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Bur n. 9 del 20 gennaio 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 58 del 30 dicembre 2025

Istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di metano per autotrasporti da 700 Sm 3 /h alimentato da sottoprodotti agricoli, materie di origine non alimentare, con annesso impianto di compostaggio del digestato con produzione di compost e impianto di produzione di energia elettrica da 250 kW elettrici per autoconsumo in via dello Sviluppo a Villadose (RO). Diniego rilascio autorizzazione. Ditta proponente: "ERREBI TREA Sagl" di Poschiavo (Canton Grigioni CH). D.Lgs n. 387/2003; D.Lgs n. 152/2006; D.Lgs n. 28/2011, D.Lgs n. 199/2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede al diniego dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biometano, energia elettrica e termica con relative opere ed infrastrutture connesse.

Il Direttore

RICHIAMATI 

  • l’art. 12, comma 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;
  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
  • il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm.ii. ed in particolare l’articolo 8 bis che individua le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di biometano;
  • il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
  • il decreto MiTE del 15.09.2022 “Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.”;
  • il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione dell’art. 26 commi 4 e 5 lettere b) e d) della Legge 5 agosto 2022, n. 118;
  • l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11, che attribuisce alla Regione la competenza per le autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili inferiori a 300 MW;
  • le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza presentata dalla ERREBI TREA Sagl di Poschiavo (Canton Grigioni CH) registrata al protocollo regionale in data 7.11.2018 con protocolli n. 453012 e n. 453030 per ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano per autotrasporti da 700 Sm3/h alimentato da sottoprodotti agricoli, costituiti da materie di origine non alimentare, con annesso impianto di compostaggio del digestato con produzione di compost e per ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da 250 kWe per autoconsumo a Villadose (RO);

RICHIAMATO l’iter amministrativo come di seguito riportato e costituito da:

