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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 439 del 19 dicembre 2025
Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 883 del 19/10/2020, Allegato B del provvedimento autorizzatorio unico regionale n. 47 del 22/10/2020, ai sensi dell'art. 27 - bis del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. ECO+ECO S.r.l. - Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi e di coincenerimento di rifiuti non pericolosi ubicata in Via della Geologia n. 31/1, località Fusina, Venezia. Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 - nonies comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 06 del 01/12/2025.
Con il presente atto, si modifica e si aggiorna il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione di recupero e smaltimento rifiuti gestito da ECO+ECO S.r.l., relativamente a modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29 - nonies comma 1 del D. lgs 152/2006 e s.m.i. preliminari all'avvio della linea di coincenerimento L2, nonché all'approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 06 del 01/12/2025. Si procede inoltre alla correzione di alcuni refusi nella planimetria all'Allegato B dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 883 del 19/10/2020, riguardanti EER dei rifiuti stoccati nelle aree CP e SC.
Il Direttore
Provvedimenti amministrativi di riferimento
DATO ATTO CHE con decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 47 del 22/10/2020 è stato rilasciato alla società ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l., con sede legale e ubicazione installazione in Venezia, Loc. Fusina, via della Geologia, n. 31, (C.F. e P.IVA. 03071410272) il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), relativamente al “Polo impiantistico di Fusina per la gestione dei rifiuti - Progetto di aggiornamento tecnologico". Comune di localizzazione: Venezia - Porto Marghera (VE). Comprensivo dei seguenti titoli:
2.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della Parte IV del D.lgs. 152/2006; 2.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del D.lgs. n. 152/2006; 2.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del D. lgs. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
PRESO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 104 del 25/05/2023 la denominazione sociale è stata modificata da ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. in ECO+ECO S.r.l.. Sono state inoltre autorizzate alcune modifiche dell’installazione comunicate ai sensi dell’art. 29 - nonies comma 1 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., riguardanti il revamping della linea CSS1 finalizzate all’estrazione dei rifiuti a matrice plastica EER 191204 e all’aggiornamento del PMC e del Piano di Gestione degli OTNOC;
PRESO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 155 del 02/05/2025 è stato modificato ed aggiornato il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 883 del 19/10/2020, Allegato B del provvedimento autorizzatorio unico regionale n. 47 del 22/10/2020, inserendo il codice EER 191204 “Plastica e gomma” all’elenco dei codici autorizzati nelle aree di stoccaggio CD1 e CD2, ampliata la rete della raccolta delle acque meteoriche e provveduto all’aggiornamento catastale dell’installazione;
Iter Amministrativo
PREMESSO CHE con nota n. 6400/25 del 24/09/2025, assunta a prot. reg. n. 492563 in data 25/09/2025, la Società ECO+ECO S.r.l., ha presentato istanza ai sensi dell’art. 29 - nonies del D. lgs. 152/2006 per la modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 883 del 19/10/2020, relativa a più modifiche necessarie per la gestione dell’installazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi e di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, preliminari all’avvio della linea di coincenerimento L2;
PRESO ATTO CHE nel dettaglio con l’istanza presentata viene chiesto:
3.1. CM10 – Scrubber di aspirazione fossa rifiuti, prescritto dalla Condizione Ambientale n. 4; 3.2. CM11 – Gruppo elettrogeno di soccorso a servizio della Linea 1, già indicato nell’istanza di PAUR, ma non presente nell’elenco; 3.3. CM12 - Gruppo elettrogeno di soccorso a servizio della Linea 2, anch’esso già indicato nell’istanza di PAUR, ma la cui potenza ha subito un incremento al fine di poter servire utenze non previste in un primo dimensionamento;
4.1. inserimento del punto E10 – Camino di saldatura nell’officina delle linee di coincenerimento; 4.2. aggiornamento del punto S2 – Silos PCR, precedentemente dedicato allo stoccaggio delle PSR della linea L1; 4.3. inserimento del punto S4 – Silos PSR a servizio di L1 e L2; 4.4. inserimento del punto S5 – Silos calce dolomitica a servizio della Linea L1; 4.5. inserimento del punto S6 – Silos calce idrata a servizio della Linea L2;
RILEVATO CHE nella medesima nota la ditta ha trasmesso l’Allegato A del decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 15 del 17/02/2025, attuazione dell’articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 12/2024, relativamente all’istanza del 24/09/2025 sopra richiamata;
