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Bur n. 35 del 24 marzo 2026


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 70 del 09 marzo 2026

Rilascio di concessione demaniale marittima della durata di anni 15 per finalità di acquacoltura su uno specchio acqueo di 500.000 mq, situato nel mare territoriale antistante il litorale dell'isola di Pellestrina (Comune di Venezia). Beneficiario: Società "Laguna Viva società cooperativa" (Rif. pratica 118.N - ID S.I.D 2023M004999).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si conclude il procedimento amministrativo volto al rilascio di una concessione demaniale marittima della durata di 15 anni in favore della società "Laguna Viva società cooperativa", nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza previsti dalla normativa europea e nazionale.

Il Direttore

(omissis)

decreta

  1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. Di rilasciare alla società Laguna Viva società cooperativa (C.F./P.IVA 02775450279), con sede legale in Venezia, località San Pietro in Volta la concessione demaniale marittima per l'occupazione e l'uso di uno specchio acqueo di mq 500.000 (cinquecentomila), situato nel mare territoriale antistante il litorale di Pellestrina (Comune di Venezia), allo scopo di mantenere un impianto di acquacoltura.
     
  3. Di stabilire la durata della concessione in anni 15 (quindici), con decorrenza dal 01/05/2026 e scadenza al 30/04/2041, in continuità con il precedente titolo, in relazione alla particolare rilevanza tecnico-economica degli impianti, alla loro considerevole estensione e alla complessità della gestione biologica e ambientale del compendio, nonché al fine di garantire la necessaria stabilità operativa e produttiva.
     
  4. Di determinare in € 50.000,00 (cinquantamila/00) l'importo della cauzione definitiva, prevista dalla disciplina di settore a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla concessione, da costituire entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, in proporzione all’estensione dello specchio acqueo, alla durata quindicennale della concessione e alla complessità strutturale dell’impianto di acquacoltura.
     
  5. Di dare atto che la presente concessione è rilasciata sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011.
     
  6. Di stabilire che, ai sensi del punto 8 dell’Allegato B alla D.G.R. n. 1115/2024, la concessione è subordinata alla presentazione, entro sei mesi dalla notifica del presente provvedimento, della documentazione indicata nel medesimo Allegato B a pena di decadenza dal titolo, come segue:
    1. copia del certificato di avvenuta iscrizione al Registro delle imprese di pesca (art. 72 D.P.R. 1639/1968);
    2. copia della documentazione relativa all'iscrizione della nave minore o galleggiante asservita all'impianto (art. 146 Cod. Nav.);
    3. copia del documento di registrazione ai fini igienico-sanitari (D.Lgs. 148/2008).
       
  7. Di richiamare l'obbligo per il concessionario di corrispondere il canone demaniale annuo, disciplinato e quantificato secondo le normative statali vigenti e soggetto ad adeguamento ISTAT, nonché di provvedere al versamento degli eventuali conguagli che dovessero essere accertati.
     
  8. Di dare atto che la Società concessionaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2024, è tenuta alla trasmissione annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, di una relazione sulla produttività dell'impianto alla Direzione Agroambiente, al fine di consentire il monitoraggio delle attività nelle aree AZA.
     
  9. Di approvare l'allegato "Schema di Disciplinare", che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, contenente le clausole contrattuali e le prescrizioni tecniche che regolano il rapporto concessorio.
     
  10. Di informare che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica (D.Lgs. 104/2010), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (D.P.R. 1199/1971).
     
  11. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto limitatamente al solo dispositivo, dando atto che la stessa avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

Gabriele Micaroni

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