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Materia: Veterinaria e zootecnia
Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 10238 del 20 gennaio 2026
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio. Revoca del riconoscimento condizionato dell'impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 2 e di categoria 3 della SOCIETA' AGRICOLA DEF S.R.L. con sede legale sita in Via Di Vittorio n. 24 – Peschiera Borromeo (MI) e sede operativa sita in Via San Michele n. 3 – Casaleone (VR con contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Con il presente provvedimento si revoca il riconoscimento rilasciato con D.D.R. n. 45 del 10/07/2025 all'impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 2 e di categoria 3 della SOCIETA' AGRICOLA DEF S.R.L. aggiornando, inoltre, l'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari n. 45 del 10/07/2025, con cui veniva rilasciato all'impianto della SOCIETA' AGRICOLA DEF S.R.L. P.IVA n. 02523770218 con sede legale sita in Via Di Vittorio n. 24 - Peschiera Borromeo (MI) e sede operativa sita in Via San Michele n. 3 - Casaleone (VR), il riconoscimento condizionato quale impianto di biogas di categoria 2 e di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento ABP7348BIOGP2 e ABP7348BIOGP3;
VISTA la nota prot. reg.le n. 514042 dell'01/10/2025 con cui, decorsi i primi tre mesi dall'emanazione del provvedimento condizionato di cui al paragrafo precedente e al fine di "ottemperare a quanto prescritto al punto 4 del verbale di sopralluogo prot. n. 0121764 dell'08/07/2025", è stata concessa una ulteriore proroga di tre mesi come previsto dall'art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n. 1069/2009, il quale dispone che "se sono stati compiuti progressi evidenti, ma l'impianto non soddisfa ancora tutte le prescrizioni pertinenti, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato. Tuttavia, il riconoscimento condizionato non può superare sei mesi in totale", nel caso di specie il termine ultimo era il 10/01/2026;
VISTA la nota prot. n. 0007350 del 15/01/2026 (prot. reg.le n. 17754 del 15/01/2026), agli atti dell'U.O. Sanità Animale e farmaci veterinari, dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera - Dipartimento di Prevenzione - Dipartimento Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare - UOC Igiene degli alimenti e delle Produzioni Zootecniche - Distretto di Verona (VR) con cui è stata inviata la comunicazione della società in parola relativa all'impossibilità di provvedere alla prescrizione di cui al punto 4 del verbale di sopralluogo dell'8/07/2025 e conseguentemente si richiede la revoca del riconoscimento condizionato;
RAVVISATA, pertanto, la necessità revocare il riconoscimento rilasciato con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari n. 45 del 10/07/2025 ed i numeri di riconoscimento ABP7348BIOGP2 e ABP7348BIOGP3 attribuiti al succitato impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021";
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021" Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria";
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
Michele Brichese
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