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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 4 del 15 gennaio 2026
INNOVANDO s.r.l. Sede legale in Via Vecchia Ferriera n.5, Vicenza (VI) e ubicazione impianto in Via Tavigliana, n.3 Grezzana (VR). Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, ai sensi dell'art. 211 del d. lgs. n. 152/2006 e art. 30 l.r. n. 3/2000, di un impianto di sperimentazione e ricerca per il recupero di materiali plastici provenienti da rifiuti costituiti da caschi da moto.
Con il presente provvedimento si autorizza la INNOVANDO s.r.l. alla realizzazione ed esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per il recupero di rifiuti plastici provenienti da caschi da moto mediante dissoluzione con solvente e successiva essicazione, con cessazione di qualifica di rifiuto dei materiali plastici policarbonato, ABS ed EPS, da reimpiegare nella produzione di nuovi caschi.
Il Direttore
VISTA l’istanza presentata dalla Innovando s.r.l. acquisita al prot. reg. n. 409694 del 25/08/2025 per la realizzazione di un impianto di sperimentazione e ricerca ai sensi dell’art. 211 del d. lgs. n. 152/2006 finalizzato al recupero di materiali plastici provenienti da rifiuti costituiti da caschi da moto;
CONSIDERATO che la competenza all’autorizzazione ed esercizio dell’attività di sperimentazione e ricerca è in capo alla Regione ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 3/2000 e che la stessa è regolamentata all’art. 30 della medesima legge regionale;
VISTA la nota di richiesta di completamento della documentazione inviata alla ditta da parte degli uffici competenti, prot. n. 416281 del 29/08/2025;
ACQUISITE le integrazioni documentali con prot. n. 440531 del 11/09/2025;
RICHIAMATO l’avvio del procedimento della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica prot. n. 457551 del 15/09/2025, con cui contestualmente si è indetta la Conferenza di Servizi e si è convocata la prima riunione per il giorno 07/10/2025;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 07/10/2025, trasmesso con nota prot. reg. n. 579466 del 20/10/2025, con la quale contestualmente sono state richieste integrazioni;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in riscontro alle richieste della Conferenza di Servizi, acquisita al prot. reg. n. 633354 del 19/11/2025;
VISTA la convocazione della Conferenza di Servizi, a seguito delle integrazioni pervenute, per il giorno 23/12/2025 (prot. reg. 662259 del 09/12/2025);
ACQUISITA la comunicazione (prot. reg. n. 670729 del 12/12/2025) del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Verona – Ufficio Prevenzione Incendi - in cui dichiara che il gestore deve inviare le necessarie istanze per l’espressione del parere di competenza;
VISTE le ulteriori integrazioni presentate dalla ditta relative all’End of Waste del Policarbonato (prot. reg. n. 673924 del 15/12/2025);
VISTO il contributo istruttorio Arpav (Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche) di cui al prot. reg. n. 694799 del 24/12/2025;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 23/12/2025, trasmesso con nota prot. reg. n. 10260 del 12/01/2026;
PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente previa acquisizione del parere ARPAV obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
VISTO il parere ARPAV (Area Tecnica e Gestionale UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti) finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del D. Lgs. 152/06 e acquisito al prot. reg. n. 693700 del 24/12/2025;
VISTA la documentazione integrativa richiesta nella Conferenza di Servizi del 23/12/2025 e fornita dalla ditta in data 12/01/2026 prot. reg. n. 11555, relativa alla documentazione attestante l’effettiva disponibilità dell’area e alla planimetria aggiornata in cui viene ripristinato il perimetro di impianto coincidente con l’area del capannone;
CONSIDERATO che lo scopo della sperimentazione consiste nell’ottimizzazione dei parametri di processo volti al recupero del materiale plastico proveniente da rifiuti costituiti da caschi da moto tramite la dissoluzione selettiva di EPS e ABS tramite i solventi limonene ed etilacetato, con successivi processi di distillazione ed essiccamento delle platiche;
RITENUTO di comprendere nei limiti autorizzati allo stoccaggio di rifiuti prodotti anche i quantitativi corrispondenti ai lotti di plastica che, se non conformi, mantengono la qualifica di rifiuto e devono pertanto essere gestiti come rifiuti;
VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 11555 del 12/01/2026, la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo con identificativo n. 01250009444092 del 12/01/2026 per il rilascio del provvedimento;
VISTA la L. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;
VISTA la L.r. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;
VISTA la D.g.r. n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. La INNOVANDO s.r.l., con sede legale a Vicenza (VI) Via Vecchia Ferriera n.5, CF/P.IVA 02319980229, è autorizzata alla realizzazione ed esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per il trattamento del rifiuto costituito da caschi da moto presso il sito ubicato in Via Tavigliana, n.3 Grezzana (VR).