  • la comunicazione di avvio del procedimento avvenuta con nota prot. reg. n. 190509 del 15.05.2019;
  • la nota registrata al protocollo regionale con n. 206583 del 28.05.2019 con la quale la Provincia di Rovigo ha trasmesso le proprie osservazioni al progetto;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 243802 del 12.06.2019, con la quale la Società ha trasmesso documentazione integrativa;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 277130 del 26.06.2019 con la quale il Comune di Villadose ha chiesto delle integrazioni al progetto;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 278880 del 27.06.2019 con la quale è stata convocata una Conferenza di Servizi per il giorno 18.07.2019;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 294535 del 4.07.2019, con la quale Terna Rete Italia, comunicando che non avrebbe partecipato alla Conferenza di Servizi, ha confermato il nulla osta di competenza all’intervento già trasmesso con nota proprio prot. n. 43629 del 18.06.2019;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 306587 del 10.07.2019, con la quale l’ULSS5 Polesana, comunicando che non avrebbe partecipato alla Conferenza di Servizi, ha trasmesso una richiesta di integrazioni;
  • la nota trasmessa dal Consorzio di Bonifica Adige Po, proprio prot. n. 7844 del 17.07.2019 registrata con prot. reg. n. 321488 del 18.07.2019, con la quale ha richiesto alcune integrazioni relativamente alla compatibilità idraulica degli interventi proposti, secondo le disposizioni della DGR 2948/2009, necessarie per poter esprimere il proprio parere;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 325090 del 19.07.2019, con la quale ARPAV, comunicando che non avrebbe partecipato alla Conferenza di Servizi, ha trasmesso una richiesta di integrazioni necessarie per poter esprimere il proprio parere;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 330607 del 24.07.2019 e la nota registrata con prot. reg. n. 330684 del 24.07.2019, con le quali il Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo, comunicando che non avrebbe partecipato alla Conferenza di Servizi, ha rappresentato la necessità di ricevere della documentazione integrativa, già richiesta direttamente alla Società, per poter esprimere il proprio parere;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 336664 del 29.07.2019, con la quale la Provincia di Rovigo comunicando che non avrebbe partecipato alla Conferenza di Servizi, ha confermato quanto già comunicato con la propria precedente prot. n. 14612 del 21.05.2019 e si è riservata di inviare ulteriori osservazioni;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 363682 del 19.08.2019 con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 18.07.2019 alla Società e agli Enti coinvolti nel procedimento;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 16005 del 14.01.2020, con la quale il Consorzio di Bonifica Adige Po ha rinnovato la propria richiesta di integrazioni necessaria per poter esprimere il proprio parere, precedentemente trasmessa con nota proprio prot. n. 7844 del 17.07.2019;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 17471 del 14.01.2020, con la quale la Società ha trasmesso la documentazione relativa alla compatibilità idraulica degli interventi proposti;
  • le note registrate rispettivamente con prot. reg. n. 20279 e n. 20285 del 15.01.2020, con le quali la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nel corso della Conferenza di Servizi del 18.07.2019;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 35159 del 23.01.2020 con la quale il Consorzio di Bonifica Adige Po ha trasmesso una richiesta di integrazioni relativamente alla documentazione presentata dalla Società;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 43424 del 29.01.2020 con la quale il Comune di Villadose ha chiesto chiarimenti relativamente alle integrazioni presentate dalla Società;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 69799 del 13.02.2020, con la quale Terna, presa visione della documentazione integrativa presentata dalla Società, ha confermato il parere precedentemente espresso;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 89325 del 25.02.2020, con la quale la Società ha trasmesso una relazione relativa alle ricadute atmosferiche delle sostanze inquinanti;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 135992 del 27.03.2020, con la quale la Soprintendenza ha trasmesso le proprie considerazioni favorevoli all’intervento;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 145900 del 6.04.2020, con la quale, alla luce delle richieste del Genio Civile di Rovigo, la Società ha trasmesso della documentazione relativa alla compatibilità idraulica;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 223786 del 8.06.2020 con la quale è stato convocato un nuovo incontro della Conferenza di Servizi per il giorno 15.06.2020;
  • la nota registrata al protocollo regionale con n. 231752 del 12.06.2020 con la quale la Provincia di Rovigo ha trasmesso le proprie valutazioni tecniche in merito al progetto e alle integrazioni presentate dalla Società;
  • la nota del Consorzio di Bonifica Adige Po, proprio prot. n. 6765 del 12.06.2020 registrata con prot. reg. n. 233433 del 15.06.2020, con la quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni all’intervento relativamente all’aspetto idraulico;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 233746 del 15.06.2020, con la quale l’ULSS5 Polesana, avvisando che non avrebbe partecipato alla Conferenza di Servizi, ha comunicato che “… l’attività svolta dallo scrivente servizio viene resa come organismo tecnico di supporto al Sindaco per questioni attinenti alla sanità e alla salubrità pubblica ….”;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 309018 del 4.08.2020, con la quale la Società ha trasmesso della documentazione integrativa a seguito delle richieste avanzate nel corso della Conferenza di Servizi del 15.06.2020;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 409964 del 25.09.2020 con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 15.06.2020 alla Società e agli Enti coinvolti nel procedimento;
  • la nota registrata al protocollo regionale con n. 427427 del 7.10.2020 con la quale la Provincia di Rovigo ha trasmesso le proprie osservazioni relativamente al verbale della Conferenza di Servizi;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 430950 del 9.10.2020 con la quale è stato convocato un nuovo incontro della Conferenza di Servizi per il giorno 19.10.2020;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 434018 del 13.10.2020 con la quale il Comune di Villadose, ha trasmesso le proprie osservazioni già espresse in seno alla Conferenza di Servizi e non riportate nel relativo verbale e ha chiesto un rinvio dell’incontro convocato per il giorno 19.10.2020;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 434026 del 13.10.2020 con la quale il Comune di Villadose, ha trasmesso il parere ARPAV che ritiene concluso negativamente un endoprocedimento avviato a seguito di una nota del Comune e un’altra dell’ULSS5 Polesana per l’istanza della Società;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 437046 del 14.10.2020, con la quale Terna ha comunicato il proprio nulla osta all’intervento con le prescrizioni riportate nei precedenti pareri trasmessi con nota proprio prot. n. 47165 del 2.07.2019, con nota proprio prot. n. 43629 del 18.06.2019 e con nota proprio prot. n. 3776 del 17.01.2020;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 441005 del 16.10.2020 con la quale, in accoglimento della richiesta del Comune, è stato rinviato l’incontro della Conferenza di Servizi a data da destinarsi;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 441274 del 16.10.2020 con la quale il Consorzio di Bonifica Adige Po, in relazione alla convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 19.10.2020 ha ricordato di aver già espresso il proprio parere di competenza con nota proprio protocollo n. 6765 del 12.06.2020;
