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Bur n. 33 del 17 marzo 2026


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI n. 61 del 20 febbraio 2026

Ditta Impresa Olivotto s.r.l.. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di calcare per industria, denominata "PASCOLI" in Comune di Longarone (BL), con rilascio di contestuale autorizzazione paesaggistica. L.R. 13/2018 D.Lgs. 42/2004 D.Lgs. 117/2008.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale la ditta Impresa Olivotto s.r.l. è autorizzata ad aprire e coltivare la cava di calcare per industria, denominata “PASCOLI” in Comune di Longarone (BL) con contestuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Il Direttore

VISTA l’istanza in data 30.09.2024 e la relativa documentazione di progetto, acquisita al prot. n. 503291-503299 del 02.10.2024, con la quale la ditta Impresa Olivotto S.r.l. ha chiesto, ai sensi della L.R. 13/2018, di aprire e coltivare la cava di calcare per industria denominata “PASCOLI” in Comune di Longarone (BL);

PRESO ATTO che con decreto n. 44 del 17.07.2023 della Direzione regionale Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso, il progetto è stato escluso dalla procedura di V.I.A. con la seguente condizione ambientale:

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam – in Corso d’Opera - Post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 153/2023 (nota della UO VA, VINCA, Capitale naturale e NUVV n. 370829 del 10/07/2023 pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A. della Regione Veneto).

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA., dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso., per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche in cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.


CONSIDERATO che il progetto presentato con la citata istanza risulta conforme a quanto contenuto nel provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;

CONSIDERATO che parte dell’area della cava è parzialmente assoggettata al vincolo paesaggistico ex art. 142, lettere g) del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, per la presenza di zona boscata;

VISTA la nota n. 586627 del 18.11.2024 con la quale :

  • è stato avviato il procedimento ai fini del rilascio dell’autorizzazione ed è stato chiesto, ai sensi del comma 4 dell’art. 11 della L.R. 13/2018, al Comune di Longarone di provvedere alla pubblicazione della domanda e del relativo progetto per l’acquisizione di eventuali osservazioni od opposizioni;
  • è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2, della L. 241/1990, svolta in forma semplificata e modalità asincrona, con la quale sono stati chiesti i pareri al Comune di Longarone per gli aspetti di conformità urbanistica dell’intervento, alla Provincia di Belluno per gli aspetti di polizia mineraria, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in merito all’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e alla Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestale - U.O. Servizi Forestali di Belluno per la presenza del vincolo idrogeologico-forestale;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni od opposizioni alla domanda in questione;

PRESO ATTO che nell’ambito della conferenza di servizi:

  • il Comune di Longarone non ha fatto pervenire alcun parere;
  • la Provincia di Belluno, con nota acquisita al protocollo regionale n. 13955 del 13.01.2025 ha espresso parere favorevole nell’ambito della conferenza dei servizi decisoria, con la prescrizione che “sia salvaguardata la sicurezza degli operatori durante le varie fasi di lavorazione all’interno del cantiere estrattivo, anche in rapporto alle limitate dimensioni dello stesso”;
  • la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con nota acquisita al protocollo regionale n. 68770 del 10.02.2025 ha espresso parere favorevole, subordinatamente al rispetto delle indicazioni relative alla tutela archeologica e all’osservanza della seguente prescrizione, necessaria al corretto inserimento delle opere programmate nel contesto tutelato:
    - sia prevista la piantumazione di un sistema boscato con la presentazione di un progetto forestale di impianto, che ambisca a ricostituire e completare l’ambito boscato limitrofo. Tale progetto dovrà seguire i lotti di ripristino previsti e pertanto essere eseguito non al termine di ogni lotto coltivato;
  • l’U.O. Servizi Forestali - sede di Belluno, con nota n. 28792 del 20.01.2025 ha espresso parere favorevole, con le seguenti prescrizioni :
    - Le date d’inizio ed ultimazione dei lavori devono essere tempestivamente comunicate anche a questa Unità Organizzativa;
    - I lavori non potranno aver luogo prima dell’inoltro del versamento relativo misura compensativa di cui alla lett Q del II comma dell’art. 5 della L.R 52/78 per la riduzione di una superficie forestale di 8.018 mq;

PRESO ATTO che con successiva nota n. 611901 del 07.11.2025 l’U.O. Servizi Forestali - sede di Belluno ha confermato il proprio parere favorevole, sulla scorta del programma di ricomposizione ambientale aggiornato che prevede la realizzazione di formazioni boscate sull’intera superficie finale di cava;

