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Bur n. 20 del 17 febbraio 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 2 del 02 febbraio 2026

MARMI CIUINA S.r.l. Rinnovo autorizzazione cava di calcare lucidabile denominata "CIUINA". Comune di localizzazione: Bassano del Grappa (VI). Comuni interessati: Bassano del Grappa (VI), Marostica (VI), Lusiana Conco (VI). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Codice progetto: 55/2025. Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'istanza presentata dalla ditta MARMI CIUINA S.r.l. per il rinnovo dell'autorizzazione della cava di calcare lucidabile denominata "Ciuina" in Comune di Bassano del Grappa (VI).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2021;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;

VISTO il Regolamento attuativo in materia di VIA n. 2/2025, (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12), entrato in vigore il 20/01/2025;

CONSIDERATO che l’allegato IV alla parte seconda del TUA: “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”, al punto 8. “Altri progetti”, lettera i), prevede che siano sottoposte alla verifica di assoggettabilità le “cave e torbiere” al di sotto delle soglie dimensionali 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari;

VISTA l’istanza formulata da Marmi Ciuina S.r.l. (con sede legale in Via Lupati n.22 – 36046 Lusiana Conco (VI), C.F. e P.IVA 02606190243), acquisita al protocollo regionale n. 399593, del 18/08/2025 in cui si chiede il rinnovo della autorizzazione della cava di calcare lucidabile denominata “CIUINA” per la durata di anni 6, della validità temporale del provvedimento rilasciato con D.G.R. n.1535 del 27.09.2011 e successivi provvedimenti DDR. n. 88 del 01.03.2017 (1^ Proroga termini), DDR. n. 1 del 05.01.2022 (2^ Proroga termini con conclusione dei lavori di estrazione entro il 15.08.2024 e termine per la sistemazione ambientale entro il 15.08.2025);

CONSIDERATO che l’istanza riguarda il rinnovo dell’autorizzazione al fine di completare la coltivazione e la successiva ricomposizione morfologico/ambientale nel rispetto delle autorizzazioni originali;

VISTA la nota n. 468259 del 18/09/2025 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 24/09/2025 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso, comunicato con nota prot. n. 502079 del 29/09/2025;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: “Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le seguenti comunicazioni:

  • nota prot. n. 500368 del 29/09/2025, con la quale la Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici comunica che l'istanza relativa alla cava in oggetto risulta conforme a quanto previsto dalla L.R. 13/2018 e dalle norme tecniche attuative del P.R.A.C. ed evidenzia contestualmente la necessità di alcune richieste di integrazione;
  • nota prot. n. 581598 del 21/10/2025 della Direzione Foreste, selvicoltura e sistemazioni idraulico forestali

VISTE le integrazioni inviate volontariamente dal proponente ed acquisite al protocollo con nota n. 582003 del 21/10/2025;

CONSIDERATO che il progetto è stato discusso nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 22/10/2025 e in tale sede il Comitato ha ritenuto di richiedere alcune integrazioni e approfondimenti, utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 591412 del 27/10/2025, gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno inviato alla ditta la richiesta delle integrazioni di cui sopra;

VISTE le integrazioni inviate dal proponente con note acquisite al protocollo regionale con n. 641354 e 641357 del 25/11/2025, e le integrazioni volontariamente trasmesse dal proponente ed acquisite con nota n. 35472 del 23/01/2026;

CONSIDERATO che tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A;

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A. nella seduta del 28/01/2026, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006;
  • la Legge Regionale n. 52 del 13 settembre 1978;
  • la Legge Regionale n. 13 del 16 marzo 2018;
  • la Legge Regionale n. 12 del 27 maggio 2024;
  • i Regolamenti regionali n. 2/2025 e 4/2025;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che l’istanza riguarda il rinnovo dell’autorizzazione per una durata di 5 anni, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 13/2018, per il progetto di coltivazione dell’esistente cava di calcare lucidabile denominata “Ciuina” in Comune di Bassano del Grappa, al fine di completare la coltivazione e realizzare la ricomposizione morfologico-ambientale;

CONSIDERATO che il progetto di coltivazione è sostanzialmente identico a quanto già autorizzato con D.G.R. n. 1535 del 27.09.2011 e che dalla rilevazione dello stato dei luoghi, allo stato attuale risultano ancora da sottoporre a sfruttamento circa 4.100,00 mq di area utile ai fini produttivi, con un residuo di bancata utile da coltivare di mc 24.969 mc;

PRESO ATTO che non è prevista alcuna modifica delle tecniche estrattive, delle tecniche di prima lavorazione e delle capacità giornaliere di coltivazione e di produzione;

CONSIDERATO che al termine dei lavori l’area di cava esaurita verrà ripristinata:

  • a pascolo per una superficie pari a 25.174 mq,
  • a bosco ceduo per una superficie pari a 4.500 mq, compensando integralmente la superficie boscata rimossa;

TENUTO CONTO che, in relazione ai tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, il Proponente, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, ha proposto che l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 6 anni (sei);

RITENUTA congrua la proposta temporale di efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che l’istanza di rinnovo risulta conforme a quanto previsto dalla L.R. 13/2018 e dalle norme tecniche attuative del Piano Regionale dell’Attività di Cava (P.R.A.C.);

TENUTO CONTO degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici Regionali, nonché da ARPAV;

CONSIDERATO che per quanto riguarda gli aspetti forestali e il rimboschimento compensativo, le integrazioni risultano complessivamente rispondenti alle richieste istruttorie formulate, con particolare riferimento alla definizione delle superfici oggetto di rimboschimento compensativo, alla distinzione tra aree a bosco e a prato-pascolo, nonché alla rappresentazione delle fasi temporali di ricomposizione;