  • la nota trasmessa da ARPAV con proprio prot. n. 90479 del 16.10.2020 e registrata con prot. reg. n. 441845 del 16.10.2020 con la quale, relativamente alla convocazione della Conferenza di Servizi, ha allegato la propria Relazione di servizio Reg. Int. n. 330 del 20.10.2020 che si conclude dichiarando che “Questo ufficio ritiene che l’endoprocedimento, avviato con le Note del Comune di Villadose prot. n 7607 del 01.07.2019 e prot.n 1290 del 31.01.2020, Note dell’UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica ULSS5 Polesana prot. n 15052 del 18.02.2020 e prot.n.69471del 30.07.2020, sia da ritenersi concluso negativamente stante la volontà della ditta di non produrre le integrazioni richieste”;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 444638 del 20.10.2020 con la quale l’ULSS5 ha trasmesso aggiornati i contenuti del proprio parere n. 53545 del 12.06.2020 registrato con prot. reg. n. 233746 del 15.06.2020 e le prescrizioni che dovranno essere ottemperate dalla Società con l’esercizio dell’attività di produzione biometano;
  • la nota registrata al protocollo regionale con n. 461858 del 30.10.2020 con la quale la Provincia di Rovigo, preso atto del rinvio della Conferenza di Servizi ha comunicato, tra l’altro, che l’ulteriore richiesta di documentazione integrativa rivolta alla Società, non risulta consona ai dettami del procedimento amministrativo che quindi avrebbe dovuto essere concluso nei modi e nelle forme previste dalle leggi vigenti;
  • la nota registrata al protocollo regionale con n. 465042 del 2.11.2020 con la quale il Genio Civile di Rovigo ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni;
  • la nota registrata al protocollo regionale con n. 472947 del 6.11.2020 con la quale il Comune di Villadose ha comunicato che il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione richiesta “ha di gran lunga superato i relativi termini di conclusione e le reiterate richieste di integrazioni, peraltro inerenti aspetti già da tempo esaminati, si profilano quale palese violazione di quanto previsto dalla Legge 241/1990, fatto che potrebbe esporre notevolmente a possibili ricorsi, amministrativi”;
  • la nota registrata al protocollo regionale con n. 507148 del 27.11.2020 con la quale ARPAV, con riferimento alla relazione di servizio reg. int. n. 330 del 15.10.2020 trasmessa con proprio prot. n. 90479 del 16.10.2020, ha comunicato che “… in data 23 ottobre, a seguito della richiesta della Ditta, si è tenuto un incontro in VDC con il progettista nel quale sono state analizzate e spiegate tutti i rilievi e le osservazioni formulate dagli Uffici della scrivente Struttura. A seguito di tale incontro non è pervenuta alcuna documentazione integrativa che rispondesse alle carenze documentali evidenziate”;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 539466 del 18.12.2020, con la quale la Società ha trasmesso della documentazione integrativa a seguito delle richieste avanzate nel corso degli incontri avvenuti il 23.10.2020 con l’ARPAV e il 5.11.2020 con il Comune;
  • la nota proprio prot. reg. n. 65802 del 20.07.2021 e registrata al protocollo regionale con n. 326126 del 21.07.2021, con la quale ARPAV, con riferimento alle integrazioni inviate dalla Società, ha comunicato che quanto trasmesso dalla Società “… non aggiunge nulla a quanto già analizzato in precedenza, si conferma, pertanto, che l’endoprocedimento, avviato con le Note del Comune di Villadose prot. n 7607 del 01.07.2019 e prot.n 1290 del 31.01.2020, Note dell’UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica ULSS5 Polesana prot. n 15052 del 18.02.2020 e prot.n.69471del 30.07.2020, sia da ritenersi concluso negativamente”; con l’occasione è stato anche comunicato che a seguito di esito positivo da parte dell’ISPRA delle verifiche effettuate ai sensi del D. Lgs 105/2015, lo stabilimento della società Fresenius Kabi IPSUM S.r.l., adiacente ai terreni ove dovrebbe insediarsi la Società, è stato classificato come industria a rischio di incidente rilevante e di conseguenza, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 105/2015, potrebbe rendersi necessaria una modifica degli strumenti di pianificazione dell’assetto del territorio;
  • la nota registrata al protocollo regionale con n. 355595 del 9.08.2021 con la quale il Comune di Villadose, visto l’esito delle valutazioni tecniche trasmesse da ARPAV, ha espresso parere negativo dal punto di vista igienico sanitario;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 563082 del 01.12.2021, con la quale la Società ha trasmesso della documentazione integrativa a seguito della comunicazione di ARPAV proprio prot. 65802 del 20.07.2021;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 146772 del 16.03.2023 con la quale è stato convocato un nuovo incontro della Conferenza di Servizi per il giorno 04.04.2023;
  • la nota proprio prot. n. 3226 del 20.03.2023 registrata con prot. reg. n. 152269 del 20.03.2023, con la quale il Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo ha comunicato la necessità di acquisire della documentazione integrativa, in quanto dopo l’espressione del parere trasmesso con proprio prot. 11001 del 25.09.2019, il progetto è stato modificato;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 153675 del 20.03.2023, con la quale la Prefettura di Rovigo ha designato quale Rappresentante Unico delle Amministrazioni periferiche dello Stato nella Conferenza di Servizi del 4.04.2023, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo;
  • la nota proprio prot. n. 29950 del 30.03.2023 e registrata al protocollo regionale con n. 177448 del 31.03.2023, con la quale ARPAV, con riferimento alla Conferenza di Servizi del 4.04.2023, ha comunicato che avrebbe partecipato esclusivamente per fornire il supporto tecnico-scientifico necessario per le attività di valutazione del progetto;
  • la nota registrata al protocollo regionale con n. 177477 del 31.03.2023 con la quale il Comune di Villadose, in relazione alla documentazione pervenuta, ha chiesto alcuni chiarimenti;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 180550 del 03.04.2023, con la quale la Società ha trasmesso i chiarimenti richiesti dal Comando dei Vigili del Fuoco con la nota proprio prot. n. 3226 del 20.03.2023;
  • la nota registrata al protocollo regionale con n. 182482 del 3.04.2023 con la quale la Provincia di Rovigo, in relazione alla convocazione della Conferenza di Servizi per il 4.04.2023, ha comunicato l’impossibilità a partecipare all’incontro e ha segnalato che la documentazione presentata dalla Società risulta contradditoria e carente, non consentendo di definire tutti gli aspetti progettuali;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 182734 del 3.04.2023 con la quale l’incontro della Conferenza di Servizi convocato per il giorno 04.04.2023 è stato posticipato al giorno 14.04.2023;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 199239 del 13.04.2023, con la quale Terna ha comunicato che non avrebbe partecipato alla Conferenza di Servi del 14.04.2023;
  • la nota registrata al protocollo regionale con n. 201983 del 14.04.2023 con la quale, il Comune di Villadose, segnalando di non aver ricevuto le integrazioni richieste al punto 2) della precedente propria comunicazione prot. n. 3733 del 30.03.2023 registrata al prot. reg. con n. 177477 del 31.03.2023, relative al Piano previsionale del traffico e alla verifica della capacità portante delle sedi viarie, ha comunicato di ritenere l’incontro della Conferenza di Servizi come istruttorio; alla comunicazione è stata anche allegata una nota con la quale il Comune ha espresso “la forte preoccupazione da parte dell’Amministrazione per la costruzione dell’impianto in oggetto per le possibili ripercussioni a livello ambientale e socio economico”;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 202013 del 14.04.2023, con la quale la Società ha trasmesso della documentazione integrativa relativamente alla dismissione dell’impianto;

