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Bur n. 33 del 17 marzo 2026


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 54 del 02 marzo 2026

Concessione avente ad oggetto l'occupazione, ad uso agricolo seminativo, di area demaniale catastalmente censita al foglio 9, mappale n. 102/Parte ed incensito di mq 8.111 in Comune di Legnago (VR) e foglio 3, mappale n. 80 in Comune di Terrazzo (VR) per un totale complessivo di ha 5.31.11, in sinistra idraulica del fiume Adige. Ditta: Società agricola Tre Rondini di Menghini Antonio e Simone R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88. Pratica n. 10542.

Note per la trasparenza

Provvedimento emesso al fine del rilascio della concessione idraulica per occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico a favore della Società agricola richiedente. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • con nota prot. n. 123929 dell’11/03/2024 la Società agricola Tre Rondini di Menghini Antonio e Simone s.s., in persona del socio amministratore Menghini Alberto, ha presentato domanda di rinnovo della concessione rilasciata con Decreto n. 10 del 18 marzo 2014;
  • con Avviso pubblico prot. n. 236424 del 16/05/2024, pubblicato nel BurVeT n. 67 del 24/05/2024, nel portale dell’Amministrazione trasparente della Regione Veneto, all’Albo Pretorio dei Comuni di Legnago (VR) e Terrazzo (VR), presso le principali Associazioni di Categoria degli Agricoltori, la Regione Veneto ha inteso assegnare in concessione l’area richiesta;

DATO ATTO che entro il termine citato dal citato Avviso pubblico non sono state presentate domande concorrenti e/o ulteriori osservazioni od opposizioni;

PRESO ATTO, inoltre, del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla CTRD LL.PP. di Verona espresso con voto n. 54 nell’adunanza del 28/03/2014, per le concessioni di occupazione di aree demaniali ad uso agricolo;

CONSIDERATO che la Società agricola Tre Rondini di Menghini Antonio e Simone s.s., in persona del Socio amministratore Menghini Alberto, ha sottoscritto il Disciplinare Rep. n. 945 del 02/03/2026;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. .mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTO il D.Lgs n. 228 del 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 05 marzo 2001, n. 57”, in particolare l’art. 6 comma 4bis

VISTA la L.R. n. 41 del 9 agosto 1988 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le “norme generali in materia di garanzie per l’utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche”;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 “Tariffario canoni del demanio idrico”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2509 del 8 agosto 2003 “Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico”;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota protocollo 442192 del 04 ottobre 2021 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18”,

VISTA la DGR n. 7 del 13/01/2026, di conferimento dell’incarico di Direttore “ad interim” della Unità Organizzativa Genio Civile Verona all’ing. Alessandro De Sabbata, già Direttore degli Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico;

decreta

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di rilasciare alla Società agricola Tre Rondini s.s. (P. IVA: omissis), con sede legale in (omissis), in persona del Socio amministratore Menghini Alberto (C.F.: omissis), nato a (omissis) il (omissis), la concessione idraulica per l’occupazione, ad uso agricolo – seminativo, di area demaniale catastalmente censita al foglio 9, mappale n. 102/Parte ed incensito di mq 8.111 in Comune di Legnago (VR) e foglio 3, mappale n. 80 in Comune di Terrazzo (VR) per un totale complessivo di ha 5.31.11, in sinistra idraulica del fiume Adige.
  3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di Verona Rep. n. 945 del 02/03/2026, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento.
  4. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
  5. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2026 di € 2.411,27 (euro duemilaquattrocentoundici/27), come previsto dall’art. 6 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
  6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell’uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario, l’Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall’art. 5 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
  7. Il presente decreto dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla sorveglianza sulle condizioni demaniali.
  8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente“ della Regione Veneto con le modalità previste dall’art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

    Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti all’Autorità Amministrativa Competente del Veneto nei termini di 60 giorni dalla notifica, ovvero, se del caso, avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i termini di legge. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Alessandro De Sabbata

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