comune di Cerea (VR), loc. Santa Teresa in Valle e il Comune di Legnago (VR), loc. Torretta;

PREMESSO che con nota pervenuta con prot. regionale n. 580373 del 20/10/2025, la F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) con sede legale in Viale Tiziano, n. 70 (Palazzo delle Federazioni), Roma (RM), Partita I.V.A. 01382061008, in persona del Presidente della Sezione Provinciale di Verona, il Signor Begal Tiziano, omissis, ha chiesto la modifica del punto I dell’art. 2 (Obblighi del Concessionario) del Disciplinare Reg. n. 276365 del 26/06/2019 relativo all’uso di superficie demaniale di un tratto di argine lungo il Canal Bianco, in sinistra idraulica, tra il comune di Cerea (VR), loc. santa Teresa in Valle e il Comune di Legnago (VR), loc. Torretta,

PREMESSO che la modifica riguarda il permesso di sosta, nell’area oggetto di concessione, esclusivamente durante l’attività di pesca sportiva svolta dai concessionari, lasciando inalterati gli altri elementi oggetto di concessione rilasciata con Decreto n. 337 del 18/07/2019 e allegato Disciplinare n. 276365 del 26/06/2019;

PREMESSO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell’adunanza del 18/12/2025 con voto n. 157, ha espresso parere favorevole alla modifica del p.to I dell’art. 2 (Obblighi del Concessionario) del Disciplinare Reg. n. 276365 del 26/06/2019, subordinato al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all’art. 2 dell’Atto Aggiuntivo n. 1 al Disciplinare Reg. n. 276365 del 26/06/2019 allegato al presente provvedimento e che forma parte integrante dello stesso;

RITENUTO che l’opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato, né sia di impedimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. .mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto;

CONSIDERATO che la F.I.P.S.A.S. ha sottoscritto l’Atto Aggiuntivo n. 1 al Disciplinare Reg. n. 276365 del 26/06/2019;

CONSIDERATO che la F.I.P.S.A.S. sta regolarmente effettuando i pagamenti relativi alla pratica n. 9711;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. n. 41 del 9 agosto 1988 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2509 del 8 agosto 2003 “Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico”;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 “Tariffario canoni del demanio idrico”;

VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le “norme generali in materia di garanzie per l’utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota protocollo 442192 del 04 ottobre 2021 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18”;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 7 del 13 gennaio 2026, “Conferimento incarico dirigenziale ad interim di Direttore della Unità Organizzativa "Genio civile Verona", incardinata nella Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico, afferente l'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento regionale n. 1 del 2016 e s.m.i.” e ss. mm. ii.;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di modificare il p.to I dell’art. 2 (Obblighi del Concessionario) del Disciplinare Reg. n. 276365 del 26/06/2019, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni di carattere speciale:

  1. la sosta dovrà essere limitata, temporalmente, al solo espletamento dell’attività di pesca sportiva svolta dai concessionari;
  2. dovrà essere lasciato libero almeno m. 2,30 di carreggiata ghiaiata per il passaggio delle autovetture di servizio del Genio Civile che non dovranno mai trovare intralci sul proprio percorso; il parcheggio sul ciglio a campagna non dovrà mai spingersi eccessivamente verso il fosso di guardia, per evitare il franamento della sponda;
  3. il mantenimento dei cigli stradali, anche per gli usi richiesti dal concessionario, dovrà essere a carico del concessionario medesimo;
  4. è vietata la sosta di mezzi di peso complessivo superiore a 1700 kg.

Resta confermata ogni altra determinazione disposta dall’art. 2 del Disciplinare Reg. n. 276365 del 26/06/2019 reso esecutivo con Decreto n. 337 del 18/07/2019.

3. che le condizioni di utilizzo sono contenute nel Disciplinare Reg. n. 276365 del 26/06/2019 sottoscritto dalle parti e nell’Atto Aggiuntivo n.1.

4. che la presente concessione non modifica quella originaria, rilasciata con Decreto n. 337 del 18/07/2019 e pertanto la scadenza rimane confermata al 19/07/2029. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, lo stato dei luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

5. che in caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell’uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone da parte del Concessionario, l’Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall’art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

6. che il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

7. di pubblicare integralmente il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ad esclusione dell’allegato disciplinare di concessione e degli elaborati tecnici, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti all’Autorità Amministrativa Competente del Veneto, nei termini di 60 giorni dalla notifica ovvero, se del caso, avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i termini di legge. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Alessandro De Sabbata

Allegati (omissis)

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