DATO ATTO che nella seduta del 14.04.2023 sono state evidenziate carenze e incongruenze nella documentazione, ed inoltre la Conferenza di Servizi ha ritenuto di non poter esprimersi in carenza di una definizione precisa dell’accesso all’impianto. E’ stato quindi richiesto alla Società:

  • di presentare una opzione sulla viabilità di accesso all’impianto con innesto direttamente dalla strada regionale, sulla quale saranno effettuate le valutazioni conclusive;
  • una rivisitazione della “Relazione tecnica descrittiva” e dello “Studio modellistico dell’impatto olfattivo e delle ricadute atmosferiche” presentate a fine 2021, in modo che vengano integrate e rettificate ove necessario, sanando le incongruenze secondo quanto precedentemente indicato e dando evidenza, ad esempio con un colore diverso, dei punti dove si è intervenuti;

VISTA la nota registrata con prot. reg. n. 334390 del 21.06.2023, con la quale l’avv. Antonio Cimino, per conto della Società, ha chiesto la pronta conclusione dell’iter autorizzativo;

RICHIAMATA la nota registrata con prot. n. 335525 del 22.06.2023, con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 14.04.2023, con evidenza delle integrazioni che la Società avrebbe dovuto trasmettere, con particolare riferimento a:

  • la presentazione di una opzione relativa alla viabilità di accesso all’impianto con innesto direttamente dalla strada regionale sulla quale sarebbero state effettuate le valutazioni conclusive;
  • una rivisitazione della “Relazione tecnica descrittiva” e dello “Studio modellistico dell’impatto olfattivo e delle ricadute atmosferiche” presentate a fine 2021, secondo le richieste evidenziate nel verbale medesimo;

DATO ATTO che, per oltre un anno, non è pervenuto riscontro alla richiesta di cui alla nota registrata con prot. n. 335525 del 22.06.2023;

VISTA la nota registrata al protocollo regionale con n. 54953 del 31.01.2025 con la quale il Comune di Villadose ha chiesto dei chiarimenti relativamente al rilascio dell’Autorizzazione Unica alla Società, in quanto nel sito internet della ditta Enereco S.p.A. era stata pubblicata la notizia che la Ditta medesima aveva ottenuto una autorizzazione unica ambientale per un impianto di biometano ubicato nel comune di Villadose. Pur avendo chiarito con la Enereco S.p.A. che tale notizia risultava essere stata diffusa per un mero errore, il Comune ha chiesto di confermare che “non sussiste allo stato attuale alcun procedimento autorizzativo per gli impianti di cui trattasi all’interno del comune di Villadose sia in itinere che conclusa e d’altro canto la procedura a suo tempo avviata, ad avviso degli scriventi, deve ritersi ormai inefficace atteso il tempo trascorso”;

