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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 58 del 30 dicembre 2025
Istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di metano per autotrasporti da 700 Sm 3 /h alimentato da sottoprodotti agricoli, materie di origine non alimentare, con annesso impianto di compostaggio del digestato con produzione di compost e impianto di produzione di energia elettrica da 250 kW elettrici per autoconsumo in via dello Sviluppo a Villadose (RO). Diniego rilascio autorizzazione. Ditta proponente: "ERREBI TREA Sagl" di Poschiavo (Canton Grigioni CH). D.Lgs n. 387/2003; D.Lgs n. 152/2006; D.Lgs n. 28/2011, D.Lgs n. 199/2021.
Con il presente provvedimento si procede al diniego dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biometano, energia elettrica e termica con relative opere ed infrastrutture connesse.
Il Direttore
RICHIAMATI
VISTA l’istanza presentata dalla ERREBI TREA Sagl di Poschiavo (Canton Grigioni CH) registrata al protocollo regionale in data 7.11.2018 con protocolli n. 453012 e n. 453030 per ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano per autotrasporti da 700 Sm3/h alimentato da sottoprodotti agricoli, costituiti da materie di origine non alimentare, con annesso impianto di compostaggio del digestato con produzione di compost e per ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da 250 kWe per autoconsumo a Villadose (RO);
RICHIAMATO l’iter amministrativo come di seguito riportato e costituito da:
DATO ATTO che nella seduta del 14.04.2023 sono state evidenziate carenze e incongruenze nella documentazione, ed inoltre la Conferenza di Servizi ha ritenuto di non poter esprimersi in carenza di una definizione precisa dell’accesso all’impianto. E’ stato quindi richiesto alla Società:
VISTA la nota registrata con prot. reg. n. 334390 del 21.06.2023, con la quale l’avv. Antonio Cimino, per conto della Società, ha chiesto la pronta conclusione dell’iter autorizzativo;
RICHIAMATA la nota registrata con prot. n. 335525 del 22.06.2023, con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 14.04.2023, con evidenza delle integrazioni che la Società avrebbe dovuto trasmettere, con particolare riferimento a:
DATO ATTO che, per oltre un anno, non è pervenuto riscontro alla richiesta di cui alla nota registrata con prot. n. 335525 del 22.06.2023;
VISTA la nota registrata al protocollo regionale con n. 54953 del 31.01.2025 con la quale il Comune di Villadose ha chiesto dei chiarimenti relativamente al rilascio dell’Autorizzazione Unica alla Società, in quanto nel sito internet della ditta Enereco S.p.A. era stata pubblicata la notizia che la Ditta medesima aveva ottenuto una autorizzazione unica ambientale per un impianto di biometano ubicato nel comune di Villadose. Pur avendo chiarito con la Enereco S.p.A. che tale notizia risultava essere stata diffusa per un mero errore, il Comune ha chiesto di confermare che “non sussiste allo stato attuale alcun procedimento autorizzativo per gli impianti di cui trattasi all’interno del comune di Villadose sia in itinere che conclusa e d’altro canto la procedura a suo tempo avviata, ad avviso degli scriventi, deve ritersi ormai inefficace atteso il tempo trascorso”;
VISTE le note trasmesse dalla Società:
VISTA la nota prot. reg. n. 346544 del 15.07.2025 con la quale è stato chiesto agli Enti coinvolti nel procedimento, al fine di concludere la Conferenza dei Servizi sulla base di tutta la documentazione presentata dalla Società, di trasmettere entro 20 giorni le proprie valutazioni e determinazioni di competenza;
RICHIAMATE
CONSIDERATO che:
RITENUTO di non poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, per quanto sopra indicato;
RICHIAMATA la nota registrata con protocollo regionale n. 654612 del 03.12.2025 con cui la U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990;
DATO ATTO che sono decorsi i termini indicati nella succitata nota e non sono pervenute osservazioni da parte della Ditta;
VISTE la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;
VISTE la L.R. n. 11/2001, il R.R. n. 1/2016, la DGR n. 232/2020, la DGR n. 24/2021 e la DGR n. 473/2022;
decreta
Luca Marchesi
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