PRESO ATTO che la ditta ha prodotto la documentazione integrativa/sostitutiva del programma di ricomposizione ambientale, acquisita al protocollo regionale n. 488043 del 24.09.2025 e n. 565686 del 15.10.2025, in adeguamento alla prescrizione di cui al parere della Soprintendenza;

PRESO ATTO che la C.T.R.A.E. nella seduta del 14.11.2025, con verbale allegato al presente provvedimento (Allegato A), ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, :

  • al rilascio dell’autorizzazione ai fini minerari per l’apertura e la coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale) della cava di calcare per industria, denominata “PASCOLI”;
  • al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs.42/2004;
  • all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dando atto che dal medesimo risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
  • all’autorizzazione, ai sensi degli artt. 17, comma 3, e 21, comma 3, delle N.T.A. del PRAC, all’asporto dalla cava di parte del materiale associato, costituito da calcari per costruzioni, per la quantità determinata dal progetto;
  • all’avvicinamento degli scavi a distanza inferiore a quella indicata nella tabella di cui all’art. 15, comma 7, delle N.T.A. del PRAC, rispetto a sostegno di linea elettrica, presente a margine del lato nord del perimetro di scavo, preso atto della verifica di stabilità prodotte dalla ditta;

CONSIDERATO che la Commissione nella medesima seduta ha rilevato quanto segue:

  • l’intervento estrattivo interessa un vecchio scavo in ribasso conseguito nell’ambito di una precedente attività mineraria e prevede un modesto ampliamento areale con approfondimento dello stesso e conseguente progressivo riempimento fino a livello del piano circostante, con l’impiego di terre e rocce da scavo;
  • l’intervento appare compatibile con il vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e con il vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull’area di cava;
  • l’intervento, in particolare, appare compatibile con il vincolo paesaggistico determinato dalla presenza del bosco su parte dell’area di cava (art. 142 del D.lgs. 42/2004), tenuto conto che la ricomposizione finale prevista dal progetto, con le prescrizioni contenute nel parere, dà luogo ad un corretto reinserimento del sito nel contesto paesaggistico circostante e che è prevista già in fase di coltivazione la progressiva realizzazione dei lavori di ricomposizione morfologica, man mano che vengono raggiunte le quote di massimo scavo, e del recupero a verde, al fine di ridurre gradualmente la superficie del cantiere. Inoltre, considerato che trattasi di scavo in ribasso già schermato da un diaframma roccioso l’impatto visivo prodotto dall’intervento è sostanzialmente trascurabile;
  • in ordine alla compatibilità con il P.R.A.C., con particolare riferimento alle Norme Tecniche Attuative, si rileva che :
    • il calcare per industria, che costituisce il materiale principale di interesse estrattivo, non rientra tra i materiali di gruppo A oggetto di pianificazione e, quindi, la domanda non è soggetta a particolari restrizioni e/o limitazioni, in termini di ambiti estrattivi e di volumi autorizzabili;
    • con riferimento alla commercializzazione di parte del materiale associato sottoforma di calcari per costruzioni, ciò è consentito in applicazione dell’art. 21, comma 3 delle norme del PRAC, che prevede che la specifica autorizzazione di cui all’art. 17, comma 3, può essere rilasciata a prescindere dai volumi autorizzabili per ambito provinciale;
    • l’intervento prevede l’avvicinamento degli scavi rispetto a un sostegno di linea elettrica, situato a margine del lato nord di cava, a distanze inferiori a quelle di riferimento indicate all’art. 15, comma 7 delle norme del piano. A riguardo si rileva che la ditta ha prodotto una verifica di stabilità nei confronti del suddetto manufatto a garanzia della sicurezza dello stesso e che con nota in data 07.07.2025 è stato chiesto all’ente gestore del manufatto medesimo di esprimere il proprio parere in merito all’avvicinamento degli scavi, il quale peraltro non ha fatto pervenire alcun riscontro;
  • con D.C.C. n. 20 del 28.05.2025 il Comune di Longarone ha approvato la variante n. 2 del Piano degli Interventi con la quale è stata modificata la destinazione dell’area che ricomprende l’ambito oggetto della domanda di cava, che risultava classificata come area a servizio alle vicine palestra di roccia e diga del Vajont per realizzare servizi di visitazione, in zona agricola (A4 – Ambiente agricolo e pascolivo) in sintonia con le aree contermini, in attesa di riprendere l’originale previsione in un successivo P.I. a fronte di una concreta possibilità di realizzazione dello standard previsto anche con l’attivazione di un accordo P/P con la proprietà;
  • in riferimento al fatto che il progetto interessa un’area ricadente in un vecchio cantiere minerario appartenente a concessione mineraria di marna per cemento dichiarata cessata nel gennaio 1981, si rileva che l’intervento estrattivo proposto interessa solo marginalmente il giacimento costituito dal citato minerale di prima categoria a suo tempo riconosciuto, in quanto il progetto di estrazione proposto intercetta in minima parte le 3 distinte bancate di marna, indicate dal progetto relativo al cantiere minerario, intervallate da spessori ben maggiori di calcare. Considerato, inoltre, che localmente i livelli marnosi risultano già asportati, l’intervento proposto non pregiudica la consistenza del giacimento minerario, che si sviluppa su di un ambito ben più vasto;
  • in ordine alla richiesta di riduzione della superficie forestale mediante misura compensativa onerosa si rileva che in recepimento della prescrizione della Soprintendenza la ditta ha prodotto un nuovo piano di ricomposizione ambientale che prevede l’impianto di bosco sull’intera superficie ricomposta mediante la formazione di macchie boscate con copertura superiore al 30% dell’intera area di cava. Conseguentemente si ritiene superata e quindi non più accoglibile la citata richiesta di riduzione della superficie forestale;