VISTE le note trasmesse dalla Società:

  • la nota registrata con prot. reg. n. 69661 del 10.02.2025, con la quale la Società ha presentato la “Relazione di Analisi e prevenzioni delle emissioni diffuse”;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 72836 del 11.02.2025, con la quale la Società ha trasmesso della documentazione che aveva presentato a Veneto Strade per sanatoria di accesso carraio esistente su strada regionale SR 443, specificando che “Trattasi di un accesso carraio aziendale a servizio del centro aziendale cerealicolo di proprietà dei signori Fracasso, tale accesso risulta esistente da oltre sessant’anni”;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 171735 del 03.04.2025, con la quale la Società ha chiesto di prendere atto di quanto inviato con le ultime integrazioni al fine di concludere tempestivamente l’iter autorizzativo ed ha allegato la concessione in sanatoria ottenuta da Veneto Strade in data 14.03.2025, proprio prot. 17733/2025;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 189795 del 14.04.2025, con la quale la Società ha trasmesso “la relazione tecnica e lo studio d'impatto odorigeno rivisitate secondo le prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza di Servizi”;

VISTA la nota prot. reg. n. 346544 del 15.07.2025 con la quale è stato chiesto agli Enti coinvolti nel procedimento, al fine di concludere la Conferenza dei Servizi sulla base di tutta la documentazione presentata dalla Società, di trasmettere entro 20 giorni le proprie valutazioni e determinazioni di competenza;

