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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 57 del 30 dicembre 2025
Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 115/2008 per l'installazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica costituito da n. 5 unità di cogenerazione e n. 5 generatori ausiliari di calore di cui 1 di riserva, alimentati a gas metano da realizzarsi nella centrale di teleriscaldamento della Ditta sita in Vicenza al viale Cricoli; Ditta proponente: AGSM AIM Calore Srl D.lgs. 115/2008; L.R. n. 11/2001.
Con il presente provvedimento si autorizza l’installazione e l’esercizio di un impianto che produce energia sia termica che elettrica attraverso la combustione di gas metano.
Il Direttore
VISTO l’art. 42, comma 2 bis della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D.lgs 112/1998, così come modificato dall’art. 30 della L.R. 25.06.2021 n. 17, che individua il direttore di Area competente per materia quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;
VISTO l’art. 8 del D.lgs. 20/2007 secondo cui l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO l’art. 11 comma 7 del D.lgs. 115/2008 secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;
VISTA la L.R. 27.07.2023 n. 16 che ha introdotto modificazioni alla L.R. 16.04.1985 n. 33 ed alla L.R. 13.04.2001 n. 11 per l’aggiornamento delle disposizioni relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed il contestuale allineamento alla vigente normativa in materia di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica, attribuendo alle Province la competenza al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006, incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 20 del 18.03.2025 pubblicata nel BUR n. 45 del 08.04.2025, con cui è stato approvato il Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER) ed in seguito alla quale vengono a cessare le disposizioni transitorie di cui all’art. 42, comma 2 bis, della legge regionale n. 11/2001 e trovano pertanto piena attuazione le disposizioni di cui all’art. 44 c.2 lettera b) della medesima Legge regionale n. 11/2001, che individuano nella Provincia l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti non rinnovabili, inferiori a 300 MW;
DATO ATTO che i procedimenti avviati precedentemente alla deliberazione e alla modifica legislativa di cui sopra, sono conclusi con la normativa previgente;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA l’istanza e la documentazione di progetto, assunte al protocollo regionale con n. 273185, n. 273201, n. 273206, n. 273265 del 19.05.2023, n. 593840 del 21.11.2024 con cui la Ditta in indirizzo ha chiesto l’Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 115/2008 per l’installazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica costituito da n. 5 unità di cogenerazione e n. 5 generatori ausiliari di calore di cui 1 di riserva, alimentati a gas metano da realizzarsi nella centrale di teleriscaldamento della Ditta sita in Vicenza al viale Cricoli;
RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:
CONSIDERATO che l’istanza comprende una perizia asseverata delle emissioni in atmosfera in cui la Ditta si è limitata a dichiarare il rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa, e che siano pacificamente perseguibili valori emissivi inferiori per le polveri;
CONSIDERATO che l’istanza comprende: l’asseverazione del proponente di compatibilità con le prescrizioni ENAC e di non assoggettabilità alla valutazione di compatibilità per il rilascio dell’autorizzazione ad ENAC; la dichiarazione del progettista di insussistenza di interferenze con attività minerarie;
CONSIDERATO che, in relazione alle condutture elettriche la Ditta ha dichiarato che adempirà agli obblighi di cui al D.lgs. 48/2024 prima dell’avvio lavori;
CONSIDERATO inoltre che il proponente ha allegato all’istanza il parere di conformità antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco con prot.n. 13120 del 16.05.2023;
DATO ATTO che l’Unità Organizzativa Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 12 del 30.12.204, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, preso atto delle comunicazioni e determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona come sopra indetta e svolta;
DATO ATTO che per ogni futura comunicazione e/o istanza relativa alla presente autorizzazione l’Autorità competente deve intendersi la Provincia di Vicenza;
RITENUTO di poter, quindi, adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 115/08;
CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), in data 26.06.2025 è stata effettuata la richiesta di rilascio comunicazione ai sensi dell’art. 87 alla Banca Dati Nazionale Antimafia, acquisita per via telematica con prot. n. PR_VRUTG_Ingresso_0065341_20250626, come integrata in data 06.11.2025 (prot. n. PR_VRUTG_Ingresso_0112789_20251106);