CONSIDERATO inoltre che l’intervento ricade all’esterno dei siti della Rete Natura 2000 ed è posto a circa 340 metri dal sito più vicino, individuato come ZPS IT3230089 “Dolomiti del Cadore e del Comelico” e che, relativamente al progetto, sono esclusi effetti negativi significativi sui siti della Rete Natura 2000, come emerge dalla dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e dagli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

RILEVATO che nell’ambito della procedura di screening V.I.A., conclusasi con DDR n. 44/2023, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV si è espressa favorevolmente sulla conclusione della procedura di valutazione di incidenza,

con le seguenti prescrizioni:

  1. non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (concorrendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali). Ai fini della ricomposizione ambientale dell’area di cava, dovrà essere garantito il mantenimento ovvero la ricostituzione del soprassuolo boscato ai piedi delle pareti sub-verticali di mascheramento (derivanti dalla pregressa fase estrattiva) poste a Ovest e a Sud dell’ambito di cava, per una fascia non inferiore a 10 m. Per la predetta ricostituzione andranno utilizzate specie autoctone e coerenti con la locale serie vegetazionale prealpina orientale basifila dolomitica degli ostrieti primitivi e del pino silvestre (Erico-Fraxinion orni). La gestione e manutenzione di tali impianti andrà effettuata fino all’accertamento dell’affermazione dei caratteri diagnostici della tipologia fitocenotica, prevedendo altresì le opportune forme di contrasto alle specie alloctone;
  2. eseguire le lavorazioni di taglio ed esbosco e di scopertura del giacimento, interferenti con le specie di interesse comunitario, preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L’eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo risulterà ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva. A tal fine, la direzione Lavori andrà affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e individuare ed applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
  3. documentare il rispetto delle predette indicazioni prescrittive mediante specifica reportistica predisposta dalla Direzione Lavori e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di provvedere al monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

e le seguenti raccomandazioni :

  • trasmettere all’autorità regionale per la valutazione d’incidenza della data di avvio e di conclusione del progetto di coltivazione in argomento, la reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive con cadenza semestrale;
  • comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d’Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PRESO ATTO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), come modificato con D.Lgs. 153/2014, in data 09.01.2026 è stata inoltrata la richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 alla banca dati nazionale antimafia, riguardante la ditta Impresa Olivotto s.r.l. ed i soggetti interessati;

CONSIDERATO che sono trascorsi i termini di cui all’art. 88 – comma 4 del D.Lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, purché nell’autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva;

CONSIDERATO l’esito favorevole della conferenza di servizi decisoria, nella quale sono stati acquisiti solo atti di assenso con prescrizioni, senza apportare modifiche sostanziali al progetto, nonché il parere favorevole della C.T.R.A.E., si può procedere al rilascio dell’autorizzazione mineraria e di quella paesaggistica, quest’ultima per una validità di anni 5, posto che la stessa costituisce atto autonomo e presupposto necessario per l’autorizzazione ai fini minerari;