RICHIAMATE 

  • la nota registrata con prot. reg. n. 352481 del 17.07.2025, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, vista la documentazione integrativa presentata dalla Società, ha confermato il parere precedentemente espresso con nota proprio prot. n. 9669 del 28.03.2023 e trasmesso al Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo, designato come Rappresentante Unico delle Amministrazioni periferiche dello Stato alla partecipazione alla Conferenza di Servizi;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 353919 del 18.07.2025 con la quale il Comune di Villadose ha comunicato la necessità di una proroga dei tempi per la ponderazione dei nuovi elementi, su cui chiede urgenti chiarimenti, in particolare:
    • valutare con attenzione il materiale integrativo depositato visto il notevole tempo trascorso dalla richiesta di integrazioni (data ultima seduta 14/04/2023) e della necessità di potersi interfacciare e confrontare con l’ente Veneto Strade al fine di comprendere i parametri considerati per il rilascio della concessione;
    • da una prima analisi del materiale si constata che non si tenuto in considerazione che in data 12/04/2024 è stata approvata la variante 1 al primo piano degli interventi del comune di Villadose ai sensi art. 18 comma 4 della legge regionale n.11/2004; tale variante contiene un aggiornamento cartografico e della viabilità del territorio del comune di Villadose proprio nelle zone limitrofe all’insediamento oggetto dell’istanza;
    • da una prima analisi del parere espresso da Veneto Strade si constata che, non si è tenuto conto della presenza delle due rotatorie (di cui una di iniziativa privata e con notevoli investimenti economici anche da parte del pubblico) che verranno realizzate nella strada regionale 443 proprio in funzione della sviluppo della zona industriale e della strada di progetto prevista dal piano degli interventi in funzione della ditta Fresenius che deve rispettare le prescrizioni imposte dal protocollo Seveso;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 353923 del 18.07.2025, con la quale il Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo ha comunicato che dalla documentazione depositata “non si evincono istanze di prevenzione incendi quali, ad esempio, la Valutazione del progetto ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011; mancano infatti diversi allegati, tra cui il modulo PIN-1-2023 Valutazione del progetto, la copia di attestazione di pagamento, la copia dei documenti di identità del legale rappresentante e del professionista incaricato ed altra documentazione necessaria all’istruzione dell’istanza. Si sottolinea peraltro che nell’allegato denominato “4.1 - RB 3 A - 20279 del 15 01 2020_ 1 di 2” è stato inserito il parere di conformità al progetto prot. n. 11001 del 25-09-2019 mentre nell’allegato “12 - 2023 04 03 - 180550 - RB3A Integra” è stata inserita la lettera del 31-03-2023 a firma del progettista geom. Cristiano Schiavon, acquisita agli atti del Comando VVF con prot. n. 3948 del 03-04-2023, nella quale si specifica “ …omissis…. con la presente, si dichiara e specifica che: le modifiche al progetto postume al rilascio del parere da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo riguardano solamente la trasformazione delle strutture per il compostaggio del digestato solido in vasche per lo stoccaggio del digestato liquido. Tali vasche risultano coperte e chiuse con sistema di aspirazione dell’aria per adempiere alle prescrizioni di Arpav e per evitare emissioni ed esalazioni. Nelle vasche identificate in planimetria rev_luglio2020, al numero 12 e 13 non produrranno biogas senza quindi inficiare sul quantitativo totale prodotto. Si deduce quindi che tali modifiche al progetto non creano aggravio alle condizioni di sicurezza antincendio già valutate in precedenza… omissis…”. Il Comando ha anche avvisato che “provvederà all’avvio del procedimento di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 ed esprimerà l’eventuale parere di competenza quando sarà acquisita la sopraccitata documentazione, non essendo sufficiente quanto pubblicato nel portale https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/3J3DRKJJLG2nPtA (documentazione dovrà essere trasmessa attraverso codesto Ufficio e/o sportello SUAP/PRINCE in formato pdf.p7m)”. Inoltre, ha comunicato di aver concluso il procedimento di valutazione del progetto e che “per le modifiche intervenute successivamente all'espressione del parere prot. n. 11001 del 25-09-2019, il proponente dovrà sottoporle al Comando, tramite nuova istanza di valutazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 del DPR citato, ovvero, qualora le modifiche non siano rientranti nell'Allegato IV del DM 07/08/2012, il proponente dovrà procedere con SCIA con non aggravio del rischio di incendio (ai sensi dell'art. 4 coma 7 del DM 07-08-2012)”;
  • la nota registrata con prot. reg. con n. 359442 del 22.07.2025 con la quale il Comune di Villadose ha chiesto a Veneto Strade S.p.A. urgenti chiarimenti relativamente alla concessione prot. generale n. 7733 del 14.03.2025 per l’accesso carraio all’area dove dovrebbe essere realizzato il nuovo impianto di produzione del biometano ed in particolare:
    • da una prima analisi degli elaborati allegati alla richiesta di concessione a Voi inoltrata a dicembre 2024, si constata che il materiale cartografico di base è quello del 2019 e non sono presenti gli aggiornamenti alla viabilità introdotti con la variante 1 al primo piano degli interventi del comune di Villadose ai sensi art. 18 comma 4 della legge regionale n.11/2004 approvata con delibera di consiglio comunale n. 7 del 12/04/2024 e della variante al piano degli interventi in deroga art. 4 legge 55/2012 approvata con delibera di consiglio comunale n. 54 del 19/12/2024 ma adottata con determina n. 288 del 25/05/2023 di chiusura della conferenza di servizi; in tali varianti per la precisione sono presenti due rotatorie con progetti già approvati (di cui una di iniziativa privata e con notevoli investimenti economici anche da parte del pubblico) che verranno realizzate nella strada regionale 443 (di cui una con lavori già avviati e l’altra andrà in gara nel mese di agosto 2025) proprio in funzione della sviluppo della zona industriale, una strada di progetto prevista dal piano degli interventi in funzione delle prescrizioni imposte dal protocollo Seveso cui la ditta Fresenius deve rispettare in quanto azienda ad alto rischio rilevante e le piste ciclabili da realizzare lungo la strada regionale 443;
    • non si è tenuto conto dell’installazione autovelox lungo la strada regionale 443 al km 11+715 direzione Rovigo collocata esattamente in prossimità dell’entrata all’azienda agricola che ospita l’impianto di biometano; autovelox in funzione e per il quale sussiste un contratto oneroso con ditta esterna che se disattivato comporterà oneri quantomeno di indennizzo a carico del comune sia per il congegno in se e sia per i contratti relativi alla gestione;
    • allegata alla richiesta non è presente il verbale della seduta della conferenza di servizi datato 14/04/2023 nel quale sono contenute le motivazioni per il quale il comune di Villadose ha negato l’entrata all’impianto dalla zona industriale richiedendo che avvenisse dalla strada regionale 443 proprio per via del notevole flusso di mezzi pesanti che si generebbe in entrata e uscita dall’impianto stesso;
    • nella richiesta e relativa concessione non vi è nessun riferimento al flusso di traffico che genererà l’attivazione di tale impianto e né tantomeno si è considerato, e questo appare evidente dal materiale utilizzato dalla ditta per richiedere la concessione riferito ancora al 2019, dello sviluppo della zona industriale del comune di Villadose e del relativo aumento del flusso veicolare sia di autovetture che dei mezzi pesanti;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 361424 del 23.07.2025 con la quale il Comune di Villadose ha trasmesso il parere di competenza, sfavorevole alla costruzione dell’impianto, in quanto:
