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Bur n. 35 del 24 marzo 2026


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 62 del 06 marzo 2026

Concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie demaniale da adibire ad area di cantiere e per il rivestimento dei tratti arginali del torrente Alpone, in corrispondenza del nuovo attraversamento con ponte ferroviario della linea AV/AC, nel Comune di San Bonifacio (VR). Ditta: CONSORZIO IRICAV DUE L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904. Norme di polizia idraulica Pratica n. 11538 (collegata alla pratica 11537).

Note per la trasparenza

Provvedimento emesso al fine del rilascio della concessione idraulica per attraversamento di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii.

Il Direttore

PREMESSO che con nota prot. n. 66132 del 14/02/2022, il Consorzio IRICAV DUE (omissis), con sede legale in (omissis) e sede operativa in (omissis), ha richiesto una concessione per l’occupazione all’uso temporaneo di suolo demaniale da adibire ad area di cantiere e per eseguire i lavori di rivestimento dei tratti arginali del torrente Alpone, in corrispondenza del nuovo attraversamento con ponte ferroviario della linea AV/AC, nel Comune di San Bonifacio (VR), nelle aree catastalmente censite al Foglio 30 mapp.li 37 – 50 -576 – 608 – 66 e al Foglio 31 mapp.li 1130 – 642 – 76 – 77- 81 -82 – 83 - 86 – 88 - 945, per un periodo di 36 mesi;

PREMESSO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell’adunanza del 23/06/2022 con voto n. 80, ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinato al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all’art. 2 del disciplinare di concessione allegato al presente provvedimento e che forma parte integrante dello stesso;

RITENUTO che l’opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato, né sia di impedimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. .mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto;

CONSIDERATO che con nota protocollo regionale n. 509725 del 03/11/2022 questa Unità Organizzativa Genio Civile Verona ha autorizzato l’esecuzione anticipata dei lavori, in pendenza alla sottoscrizione del disciplinare d’uso;

CONSIDERATO che, con nota prot. reg. n. 378114 del 01/08/2025, il Consorzio Iricav Due ha presentato la polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni che dovessero verificarsi alle opere preesistenti nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari a € 1.000.000,00 (euro un milione/00), comprensiva altresì della copertura dei costi di ricostruzione delle opere preesistenti, dei costi di demolizione e sgombero, nonché dei danni derivanti da vibrazioni, rimozioni, franamenti e cedimenti del terreno;

CONSIDERATO che il Consorzio Iricav Due ha sottoscritto digitalmente il disciplinare ed ha provveduto a versare il canone richiesto;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. n. 41 del 9 agosto 1988 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2509 del 8 agosto 2003 “Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico”;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 “Tariffario canoni del demanio idrico”;

VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le “norme generali in materia di garanzie per l’utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota protocollo 442192 del 04 ottobre 2021 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18”;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 7 del 13 gennaio 2026, “Conferimento incarico dirigenziale ad interim di Direttore della Unità Organizzativa "Genio civile Verona", incardinata nella Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico, afferente l'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento regionale n. 1 del 2016 e s.m.i.” e ss. mm. ii.;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di rilasciare, al Consorzio IRICAV DUE (omissis), con sede legale in (omissisi) e sede operativa in (omissis), in persona dell’ing. Palomba Alberto (C.F.: omissis), nato a (omissis) il (omissis), in qualità di Procuratore del Consorzio Iricav Due, e del Dott. Zoppi Federico (C.F.: omissis), in qualità di Direttore AFC del Consorzio Iricav Due, la concessione per l’occupazione all’uso temporaneo di suolo demaniale da adibire ad area di cantiere e per eseguire i lavori di rivestimento dei tratti arginali del torrente Alpone, in corrispondenza del nuovo attraversamento con ponte ferroviario della linea AV/AC, nel Comune di San Bonifacio (VR), nelle aree catastalmente censite al Foglio 30 mapp.li 37 – 50 -576 – 608 – 66 e al Foglio 31 mapp.li 1130 – 642 – 76 – 77- 81 -82 – 83 - 86 – 88 - 945, per un periodo di 36 mesi, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona con voto n. 80 del 23/06/2022;

3. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la sopracitata Ditta ad eseguire i lavori per di rivestimento dei tratti arginali del torrente Alpone, in corrispondenza del nuovo attraversamento con ponte ferroviario della linea AV/AC, nel Comune di San Bonifacio (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni di carattere speciale:

  • utilizzare l’area demaniale esclusivamente e limitatamente a quanto concesso;
  • ottemperare obbligatoriamente a quanto previsto dall'art. 12 del R.D. 523/1904, che al primo capoverso recita "I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada”, provvedendo quindi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle difese arginali (sommità, lato fiume e lato campagna) per la fascia compresa tra la sezione n. 5 (a valle del viadotto stradale) e la sezione n. 19 (a monte del viadotto ferroviario) individuate nelle tavole progettuali e coincidenti con l'inizio e la fine dei rivestimenti arginali (già prescritto da C.T.R.D. del 21/04/2022 - voto n. 49);
  • realizzare i lavori nel rispetto della prescrizione di cui al punto n. 73 della Deliberazione C.I.P.E. circa la protezione del rilevato arginale dallo stillicidio e dalle erosioni;
  • garantire l’intestazione al "Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico" delle opere di difesa idraulica e delle piste di servizio arginale;
  • garantire, nel periodo di cantiere, la continuità della percorribilità arginale al fine di poter intervenire anche in situazioni di emergenza;
  • prevedere, durante le lavorazioni per l'esecuzione del rivestimento delle sponde interne, la possibilità di liberare in un tempo ridottissimo (massimo 3 ore) l'alveo dalle opere provvisionali e permettere cosi il transito della piena;
  • fornire a questa U.O. riferimenti telefonici, mail e PEC di personale (almeno 2 persone) da contattare per poter accedere al cantiere durante le situazioni emergenziali, effettuare interventi manutentivi e svolgere attività ispettive e di polizia idraulica lungo il corso d'acqua;
  • provvedere affinché, in fase di esecuzione dei lavori, siano predisposte le necessarie precauzioni per garantire il regolare deflusso delle acque nelle aree di cantiere prevedendo anche l'eventualità di precipitazioni importanti (in accordo con prescrizione n.116 della Deliberazione n. 84/2017 del C.I.P.E);
  • garantire che, nel periodo di cantiere ed in quello successivo alla realizzazione dell'opera, sia prevista la continuità della viabilità poderale sia l'accesso ai fondi e la continuità del sistema idraulico (irriguo e di scolo), e i passaggi e le strutture irrigue devono avere adeguate dimensioni (in accordo con prescrizione n. 116 della Deliberazione n. 84/2017 del C.I.P.E);
  • rispettare tutte le condizioni o prescrizioni impartite dal personale dell’Ente concedente anche se non espressamente riportate nel presente atto;

L’autorizzazione è, inoltre, subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

a) eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d’acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;

b) a non modificare, nemmeno provvisoriamente, le sezioni idrauliche, così come autorizzate, del torrente Alpone con opere, scavi, depositi o altro, diversamente da quanto autorizzato;

c) a riparare tempestivamente, qualsiasi danno o guasto dovesse verificarsi alla proprietà demaniale per effetto della presente concessione in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dalla Unità Organizzativa Genio Civile Verona;

e) comunicare in anticipo l’inizio dei lavori e successivamente la loro conclusione, trasmettendo certificato di regolare esecuzione delle opere con contestuale attestazione dell’esecuzione delle prescrizioni impartite;

f) sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l’intera area interessata dai lavori e sgomberare l’alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;

g) a provvedere in forma continua, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera;

h) assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;

i) a non pretendere risarcimenti od oneri per eventuali danni, di qualunque specie, che dovessero essere causati alle opere, oggetto della presente concessione, da piene, alluvioni od ogni altra causa, anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire nell’asta del corso d’acqua stesso;

j) rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, nonché le altre normative e regolamenti in materia di polizia idraulica.

Ogni responsabilità nei riguardi della sicurezza del personale impiegato, anche con riferimento agli adempimenti del D.lgs. n.81/2008, resta in capo al Concessionario.

L’autorizzazione ha validità di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data del presente decreto. Entro tale termine i lavori dovranno essere completamente ultimati; nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione.

L’esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle suddette disposizioni, comporterà l’immediata decadenza dell’autorizzazione stessa, oltre all’obbligo del ripristino dei siti e del risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.

4. che le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare allegato al presente decreto.

5. la durata della presente concessione in anni 10 (anni dieci) successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, lo stato dei luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

6. che, per la presente concessione idraulica, come previsto dall’art. 9 del disciplinare, è dovuto il versamento di un canone annuo fino alla scadenza o alla revoca della concessione. Tale canone per il 2026 ammonta ad € 494,15 (euro quattrocentonovantaquattro/15) e sarà annualmente aggiornato secondo quanto stabilito dalla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 83 comma 4 della L.R. n. 11/2001.

7. che in caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell’uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone da parte del Concessionario, l’Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall’art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

8. che il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

9. di pubblicare integralmente il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ad esclusione dell’allegato disciplinare di concessione e degli elaborati tecnici, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti all’Autorità Amministrativa Competente del Veneto, nei termini di 60 giorni dalla notifica ovvero, se del caso, avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i termini di legge. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Alessandro De Sabbata

Allegati (omissis)

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