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Materia: Appalti
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 219 del 30 dicembre 2025
Programmi Operativi della Regione del Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) e Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 (PR FSE+ 2021-2027). Priorità Assistenza tecnica. Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di valutazione unitaria del PR Veneto FESR 2021-2027 e del PR Veneto FSE+ 2021-2027. Autorizzazione al subappalto alla società Laboratorio per lo sviluppo economico regionale (LaSER S.r.l.), con sede legale in Roma, via Ippolito Nievo 62, C.F. e P.IVA 10580381001. CUP H71C23000500009 (QUOTA FESR) - CUP H71C23000510009 (QUOTA FSE) - CIG: A037A6BCA0 - CUI: S80007580279202300140.
Con il presente provvedimento si autorizza il subappalto del servizio in oggetto, aggiudicato al R.T.I. tra la società Ecorys Italy S.r.l. e la società COGEA S.r.l., relativamente alla realizzazione di prodotti valutativi in ambito FSE+, alla società LaSER S.r.l., con sede legale in Roma, via Ippolito Nievo 62, C.F. e P.IVA 10580381001. L'autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva in attesa del completamento delle verifiche di legge in ordine alla regolarità fiscale dell'impresa subappaltatrice, con previsione della revoca della medesima autorizzazione in caso di accertamento negativo.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
- la Commissione europea con Decisioni di esecuzione n. C(2022)5655 del 01/08/2022, n. (2022)8415 del 16/11/2022 ha approvato rispettivamente il Programma Operativo Regionale (PR) Fondo Sociale Europeo + (FSE+) e il Programma Operativo Regionale (PR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” 2021-2027 della Regione del Veneto; la Decisione C(2024) 4983 del 10/07/2024 e la Decisione C(2025) 6916 final del 15/10/2025 hanno modificato la decisione di esecuzione C(2022) 8415;
- con DGR n. 1010 del 16/08/2022 e DGR n. 1573 del 13/12/2022, la Giunta regionale ha preso atto dell’approvazione dei due PR;
- con Decreti nn. 22 e 23 del 30/06/2023 della Direzione Autorità di Gestione FSE, e con Decreti n. 76 del 28/06/2023 e da ultimo n. 17 del 12/02/2025 della Direzione Programmazione unitaria, sono stati approvati e modificati i rispettivi “Sistema di Gestione e Controllo” del PR FSE+ e del PR FESR 2021-2027;
- con DGR n. 55 del 26/01/2023 di approvazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024 della Regione del Veneto, come da ultimo modificato dalla DGR n. 516 del 09/05/2023 è stata prevista l’acquisizione del Servizio di valutazione unitaria del PR Veneto FESR 2021-2027 e del PR Veneto FSE+ 2021-2027, (codice CUI: S80007580279202300140) motivata dall’esigenza di assicurare omogeneità di attuazione e maggiore coordinamento nella realizzazione delle attività di valutazione relative ai due Programmi nell’ambito del coordinamento complessivo assicurato dall’Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria;
- con Decreto n. 193 del 05/12/2023 la Direzione Programmazione Unitaria ha disposto la prenotazione dell’impegno di spesa per l’acquisizione del servizio in oggetto sui propri capitoli e su quelli della Direzione Autorità di Gestione FSE, relativi ai PR FESR 2021-2027 e PR FSE + 2021-2027, sul bilancio di previsione 2023-2025 per complessivi 3.457.590,00 €, IVA e oneri compresi;
- con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. n. 302 del 13/12/2023 è stata indetta, in attuazione del “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024”, una procedura aperta telematica sopra soglia UE, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. 36/2023 (di seguito Codice dei contratti o Codice), finalizzata all’affidamento del servizio di valutazione unitaria del PR Veneto FESR 2021-2027 e del PR Veneto FSE+ 2021-2027 con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- la documentazione di gara ha previsto la possibilità degli offerenti di dichiarare, in sede di offerta, le parti del servizio da subappaltare, pena il divieto di ricorso al subappalto;
- con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e SOS affidamento servizi e forniture n. 10251 del 04/11/2024 è stata disposta, ai sensi dell’art. 17, c. 5 del Codice, l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di valutazione unitaria del PR Veneto FESR 2021-2027 e del PR Veneto FSE+ 2021-2027 a favore del Costituendo RTI tra le società Ecorys Italy S.r.l. (mandataria), con sede in Roma, Viale Castrense 8, CF e P.IVA n. 17104801000 e COGEA Consulenti per la gestione aziendale S.r.l. (mandante), con sede in Roma, via Po 102, CF e P.IVA 10259111002 per l’importo di Euro 1.650.000,00, più IVA al 22%, per un importo di Euro 407.480,00;