    • da una prima analisi degli elaborati allegati alla richiesta di concessione a Veneto Strade spa a dicembre 2024, si constata che il materiale cartografico di base è quello del 2019 e non sono presenti gli aggiornamenti alla viabilità introdotti con la variante 1 al primo piano degli interventi del comune di Villadose ai sensi art. 18 comma 4 della legge regionale n.11/2004 approvata con delibera di consiglio comunale n. 7 del 12/04/2024 e della variante al piano degli interventi in deroga art. 4 legge 55/2012 approvata con delibera di consiglio comunale n. 54 del 19/12/2024 ma adottata con determina n. 288 del 25/05/2023 di chiusura della conferenza di servizi;
    • in tali varianti per la precisione sono presenti due rotatorie con progetti già approvati (di cui una di iniziativa privata e con notevoli investimenti economici anche da parte del pubblico) che verranno realizzate nella strada regionale 443 (di cui una con lavori già avviati e l’altra andrà in gara nel mese di agosto 2025) proprio in funzione della sviluppo della zona industriale e una strada di progetto prevista dal piano degli interventi in funzione delle prescrizioni imposte dal protocollo Seveso cui la ditta Fresenius deve rispettare in quanto azienda ad alto rischio rilevante e le piste ciclabili da realizzare lungo la strada regionale 443;
    • negli elaborati inviati a Veneto Strade non vi è nessun riferimento al flusso di traffico che genererà l’attivazione di tale impianto e né tantomeno si è considerato, e questo appare evidente dal materiale utilizzato dalla ditta per richiedere la concessione riferito ancora al 2019, dello sviluppo della zona industriale del comune di Villadose e del relativo aumento del flusso veicolare sia di autovetture che dei mezzi pesanti. Si è constatato in passato che i dati del flusso del traffico risultano essere fondamentali per le soluzioni progettuali autorizzate da Veneto Strade;
    • non si è tenuto conto dell’installazione autovelox lungo la strada regionale 443 al km 11+715 direzione Rovigo collocata esattamente in prossimità dell’entrata all’azienda agricola che ospita l’impianto di biometano; autovelox in funzione e per il quale sussiste un contratto oneroso con ditta esterna fornitrice che se disattivato comporterà oneri quantomeno di indennizzo a carico del comune sia per il congegno in sé e sia per i contratti software e hardware relativi alla gestione”;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 376163 del 31.07.2025 con la quale ARPAV ha trasmesso il proprio contributo istruttorio e, dopo aver richiamato le risultanze della Conferenza di Servizi del 14.04.2023 in cui era stato chiesto alla Società di presentare “… una rivisitazione della “Relazione tecnica descrittiva” e dello “Studio modellistico dell’impatto olfattivo e delle ricadute atmosferiche” presentate a fine 2021, in modo che vengano integrate e rettificate ove necessario, sanando le incongruenze secondo quanto precedentemente indicato …”, ha segnalato che non risulta ancora essere stata presentato l’aggiornamento dell’elaborato “Studio modellistico dell’impatto olfattivo e delle ricadute atmosferiche […] rev. 00-Settembre 2021”, come richiesto, ed inoltre permangono alcune incongruenze nella documentazione integrativa presentata dalla Società, in particolare:
    • nel verbale della Conferenza di Servizi del 14.04.2023 emerge che “Viene chiarito poi dalla Ditta che la separazione solido-liquido non risulta più prevista, che le vasche saranno utilizzate per lo stoccaggio del digestato tal quale […]”, mentre nella RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA - Dicembre 2024 (p. 13) è dichiarato (come parte aggiornata in quanto evidenziata) che “Al fine di evitare emissioni odorigene moleste il digestato che afferisce dalla vasca di stoccaggio al separatore […] quindi dal separatore alla vasca di stoccaggio del separato liquido”, in palese contrasto anche con quanto dichiarato nella nota di trasmissione delle integrazioni prot. reg. n. 309018 del 04.08.2020, ove si rinunciava alla separazione del digestato e il layout progettuale veniva modificato in modo da gestire il digestato ‘tal quale’;
    • si prende atto della decisione della Ditta di eliminare il biofiltro dal progetto (p. 30 della RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA - Dicembre 2024); si rileva, tuttavia che:
      • nella RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA – Analisi e prevenzioni delle emissioni diffuse Rev. 03, si fa ancora riferimento alla presenza di un biofiltro (p. 17);
      • la Ditta dichiara che “Gli stoccaggi delle biomasse potenzialmente odorigene (effluenti animali solidi) […]” (p. 30): detta dichiarazione confligge con quanto più volte dichiarato”;
  • la nota registrata con protocollo regionale con n. 383960 del 5.08.2025 con la quale l’ULSS5 Polesana ha trasmesso le considerazioni di competenza, indicando alcuni adempimenti ritenuti necessari ai fini dell’espressione del proprio assenso, consistenti nella presenza di valvole di sicurezza a bassa pressione e un sistema di registrazione dell’attivazione della torcia di emergenza;
  • la nota registrata al prot. reg. n. 465233 del 17.09.2025, indirizzata a Veneto Strade S.p.A. e a questa Amministrazione per conoscenza, con la quale il Comune di Villadose, in merito alla nota ricevuta da Veneto Strade (Rif. 2255/25, Fald. 1/2025), ribadisce la necessità di urgenti chiarimenti riguardanti la concessione prot. generale n. 7733/2025 del 14/03/2025, in merito a quanto già esposto in precedenza circa il flusso di traffico che genererà l’attività legata all’impianto di biometano, la sicurezza della strada ritenuta di elevata pericolosità, la mancanza di riferimenti agli aggiornamenti alla viabilità introdotti con la variante 1 al primo piano degli interventi del Comune di Villadose approvata con delibera di consiglio comunale n. 7 del 12.04.2024 , la variante al piano degli interventi in deroga approvata con delibera di consiglio comunale n. 54 del 19.12.2024, la strada di progetto prevista in funzione delle prescrizioni imposte dal protocollo Seveso cui la ditta Fresenius deve ottemperare, ed infine l’assenza di riferimenti al nuovo autovelox collocato in prossimità dell’entrata all’azienda agricola che ospiterà l’impianto di biometano;
  • la nota trasmessa da Veneto Strade (Rif. 2255/25, Fald. 1/2025) al Comune di Villadose, e allegata alla nota registrata al prot. reg. n. 465233 del 17.09.2025, in cui Veneto Strade riscontra la richiesta del Comune del 22.07.2025 e dichiara che “Preso atto del contenuto della nota di cui sopra, in vista della realizzazione del futuro impianto di biometano che porterà un maggior flusso di traffico di mezzi pesanti in entrata e in uscita dall’accesso sito lungo la SR 443 “di Adria” km. 11+700 dx, lo stesso dovrà essere in grado di supportare tale aumento e garantire sempre la sicurezza stradale. Qualora ciò non fosse possibile, il concessionario dovrà procedere con nuova richiesta e l’accesso dovrà essere riprogettato. In caso non si provvedesse a quanto sopra detto, la concessione in sanatoria rilasciata dalla scrivente Società il 14/03/2025 prot. n. 7733/25 sarà revocata come indicato nell’atto stesso”;
  • la nota registrata con prot. reg. n. 502988 del 29.09.2025, con la quale il Comune di Villadose ha trasmesso l’ulteriore nota integrativa pervenuta dalla società Veneto Strade, proprio prot. n. 29266 del 24.09.2025, sulle modalità di accesso dalla SR 443 km 11+700 dx, in cui Veneto Strade dichiara che “Ad ulteriore integrazione della nota rilasciata dalla scrivente Società il 11/09/2025 prot. 27902/25, con la presente si specifica che il futuro impianto a biometano, visto il maggior flusso di traffico di mezzi pesanti sulla Strada Regionale, dovrà avere un accesso autonomo in totale sicurezza e ai sensi dell’art. 45 D.P.R. n. 495/92”;