PRESO ATTO che l’intervento interessa una superficie di scavo di circa 12.292 mq e consente l’estrazione di un volume di circa 163.500 mc di materiale complessivamente estraibile, compreso il materiale associato;

PRESO ATTO inoltre che l’intervenuta modifica del programma di ricomposizione ambientale in recepimento della prescrizione contenuta nel parere della Soprintendenza non consente la riduzione della superficie boscata, come originariamente richiesto dalla ditta;

PRESO ATTO che con riferimento alla condizione ambientale 1 contenuta nel decreto n. 44 del 17.07.2023 della Direzione regionale Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso con nota n. 64300 del 06.02.2026 l’U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha comunicato che la stessa si intende ottemperata solamente qualora siano rispettate le seguenti indicazioni:

  • Andrà documentato in sede di post operam l’efficacia delle opere di miglioramento ambientale previste, fornendo specifica relazione al fine della verifica del mantenimento dell’idoneità ambientale;
  • rispetto alla modalità di gestione delle opere a verde, oltre alle previste sostituzioni delle fallanze o dei soggetti deperienti e agli interventi colturali per lo sviluppo del popolamento, andrà previsto il mantenimento della necromassa, funzionale al ciclo biologico delle specie di interesse comunitario presenti nell’area vasta, che possono o potranno beneficiare degli interventi attuati di miglioramento ambientale;
  • andranno eseguite le misure di prevenzione e di contrasto alle specie aliene secondo gli indirizzi della D.G.R. n. 1059/2023, sia in fase ante operam che post operam, eseguendo il controllo floristico nei settori interessati dai movimenti terra almeno nel triennio successivo ai lavori;
  • nella fase post-operam, dopo il quarto anno dalla conclusione dei lavori, sarà fornito il riscontro sull’adeguamento alle predette indicazioni, anche mediante l’opportuno rilievo delle opere a verde realizzate;

VISTA la L.R. 16.03.2018, n. 13, - Norme per la disciplina dell’attività di cava, e il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 20.03.2018, aggiornato con D.G.R. n. 279 del 24.03.2025;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - ed il DPCM 12.12.2005;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 in relazione al vincolo idrogeologico;

VISTI il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 e la D.G.R. n. 1400 del 29.10.2017 riguardanti le norme in materia di valutazione di incidenza vigenti al momento della procedura di screening V.I.A.;

VISTI il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;

DATO ATTO del versamento di € 300,00, quale importo per le spese di istruttoria, come stabilito dalla D.G.R. n. 78 del 29.01.2019 riguardante gli oneri di istruttoria per le domande relative all’attività di cava;

VISTA la L.R. 54/2012, come modificata con L.R. 14/2016;

decreta

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 14.11.2025, con le relative prescrizioni, come da verbale allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di autorizzare alla ditta Impresa Olivotto s.r.l., (C.F. 00078440252), con sede in Ospitale di Cadore (BL), Via Alemagna, 26, ad aprire e coltivare la cava di calcare per industria, denominata “PASCOLI” in Comune di Longarone (BL), in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 6. e con le successive prescrizioni;

4. di autorizzare sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi in premessa indicati, l’esecuzione delle opere di coltivazione della cava, dando atto che l’intervento, come definito nella documentazione di cui al punto 6. e con le prescrizioni stabilite al successivo punto 11, lett. c, e, f, i, k, l, p e q, e l, è compatibile con il vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 esistente su parte dell'area della cava;

5. di disporre che l’autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, ha efficacia di anni 5 (cinque) dalla data del presente atto e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all’autorizzazione mineraria;

6. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati, firmati digitalmente dal Direttore dell’U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive,:

n.

