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Bur n. 7 del 13 gennaio 2026


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 393 del 11 novembre 2025

Ditta SALGAIM ECOLOGIC S.p.a., con sede legale in Via degli Scrovegni, 1, PADOVA e ubicazione impianto in Viale Brenta, 129 Tezze sul Brenta (VI). Autorizzazione integrata ambientale Punto 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 del 03/04/2006: Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

Note per la trasparenza

Col presente decreto si procede, ai sensi dell'art.29 octies c.3b, al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA rilasciata alla Ditta Salgaim Ecologic S.p.a. per lo stabilimento sito in comune di Tezze sul Brenta (VI).

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. n.27 del 17.10.2023 che attribuisce alle Province la competenza del rilascio delle AIA per le installazioni di cui al codice IPPC 6.5, e stabilisce che i procedimenti amministrativi avviati prima del 2.10.2023 vadano conclusi con la normativa previgente;

VISTA il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n.26 del 30.04.2013 con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta SALGAIM ECOLOGIC Spa, per l’installazione sita in Tezze sul Brenta (VI);

VISTA la nota prot. n. 317919 del 23.07.2013 con cui è stata comunicata da parte degli uffici regionali preposti la presa d’atto di una modifica non sostanziale relativa all’impianto di abbattimento degli inquinanti, al fine di garantire l’osservanza delle norme tecniche e delle norme di sicurezza richieste per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera; in particolare tale modifica prevede anche lo scollegamento del camino di emergenza a valle degli scrubber dal camino finale C4;

VISTA la nota prot.n. 519813 del 28.11.2013 con cui è stata comunicata da parte degli uffici regionali preposti la presa d’atto della proposta di miglioramento relativo al progetto di captazione e abbattimento delle sostanze odorigene dalla sala di ricezione materie prime, mediante biofiltrazione;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale relativa all’abbassamento della T in camera di combustione da 850°C a 830°C, acquisita al prot. reg. n. 94542 del 04.03.2015, assentita ai sensi dell’art.29-nonies del D.lgs.152/2006, come chiarito nella nota regionale prot.n. 232350 del 15.06.2016;

VISTA la nota prot.n. 164047 del 20.04.2015 con cui è stata comunicata da parte degli uffici regionali preposti la presa d’atto delle modifiche richieste dalla Ditta in relazione alla non necessità di misurare l’ossigeno in corrispondenza dei fumi combusti e alle frequenze delle verifiche periodiche al biofiltro;

VISTE le comunicazioni acquisite ai prott.reg. nn. 152087 del 04.04.2022, 189903 del 27.04.2022 e 220940 del 06.05.2022 relative alla sostituzione della caldaia afferente il camino 1;

VISTE la comunicazione acquisita al prot.reg. n. 460889 del 07.10.2022 in merito alla data di messa in esercizio e a regime della nuova caldaia, nonché alla data di esecuzione delle analisi alle emissioni della caldaia stessa;

VISTE le comunicazioni acquisite al prot.reg. n. 468654 del 01.09.2023, relativa alla sostituzione della caldaia afferente al camino 2;

VISTA la nota acquista al prot. reg. n. 198594 del 22.04.2024, con cui sono stati trasmessi gli esiti dell’analisi delle emissioni della caldaia afferente al camino 2;

VISTE le note della Ditta, ricevute con prott. reg. nn.564479, 564486, 564496, 564502, 564510 del 06.12.2022 con cui il gestore ha trasmesso l’istanza di riesame complessivo dell’AIA e la documentazione tecnica a corredo;

VISTA la richiesta di completamento della documentazione ai sensi dell’art. 29 – ter, c. 4 del D.lgs.152/2006, trasmessa con nota prot.reg. n. 0013151 del 10.01.2013;

VISTE la documentazione di completamento trasmessa dalla ditta, acquisita rispettivamente al prot.reg. n. 199155 e n. 199138 del 13.04.2023;

