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Bur n. 7 del 13 gennaio 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 107 del 30 dicembre 2025

CAVA CASETTA S.r.l. Progetto di ampliamento in approfondimento della cava di ghiaia denominata "Casetta" sita in Comune di Sommacampagna. Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Comune interessato: Villafranca di Verona (VR) Proroga di validità temporale del provvedimento di VIA di cui alla DDR n. 54 del 12/07/2018 (art. 25, c. 5 del D.Lgs n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 94/2017).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga fino al 25/11/2034 della validità temporale del provvedimento di VIA di cui al D.D.R. n. 54 del 12/07/2018, per il progetto dal titolo "Progetto di ampliamento in approfondimento della cava di ghiaia denominata "Casetta" sita in Comune di Sommacampagna".

Il Direttore

PREMESSO che il progetto “Progetto di ampliamento in approfondimento della cava di ghiaia denominata “Casetta” sita in Comune di Sommacampagna”, sito in Comune di Sommacampagna (VR), presentato da Cava Casetta S.r.l., è stato oggetto di procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell’intervento ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., della L.R. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, conclusa con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 78 del 25/11/2019, che ha fatto proprio il Parere n. 28 del 06/06/2018 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. (di cui al Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni (ora Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) n. 54 del 12/07/2018) e il Parere della C.T.R.A.E. n. 5 del 21/05/2019;

TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. E' facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che “le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA riferite a progetti per i quali i lavori risultino già in corso, o comunque per i quali i lavori risultino già affidati con l’esperimento della gara d’appalto, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d’ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell’U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)… Fatto salva l’eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018, con la quale la Giunta regionale, ha provveduto a regolare, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di VIA, stabilendo che il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore della struttura competente in materia per quanto concerne la compatibilità ambientale dell’intervento;

VISTA l’istanza formulata da Cava Casetta S.r.l. (con sede legale in Via Crocioni, 46/H – 37012 Bussolengo (VR), C.F. e P.IVA 04345530234), acquisita al protocollo regionale n. 393935, del 24/07/2023 in cui si chiede la proroga fino al 25/11/2034 della validità temporale del provvedimento di VIA, rilasciato con D.D.R. n. 54 del 12/07/2018 del Direttore della Direzione Commissioni e Valutazioni (pubblicato sul BUR n. 72 del 24/07/2018), in coerenza alla validità temporale prevista dall’autorizzazione alla coltivazione di cava rilasciata con D.D.R. n. 78 del 25/11/2019 del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio;

RICHIAMATA la nota in data 31/10/2023 – protocollo regionale 590430, con la quale gli uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. V.I.A. hanno provveduto ad inviare, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 94 del 31/01/2017, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rilascio della proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. rilasciato con D.D.R. n. 54 del 12/07/2018, comunicando altresì l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l’avvio del procedimento è stato comunicato prima dell’entrata in vigore della L.R. 12/2024 e che ai sensi di quanto previsto dall’art.23, comma 3 della medesima legge, il procedimento viene concluso secondo le disposizioni previgenti;

CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della D.G.R. n. 94/2017 e le successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento;

VISTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997;

PRESO ATTO del D.D.R. n. 54 del 12/07/2018 del Direttore della Direzione Commissioni e Valutazioni (pubblicato sul BUR n. 72 del 24/07/2018), con il quale è stato rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento, con le prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 28 del 06/06/2018 (Allegato A al citato DDR n. 54/2018);

PRESO ATTO del D.D.R. n. 78 del 25/11/2019 del Direttore delll’Area Tutela e Sviluppo del Territorio (pubblicato sul BUR n. 150 del 27/12/2019), con il quale è stata rilasciata l’autorizzazione all’intervento;

PRESO ATTO del D.D.R. n. 161 del 10/11/2021 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa (pubblicato sul BUR n. 159S del 30/11/2021), con il quale è stata rilasciata l’autorizzazione alla variante non sostanziale al piano di sistemazione di cava ai sensi della L.R. 13/2018.;

TENUTO CONTO delle motivazioni esplicitate a sostegno della richiesta di proroga nonché dell’iter amministrativo seguito dal progetto;

ESAMINATA la documentazione presentata a sostegno della richiesta di proroga ed in particolare la relazione di aggiornamento del SIA e le successive integrazioni e chiarimenti forniti in corso di istruttoria;

PRESO ATTO di quanto riportato nella documentazione presentata, in particolare nel documento “Relazione di aggiornamento del SIA”, nella quale si evidenzia tra l’altro che:

  • sotto il profilo programmatico, nonostante alcune variazioni intervenute agli strumenti di pianificazione, risulta confermata la coerenza programmatica dell’intervento ed in ogni caso non emergono nuovi elementi di vincolo e/o tutele naturali.
  • sotto il profilo progettuale non sono intervenute modifiche al progetto estrattivo mentre il progetto è stato oggetto di variante non sostanziale al piano di sistemazione di cava ai sensi della L.R. 13/2018 con il citato DDR n. 161 del 10/11/2021;
  • sotto il profilo ambientale, a seguito delle verifiche effettuate, si conferma che nelle aree di interesse non sono intervenute variazioni né sono stati realizzati interventi tali da modificare in maniera significativa lo stato dei luoghi rispetto agli interventi ed agli obiettivi di progetto;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali di cui alla relazione agli atti della U.O. VIA;

CONSIDERATO che le modifiche autorizzate con la variante non sostanziale consistono nell'apporto dall'esterno di terre e rocce da scavo, nel rispetto dei limiti indicati colonna A della Tabella 1, Parte IV, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per una volumetria di circa 446.310 mc ulteriori rispetto a quelli già autorizzati con DDR n. 78/2019 che hanno comportato l’innalzamento delle quote finali del fondo cava da 2,5 a 4,5 metri rispetto alla falda, garantendo una maggiore protezione della risorsa idrica.

RITENUTO che l’analisi degli impatti generati dal progetto sulle componenti ambientali sia nella fase di estrazione che di ricomposizione ambientale non evidenzia variazioni significative rispetto a quanto già precedentemente valutato dal Comitato Tecnico Regionale VIA con parere n. 28 del 06/06/2018 e sulla base del quale è stato rilasciato il parere favorevole di compatibilità ambientale con DDR n. 54 del 12/07/2018;

RITENUTO che in considerazione di quanto prodotto dal proponente e tenuto conto degli aggiornamenti normativi sopravenuti sia opportuno integrare e modificare quanto rilasciato con DDR n. 54 del 12/07/2018 con le seguenti considerazioni:

  1. Qualora il proponente, al termine del ripristino dell’area di cava, intenda restituirla ad uso agricolo, le terre dovranno rispettare i requisiti ambientali previsti dal D.M. n. 46/2019; altrimenti, dovrà essere rispettata la colonna A della Tabella 1, Parte IV, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
     
  2. Sia aggiornata la prescrizione n.1 del Parere del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/06/2018 n. 28, riportando che il Piano di monitoraggio della falda dovrà essere conforme a quanto previsto dalla DGRV n. 213 del 08 marzo 2022 “Disposizioni relative al monitoraggio delle acque di falda nell'ambito delle attività di coltivazione delle cave di sabbia e ghiaia. L.R. n. 13/2018 - Piano Regionale per l'Attività di Cava”;
     
  3. Venga sostituita la prescrizione n. 2 del Parere del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/06/2018 n. 28, relativa alla matrice rumore, con la condizione ambientale del dispositivo;

PRESO ATTO che il DDR n. 54 del 12/07/2018 di rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale dava atto altresì dell’esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza con prescrizioni, come risulta dalla Relazione Istruttoria n. 125/2017 del 28/06/2017 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) (ora U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV), acquisita dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 260653 in data 30/06/2017, con la quale era stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che il progetto in oggetto è già stato sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, pertanto l’istanza di proroga in argomento si ritiene possa essere compresa nei casi di non necessità della Valutazione di Incidenza, ai sensi del par. 2.2 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1400/17, punto 4 “rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza”;

VISTA la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR n. 1400/2017, resa dal professionista incaricato che riferisce che l’intervento è riconducibile ai casi di non necessità della Valutazione di Incidenza, prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 alla D.G.R. n. 1400/17, punto 4 “rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza”;

PRESO ATTO e condivise le risultanze della la Relazione istruttoria tecnica n. 306/2024, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, predisposta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV in data 09/08/2024 la quale riconosce una conclusione positiva della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e dell’osservanza delle prescrizioni previste dal decreto n. 54/2019 del direttore della Direzione Commissioni Valutazioni;

PRESO ATTO dell’osservazione pervenuta dal Comune di Sommacampagna, acquisita al protocollo regionale n. 58389 del 02/02/2024;

RITENUTO che le richieste formulate dall’amministrazione comunale non derivano da accertate variazioni della significatività degli impatti già precedentemente valutati dal Comitato Tecnico Regionale VIA con parere n. 28 del 06/06/2018 e sulla base del quale è stato rilasciato il parere favorevole di compatibilità ambientale con DDR n. 54 del 12/07/2018 e concernono per lo più aspetti di carattere autorizzativo che, come evidenziato nella stessa osservazione, sono già in parte contenuti nel DDR n. 78 del 25/11/2019;

CONSIDERATO che gli aggiornamenti resi col presente provvedimento di proroga di compatibilità ambientale accolgono in parte le richieste formulate dall’amministrazione comunale, in particolare per quanto concerne il monitoraggio acustico per il quale viene proposta specifica condizione ambientale;