Elaborato

Denominazione

prot. n.

data

1

ALL. A1

RELAZIONE TECNICA

503291

02.10.2024

2

ALL. A2

PIANO GESTIONE RIFIUTI DI ESTRAZIONE

503291

02.10.2024

3

ALL. A3

RELAZIONE PAESAGGISTICA

503291

02.10.2024

4

ALL. A4

VALUTAZIONE RICADUTA POLVERI AL SUOLO

503291

02.10.2024

5

ALL. A4.a

RELAZIONE DI GESTIONE POLVERI

503291

02.10.2024

6

ALL.A5

VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO

503291

02.10.2024

7

ALL. A6

RELAZIONE FORESTALE

503291

02.10.2024

8

ALL. A7

RELAZIONE GEOLOGICA

503291

02.10.2024

9

ALL. A8

CRONOPROGRAMMA

503291

02.10.2024

10

ALL. A9

COMPUTO METRICO

503291

02.10.2024

11

ALL. A10

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

503291

02.10.2024

12

ALL. A11

VERIFICA STABILITA’ PILONE LINEA ELETTRICA

284517

10.06.2025

13

 

RAPPORTO DI PROVA SCOTICO

503291

02.10.2024

14

 

RELAZIONE PER IL RIMBOSCHIMENTO FORESTALE E RIPRISTINO AMBIENTALE

488043

24.09.2025

15

TAV. B1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

503299

02.10.2024

16

TAV. B2

PLANIMETRIA CATASTALE

503299

02.10.2024

17

TAV. B3

PLANIMETRIA RILIEVO STATO DI FATTO

503299

02.10.2024

18

TAV. B4

INQUADRAMENTO URBANISTICO

503299

02.10.2024

19

TAV. B5

PLANIMETRIA VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE

503299

02.10.2024

20

TAV. B6

PLANIMETRIA INIZIO COLTIVAZIONE

503299

02.10.2024

21

TAV. B7

PLANIMETRIA FINE PRIMO LOTTO

503299

02.10.2024

22

TAV. B8 Rev.01

PLANIIMETRIA FINE SECONDO LOTTO

565686

15.10.2025

23

TAV. B9 Rev01

PLANIIMETRIA FINE TERZO LOTTO (FINE RECUPERI AMBIENTALI)

488043

24.09.2025

24

TAV. B10 

PLANIMETRIA MASSIMO SCAVO

503299

02.10.2024

25

TAV. B11

SEZIONI DI PROGETTO

503299

02.10.2024

26

TAV. B12

CONSEQUENZIALITA’ FASI

503299

02.10.2024


7. di stabilire che il materiale estraibile, come risultante dalla documentazione di progetto, è determinato in circa mc 163.500 ed è costituito in prevalenza da calcare per industria;

8. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) entro 15 (quindici) anni dalla data del presente provvedimento;

9. di fare obbligo alla ditta, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, di adempiere alle seguenti condizioni:

  1. di presentare, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale – Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi Cauzionali”) – di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell’importo di € 650.000,00 (seicentocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Regione, con apposito provvedimento, procederà allo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Regione provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
  2. di presentare la documentazione che dimostri la disponibilità delle aree della cava per l’intera temporalità prevista al punto 8 del presente provvedimento, con la precisazione che qualora il titolo di disponibilità per lo sfruttamento del giacimento sia diverso dalla proprietà lo stesso deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. b) della L.R. 13/18;

10. prima dell’inizio lavori la ditta è tenuta a :

  1. nominare il direttore dei lavori di coltivazione ai sensi dell’art. 18 della L.R. 13/18, utilizzando la modulistica scaricabile dal seguente link https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica3 e comunicarlo a Regione e Comune;
  2. realizzare una recinzione perimetrale, costituita da rete metallica di altezza di almeno 1,50 metri, montata su paletti in ferro, mantenendo una distanza di almeno 5 metri dal ciglio di scavo di progetto, e apporre lungo la recinzione stessa numero adeguato di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;
  3. apporre altri 2 capisaldi di riferimento plani-altimetrico, ad integrazione dei quelli già installati, che dovranno essere ubicati in posizione esterna al tratto di perimetro di scavo lungo i lati nord ed est, e costituiti da basamenti inamovibili in cls, muniti di piastra a croce o chiodo topografico (survey point) da utilizzarsi per eventuali verifiche strumentali sulla conformità dei lavori rispetto al progetto. Tutti i capisaldi posti all’esterno del limite di scavo dovranno essere riportati su apposita cartografia con indicazione delle rispettive monografie riferite al sistema di riferimento Gauss-Boaga fuso Ovest GBO (EPSG 3003);
  4. porre in opera in modo visibile in corrispondenza dell’accesso alla cava un cartello identificativo della cava medesima delle dimensioni di 1x1 metri, contenente i dati desumibili dallo schema scaricabile dal sito web della Regione del Veneto – Ambiente e Territorio;

11. di far obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti prescrizioni:

  1. accantonare l’eventuale quantitativo di terreno vegetale di scopertura delle aree di cava esterne all’attuale ciglio di scavo e riutilizzarlo solo per la ricostituzione dello strato superficiale nell’ambito dei previsti lavori di ricomposizione ambientale, a condizione che trattasi di terra non inquinata, nel quale siano rispettate le CSC dei primi 18 elementi della colonna A della tabella 1 all’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006, ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito;
  2. il materiale associato non idoneo alla commercializzazione dovrà essere mantenuto all’interno della cava per essere riutilizzato nella ricomposizione ambientale;
  3. procedere con i lavori di coltivazione secondo gli stati di avanzamento di cui alle Tav B7 (fine primo lotto), B8 (fine secondo lotto) e B9 (fine terzo lotto), subordinando il passaggio alla fase successiva all’esito favorevole della verifica da effettuarsi previo sopralluogo congiunto da parte di Comune, Provincia e all’U.O. Servizi Forestali di Belluno sullo stato di avanzamento dei lavori. A tal fine la ditta dovrà allegare alla richiesta di verifica una tavola grafica dello stato di fatto, corredata da relazione tecnica sui lavori eseguiti, con particolare riferimento alla ricomposizione ambientale;
  4. procedere all’interno di ogni fase con il metodo di coltivazione a gradoni, con alzata indicativa di 5-6 metri, effettuando le operazioni di abbattimento della formazione rocciosa con l’impiego di martellone montato su escavatore e per il taglio dei blocchi di sega meccanica o di filo diamantato. È fatto divieto di utilizzare esplosivo per l’abbattimento della roccia in posto;
  5. provvedere, nella prima stagione utile, all’impianto forestale di progetto con funzione schermante, costituito da tre filari di piante e arbusti da disporsi a margine dello scavo lungo i lati ovest e sud della cava, previa stesura, se necessaria, di uno strato di terreno superficiale;
  6. integrare, qualora necessario, l’impianto forestale di cui alla lettera precedente ai fini di realizzare un’idonea barriera arborea funzionale ad un costante ed idoneo mascheramento dell’attività di estrazione, con l’utilizzo di specie autoctone e un sesto d’impianto che riproduca il bosco circostante, in modo da impedirne la visibilità dalle aree contermini ed in particolare da Longarone. La ditta dovrà garantire una costante manutenzione della quinta arborea e la sostituzione delle fallanze;
  7. effettuare durante i lavori estrattivi in ribasso, un costante controllo della stabilità dei fronti di scavo, mediante verifiche, a cura di un tecnico abilitato a supporto della Direzione lavori, della distribuzione e delle caratteristiche delle discontinuità del substrato roccioso al fine di adottare eventuali misure correttive e cautelative dei fronti di scavo medesimi. Qualora fosse necessario, provvedere, a titolo cautelativo, alle modifiche in riduzione dell’inclinazione dei profili di scavo rispetto all’ipotesi di progetto, che dovranno essere autorizzate come modifiche non sostanziali, ai sensi dell’art. 14 delle N.T.A. del PRAC;
  8. è consentita, ai sensi degli artt. 17, comma 3, e 21, comma 3, delle N.T.A. del PRAC, la commercializzazione del materiale associato, per l’utilizzo come calcare per costruzioni sottoforma di blocchi, nella quantità massima prevista dal progetto, pari a 50.000 mc. Conseguentemente è fatto obbligo alla ditta di comunicare alla Regione entro il 28.02 di ogni anno il volume commercializzato sia nell’anno precedente, che di quello cumulativo riferito alla tipologia di materiale “calcare per costruzioni”;
  9. procedere con i lavori di ricomposizione ambientale mediante il progressivo riempimento delle aree escavate fino al ripristino della quota finale di 572 m. s.l.m., mediante il riporto di terre e rocce da scavo. A tal fine, iniziare le operazioni di ricomposizione morfologica, nell’ambito di ciascuna fase sulle superfici già esaurite e nelle immediatezze dell’ultimazione dei lavori di estrazione previsti per la fase medesima, in recepimento sia delle indicazioni contenute nel provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A., sia della prescrizione di cui al parere della Soprintendenza;
  10. è consentito l’utilizzo per il riempimento della depressione di cava di terre da scavo aventi caratteristiche geotecniche scadenti, riconducibili a materiali limoso-argillosi, soltanto dopo aver completato le operazioni di estrazione e di movimentazione del materiale estratto dal fondo scavo;
  11. effettuare in modo tempestivo il previsto recupero vegetazionale sulle superfici che man mano vengono ripristinate alla quota finale di 572 m. s.l.m.;
  12. assicurare sia durante che al termine dei lavori di coltivazione la corretta regimazione delle acque meteoriche anche con la realizzazione o ricalibratura di elementi di scolo e/o con la formazione di un arginello in terra lungo il ciglio di scavo;
  13. adeguare il tratto della viabilità di accesso all’area di cava costituito da fondo sterrato con posa e successiva compattazione di uno strato di materiale stabilizzato, allo scopo di rendere più agevole il passaggio dei mezzi d’opera;
  14. mantenere costantemente integra la citata viabilità di accesso, intervenendo tempestivamente con i ripristini della pavimentazione eventualmente necessari, provvedendo alla periodica pulizia del tratto asfaltato, in modo che il transito in uscita degli automezzi adibito al trasporto non determini un imbrattamento della strada provinciale SP 251, nella quale si immettono. Qualora necessario provvedere pure a periodica bagnatura;
  15. provvedere alla ricostituzione del bosco, come previsto in progetto, sotto il controllo dell’U.O. Servizi Forestali di Belluno, soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare;
  16. trasmettere, contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava di cui all’art. 21 della L.R. 13/18, una dichiarazione dell’U.O. Servizi Forestali di Belluno relativa all’attecchimento delle specie arboree messe a dimora. In mancanza di tale dichiarazione potrà essere prescritto, in fase di estinzione della cava, un adeguato deposito cauzionale a garanzia delle opere manutentive previste per un congruo periodo di tempo;
  17. comunicare tempestivamente all’U.O. Servizi Forestali di Belluno le date di inizio e ultimazione lavori;