VISTA la nota prot.reg. n. 454677 del 25.08.2023 con cui è stato comunicato agli Enti l’avvio del procedimento istruttorio e sono state chieste alla Ditta alcune integrazioni conseguenti agli esiti dell’ispezione integrata svolta da Arpav;

VISTA la nota ricevuta con prot. reg. n. 484456 del 07.09.2023 con cui la Ditta ha inviato le integrazioni richieste;

VISTO che a seguito di pubblicazione sul sito internet regionale dell’annuncio di cui all’art.29-quater c.3 nei termini previsti non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati;

VISTA la nota prot.reg. n. 109012 del 03.03.2025, con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi e sono state chieste alcune integrazioni alla Ditta;

VISTA la nota proprio prot. n. 38576 del 07.03.2025, acquisita al prot. reg. n. 118961 del 07.03.2025 con cui ETRA ha espresso per quanto di competenza parere favorevole al riesame dell’autorizzazione alla Ditta Salgaim Ecologic S.p.a.;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 127374 del 12.03.2025 con cui la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 142853 del 20.03.2025 con cui la Ditta ha inviato precisazioni in merito alla capacità produttiva dell’impianto;

VISTA la nota proprio prot. n. 0016095 del 08.04.2025, acquisita al prot.reg. n. 179891 del 08.04.2025 con cui la Provincia di Vicenza ha dato riscontro a una richiesta di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta alla Provincia a mezzo SUAP del Comune di Tezze sul Brenta, comunicando che le valutazioni della modifica saranno inserite nell’ambito del procedimento di riesame in corso, chiedendo pertanto alla Ditta l’invio della comunicazione anche alla Regione;

VISTA la nota, acquisita al prot. reg. n. 221592 del 05.05.2025, con cui la Ditta ha inoltrato documentazione riferita alla modifica relativa all’inserimento di un nuovo cuocitore- essiccatore da utilizzare in parallelo ed in alternativa all’esistente;

VISTA la nota prot. n. 278975 del 06.06.2025 con cui è stata fissata al 24.06.2025 la data della seduta della Conferenza dei Servizi e sono stati chiesti alla Ditta chiarimenti sulla modifica presentata;

VISTA la nota acquisita al prot.reg. n. 289241 del 12.06.2025, con cui la Ditta ha inviato i chiarimenti richiesti;

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi comunicati agli Enti con nota prot. reg. n. 347651 del 15.07.2025 in base ai quali si è preso atto della modifica non sostanziale comunicata dalla Ditta e si è chiesto alla stessa di fornire una nuova proposta di PMC sulla base delle indicazioni di Arpav;

CONSIDERATO che nella Conferenza dei Servizi del 24.06.2025 è stato acquisito il parere favorevole del Comune di Tezze sul Brenta, nonché il parere favorevole con prescrizioni sul PMC da parte di Arpav che ha pertanto chiesto alla Ditta di predisporre una nuova proposta di PMC;

CONSIDERATO che si ritiene acquisito, ai sensi dell’art.14 ter c.7 della L.241/1990, il parere favorevole senza condizioni della Provincia di Vicenza;

VISTA la nota acquista al prot. reg. n. 403945 del 20.08.2025 con cui la Ditta ha inviato la nuova proposta di PMC;

VISTA la nota n. 86144 del 03.10.2025, acquisita al prot. n.533534 del 06.10.2025, con cui Arpav esprime il parere favorevole sul PMC rev. 2025 del 15.07.2025 “subordinatamente all’integrazione del capitolo 2 – Gestione dell’impianto con un controllo diretto dell’efficienza de sistema di aspirazione della fossa di carico/scarico”;

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale della Direzione generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n.309 del 28.06.2023 recante “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”, che costituiscono un utile riferimento anche per le installazioni in AIA;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1530 del 28 agosto 2013, di “Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;

RICHIAMATO l’articolo 29-octies del D. Lgs. 152/2006, che stabilisce la durata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in funzione della tipologia di sistema di gestione ambientale implementato dalla Ditta;