CONSIDERATO che ai fini dell’espressione del successivo parere forestale ai sensi della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, Legge Forestale Regionale, si ritiene tuttavia necessario confermare alcune condizioni esecutive, già oggetto di osservazioni istruttorie e ritenute necessarie a garanzia della corretta riuscita degli interventi:

  1. Spessore del terreno vegetale: si prescrive che nelle aree destinate a rimboschimento venga garantita la stesura di terreno vegetale con spessore medio di circa 50 cm, ritenuto idoneo ad assicurare adeguate condizioni pedologiche per l’attecchimento e lo sviluppo del soprassuolo forestale.
  2. Apporto di fertilizzante organico: si conferma la necessità di prevedere un apporto di fertilizzante organico pari ad almeno 300 q.li/ha (3 kg/m²), in coerenza con le buone pratiche forestali e con quanto richiesto in sede istruttoria, quale misura cautelativa a garanzia della riuscita dell’intervento di rimboschimento.
  3. Protezione delle piantine (shelter): si raccomanda di privilegiare l’impiego di shelter biodegradabili o comunque di materiali che non comportino problematiche di persistenza ambientale. Qualora vengano utilizzati shelter in materiale plastico, dovrà essere espressamente garantita la loro rimozione al termine della fase di protezione, nell’ambito delle cure colturali previste.

DATO ATTO che l’adeguamento del progetto alle prescrizioni sopra richiamate e finalizzate al rilascio del parere forestale, comporterà una conseguente revisione del computo metrico estimativo del progetto, con riflessi sull’importo del deposito cauzionale da richiedere alla Ditta a garanzia della corretta esecuzione degli interventi di ricomposizione forestale;

EVIDENZIATO che, con riferimento al rimboschimento compensativo e alle disposizioni di cui alla L.R. 52/78, il sopralluogo di verifica finale, propedeutico allo svincolo della cauzione, potrà essere richiesto alla Unità Organizzativa Servizi Forestali non prima che siano trascorse almeno due stagioni vegetative complete dal termine delle operazioni di impianto, che dovranno essere comunicate tempestivamente;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la matrice rumore, si rileva come: 

  • trattasi di rinnovo autorizzativo per la continuazione dell’attività in corso;
  • non sono previste modifiche dell’attività lavorativa esistente;
  • non sono stati individuati possibili recettori;
  • non sono state riscontrate segnalazioni per rumore sull’attività esaminata.

e che si ritiene quindi di concordare con il proponente in merito alla scarsa rilevanza del possibile impatto ambientale provocato dalle attività di cava per la matrice rumore.

VALUTATO che, il progetto da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere quanto segue:

  • la messa in atto delle seguenti ulteriori misure di mitigazione per le emissioni polverose:
  • telonatura dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere che trasportano eventuali materiali pulverulenti;
  • limitazione della velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di cava e in uscita dalla stessa, in particolare lungo i percorsi sterrati (con valori massimi non superiori a 20 km/h);
  • nelle giornate di intensa ventosità, riduzione delle operazioni di escavazione/movimentazione di materiali polverulenti o sospensione delle stesse, quando siano evidenti i fenomeni di risollevamento;
  • preferire l'utilizzo di mezzi di cantiere con standard qualitativo minimo di omologazione EURO 5 e STAGE IV. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione, si dovranno preferire mezzi che adottano le migliori tecnologie intese come categoria STAGE per le macchine operatrici ed EURO per i trasporti su strada;
  • la presentazione dei risultati della caratterizzazione delle terre superficiali secondo la GRV 1987/2014;
  • che, nel caso di utilizzo di miscele cementizie per lo svolgimento di ulteriori lavorazioni di cantiere, tali miscele non debbano contenere additivi o sostanze che possano essere lisciviate sia in fase di getto che di maturazione, potendosi in tal modo diffondere nell'ambiente in particolare quando tali sostanze siano:
  1. caratterizzate da tossicità diretta o in associazione con altre materie sia nella forma di utilizzo sia nell’eventuale forma degradata o metabolizzata;
  2. siano persistenti in ambiente e/o accumulabili negli organismi viventi (come i PFAS);
  3. siano in grado di generare effetti negativi sugli organismi viventi di tipo teratogeno, mutageno o di interferenza endocrina.

DATO ATTO che l’ambito di realizzazione dell’intervento non rientra all’interno della rete Natura 2000;

PRESO ATTO del parere motivato positivo per gli interventi in oggetto n. 19 del 2026, espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV, in riferimento alla procedura di Valutazione d'Incidenza - Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I);

CONSIDERATO che non risulta necessario individuare delle Condizioni d’Obbligo;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che nel rispetto delle valutazioni sopra riportate e per i motivi esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 28/01/2026, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante; 

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 28/01/2026 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza;
  3. Di dare atto che il Proponente è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;
  4. Di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 6 (sei) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
  5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D. Lgs. n. 104/2010;
  6. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Marmi Ciuina S.r.l. (C.F. omissis, P.IVA 02606190243), con sede legale in Via Lupati, 22 - 36046 Lusiana Conco (VI) (PEC: marmi.ciuina@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Bassano del Grappa, al Comune di Marostica, al Comune di Lusiana Conco, alla Provincia di Vicenza, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Generale di ARPAV, all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, all’Azienda Ulss 7, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici, alla Direzione Foreste, selvicoltura e sistemazioni idraulico forestali - U.O. Servizi Forestali alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS – VINCA e NUVV;
  7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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