12. è fatto obbligo alla ditta di adottare le seguenti misure di mitigazione:

  1. dovrà essere conservato in cava il materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza;
  2. dovranno essere rispettate le vigenti norme in materia di tutela dell’ambiente e i serbatoi contenenti carburanti e/o sostanze pericolose devono essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell’ambiente e dotati di idonea vasca di contenimento;
  3. i mezzi in entrata dall’area di cava che trasportano materiali polverulenti (terre da scavo) non adeguatamente umidificati siano telonati per evitare la dispersione di polveri;
  4. i mezzi adibiti al trasporto del materiale nella percorrenza della strada di accesso alla cava dovranno mantenere una velocità massima non superiore a 30 km/h;
  5. preferire l’utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB; qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, privilegiare l’acquisto di mezzi con fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV

13. di far obbligo alla ditta, inoltre, di:

  • evitare possibili fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali con particolare riferimento allo smaltimento rifiuti, alla raccolta e smaltimento delle acque reflue ed alle emissioni dei fumi in atmosfera;
  • limitare la velocità dei mezzi adibiti al trasporto del materiale sia all’interno dell’area di cava che nel primo tratto di viabilità pubblica, al fine di evitare la collisione con individui della fauna terrestre;
  • svolgere periodiche attività di informazione e formazione del personale operante in cava per evitare il verificarsi di comportamenti impattanti;

14. al fine di garantire in corso d’opera l’ottemperanza della condizione ambientale 1 di cui al D.D.R. n. 44 del 17.07.2023, in recepimento di quanto comunicato con nota n. 64300 del 06.02.2026 dall’U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, la ditta ha l’obbligo di osservare le seguenti indicazioni:

  • andrà documentato in sede di post operam l’efficacia delle opere di miglioramento ambientale previste, fornendo specifica relazione al fine della verifica del mantenimento dell’idoneità ambientale;
  • rispetto alla modalità di gestione delle opere a verde, oltre alle previste sostituzioni delle fallanze o dei soggetti deperienti e agli interventi colturali per lo sviluppo del popolamento, andrà previsto il mantenimento della necromassa, funzionale al ciclo biologico delle specie di interesse comunitario presenti nell’area vasta, che possono o potranno beneficiare degli interventi attuati di miglioramento ambientale;
  • andranno eseguite le misure di prevenzione e di contrasto alle specie aliene secondo gli indirizzi della D.G.R. n. 1059/2023, sia in fase ante operam che post operam, eseguendo il controllo floristico nei settori interessati dai movimenti terra almeno nel triennio successivo ai lavori;
  • nella fase post-operam, dopo il quarto anno dalla conclusione dei lavori, sarà fornito il riscontro sull’adeguamento alle predette indicazioni, anche mediante l’opportuno rilievo delle opere a verde realizzate;