CONSIDERATO che la Ditta ha un sistema di gestione ambientale non certificato e che pertanto l’AIA ha validità 10 anni;

VISTO che in data 18.12.2023 sono state pubblicate le BAT Conclusions di cui alla Decisione UE 2023/2749 dell’11.12.2023 relative ai macelli e industrie dei sottoprodotti di origine animale;

CONSIDERATO che l’adeguamento a tali BAT Conclusions non sarà valutato nell’ambito del presente procedimento ma in una fase successiva di riesame di competenza provinciale, nei tempi previsti dalla norma;

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. n.27 del 17.10.2023 l’Autorità Competente per il controllo, la modifica, l’aggiornamento, il riesame (la revoca) della presente AIA è la Provincia di Vicenza

RITENUTO pertanto di stabilire nel presente provvedimento che le comunicazioni previste debbano essere indirizzate alla Provincia di Vicenza in quanto Autorità Competente;

VISTO che, con nota ricevuta con prot. reg. n. 564496 del 06-12-2022, la Ditta ha inviato copia dell’attestazione di pagamento degli oneri istruttori relativi al riesame dell’AIA e con nota ricevuta con prot. reg. n. 403945 del 20.08.2025 ha inviato copia dell’attestazione degli oneri istruttori per la modifica non sostanziale comunicata all’interno del procedimento di riesame AIA;

RITENUTO di riesaminare, per quanto sopra considerato ed in base alla documentazione presentata dalla ditta e a quella acquisita durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta, per l’attività prevista dal D.Lgs.n.152/2006, nell’All. VIII, alla Parte Seconda, al punto 6.5, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel presente provvedimento e di sostituire l’AIA rilasciata con DSRA n.26 del 30.04.2013;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 27.05.2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, ed in particolare l’art. 23 c.3 che stabilisce che “I procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti”;

VISTO il regolamento regionale n.1 “Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).”, pubblicato sul BUR n.9 del 19.01.2025;

VISTI la DGRV n. 421/2019 “Competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Modifica della D.G.R. n. 21 dell'11 gennaio 2018”;

VISTA la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1/2016, “Disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi”

VISTA la DGRV n. 473/2022 “Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 della Giunta Regionale del Veneto, in attuazione della Legge n. 190 del 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione”

VISTA la DGRV n. 232/2020 “Linee guida in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta Regionale e in materia di attuazione delle previsioni di cui all’art.35-bis del D.Lgs.n.165/2001”

VISTA la DGRV n. 831/2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica incardinata nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i”

VISTA la DGR 579/2024 “Organizzazione della Giunta regionale. Disposizioni in merito agli incarichi dirigenziali”.

decreta

1. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata alla Salgaim Ecologic SpA partita IVA 02335540288 con sede legale in Via degli Scrovegni, 1 - Padova ed ubicazione impianto in in Viale Brenta, 129 Tezze sul Brenta (VI), per l’attività individuata al punto 6.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

2. L’Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità 10 anni dalla data di emissione del presente provvedimento.

3. Per il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore dovrà presentare, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del presente decreto, apposita domanda corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 29-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché una relazione riepilogativa relativa all'andamento degli indicatori di performance ambientale e dei vari dati di monitoraggio relativi agli anni di validità dell'AIA.

4. Ai sensi dell’articolo 29 quater comma 11 del D.lgs. 152/2006, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo 269 del D.lgs. 152/2006;
     
  • Autorizzazione allo scarico ai sensi dell’articolo 101 e successivi del D.lgs. 152/2006.

5. L’impianto autorizzato è descritto sinteticamente in Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

6. L’autorizzazione ambientale integrata è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Piano di miglioramento

6.1. Il gestore deve attuare gli interventi previsti nell’Allegato B “Interventi di miglioramento”, parte integrante del presente provvedimento, secondo il cronoprogramma indicato, informando in merito Provincia di Vicenza, Arpav, Comune di Tezze sul Brenta e il Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Sistema di gestione

6.2. Il gestore dovrà mantenere attivo il sistema di gestione ambientale aziendale che dovrà essere basato sugli stessi principi dei modelli EMAS o ISO 14001.

