Determinazione della codifica delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, di laboratorio analisi e di diagnostica per immagini, nonché delle condizioni di accesso all'assistenza specialistica odontoiatrica. Introduzione dei codici nazionali. AGGIORNAMENTO A FEBBRAIO-APRILE 2026.
PREMESSO che con Decreto n. 73 del 30 dicembre 2021 è stato aggiornato l'elenco delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica applicate nella Regione del Veneto, per effetto di quanto stabilito da altre disposizioni nazionali e regionali;
CONSIDERATO che
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risulta ormai cessato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo all'afflusso di profughi provenienti dal Nord Africa e che la DGRV n. 1030 del 28 luglio 2021 aveva confermato la collaborazione allora in essere tra la Regione del Veneto e l'ONG Emergency Onlus, di cui alla DGRV n. 207 del 28 febbraio 2017, fino al 31 dicembre 2021;
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la DGRV n. 17 del 11 gennaio 2022 ad oggetto "Rafforzamento delle disposizioni di sanità pubblica e precisazione sulle priorità di esecuzione previste dai Protocolli approvati dai Comitati Regionali della Medicina Generale il 30.10.2020 e della Pediatria di Libera Scelta il 19.11.2020 per il contrasto all'epidemia da COVID-19" ha stabilito che anche al test rapido di terza generazione per la ricerca dell'antigene SARS-CoV2 viene associato in fase di prescrizione il codice di esenzione 5G1 e che la prescrizione del test e l'immissione del dato relativo all'esenzione codice 5G1 può essere fatta dai Medici di Medicina Generale, dai Pediatri di Libera Scelta e da tutti i Medici Specialisti abilitati all'utilizzo del ricettario;
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la DGRV n. 316 del 29 marzo 2022 ad oggetto "Avvio sperimentazione presso le Aziende ospedaliere della Regione del Veneto in materia di assistenza specialistica odontoiatrica. DGR n. 666 del 26 maggio 2020" ha individuato il codice 6B5 quale codice di accesso ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie ivi specificate per gli utenti che devono essere trattati in ambiente protetto per particolari cause anatomiche a rischio o sistemiche documentate, così come descritte nella stessa DGR, specificando che tale codice di accesso è apposto esclusivamente dal medico specialista, quindi a seguito di visita odontoiatrica;
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la DGRV n. 1398 del 11 novembre 2022 avente ad oggetto "Recepimento dell'Intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024 (Rep. Atti n. 188/CSR del 14 settembre 2022)", in ottemperanza all'Accordo nazionale, ha previsto l'accesso al secondo ciclo di cure termali agli invalidi civili tra il 34% e il 66%;
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a livello nazionale è stato individuato il codice di esenzione X22, che consente di tracciare i casi di esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i cittadini stranieri provenienti dall'Ucraina, che abbiano accesso all'assistenza erogata in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della normativa vigente (DPCM 28 marzo 2022 recante le misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina e OCDPC n. 895 del 24 maggio 2022), che non svolgano attività lavorativa;
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l'esenzione X22 attualmente risulta chiusa al 31/12/2025, ma il Ministero della Salute ha intrapreso interlocuzioni con i competenti Uffici del Ministero dell'Economia ai fini della conferma della proroga dell'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa con codice esenzione X22 fino al 31 dicembre 2026, in assenza di svolgimento di attività lavorativa;
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a livello nazionale è stato individuato il codice di esenzione X23, a favore dei minori stranieri di età inferiore agli anni sei, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, ex art. 63, comma 4 DPCM 12 gennaio 2017 e nota Ministero della Salute DGPROGS-16282 dell'08 agosto 2022;
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a livello nazionale è stato individuato il codice di esenzione X24, a favore dei minori stranieri non accompagnati (cittadini stranieri di età inferiore agli anni 18) ex art. 34, comma 1, lett. b-bis) D. LGS. n. 286/1998, L. 47/2017 e nota Ministero della Salute DGPROGS-16282 dell'08 agosto 2022;
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il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2022 e s.m.i. ha istituito l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), che a regime viene alimentata da Ministero della Salute/SASN, ASL, Regioni e Province Autonome, anche dei dati delle esenzioni, comprendenti i codici e le descrizioni delle esenzioni per patologia e condizione, nazionali e regionali e relative transcodifiche (art. 4, comma 3, lett. a) e allegato B);
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alla data del 25 maggio 2023 sono terminati i due anni previsti per la durata dell'esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui al D.L. 25 maggio 2021 n. 73, individuata dal codice CV2123;
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la DGRV n.1563 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto "Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale: aggiornamento della tariffa giornaliera di remunerazione, delle quote a carico dell'assistito per giornata di degenza e dell'esenzione alla compartecipazione alla spesa (ticket) per le prestazioni" ha istituito l'esenzione codice OCRT per i pazienti ricoverati in Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale valevole per il periodo di ricovero, fino a un massimo di 60 giorni, per le prestazioni di assistenza specialistica necessarie durante la durata dello stesso;
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la DGRV n. 37 del 21 gennaio 2025 avente ad oggetto "Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti residenti in Veneto vittime di violenza. L.R. n. 33/2024, art. 21." ha istituito il codice "VG1" con la descrizione "Vittima di violenza che accede alle strutture sanitarie" quale codice regionale di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le persone vittime di violenza;
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il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 27 del 19 maggio 2025 ha determinato l'applicazione del codice di esenzione 5C1 (corrispondente al codice di esenzione nazionale T01) alla fattispecie della donazione del latte umano, nel contesto della definizione del modello organizzativo regionale della rete delle Banche del Latte Umano Donato (BLUD) della Regione del Veneto;
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il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 43 del 30 giugno 2025 ha adottato i codici di esenzione nazionali C01 (invalidi civili al 100% senza indennità di accompagnamento) e C02 (invalidi civili al 100% con indennità di accompagnamento).
