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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI n. 61 del 20 febbraio 2026
Ditta Impresa Olivotto s.r.l.. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di calcare per industria, denominata "PASCOLI" in Comune di Longarone (BL), con rilascio di contestuale autorizzazione paesaggistica. L.R. 13/2018 D.Lgs. 42/2004 D.Lgs. 117/2008.
Trattasi di provvedimento con il quale la ditta Impresa Olivotto s.r.l. è autorizzata ad aprire e coltivare la cava di calcare per industria, denominata “PASCOLI” in Comune di Longarone (BL) con contestuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Il Direttore
VISTA l’istanza in data 30.09.2024 e la relativa documentazione di progetto, acquisita al prot. n. 503291-503299 del 02.10.2024, con la quale la ditta Impresa Olivotto S.r.l. ha chiesto, ai sensi della L.R. 13/2018, di aprire e coltivare la cava di calcare per industria denominata “PASCOLI” in Comune di Longarone (BL);
PRESO ATTO che con decreto n. 44 del 17.07.2023 della Direzione regionale Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso, il progetto è stato escluso dalla procedura di V.I.A. con la seguente condizione ambientale:
1.
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Ante operam – in Corso d’Opera - Post operam
Oggetto della condizione
Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 153/2023 (nota della UO VA, VINCA, Capitale naturale e NUVV n. 370829 del 10/07/2023 pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A. della Regione Veneto).
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA., dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso., per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche in cui fornire i relativi riscontri.
Soggetto verificatore
Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.
CONSIDERATO che il progetto presentato con la citata istanza risulta conforme a quanto contenuto nel provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;
CONSIDERATO che parte dell’area della cava è parzialmente assoggettata al vincolo paesaggistico ex art. 142, lettere g) del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, per la presenza di zona boscata;
VISTA la nota n. 586627 del 18.11.2024 con la quale :
PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni od opposizioni alla domanda in questione;
PRESO ATTO che nell’ambito della conferenza di servizi:
PRESO ATTO che con successiva nota n. 611901 del 07.11.2025 l’U.O. Servizi Forestali - sede di Belluno ha confermato il proprio parere favorevole, sulla scorta del programma di ricomposizione ambientale aggiornato che prevede la realizzazione di formazioni boscate sull’intera superficie finale di cava;
PRESO ATTO che la ditta ha prodotto la documentazione integrativa/sostitutiva del programma di ricomposizione ambientale, acquisita al protocollo regionale n. 488043 del 24.09.2025 e n. 565686 del 15.10.2025, in adeguamento alla prescrizione di cui al parere della Soprintendenza;
PRESO ATTO che la C.T.R.A.E. nella seduta del 14.11.2025, con verbale allegato al presente provvedimento (Allegato A), ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, :
CONSIDERATO che la Commissione nella medesima seduta ha rilevato quanto segue:
CONSIDERATO inoltre che l’intervento ricade all’esterno dei siti della Rete Natura 2000 ed è posto a circa 340 metri dal sito più vicino, individuato come ZPS IT3230089 “Dolomiti del Cadore e del Comelico” e che, relativamente al progetto, sono esclusi effetti negativi significativi sui siti della Rete Natura 2000, come emerge dalla dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e dagli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
RILEVATO che nell’ambito della procedura di screening V.I.A., conclusasi con DDR n. 44/2023, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV si è espressa favorevolmente sulla conclusione della procedura di valutazione di incidenza,
con le seguenti prescrizioni:
e le seguenti raccomandazioni :
PRESO ATTO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), come modificato con D.Lgs. 153/2014, in data 09.01.2026 è stata inoltrata la richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 alla banca dati nazionale antimafia, riguardante la ditta Impresa Olivotto s.r.l. ed i soggetti interessati;
CONSIDERATO che sono trascorsi i termini di cui all’art. 88 – comma 4 del D.Lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, purché nell’autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva;