15. è fatto obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;

16. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al protocollo regionale n 503291 del 02.10.2024 ai sensi del D.Lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010 e successive modificazioni, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

17. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:

  1. di stabilire che l’eventuale terreno vegetale della cava, da utilizzarsi per la ricostituzione del suolo organico superficiale, dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti CSC di cui alla colonna A della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito, ai sensi della D.G.R. n. 1987/2014;
  2. il terreno vegetale da impiegare nella ricostituzione del suolo organico proveniente dall’esterno dovrà presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessitura) adeguate alle condizioni stazionali rappresentative della fitocenosi da utilizzare per la ricomposizione e simili a quelle dell’unità cartografica di riferimento della carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV, oltre a possedere i requisiti di qualità ambientale indicati per le terre e rocce da scavo di cui alla successiva lett. c;
  3. è consentito l’utilizzo, per il completo riempimento dello scavo in ribasso fino alla quota di circa 572 m. .s.l.m, di terre da scavo di provenienza esterna alla cava, per una quantità stimata di circa 245.000 mc, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti CSC dei primi 18 elementi della colonna A della tabella 1 all’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006, ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo. Dette verifiche dovranno essere integrate con i parametri relativi ai PFAS (in particolare con la ricerca del PFBA) i cui valori, per essere utilizzati in cava, devono essere al di sotto del limite di quantificazione definito da ARPAV e in vigore al momento del conferimento;
  4. la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall’esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell’ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell’allegato A alla DGR 761/2010;
  5. il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate all’Unità Operativa Servizio Geologico e Attività Estrattive ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008;

18. di dare atto che nella procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., conclusasi con decreto n. 44 del 17.07.2023, è stato rilevato che l’area di intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti, ritenendo pertanto che si può riconoscere la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017. A riguardo si richiamano le prescrizioni e raccomandazioni di cui alla Relazione Istruttoria n. 153/2023 del 07.07.2023 predisposta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, riportate nelle premesse, che qui si intendono integralmente trascritte;

19. di far obbligo alla ditta del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono attualmente esercitate dalla Provincia. A riguardo si prescrive che sia salvaguardata la sicurezza degli operatori durante le varie fasi di lavorazione all’interno del cantiere estrattivo, anche in rapporto alle limitate dimensioni dello stesso. A tal fine è fatto obbligo alla ditta di adottare tutte le misure necessarie a tutela dell’incolumità dei lavoratori, tra le quali anche l’eventuale utilizzo durante i lavori di reti protettive al fine del contenimento di eventuali frammenti rocciosi distaccatisi dai fronti di scavo o altre tecniche di consolidamento dei fronti medesimi ritenute efficaci;

20. di far obbligo alla ditta di predisporre e trasmettere alla Provincia, prima dell’inizio dei lavori e successivamente a cadenza annuale, la relazione sulla stabilità dei fronti di scavo, prevista all’art. 52 del D.Lgs. 624/1996, che prenda in considerazione i rischi di caduta di massi e di franamento. In tale relazione, da redigersi in conformità alle normative tecniche vigenti, devono essere definite, in funzione della natura e dello stato dell’unità litologica interessata nonché dei macchinari impiegati, l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione nonché il metodo di coltivazione impiegato. Con l’inizio delle operazioni di riempimento dello scavo tale relazione di stabilità va estesa anche alle scarpate del materiale di riporto;

21. di dare atto che sono trascorsi i 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta alla banca dati antimafia, previsti dall’art. 88 – comma 4, del D.Lgs. 159/2011, senza che sia pervenuta comunicazione da parte del Prefetto di Belluno il presente decreto può essere consegnato alla ditta, fatta salva la clausola di revoca, qualora pervenga comunicazione interdittiva da parte del Prefetto medesimo;

22. di trasmettere il presente provvedimento corredato dalla documentazione di progetto al Comune di Longarone, alla Provincia di Belluno, all’A.R.P.A.V., all’Unità Organizzativa Servizi Forestali – sede di Belluno e alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV;

23. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

24. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, ai sensi del 11° comma dell’art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;

25. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

26. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Vincenzo Artico

(seguono allegati)

allegato_DDR_61_del_20_02_2026_577957.pdf

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