CONSIDERATO che:

  • a tutt’oggi non risulta essere stata trasmessa la rivisitazione dello “Studio modellistico dell’impatto olfattivo e delle ricadute atmosferiche” richiesta a conclusione della Conferenza di Sevizi svoltasi il 14.04.2023;
  • permangono incongruenze nella documentazione progettuale, come evidenziato nella valutazione di ARPAV prot. reg. n. 376163 del 31.07.2025;
  • per quanto indicato nelle comunicazioni di Veneto Strade S.p.A. trasmesse dal Comune di Villadose, non sia possibile giungere a delle valutazioni conclusive relativamente alla viabilità di accesso all’impianto con innesto direttamente dalla strada regionale, come richiesto dalla Conferenza di Servizi del 14.04.2023;

RITENUTO di non poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, per quanto sopra indicato;

RICHIAMATA la nota registrata con protocollo regionale n. 654612 del 03.12.2025 con cui la U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990;

DATO ATTO che sono decorsi i termini indicati nella succitata nota e non sono pervenute osservazioni da parte della Ditta;

VISTE la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

VISTE la L.R. n. 11/2001, il R.R. n. 1/2016, la DGR n. 232/2020, la DGR n. 24/2021 e la DGR n. 473/2022;

decreta

  1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
  2. di rigettare l’istanza di Autorizzazione Unica presentata dalla ERREBI TREA Sagl di Poschiavo (Canton Grigioni CH) registrata al protocollo regionale in data 7.11.2018 con protocolli n. 453012 e n. 453030 per ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano per autotrasporti da 700 Sm3/h alimentato da sottoprodotti agricoli, costituiti da materie di origine non alimentare, con annesso impianto di compostaggio del digestato con produzione di compost e per ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da 250 kWe per autoconsumo a Villadose (RO), per le motivazioni espresse in premessa;
  3. di notificare il presente provvedimento alla ditta ERREBI TREA Sagl di Poschiavo (Canton Grigioni CH). e a tutte le Amministrazioni e soggetti coinvolti nel procedimento;
  4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  5. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luca Marchesi

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