DATO ATTO che sono trascorsi i termini di cui al comma 4 dell’art. 88 del D.lgs. 159/2011, senza comunicazione da parte della Prefettura;
PRESO ATTO che sono state nel contempo acquisite le autocertificazioni di cui all’art. 89 del medesimo Decreto con note prot. reg. nn. 376503 del 31.07.2025, 484166 del 23.09.2025 e 628508 del 18.11.2025;
RITENUTO pertanto, ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 88 del D.lgs. 159/2011, che sia possibile procedere al rilascio dell’autorizzazione con la condizione risolutiva che la stessa verrà revocata in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva da parte del Prefetto di Verona;
TENUTO CONTO della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;
VISTI - il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi;
decreta
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 115/2008, la ditta AGSM AIM Calore Srl (Codice Fiscale e Partita IVA n. 04856530235), con sede legale in Lungadige Galtarossa a Verona, alla costruzione ed esercizio, presso la sede operativa in viale Cricoli nel comune di Vicenza di un impianto di produzione di energia elettrica costituito da n. 5 unità di cogenerazione e n. 5 generatori ausiliari di calore di cui 1 di riserva, alimentati a gas metano in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati citati in premessa ed elencati in Allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante, e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
A. PRESCRIZIONI GENERALI
1.1. L’impianto oggetto di autorizzazione potrà essere messo in esercizio solo a seguito di avvenuta acquisizione da parte della Ditta delle autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati necessari all'esercizio dell'impianto nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto stesso.
1.2. La Ditta è tenuta a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, agli Enti deputati al controllo.
1.3. Dovranno essere rispettate in fase di esercizio dell’impianto tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.
1.4. Dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia di Vicenza ogni evento che incida sulla validità ed efficacia del titolo di disponibilità delle aree interessate dall’impianto.
B. EMISSIONI IN ATMOSFERA
1.5. Ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006 è rilasciata l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i punti di emissione individuati al punto 1.9.
1.6. La messa in esercizio e la conseguente messa a regime dell'impianto dovranno essere comunicate alla Provincia di Vicenza, al dipartimento ARPAV di Vicenza e al Comune di Vicenza, con un anticipo di almeno 15 giorni.
1.7. Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in 90 giorni.
1.8. Entro il termine di 10 giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto dovranno essere effettuate analisi dei fumi sugli inquinanti indicati al punto 1.9 e trasmesse entro i successivi 30 giorni alla Provincia di Vicenza e al dipartimento ARPAV competente per territorio; dovrà essere data comunicazione ad ARPAV con almeno 15 giorni di anticipo la data in cui si intende effettuare i prelievi.
1.9. In tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, dovranno essere rispettati i seguenti limiti di emissione:
Camino
Provenienza
Quota
(m)
Portata -fumi secchi- (Nm3/h)
Inquinante
Valore limite di emissione (mg/Nm3)
E01
Cogeneratore COG01
15
8.965 (O2 rif 15%)
NOx
95 (O2 rif 15%)
CO
240 (O2 rif 15%)
Polveri
20 (O2 rif 15%)
E02
Cogeneratore COG02
E03
Cogeneratore COG03
E04
Cogeneratore COG04
E05
Cogeneratore COG05
E06
Caldaia GEN01
3.062 (O2 rif 3%)
100 (O2 rif 3%)
E07
Caldaia GEN02
E08
Caldaia GEN03
10.210 (O2 rif 3%)
E09
Caldaia GEN04
E10
Caldaia di riserva GEN05
9.000 (O2 rif 3%)
1.10. Entro 6 mesi dalla messa a regime, la Ditta dovrà formalizzare, tramite apposite procedure da integrarsi nel SGQA aziendale, le azioni da intraprendere al fine di ridurre al minimo le emissioni dovute a periodi transitori e di guasti.
1.11. Successivamente alla messa a regime, dovranno essere effettuate analisi dei fumi sugli inquinanti indicati al punto 1.9, con cadenza semestrale.
1.12. Le metodiche analitiche dovranno essere ricondotte a metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale/internazionale e in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità. Le metodologie di campionamento e di analisi adottate dal Servizio Laboratori di ARPAV sono reperibili nel sito internet di ARPAV. Al rapporto di prova dovrà essere allegato il giudizio di conformità del metodo redatto dal tecnico competente. Le analisi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto;
1.13. Dovranno essere realizzati secondo normativa vigente gli opportuni apprestamenti inerenti all'accessibilità a camino, alla collocazione della sezione di prelievo e alla dotazione delle necessarie prese di campionamento.
