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Bur n. 35 del 24 marzo 2026


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 73 del 09 marzo 2026

Diniego al rilascio della concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale con l'attraversamento del torrente Illasi con una tubazione in subalveo in Comune di Illasi (VR). Richiedente: Società Cooperativa agricola irrigua Allodola a r.l. R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88. Pratica n. 11857.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si diniega il rilascio della concessione idraulica in oggetto. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii.

Il Direttore

PREMESSO che, con nota pervenuta con protocollo regionale n. 148742 del 24/03/2025 e successiva integrazione prot. n. 279209 del 06/06/2025, la Società Cooperativa agricola irrigua Allodola a r.l. ha presentato istanza di concessione idraulica per l’occupazione di superficie demaniale per l’attraversamento del torrente Illasi con tubazione in subalveo in Comune di Illasi (VR);

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona (C.T.R.D.) nell’adunanza del 04/11/2025 con voto n. 134, ha espresso parere contrario al rilascio della concessione in oggetto, con la seguente motivazione:

- “in considerazione del sovralluvionamento determinato dalla presenza di materiale litoide trasportato dalle piene e della futura necessità di effettuare lavori di sistemazione idraulica, lo scavo e la relativa posa in opera della tubazione a cielo aperto comporterebbe uno scavo la cui profondità non garantirebbe la stabilità delle pareti con la necessità di operare importanti sezionamenti del fondo alveo e possibili ripercussioni sulla sicurezza idraulica”.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 53156 del 02/02/2026, l’Unità Organizzativa Genio Civile di Verona, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, ha comunicato alla Società Cooperativa agricola irrigua Allodola a r.l. il preavviso di diniego dell’istanza, condividendo e facendo integralmente proprie le motivazioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici per la Provincia di Verona;

VERIFICATO che la Società Cooperativa agricola irrigua Allodola a r.l. non ha depositato alcuna osservazione, né ha presentato memorie scritte e documenti entro i termini previsti dalla citata nota;

RITENUTO, pertanto, non accoglibile l’istanza in argomento per i motivi sopra riportati;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. .mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. n. 41 del 9 agosto 1988 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTA la DGR n. 7 del 13/01/2026, di conferimento dell’incarico di Direttore “ad interim” della Unità Organizzativa Genio Civile Verona all’ing. Alessandro De Sabbata, già Direttore degli Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota protocollo 442192 del 04 ottobre 2021 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18”,

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di denegare, per le motivazioni addotte in premessa, la concessione idraulica per l’occupazione di superficie demaniale per l’attraversamento del torrente Illasi con tubazione in subalveo in Comune di Illasi (VR) richiesta dalla Società Cooperativa agricola irrigua Allodola a r.l. (C.F.: omissis), con sede in (omissis), in persona del Presidente pro – tempore;

3. di pubblicare integralmente il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ad esclusione dell’allegato disciplinare di concessione e degli elaborati tecnici, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti all’Autorità Amministrativa Competente del Veneto, nei termini di 60 giorni dalla notifica ovvero, se del caso, avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i termini di legge. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Alessandro De Sabbata

Allegati (omissis)

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