3. La Ditta è tenuta a trasmettere a Regione, Provincia, Comune, ARPAV le seguenti comunicazioni:
3.1. comunicazione di avvio lavori;
3.2. comunicazione preventiva alla messa in esercizio, secondo quanto previsto dall’art. 25 della LR 3/2000, contenente:
3.2.1. dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto;
3.2.2. data di avvio dell’attività sperimentale;
3.2.3. documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie di cui alla d.g.r. n. 2721/2014 a favore della Provincia. L'avvio dei conferimenti di rifiuti è in ogni caso subordinato all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia;
3.2.4. nominativo del Tecnico Responsabile dell’impianto e dell’attività sperimentale, corredata di curriculum vitae e dichiarazione di accettazione dell’incarico;
3.2.5. documentazione attestante l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al DPR 151/2011;
3.2.6. versione aggiornata del Protocollo Sperimentale, che deve contenere l’indicazione della frequenza e delle modalità di registrazione di tutte le analisi e/o valutazioni previste, con distinzione tra analisi/valutazioni effettuate nell’ambito dell’attività dell’impianto sperimentale e analisi/valutazioni effettuate presso l’impianto terzo di produzione dei caschi da moto. Devono altresì essere aggiornati la frequenza di monitoraggio della saturazione del filtro a carboni attivi e le modalità gestionali e i controlli relativi alla corretta gestione dei solventi, in particolare in condizioni di alte temperature, secondo le indicazioni previste dal verbale della Conferenza di Servizi del 23/12/2025 e dal parere Arpav di cui al prot. reg. n. 694799 del 24/12/2025. Il Protocollo sperimentale aggiornato deve ottenere il parere favorevole di ARPAV prima della produzione del primo lotto di EoW.
3.3. comunicazione della data di messa in esercizio del punto di emissione con un anticipo minimo di 15 giorni ai sensi dell’art. 269 comma 6 del d.lgs. n. 152/2006.
4. La durata della sperimentazione è pari a 2 (due) anni dalla notifica del presente provvedimento, salvo motivate proroghe.
Rifiuti conferibili e operazioni autorizzate
5. La Ditta è autorizzata a trattare esclusivamente rifiuti costituiti da caschi da moto a marchio Dainese Group Spa, raccolti nei negozi appartenenti al gruppo Dainese nell’ambito del progetto denominato LIFE IMPACTO, ed aventi i seguenti codici EER:
Codice
Descrizione
20 01 10
Abbigliamento
20 01 39
Plastica
20 03 07
Rifiuti ingombranti
6. Le operazioni autorizzate sono:
6.1. stoccaggio di rifiuti [R13] funzionale alle successive operazioni di trattamento;
6.2. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti prodotti dalle operazioni di gestione rifiuti;
6.3. recupero dei materiali plastici [R3] riportati nella tabella sottostante, mediante gli step di lavorazione specificati al punto 11:
Materiale plastico
Lavorazione
Solvente
Policarbonato (PC)
Triturazione
/
Polistirene espanso (EPS)
Triturazione Dissoluzione
Limonene
Acronitrile Butadiene Stirene (ABS)
Etilacetato
7. È ammessa la gestione in deposito temporaneo esclusivamente dei rifiuti prodotti dalla manutenzione e pulizia.
Quantitativi autorizzati
8. Presso l’installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi di rifiuti e capacità di trattamento:
8.1. quantità massima stoccabile di rifiuti in ingresso [R13]: 1 Mg;
8.2. quantità massima stoccabile di rifiuti prodotti dall’attività di sperimentazione [R13/D15]: 2,5 Mg (nel limite sono compresi i quantitativi corrispondenti ai lotti di plastica che, se non conformi, mantengono la qualifica di rifiuto);
8.3. capacità giornaliera massima di lavorazione [R3]: 24 kg/giorno.
Conferimento di rifiuti e controlli in ingresso
9. Il conferimento e il controllo in ingresso dei rifiuti devono avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
9.1. i rifiuti in ingresso sono costituiti esclusivamente da caschi da moto a marchio Dainese Group Spa, raccolti nei negozi appartenenti al gruppo Dainese; la documentazione di accompagnamento del rifiuto deve consentire di accertare tale requisito;
9.2. all’atto del conferimento, il tecnico responsabile verifica la corrispondenza di ogni singolo carico di rifiuti a quanto previsto dal punto precedente;
9.3. sulle frazioni plastiche ABS+EPS, prima dell’avvio a dissoluzione, e sulla frazione plastica PC devono essere svolte le analisi su Cd, Pb, KOH, con le frequenze e modalità riportate nel Protocollo sperimentale.
Layout dell’impianto
10. Il layout dell’impianto è identificato nella planimetria in Allegato A al presente provvedimento, acquisita al prot. reg. n. 11555 del 12/01/2026.
