Home » Dettaglio Decreto
Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 69 del 09 marzo 2026
Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, mediante n. 1 pozzo a uso irriguo (al di fuori del periodo di fornitura consortile) e zootecnico, presso il Comune di Roveredo di Guà (VR), in loc. Morosina, al foglio 11 map. 352. R.D. 11.12.1933, n. 1775. Concessionario: Bellini Francesco Pratica: D/7084.
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea, mediante n. 1 pozzo a uso irriguo (al di fuori del periodo di fornitura consortile) e zootecnico, presso il Comune di Roveredo di Guà (VR), in loc. Morosina, a seguito di regolare istruttoria e acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente. L'atto è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.05.2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.
Il Direttore
VISTA l’istanza, prot. n. 364917 del 22.07.2024 presentata da Bellini Francesco, volta a ottenere la concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea, mediante di n. 1 pozzo a uso irriguo (al di fuori del periodo di fornitura consortile) e zootecnico, presso il Comune di Roveredo di Guà (VR), in loc. Morosina, al foglio 11 map. 352.
PREMESSO che con la predetta istanza si richiedeva un prelievo d’acqua pari a medi moduli 0,005 (pari a 0,5 l/s), massimi moduli 0,03 (pari a 3 l/s) e un volume massimo annuo pari a 15.944,50 mc ad uso irriguo; e un prelievo di medi moduli 0,00174 (pari a 0,174 l/s), massimi moduli 0,0104 (pari 1,04 l/s) per un volume massimo annuo di 3.900,00 mc a uso zootecnico;
VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole con prescrizioni dell’Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Trento, acquisito al prot. n. 468615 del 18.09.2025, ed espresso ai sensi dell’art. 7, R.D. 1775/1933, così come modificato dall’art. 96, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell’utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico e idrologico. Tale parere stabilisce che il volume totale annuo concedibile non dovrà eccedere il valore di 5.851,25 m3 di cui: massimi 3.900 m3 per l’uso zootecnico, massimi 1.951,25 m3 per l’uso irriguo; il prelievo per uso irriguo potrà essere esercitato esclusivamente al di fuori del periodo di copertura del servizio consortile; siano eseguite prove di portata a tre o più gradini con portate almeno doppie di quella massima richiesta, volte a confermare sul campo la trasmissività dell’acquifero e le curve di abbassamento e di risalita, le eventuali interferenze con pozzi limitrofi, comunicandone i relativi esiti all’Ufficio titolare del rilascio della concessione, per le eventuali limitazioni o condizioni all’emungimento; di prevedere la possibilità di modificare il regime dei prelievi, anche in forma temporanea, in caso di acclarata carenza idrica o siccità (su conforme valutazione dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici) e comunque qualora il monitoraggio dello stato quantitativo degli acquiferi, di competenza regionale, dovesse eventualmente evidenziare, nel futuro, problematiche a carico dei livelli delle acque sotterranee tali da impedire il conseguimento/mantenimento degli obiettivi fissati dal Piano di gestione e dal Piano regionale di tutela delle acque; qualora il competente Gestore del Servizio Idrico Integrato dovesse essere in grado di assicurare la fornitura idrica per l’uso in oggetto, il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione all’Autorità concedente la quale vorrà conseguentemente provvedere alla revoca del provvedimento concessorio;
VISTI gli atti dell’istruttoria esperita a norma di legge;
VISTI il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni; il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l’art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs. 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05.11.2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota prot. 442192 del 04.10.2021 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18”;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;
VISTO il disciplinare d’uso della concessione n. 3584 del 10.02.2026 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d’acqua alle condizioni di cui al disciplinare n. 3584 del 10.02.2026, allegato parte integrante del presente atto.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Bellini Francesco, (C.F. omissis), nato a (omissis), residente (omissis), in virtù delle prescrizioni impartite con nota prot. n. 468615 del 18.09.2025 dall’Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Trento, il diritto di derivare acque pubbliche da falda sotterranea mediante n. 1 pozzo della profondità di 36 m ubicato nel Comune di Roveredo di Guà (VR), in loc. Morosina e identificato catastalmente al foglio 11 mappale 352. La derivazione è assentita a uso irriguo al di fuori del periodo di fornitura consortile (novembre -febbraio), per medi moduli 0,0018 (pari a 0,18 l/s), massimi moduli 0,0112 (pari a 1,12 l/s) e un volume annuo massimo di prelievo di 1.951,25 mc; per l’uso zootecnico, per medi moduli 0,00174 (pari a 0,174 l/s), massimi moduli 0,0104 (1,04 l/s) per un volume annuo pari a 3.900,00 mc, per un volume totale annuo non eccedente 5.851,25 mc.
L’acqua, così derivata, viene concessa esclusivamente a uso zootecnico e a irriguo al di fuori del periodo di fornitura consortile nel territorio catastalmente individuato presso il Comune Roveredo di Guà (VR), al foglio 11 mappali 41 – 43 – 50 – 135 – 317 – 318 – 499 – 500 –502 – 503 – 504 – 505 – 506 – 507 – 508 – 509 – 510 – 511.
3. di non eccedere, per la derivazione a uso irriguo e zootecnico di cui al presente decreto, il volume annuo massimo stabilito in sede di istruttoria pari a 5.851,25 mc così come indicato dall’Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Trento con nota prot. n. 468615 del 18.09.2025;
4. di installare idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate (contatori), ed in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 275/93, dall’ art.165 del D.Lgs. n. 152/2006, dalla Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 e dall’Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Trento con nota prot. n. 468615 del 18.09.2025, garantendone il corretto funzionamento e provvedendo alla relativa denuncia presso gli uffici competenti;
5. di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.12.2046, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 3584 del 10.02.2026 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 143,71 calcolato per l’anno 2026 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge;
6. di considerare il presente decreto, nei limiti delle condizioni imposte dall’art. 20 del R.D. 1775/1933, quale nulla osta all’utilizzazione dell’acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e dal relativo disciplinare n. 3584 del 10.02.2026, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario e dell’affittuario da depositarsi presso il Genio Civile di Verona almeno trenta (30) giorni prima dell’utilizzo della risorsa idrica;
7. di approvare l’allegato disciplinare della concessione d’uso n. 3584 del 10.02.2026 parte integrante del presente decreto, stipulato tra Bellini Francesco, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell’Unità Organizzativa Genio civile Verona;
8. di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell’allegato disciplinare di concessione e degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.05.2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti;
10. Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti all’Autorità Amministrativa Competente del Veneto, nei termini di 60 giorni dalla notifica ovvero, se del caso, avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i termini di legge. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Alessandro De Sabbata
Allegati (omissis)
Torna indietro