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Materia: Viabilità e trasporti
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 11195 del 18 febbraio 2026
Diritti dovuti per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sul territorio regionale dei veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità, ai sensi del c. 3, art. 3 della L.R. n. 60/1994. Aggiornamento importi per il 2026-2027.
Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento dei diritti dovuti al fine del rilascio dell'autorizzazione alla circolazione, ovvero rinnovo, per i veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità in transito sul territorio regionale.
Il Direttore
Premesso che nell'ambito delle competenze attribuite, la Direzione Infrastrutture e Trasporti provvede a disciplinare quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni e integrazioni, in materia di trasporti e veicoli eccezionali sul territorio regionale;
Considerato che l'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 285/1992 dispone che i trasporti e i veicoli eccezionali siano soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione rilasciata dall'Ente proprietario o concessionario della strada;
Considerato che la Legge regionale n. 60/1994 ha delegato alle Province le funzioni amministrative in materia di circolazione sul territorio regionale dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità, riservando alla Regione del Veneto, sentite le Province, la determinazione e l'aggiornamento biennale degli importi dovuti per il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 405, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Dato atto che l'aggiornamento degli importi è determinato in misura pari alla variazione complessiva accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), al netto dei tabacchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della Legge n. 392/1978, registrata nel biennio antecedente;
Dato atto che i diritti d'urgenza previsti per i trasporti eccezionali dall'art. 6 del D.P.R. n. 31/2013, che ha modificato l'art. 14 del D.P.R. n. 495/1992, istituiti con D.G.R. n. 751 del 27 maggio 2014 e determinati in misura pari al diritto dovuto per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, risultano conseguentemente adeguati alla rivalutazione monetaria;
Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 1607 del 22 dicembre 2023 è stato demandato al Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti l'aggiornamento degli importi dei diritti dovuti per la circolazione sul territorio regionale dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, ai sensi dell'art. 405, comma 3, del D.P.R. n. 495/1992;
Considerato che per effetto delle disposizioni sopra richiamate, il diritto dovuto per il rilascio in urgenza delle autorizzazioni alla circolazione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 31/2013, determinato in misura pari all'onere previsto per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, risulta conseguentemente aggiornato in applicazione della rivalutazione monetaria I.S.T.A.T.;
Atteso che ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge regionale n. 60/1994, con nota prot. n. 17854 del 15.01.2026 l'Unità Organizzativa Autostrade e Infrastrutture ha richiesto alle Province del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Società Veneto Strade S.p.A. il parere in merito agli importi aggiornati degli oneri relativi al biennio 2026-2027;
Preso atto dei riscontri pervenuti da parte di alcune Province e dalla Società Veneto Strade S.p.A. sulla nota con nota prot. n. 17854 del 15.01.2026;
Visto il D.Lgs. n. 285/1992 e il D.P.R. n. 495/1992;
Vista la Legge regionale n. 60 del 30 settembre 1994;
Visto il D.P.R. n. 31/2013;
Vista la Legge n. 392/1978, art. 81;
decreta
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare per gli anni 2026-2027, per quanto in premessa, i seguenti importi al netto d'I.V.A. e arrotondati, relativi ai diritti dovuti dagli interessati per la circolazione sul territorio regionale dei trasporti e veicoli in condizione di eccezionalità, a seguito variazione accertata dall'I.S.T.A.T., dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi (F.O.I.), verificatasi nel periodo intercorrente dall'ultima determinazione:
- Autorizzazioni singole e multiple Euro 112,95
- Autorizzazioni periodiche Euro 57,75
- Proroghe singole e multiple Euro 57,75
3. di aggiornare conseguentemente altresì il diritto dovuto dagli interessati, al netto d'I.V.A., per il rilascio in urgenza delle autorizzazioni alla circolazione, qualora ricadesse il presupposto di cui all'art. 6 del D.P.R. 31/2013, pari all'onere per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione richiesta di cui al punto 2.;
4. di dare atto che gli importi, di cui al precedente punto 2., verranno aggiornati a partire dal primo marzo 2026, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 60/94;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincie del territorio e all'Ente gestore della rete viaria regionale;
6. di informare che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta notifica ovvero, alternativamente, il ricorso straordinario avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco d'Elia
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