Capacità produttiva

6.3. L’installazione dovrà essere esercita nel rispetto dell’assetto impiantistico e della capacità produttiva dichiarati nella domanda di AIA; in particolare la capacità di trattamento di scarti di macellazione dichiarata è 69600 t/anno.

Approvvigionamento e stoccaggio di combustibili e materie prime

6.4. Il gestore è autorizzato a utilizzare i combustibili e le materie prime riportate in sede di domanda di AIA e necessarie per la gestione e l’esercizio dell’impianto.

6.5. Tutte le forniture del combustibile e delle materie prime di cui al punto precedente devono essere opportunamente identificate e quantificate, archiviando i relativi documenti di trasporto e i documenti di sicurezza e compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentano la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.

6.6. Il gestore deve adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi non possano pervenire al di fuori delle aree di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.

6.7. Il gestore deve garantire l’integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull’ambiente; il Gestore dovrà inoltre garantire l’integrità e la funzionalità dei contenimenti secondari, ossia degli apprestamenti che garantiscono, anche in caso di perdita dal serbatoio, il rilascio delle sostanze nell’ambiente.

Emissioni in atmosfera

6.8. Dovranno essere rispettati i valori limite di emissione riportati nelle seguenti tabelle. I valori limiti di emissione sono riferiti a fumi secchi in condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), con tenore di ossigeno tal quale o con ossigeno di riferimento di cui in tabella, ove indicato. I valori limite in concentrazione imposti si applicano durante i periodi di normale funzionamento, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite.

Camino

Portata *
Nm3/h

Inquinanti

Limite autorizzato mg/ Nm3

 C3

16760

Polveri

20

NOx

500

SOx

500

NH3

50

H2S

COT

15

c

55000

NH3

5

H2S

2

Polveri

5

NOx

200

SOx

30

COT

10

C1

8300

NOx

100
(O2 3%)

C2

8300

NOx

100
(O2 3%)

6.9. Il camino C3 potrà essere utilizzato in caso di emergenza, fermo restando i limiti di cui alla prescrizione 6.8.

6.10. L’attivazione e disattivazione dei by pass di emergenza dovranno essere oggetto di registrazione da parte della ditta.

6.11. Le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10m.

6.12. Deve essere apposta su tutti i camini presenti nell’impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.

6.13. Tutti i camini, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, devono avere le seguenti caratteristiche:

  • essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
     
  • essere dotati di appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni da parte delle autorità di controllo osservando le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi);
     
  • i fori di prelievo devono trovarsi in tratti verticali, possibilmente ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute sgombre.

6.14. Campionamenti e analisi al biofiltro dovranno essere eseguiti nel periodo estivo e secondo le indicazioni riportate nel PMC in Allegato C.

6.15. La ditta dovrà mettere a disposizione dell’Arpav l’attrezzatura necessaria ad effettuare il campionamento alle emissioni del biofiltro.

6.16. Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite autorizzati.

6.17. I sistemi di aspirazione dell’aria ambiente devono essere mantenuti funzionanti anche a cuocitori spenti.

6.18. I cuocitori della linea scarti di macellazione non potranno in alcun caso lavorare in contemporanea; l’avvio del secondo cuocitore potrà avvenire solo dopo svuotamento del primo e conclusione della procedura di fermata con chiusura valvola di adduzione delle arie alla linea di aspirazione.

6.19. La temperatura dei fumi in camera di combustione del termocombustore non deve scendere al di sotto di 830°C durante l’intero periodo di funzionamento degli impianti ad esso collegati.

6.20. Le anomalie di funzionamento del termocombustore devono essere collegate ad un sistema di allarme sonoro e visivo e deve essere tenuta registrazione dell’attivazione degli allarmi stessi.