CONSIDERATO l’esito favorevole della conferenza di servizi decisoria, nella quale sono stati acquisiti solo atti di assenso con prescrizioni, senza apportare modifiche sostanziali al progetto, nonché il parere favorevole della C.T.R.A.E., si può procedere al rilascio dell’autorizzazione mineraria e di quella paesaggistica, quest’ultima per una validità di anni 5, posto che la stessa costituisce atto autonomo e presupposto necessario per l’autorizzazione ai fini minerari;
PRESO ATTO che l’intervento interessa una superficie di scavo di circa 12.292 mq e consente l’estrazione di un volume di circa 163.500 mc di materiale complessivamente estraibile, compreso il materiale associato;
PRESO ATTO inoltre che l’intervenuta modifica del programma di ricomposizione ambientale in recepimento della prescrizione contenuta nel parere della Soprintendenza non consente la riduzione della superficie boscata, come originariamente richiesto dalla ditta;
PRESO ATTO che con riferimento alla condizione ambientale 1 contenuta nel decreto n. 44 del 17.07.2023 della Direzione regionale Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso con nota n. 64300 del 06.02.2026 l’U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha comunicato che la stessa si intende ottemperata solamente qualora siano rispettate le seguenti indicazioni:
VISTA la L.R. 16.03.2018, n. 13, - Norme per la disciplina dell’attività di cava, e il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 20.03.2018, aggiornato con D.G.R. n. 279 del 24.03.2025;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - ed il DPCM 12.12.2005;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 in relazione al vincolo idrogeologico;
VISTI il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 e la D.G.R. n. 1400 del 29.10.2017 riguardanti le norme in materia di valutazione di incidenza vigenti al momento della procedura di screening V.I.A.;
VISTI il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;
DATO ATTO del versamento di € 300,00, quale importo per le spese di istruttoria, come stabilito dalla D.G.R. n. 78 del 29.01.2019 riguardante gli oneri di istruttoria per le domande relative all’attività di cava;
VISTA la L.R. 54/2012, come modificata con L.R. 14/2016;
decreta
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 14.11.2025, con le relative prescrizioni, come da verbale allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di autorizzare alla ditta Impresa Olivotto s.r.l., (C.F. 00078440252), con sede in Ospitale di Cadore (BL), Via Alemagna, 26, ad aprire e coltivare la cava di calcare per industria, denominata “PASCOLI” in Comune di Longarone (BL), in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 6. e con le successive prescrizioni;
4. di autorizzare sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi in premessa indicati, l’esecuzione delle opere di coltivazione della cava, dando atto che l’intervento, come definito nella documentazione di cui al punto 6. e con le prescrizioni stabilite al successivo punto 11, lett. c, e, f, i, k, l, p e q, e l, è compatibile con il vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 esistente su parte dell'area della cava;
5. di disporre che l’autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, ha efficacia di anni 5 (cinque) dalla data del presente atto e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all’autorizzazione mineraria;
6. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati, firmati digitalmente dal Direttore dell’U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive,:
n.
Elaborato
Denominazione
prot. n.
data
1
ALL. A1
RELAZIONE TECNICA
503291
02.10.2024
2
ALL. A2
PIANO GESTIONE RIFIUTI DI ESTRAZIONE
3
ALL. A3
RELAZIONE PAESAGGISTICA
4
ALL. A4
VALUTAZIONE RICADUTA POLVERI AL SUOLO
5
ALL. A4.a
RELAZIONE DI GESTIONE POLVERI
6
ALL.A5
VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO
7
ALL. A6
RELAZIONE FORESTALE
8
ALL. A7
RELAZIONE GEOLOGICA
9
ALL. A8
CRONOPROGRAMMA
10
ALL. A9
COMPUTO METRICO
11
ALL. A10
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
12
ALL. A11
VERIFICA STABILITA’ PILONE LINEA ELETTRICA
284517
10.06.2025
13
RAPPORTO DI PROVA SCOTICO
14
RELAZIONE PER IL RIMBOSCHIMENTO FORESTALE E RIPRISTINO AMBIENTALE
488043
24.09.2025
15
TAV. B1
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
503299
16
TAV. B2
PLANIMETRIA CATASTALE
17
TAV. B3
PLANIMETRIA RILIEVO STATO DI FATTO
18
TAV. B4
INQUADRAMENTO URBANISTICO
19
TAV. B5
PLANIMETRIA VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE
20
TAV. B6
PLANIMETRIA INIZIO COLTIVAZIONE
21
TAV. B7
PLANIMETRIA FINE PRIMO LOTTO
22
TAV. B8 Rev.01
PLANIIMETRIA FINE SECONDO LOTTO
565686
15.10.2025
23
TAV. B9 Rev01
PLANIIMETRIA FINE TERZO LOTTO (FINE RECUPERI AMBIENTALI)