RITENUTO opportuno ribadire al proponente che dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui al DDR n. 78 del 25/11/2019 e DDR n. 161 del 10/11/2021;

RITENUTO altresì opportuno far presente al proponente che dovrà prevedere un’adeguata manutenzione del sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dalla cava, al fine di limitare l’imbrattamento della viabilità pubblica connesso all’attività estrattiva, come segnalato dal Comune di Sommacampagna;

SI RITIENE che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga fino al 25/11/2034 della validità temporale del provvedimento di VIA, rilasciato con D.D.R. n. 54 del 12/07/2018 del Direttore della Direzione Commissioni e Valutazioni (pubblicato sul BUR n. 72 del 24/07/2018), in coerenza alla validità temporale prevista dall’autorizzazione alla coltivazione di cava rilasciata con D.D.R. n. 78 del 25/11/2019 del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, dando atto della conclusione positiva della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) di cui alla Relazione istruttoria tecnica n. 306/2024 trasmessa dalla competente U.O. VAS, VINCA e NUVV, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 28 del 06/06/2018 (Allegato A al citata DDR n. 54 del 12/07/2018), così come aggiornato con le indicazioni in premessa e subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale che supera quanto previsto dalla prescrizione n. 2 del parere n. 28 del 06/06/2018:
 

n.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà effettuare una campagna di misurazione del rumore presso i recettori R1, R2 ed R3 al fine di valutare i contributi dovuti al traffico indotto.

Per la condotta dei rilievi, l'analisi dei dati e i report da presentare dovrà essere fatto riferimento a quanto riportato all'art. 14 delle Linee Guida per l’Elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico, ai sensi dell'art. 8 della L.Q. 447/95 adottate con Delibera del Direttore Generale ARPAV, DDG n. 3 del 29.01.2008.

Dovrà inoltre essere effettuata almeno una rilevazione strumentale di un periodo diurno con l'attività ferma.
I documenti dovranno essere inviati al Comune di Sommacampagna, alla Provincia di Verona, alla Regione Veneto e ad ARPAV entro 60 giorni dal monitoraggio.

Termine per l’avvio della
verifica di ottemperanza

Entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di proroga di validità del provvedimento di VIA.

Soggetto verificatore

Regione del Veneto avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge 132/2016.

 

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. Di dare atto che la validità temporale del provvedimento di VIA relativo all’intervento “Progetto di ampliamento in approfondimento della cava di ghiaia denominata “Casetta” sita in Comune di Sommacampagna”, rilasciato con D.D.R. n. 54 del 12/07/2018 è prorogata fino al 25/11/2034, in coerenza alla validità temporale prevista dall’autorizzazione alla coltivazione di cava rilasciata con D.D.R. n. 78 del 25/11/2019 del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, dando atto della conclusione positiva della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) di cui alla Relazione istruttoria tecnica n. 306/2024 trasmessa dalla competente U.O. VAS, VINCA e NUVV, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 28 del 06/06/2018 (Allegato A al citata DDR n. 54 del 12/07/2018), così come aggiornato con le indicazioni in premessa e subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale che supera quanto previsto dalla prescrizione n. 2 del parere n. 28 del 06/06/2018:
     

n.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà effettuare una campagna di misurazione del rumore presso i recettori R1, R2 ed R3 al fine di valutare i contributi dovuti al traffico indotto.

Per la condotta dei rilievi, l'analisi dei dati e i report da presentare dovrà essere fatto riferimento a quanto riportato all'art. 14 delle Linee Guida per l’Elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico, ai sensi dell'art. 8 della L.Q. 447/95 adottate con Delibera del Direttore Generale ARPAV, DDG n. 3 del 29.01.2008

Dovrà inoltre essere effettuata almeno una rilevazione strumentale di un periodo diurno con l'attività ferma.
I documenti dovranno essere inviati al Comune di Sommacampagna, alla Provincia di Verona, alla Regione Veneto e ad ARPAV entro 60 giorni dal monitoraggio.

Termine per l’avvio della
verifica di ottemperanza

Entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di proroga di validità del provvedimento di VIA.

Soggetto verificatore

Regione del Veneto avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge 132/2016.

 

  1. Di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Cava Casetta S.r.l. (CF e P.IVA 04345530234), con sede legale in Via Crocioni n. 46/H, 37012 Bussolengo (VR), (PEC: cava.casetta@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla provincia di Verona, al Comune di Sommacampagna (VR), al Comune di Villafranca (VR) alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS lavori e Servizi Tecnici, alla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico - U.O. Genio Civile Verona ed alla Direzione Generale ARPAV.
     
  2. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge;
     
  3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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