6.21. Tutte le operazioni di manutenzione programmata o straordinaria dell’impianto di biofiltrazione e dei termocombustori dovranno essere svolte in condizioni di disattivazione degli impianti di lavorazione connessi.

6.22. Il gestore dell'impianto è tenuto a comunicare entro 8 ore dall’evento alla Provincia di Vicenza, al Comune di Tezze sul Brenta, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza e al Gestore del Servizio Idrico Integrato eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e i monitoraggi; contemporaneamente il gestore attiva tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto. Il gestore sospende l'esercizio dell'attività o l’impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute e/o all’ambiente.

6.23. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei reagenti degli scrubber devono essere a tenuta, posti in aree pavimentate e coperte. Lo stoccaggio deve essere dotato degli opportuni sistemi di contenimento atti a prevenire la dispersione dei liquidi.

6.24. Fermo restando quanto previsto dal punto 6.22 e al punto 6.8, in caso di guasto al condensatore e agli scrubber, le emissioni provenienti termocombustore dovranno essere emesse dal camino C3.

6.25. Le emissioni dovranno essere deviate come sopra descritto per il tempo strettamente necessario al ripristino del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento; di questi guasti dovrà essere data comunicazione in accordo con il successivo punto 6.26 e tenuta registrazione cartacea a disposizione degli enti di controllo.

6.26. L’attivazione delle deviazioni delle emissioni di cui al punto precedente dovrà essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Vicenza, Arpav e Comune di Tezze sul Brenta, e correlata alla durata temporale prevista della deviazione stessa.

Scarichi idrici

6.27. I parametri allo scarico in fognatura dovranno rispettare i limiti previsti dall’Ente Gestore del servizio idrico integrato Etra Spa.

6.28. Per gli autocontrolli periodici deve essere raccolto un campione medio composito nell’arco di tre ore. Per ogni prelievo o serie di prelievi dovrà essere trascritto un verbale di prelevamento a firma del tecnico abilitato. I verbali dovranno essere raccolti in apposito schedario, assieme ai rapporti di prova, a disposizione dell’Autorità di Controllo.

6.29. I valori limiti di emissione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.

6.30. Lo scarico deve essere reso sempre accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto ubicato immediatamente a monte dello scarico.

Rifiuti

6.31. I rifiuti dovranno essere gestiti ai sensi del Titolo I della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, in particolare:

  •  i rifiuti prodotti devono essere gestiti alle condizioni del “deposito temporaneo” di cui all’art. 185-bis del D. Lgs. 152/2006;
     
  • le aree adibite al deposito temporaneo devono essere contrassegnate e devono essere previste apposite indicazioni riguardanti il codice CER, la natura e la eventuale pericolosità del rifiuto; deve essere garantita la separazione tra rifiuti incompatibili tra loro;
     
  • devono essere effettuate le registrazioni e la compilazione dei documenti previsti dagli art.189, 190, e 193, del D.Lgs 152/2006; il registro dovrà contenere solo i rifiuti prodotti dall’attività qui autorizzata.

Odori

6.32. I sottoprodotti di origine animale (di seguito “SOA”) vanno conferiti immediatamente nelle fosse di ricevimento e va evitato l’accumulo nella vicinanza delle vasche stesse.

6.33. I SOA dovranno essere inviati al trattamento nei tempi e nei modi previsti ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009 e delle linee guida applicative di cui alla DGR n.1530 del 28 agosto 2013.

6.34. Nella zona di ricevimento dei residui della macellazione devono essere sempre mantenuti chiusi i portoni di accesso, limitando l’apertura al solo passaggio dei mezzi di trasporto. Durante lo scarico i mezzi di trasporto della materia prima dovranno trovarsi all’interno del reparto di ricezione con i portoni chiusi. Solamente durante le operazioni di scarico dei SOA nelle due vasche poste vicino ai portoni stessi, un portone potrà rimanere aperto, per il tempo strettamente necessario allo scarico stesso. Tutti gli scarichi di materia prima dovranno comunque avvenire con il reparto di ricezione mantenuto in depressione.