1.14. Dovranno essere opportunamente formalizzati e registrati dalla Ditta gli interventi di manutenzione e controllo effettuati secondo le frequenze dettate dal costruttore.
1.15. La Ditta dovrà comunicare all'autorità competente, Provincia di Vicenza, secondo quanto previsto ai commi 8 e 11 bis dell'art. 269 del D.lgs 152/2006, ogni modifica all'impianto e/o variazione del gestore.
1.16. L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 7 del D.lgs 152/2006, ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione.
C. RIFIUTI
1.17. I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto dovranno essere avviati a recupero o a smaltimento nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.lgs. 152/2006 e s.m.i.).
D. EFFICIENZA ENERGETICA
1.18. L’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all’utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell’ottimizzazione degli usi finali dell’energia.
E. RAPPORTO PRODUZIONE
1.19. La Ditta dovrà trasmettere annualmente alla Provincia di Vicenza e alla Regione del Veneto- Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia, entro il 31 gennaio a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in esercizio dell’impianto, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile.
F. VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE
1.20. Si riconosce una positiva conclusione della procedura di valutazione d’incidenza per l’esercizio dell’impianto di che trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017.
1.21. E’ ammessa l’attuazione degli interventi qualora:
G. INQUINAMENTO LUMINOSO
1.22. La Ditta è tenuta a rispettare, per l’impianto di illuminazione esterno, la L.R. n. 17 del 17/08/09 “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”.
H EFFETTI ELETTROMAGNETICI
1.23. Per quanto attiene gli effetti elettromagnetici, il progetto per la costruzione dell’impianto deve risultare conforme agli art. nn. 3, 4 e 6 del D.P.C.M. 8.07.2003; ai fini della protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da linee e cabine elettriche, dovranno essere rispettate le DPA dalle cabine e dai relativi cavi di connessione.
I INQUINAMENTO ACUSTICO
1.24. In fase esecutiva e di esercizio la ditta dovrà provvedere alla richiesta di parere di conformità acustica, alla verifica di impatto acustico post-operam con trasmissione delle risultanze al Comune di Vicenza, ad eventuali interventi di mitigazione e risanamento acustico se necessari, fatti salvi i controlli di competenza di ARPAV.
L. DISMISSIONE IMPIANTO E RIPRISTINO
1.25. Al momento della dismissione dell’impianto lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato a carico del soggetto esercente.
1.26. La dismissione dell’impianto e relativo cronoprogramma dovranno essere tempestivamente comunicati alla Provincia di Vicenza, al Comune di Vicenza e ad ARPAV.
1.27. I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell’impianto dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa.
2. di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché le competenze di altri Enti/Amministrazioni relative a eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari all’esercizio dell'impianto e delle opere connesse, non confluiti nel presente atto e che dovranno, pertanto, essere acquisiti separatamente da parte della Ditta;
3. di dare atto che ai sensi del comma 4 bis dell’art. 88 del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è sottoposto a condizione risolutiva e pertanto lo stesso sarà revocato in caso di sopravvenuta comunicazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Verona;
4. di dare atto che la durata di validità del presente atto è quella prevista dalle normative ambientali e di settore e che la sua efficacia decorre dalla data di trasmissione; i rinnovi e riesami necessari per ciascun titolo dovranno essere richiesti con tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente;
5. di dare atto che le condizioni e le prescrizioni del presente provvedimento potranno essere controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte degli Enti/Amministrazioni competenti per materia;
6. di dare atto che per ogni futura comunicazione e/o istanza relativa alla presente autorizzazione l’Autorità competente deve intendersi la Provincia di Vicenza;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta AGSM AIM Calore Srl, al Comune di Vicenza, alla Provincia di Vicenza, all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, all’ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, a V-reti, all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio e alla Direzione regionale Ricerca innovazione e competitività energetica;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
9. di stabilire che sono fatte salve le competenze di altri Enti.
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Luca Marchesi
(seguono allegati)
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