RITENUTO quindi che sia necessario procedere all'aggiornamento dell'Allegato A al Decreto n. 73 del 30 dicembre 2021:
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eliminando i codici di esenzione 6E1 e 6E2;
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integrando la descrizione del codice 5G1, con riferimento alla DGRV n. 17 del 11 gennaio 2022;
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aggiornando la tabella B relativa ai codici di accesso ed esenzione e codici di solo accesso ai LEA di odontoiatria, con l'introduzione del codice 6B5, come da DGRV n. 316 del 26 marzo 2022;
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introducendo un codice di accesso T2C per il secondo ciclo di cure termali per gli invalidi civili tra il 34% e il 66%, in attesa che sia previsto un codice univoco nazionale;
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introducendo comunque il codice di esenzione X22, per l'esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i cittadini stranieri provenienti dall'Ucraina, che abbiano accesso all'assistenza erogata in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della normativa vigente, che non svolgano attività lavorativa;
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introducendo il codice di esenzione X23, per l'esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria a favore dei minori stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno;
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introducendo il codice di esenzione X24, per l'esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria a favore dei minori stranieri non accompagnati;
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eliminando il codice di esenzione CV2123;
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introducendo il codice di esenzione OCRT per i pazienti ricoverati in Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale valevole per il periodo di ricovero, fino a un massimo di 60 giorni, per l'esonero della partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di assistenza specialistica necessarie durante la durata dello stesso;
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introducendo il codice regionale di esenzione VG1 per l'esonero dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le persone vittime di violenza, come previsto dall'art. 21 della L.R. n. 33/2024, per tutte le prestazioni fruite nel periodo successivo alle dimissioni dal Pronto Soccorso, incluse le prestazioni psicologiche e le prestazioni di specialistica ambulatoriale connesse alla violenza subita;
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integrando le note al codice T01 con il riferimento al Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 27 del 19 maggio 2025;
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introducendo i codici di esenzione C01 e C02 in sostituzione del codice 3C1.
CONSIDERATO, inoltre, che l'adozione da parte della Regione del Veneto di codifiche differenti rispetto ai codici di esenzione nazionali ha generato difficoltà nel riconoscimento degli stessi, in particolare per le prestazioni erogate - a favore di cittadini residenti - presso strutture sanitarie di altre Regioni.
RITENUTO OPPORTUNO, quindi, uniformare i codici regionali con le codifiche nazionali al fine di efficientare il sistema ed evitare disagi agli utenti.
CONSIDERATO infine, che per motivi tecnici legati all'allineamento con l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti, conviene che i codici di esenzione per stato o condizione aggiornati (Allegato A, Tabella 1, colonna "Codice") entrino in vigore a decorrere dal 02/02/2026, mentre quelli per reddito E01, E02, E03, E04 a decorrere dal 01/04/2026.
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente atto;
2. di approvare l'Allegato A del presente atto, contenente l'elenco aggiornato delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica e relativa codifica, che si intende sostitutivo di quello approvato con decreto n. 73 del 30 dicembre 2021;
3. di stabilire che i codici di esenzione (Allegato A, Tabella 1, colonna "Codice") per stato o condizione entrino in vigore a decorrere dal 02/02/2026, mentre quelli per reddito E01, E02, E03, E04 a decorrere dal 01/04/2026;
4. di riportare comunque nell'Allegato A, Tabella 1, il codice di esenzione X22, e di disporre che, non appena perverranno ulteriori aggiornamenti ministeriali in merito alla conferma della proroga di detto codice, verranno fornite alle Aziende le opportune indicazioni;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.