- con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 169 del 17/12/2024 si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa sul bilancio di previsione 2024-2026 sui propri capitoli e su quelli della Direzione Autorità di Gestione FSE, relativi ai PR FESR 2021-2027 e PR FSE + 2021-2027 con contestuale accertamento d’entrata e disposizione di stipula contrattuale;
- il contratto di appalto tra la Regione del Veneto e il R.T.I. aggiudicatario, costituito a norma di legge, è stato concluso in forma pubblico amministrativa in data 17 dicembre 2024 (contratto Rep. n. 7799, registrato a Venezia il 24 dicembre 2024 al n. 150, Serie 1 Atti Pubblici) per l’importo di Euro 1.650.000,00, IVA esclusa;
VISTI:
- l’art. 119 c. 4 del Codice secondo cui i soggetti affidatari dei contratti pubblici possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che: il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire; non sussistano a suo carico le cause di esclusione; all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti dei servizi che si intende subappaltare;
- l’art. 119, c. 5 del Codice secondo cui l’affidatario trasmette alla stazione appaltante il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 100;
- il medesimo art. 119, c. 5 del Codice secondo cui la stazione appaltante verifica la dichiarazione;
- l’art. 119, c. 6 del Codice secondo cui il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l’art. 119, c. 16 del Codice secondo cui la stazione appaltante rilascia l’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; il termine può essere prorogato una sola volta quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa; per i subappalti di importo inferiore a Euro 100.000,00 i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà;
- l’art. 119, c. 11 del Codice secondo cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, su sua richiesta, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, se la natura del contratto lo consente;
- l’art. 119, c. 12 del Codice secondo cui il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
DATO ATTO CHE:
- all’atto dell’offerta il R.T.I. affidatario ha manifestato l’intenzione di subappaltare le attività relative alla realizzazione di interviste in modalità CATI, alla realizzazione di approfondimenti specifici sui temi del FESR e FSE+ e alla realizzazione di approfondimenti specifici relativi ai temi della sostenibilità ambientale e monitoraggio ambientale per una percentuale massima pari al 40% dell’importo contrattuale;
- con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 58 del 17/04/2025 è stato autorizzato, con riferimento al contratto in oggetto, il subappalto delle prestazioni relative alla realizzazione di valutazioni specifiche in ambito FESR, come specificate nel contratto di subappalto, alla società t33 S.r.l., con sede legale in Ancona, via Calatafimi n. 1, C.F. 02343620429, per un importo di Euro 334.000,00, IVA esclusa, pari al 20,24% dell’importo contrattuale e con Decreto n. 150 del 29/10/2025 è stato modificato l’impegno di spesa originario ai fini del pagamento diretto dell’impresa subappaltatrice;
- con nota prot. n. 680610 del 17/12/2025 il R.T.I. affidatario ha trasmesso un’ulteriore richiesta di subappalto a favore della società Laboratorio per lo sviluppo economico regionale S.r.l. (di seguito LaSER S.r.l.), con sede legale in Roma, via Ippolito Nievo 62, C.F. e P.IVA 1058038100 per la realizzazione di n. 1 valutazione tematica FSE+ in tema di inclusione sociale e la partecipazione a n. 1 valutazione annuale FSE+ per l’anno 2026, per l’importo complessivo di Euro 57.800,00 (IVA esclusa) pari al 3,50% dell’importo contrattuale, con efficacia subordinata all’autorizzazione della stazione appaltante allegando:
- il contratto di subappalto sottoscritto digitalmente recante l’indicazione puntuale dell’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché l’impegno delle parti a rispettare il “Prospetto clausole protocollo di legalità applicabili in via transitoria” con valore di Patto di integrità della Regione del Veneto;
- la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa commisurati al valore del subappalto resa mediante DGUE, unitamente ai dati sui soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia);
- la dichiarazione del subappaltatore concernente la tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010;
- con nota prot. 682517 del 18/12/2025 la stazione appaltante ha richiesto al R.T.I. la produzione della documentazione a comprova del possesso dei requisiti di qualificazione professionale da parte del subappaltatore in quota proporzionale al valore del subappalto unitamente alla dichiarazione sull’insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto, rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento temporaneo affidatario,
- con nota prot. 685843 del 19/12/2025 il R.T.I. ha riscontrato la predetta richiesta;