Attività sperimentale e definizione EOW
11. La finalità della sperimentazione consiste nel testare l’efficacia, l’efficienza e l’ottimizzazione dei parametri del processo innovativo di recupero del materiale plastico proveniente dai caschi da moto, consistente in: smontaggio delle componenti del casco separabili manualmente; triturazione del PC della visiera; triturazione del casco privato di visiera, rivestimento interno e cinghie; dissoluzione selettiva di EPS e ABS tramite i solventi limonene ed etilacetato, con successivi processi di distillazione del solvente ed essiccamento delle plastiche. L’obiettivo finale è l’ottenimento degli EoW costituiti da PC, EPS, ABS.
12. L’impiego dell’EoW costituito dai materiali plastici PC, EPS ed ABS è limitato esclusivamente alla cessione gratuita del materiale per la successiva produzione di prototipi di caschi da moto presso impianti terzi di titolarità di Dainese Group Spa o partner del progetto LIFE Impacto.
13. Deve essere garantita la tracciabilità dei lotti di EoW utilizzati per la produzione dei caschi presso gli impianti terzi di cui al punto precedente, al fine di verificare le prestazioni dei caschi ottenuti con gli EoW esitanti dalla sperimentazione, anche in funzione del grado di sostituzione delle materie prime. Tali evidenze devono essere opportunamente descritte nella relazione conclusiva di cui al punto 23.
14. Il protocollo sperimentale aggiornato deve esplicitare le verifiche e/o le valutazioni atte ad escludere la presenza di POPs di cui al regolamento (UE) 2019/1021 nelle plastiche che costituiscono la componentistica del casco.
15. Con riferimento alla cessazione di qualifica di rifiuto, la Ditta è tenuta al rispetto integrale delle prescrizioni definite nel parere ARPAV prot. reg. n. 693700 del 24/12/2025, riportato in Allegato B al presente provvedimento.
Emissioni in atmosfera
16. Si autorizzano, ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006, le emissioni in atmosfera per il punto di emissione E1 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
16.1. Le caratteristiche del camino e i valori limite di emissione sono di seguito riportati:
Camino
Portata massima camino
Filtro
Parametro
VLE (mg/Nm3)
E1
5.100 Nm³/h
Carboni attivi
600
Stirene
150
Pentano
Toluene
300
Xilene
Fenolo
20
*Portata: è ammesso un range di variabilità di ±20%. A fronte di riscontri analitici con portate misurate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell’art. 271 comma 13 del d.lgs. 152/2006.
17. per quanto non espressamente normato dal presente provvedimento restano fermi i limiti di cui al All. I alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;
18. i sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento e devono garantire l’efficacia della captazione e dell’abbattimento;
19. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all’atto della loro progettazione;
Acque
20. Si prende atto che non sono presenti attività all’esterno dell’edificio e che le acque meteoriche di dilavamento del tetto e dei piazzali non sono soggette ad autorizzazioni di cui al presente provvedimento.
21. Si prende atto che le acque assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici degli uffici sono recapitate in pubblica fognatura.
22. Le acque di condensa prodotte dal compressore devono essere stoccate in apposito serbatoio, gestite come rifiuto e inviate a recupero/smaltimento presso altro impianto autorizzato.
Comunicazioni agli Enti e reportistica
23. Al termine della sperimentazione la Ditta è tenuta a trasmettere a Regione del Veneto, Provincia di Verona, Comune di Grezzana ed ARPAV una relazione in merito ai risultati conseguiti, nonché alla funzionalità dell’impianto, alla prestazione ambientale del processo e ai rifiuti esitanti. La relazione deve essere accompagnata dai rapporti di prova di tutte le analisi effettuate, corredate delle informazioni sulle condizioni operative della sperimentazione e, con riferimento ai punti 3.2.6 e 13, dai rapporti/valutazioni della Dainese Group Spa sulle prestazioni tecniche dei caschi ottenuti con l’impiego di EoW, comprese le informazioni sul grado di sostituzione delle materie prime e gli esiti dei collaudi sui caschi.
Prescrizioni generali
24. Si applicano le seguenti prescrizioni generali:
24.1. per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, la gestione dell’impianto deve avvenire in conformità al progetto;
24.2. le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere chiaramente identificate mediante cartellonistica ben visibile; la cartellonistica deve indicare i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER);
24.3. le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti devono essere separate e ben individuate;
24.4. la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi;
24.5. l’attività deve essere condotta in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse e odori molesti;
24.6. alla conclusione delle attività di sperimentazione si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area.
25. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 457551 del 15/09/2025.
26. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
27. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
28. Il presente provvedimento è notificato a Innovando s.r.l. e comunicato alla Provincia di Verona, al Comune di Grezzana, ARPAV.
29. Il presente provvedimento assume efficacia dalla notifica di cui al punto precedente.
30. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
31. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal d.lgs. n. 152/2006 e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
32. Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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