6.35. Tutte le porte e i portoni dei locali di lavorazione dovranno essere mantenuti chiusi in modo da consentire agli impianti di aspirazione di creare una depressione che convogli le emissioni diffuse odorigene agli impianti di trattamento.

6.36. Il gestore, entro 12 mesi dalla data di emissione del presente provvedimento, dovrà effettuare un monitoraggio dell’odore in periodo estivo con le modalità descritte negli Indirizzi ministeriali di cui al decreto del Direttore Generale della Direzione generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n.309 del 28.06.2023 e inviarne gli esiti alla Provincia di Vicenza, Arpav, Comune e Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Rumore

6.37. Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità previste dal DM 16/3/98 e delle linee guida di cui all’Allegato 2 del DM 31/01/2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all’Allegato 1 del d.lgs. 4/8/1999 n.372”.

Monitoraggio e Controllo

6.38. Le comunicazioni ed i controlli relativi alle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, ai parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; la Ditta è inoltre tenuta ad effettuare, con il controllo diretto dell’efficienza del sistema di aspirazione della fossa di carico/scarico.

6.39. Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dal Regolamento n.1 del 9 gennaio 2025, pubblicato nel BUR del 19.01.2025.

6.40. Il gestore, entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, dovrà perfezionare, in accordo con Arpav, la relazione sulla caratterizzazione idrogeologica agli atti (ricevuta con prot. reg. n. 454677 del 25.08.2025) e predisporre una nuova proposta di PMC comprendente anche i controlli diretti sulle acque sotterranee e sul suolo.

Prevenzione Incidenti

6.41. Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.

Cessazione dell’attività

6.42. Ai sensi dell’art. 6 comma 16 lettera f) del D. Lgs. n.152/2006 deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività.

6.43. La dismissione dell’impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell’area ove insiste l’impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico al momento della dismissione.

6.44. A tal fine, in caso di cessazione dell’attività, il Gestore invierà alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV, al Comune di Tezze sul Brenta e ad ETRA, per atto di assenso, un piano di cessazione definitiva delle attività, comprensivo di:

  • un cronoprogramma che dettagli la durata delle fasi di fermata definitiva, pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti di produzione, delle relative apparecchiature ausiliarie e degli stoccaggi associati,
     
  • un piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee,
     
  • una descrizione degli eventuali interventi necessari al ripristino e riqualificazione ambientale delle aree liberate.

Ulteriori prescrizioni

6.45. Il gestore dovrà inviare, entro 12 mesi dalla data di emissione del presente provvedimento, alla Provincia di Vicenza, ad Arpav, al Comune di Tezze sul Brenta e ad ETRA una relazione riportante il confronto con le BAT di cui alla decisione UE 2023/2749, ed eventuale proposta di adeguamento alle stesse.

6.46. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all’interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l’accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l’eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all’ispezione; qualora il Gestore si opponga all’accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all’attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.

6.47. Ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare a Provincia di Vicenza, ARPAV, Comune di Tezze sul Brenta e ETRA eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.

7. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

8. Il presente decreto riesamina e sostituisce il DSRA n.26 del 30.04.2013, che viene revocato.

9. Il presente provvedimento è comunicato alla ditta Salgaim Ecologic S.p.a. con sede legale in Via degli Scrovegni, 1, Padova e ubicazione impianto in Viale Brenta 129 a Tezze sul Brenta, al Comune di Tezze sul Brenta, ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza e Direzione Regionale Rischi Tecnologici, ad ETRA spa.

10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

11. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

393_AllegatoA_DDR_393_11-11-2025_573574.pdf
393_AllegatoB_DDR_393_11-11-2025_573574.pdf
393_AllegatoC_DDR_393_11-11-2025_573574.pdf


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