- in virtù del principio generale del tempus regit actum, trattandosi di contratto di appalto con procedura di gara disciplinata dalle norme del D.lgs. n. 36/2023 nella versione vigente al tempo della pubblicazione del bando, non trovano applicazione le novelle normative apportate, anche in tema di subappalto, dal Decreto correttivo al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 in vigore dalla stessa data;
CONSIDERATO CHE:
- il contratto di subappalto presentato risulta conforme alle clausole, con valore di Patto di integrità, contenute nel “Prospetto clausole protocollo legalità applicabili in via transitoria”, parte integrante e sostanziale della documentazione di gara;
- le prestazioni che il RTI affidatario intende subappaltare corrispondono alle prestazioni indicate in sede di offerta e rientrano nel limite percentuale massimo complessivo del 40% dell’importo contrattuale indicato nella medesima offerta per il subappalto;
- il contratto di subappalto prevede il pagamento diretto del subappaltatore in conformità al procedimento di pagamento previsto dal contratto principale per il RTI affidatario;
- trattandosi di servizio intellettuale non trova applicazione la previsione di cui all’art. 119, comma 12 del Codice che impone al subappaltatore di applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali del contraente principale qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto; per la stessa ragione non è obbligatoria l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale;
- dalle verifiche effettuate il subappaltatore LaSER S.r.l. risulta in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale in quota proporzionale al valore del subappalto;
- le verifiche sul possesso dei requisiti morali da parte del subappaltatore LaSER S.r.l. ivi compreso il possesso della regolarità contributiva, attestata mediante DURC, hanno avuto esito regolare; resta da acquisire il certificato di regolarità fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate a norma dell’art. 95, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l’art. 91 del Codice antimafia esonera le stazioni appaltanti dalla richiesta di documentazione antimafia in relazione alle richieste di subappalto di importo inferiore a Euro 150.000,00;
- la sottoscritta, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 16 del Codice, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con il procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990, dell’art. 7 del DPR 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento della Regione del Veneto, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della relativa istruttoria;
RITENUTO pertanto di autorizzare il RTI tra Ecorys Italy S.r.l. (mandataria) e COGEA Consulenti per la gestione aziendale (mandante) S.r.l., aggiudicatario del servizio di valutazione unitaria del PR Veneto FESR 2021-2027 e del PR Veneto FSE+ 2021-2027, a subappaltare parte del servizio per la realizzazione di n. 1 valutazione tematica FSE+ in tema di inclusione sociale e la partecipazione a n. 1 valutazione annuale FSE+ per l’anno 2026, alla società LaSER S.r.l., con sede legale in Roma, via Ippolito Nievo 62, C.F. e P.IVA 1058038100, per un importo di Euro 57.800,00, IVA esclusa, al fine di permettere il tempestivo prosieguo dell’esecuzione del servizio in ossequio al principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice dei contratti e sotto condizione risolutiva in caso di successivo accertamento negativo della regolarità fiscale in capo all’impresa subappaltatrice con previsione della revoca dell’autorizzazione di cui al presente atto;
RITENUTO inoltre di rinviare a successivo provvedimento, in ragione della previsione contrattuale del pagamento diretto del subappaltatore, la modifica degli impegni di spesa assunti con DDR n. 169 del 17/12/2024 a valere sui capitoli del PR FSE+ 2021-2027;
- le Decisioni UE C(2022)5655 del 01/08/2022, n. (2022)8415 del 16/11/2022, n. C(2024) 4983 del 10/07/2024 e n. C(2025) 6916 final del 15/10/2025;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1 e s.m.i.;
- la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 “Ordinamento e attribuzione delle strutture della Giunta regionale” e s.m.i.;
- le DGR n. 1010 del 16/08/2022, n. 1573 del 13/12/2022, n. 55 del 26/01/2023 e n. 516 del 09/05/2023;
- i Decreti della Direzione Acquisti, AA.GG. e SOS affidamento servizi e forniture (in precedenza Direzione Acquisti e AA.GG.) n. 302 del 13/12/2023 e n. 10251 del 4/11/2024;
- i Decreti della Direzione Programmazione Unitaria n. 193 del 5/12/2023, n. 169 del 17/12/2024, n. 58 del 17/04/2025 e n. 150 del 29/10/2025;
- la documentazione agli atti d’ufficio;
decreta
Caterina De Pietro
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