24
TAV. B10
PLANIMETRIA MASSIMO SCAVO
25
TAV. B11
SEZIONI DI PROGETTO
26
TAV. B12
CONSEQUENZIALITA’ FASI
7. di stabilire che il materiale estraibile, come risultante dalla documentazione di progetto, è determinato in circa mc 163.500 ed è costituito in prevalenza da calcare per industria;
8. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) entro 15 (quindici) anni dalla data del presente provvedimento;
9. di fare obbligo alla ditta, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, di adempiere alle seguenti condizioni:
10. prima dell’inizio lavori la ditta è tenuta a :
11. di far obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti prescrizioni:
12. è fatto obbligo alla ditta di adottare le seguenti misure di mitigazione:
13. di far obbligo alla ditta, inoltre, di:
14. al fine di garantire in corso d’opera l’ottemperanza della condizione ambientale 1 di cui al D.D.R. n. 44 del 17.07.2023, in recepimento di quanto comunicato con nota n. 64300 del 06.02.2026 dall’U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, la ditta ha l’obbligo di osservare le seguenti indicazioni:
15. è fatto obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;
16. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al protocollo regionale n 503291 del 02.10.2024 ai sensi del D.Lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010 e successive modificazioni, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
17. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
18. di dare atto che nella procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., conclusasi con decreto n. 44 del 17.07.2023, è stato rilevato che l’area di intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti, ritenendo pertanto che si può riconoscere la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017. A riguardo si richiamano le prescrizioni e raccomandazioni di cui alla Relazione Istruttoria n. 153/2023 del 07.07.2023 predisposta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, riportate nelle premesse, che qui si intendono integralmente trascritte;
19. di far obbligo alla ditta del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono attualmente esercitate dalla Provincia. A riguardo si prescrive che sia salvaguardata la sicurezza degli operatori durante le varie fasi di lavorazione all’interno del cantiere estrattivo, anche in rapporto alle limitate dimensioni dello stesso. A tal fine è fatto obbligo alla ditta di adottare tutte le misure necessarie a tutela dell’incolumità dei lavoratori, tra le quali anche l’eventuale utilizzo durante i lavori di reti protettive al fine del contenimento di eventuali frammenti rocciosi distaccatisi dai fronti di scavo o altre tecniche di consolidamento dei fronti medesimi ritenute efficaci;
20. di far obbligo alla ditta di predisporre e trasmettere alla Provincia, prima dell’inizio dei lavori e successivamente a cadenza annuale, la relazione sulla stabilità dei fronti di scavo, prevista all’art. 52 del D.Lgs. 624/1996, che prenda in considerazione i rischi di caduta di massi e di franamento. In tale relazione, da redigersi in conformità alle normative tecniche vigenti, devono essere definite, in funzione della natura e dello stato dell’unità litologica interessata nonché dei macchinari impiegati, l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione nonché il metodo di coltivazione impiegato. Con l’inizio delle operazioni di riempimento dello scavo tale relazione di stabilità va estesa anche alle scarpate del materiale di riporto;
21. di dare atto che sono trascorsi i 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta alla banca dati antimafia, previsti dall’art. 88 – comma 4, del D.Lgs. 159/2011, senza che sia pervenuta comunicazione da parte del Prefetto di Belluno il presente decreto può essere consegnato alla ditta, fatta salva la clausola di revoca, qualora pervenga comunicazione interdittiva da parte del Prefetto medesimo;
22. di trasmettere il presente provvedimento corredato dalla documentazione di progetto al Comune di Longarone, alla Provincia di Belluno, all’A.R.P.A.V., all’Unità Organizzativa Servizi Forestali – sede di Belluno e alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV;
23. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
24. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, ai sensi del 11° comma dell’art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
25. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
26. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
Vincenzo Artico
(seguono allegati)
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