PRESO ATTO CHE con nota 581725 del 21/10/2025 la Scrivente Amministrazione ha dato riscontro alla comunicazione di modifica del 24/09/2025 e chiesto i relativi pareri di competenza alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia e ad ARPAV, comunicando, nel contempo, di ritenere le modifiche proposte “non sostanziali” , in quanto non rientrante nella definizione di cui all’art. 5 comma 1 lettera l - bis del D. Lgs. n. 152/2006;
DATO ATTO CHE con nota 97833/2025 del 10/11/2025 acquisita a prot. reg. n. 615764 nella medesima data, ARPAV ha preso atto delle valutazioni effettuate dalla Regione del Veneto con nota prot. reg. n. 581725 del 24/09/2025 riguardo la non sostanzialità della modifica, e comunicato che non sussistono rilievi di ordine tecnico in relazione alle modifiche in progetto, nonché di rimanere in attesa della trasmissione dell’aggiornamento del PMC per esprimere il parere di competenza al fine dell’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
DATO ATTO CHE con nota prot. reg. n. 628077 del 18/11/2025 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 883 del 19/10/2020, Allegato B al Provvedimento Autorizzatorio Unico Ambientale di cui al decreto n. 47 del 22/10/2020;
RILEVATO CHE con nota n. 8416/25 del 01/12/2025 acquisita a prot. reg. n. 651811 in data 02/12/2025, la società ECO+ECO S.r.l. ha trasmesso il “Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 06 del 01/12/2025”;
PRESO ATTO CHE con nota n. 108501/2025 del 15/12/2025, acquisita a prot. reg. n. 674626 nella medesima data, ARPAV - Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche - UO Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi Est, ha espresso parere favorevole al PMC Rev. 06 del 01/12/2025;
RILEVATO CHE nella medesima nota ARPAV - Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche - UO Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi Est ha chiesto che nel prossimo aggiornamento del PMC siano aggiunti tra gli indicatori di prestazione anche i consumi di reagenti per abbattimento delle emissioni (in particolare carbone attivo, bicarbonato di sodio e calce) rispetto alla quantità di rifiuti inceneriti. Inoltre chiede che dall’avvio della linea L2 di calcolare gli indici di prestazione elencati nel paragrafo “IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA LINEA L1 E L2” in modo distinto per L1 e per L2;
Considerazioni finali e conclusioni
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento, di aggiornare l’autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Direttore del Direttore della Direzione Ambiente n. 883 del 19/10/2020, Allegato B del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) rilasciato con decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 47 del 22/10/2020 alla società ECO+ECO S.r.l., con sede legale e ubicazione installazione in Venezia, Loc. Fusina, via della Geologia, n. 31, (C.F. e P.IVA. 03071410272) con i seguenti aggiornamenti:
RITENUTO di poter procedere pertanto con l’approvazione del PMC rev. 06 del 01/12/2025, trasmesso dalla società ECO+ECO S.r.l. con nota 8416/25 del 01/12/2025 acquisita a prot. reg. n. 651811 in data 02/12/2025 e di modificare di conseguenza l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 883 del 19/10/2020, Allegato B al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) rilasciato con decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 47 del 22/10/2020;
RITENUTO quindi necessario a procedere con il presente decreto all’aggiornamento dei punti sopra richiamati;
VISTO CHE il paragrafo B dell’Allegato A alla D.G.R. n. 2721/2014 prevede, tra l’altro che “Ad ogni eventuale modifica dell’attività, con conseguente variazione dell’autorizzazione, deve corrispondere un’esplicita integrazione alla polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente”;
RITENUTO quindi necessario prescrivere l’adeguamento della fideiussione già presentata mediante presentazione di una nuova polizza fideiussoria, ovvero di appendice di modifica alla polizza già presentata alla Città Metropolitana di Venezia ;
PRESO ATTO del parere n. 118 del 20/05/2020 con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA, nella seduta del 20/05/2020, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto denominato “Polo impiantistico di Fusina per la gestione dei rifiuti - Progetto di aggiornamento tecnologico” proposto da ECO+ECO S.r.l. con le potenzialità massime dettagliate nel parere stesso e subordinato alle condizioni ambientali anch’esse dettagliate nel medesimo parere;
ACCERTATO il versamento da parte del gestore, con nota acquisita al prot. regionale n. 492563 del 25/09/2025, del 50% degli oneri di cui all’art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e successivo 50% con nota acquisita al prot. reg. n. 647786 del 28/11/2025 e verificatane la relativa congruità rispetto alle modalità di calcolo previste dall’Allegato B “Modalità di quantificazione delle Tariffe” Regolamento Regionale n. 1 del 9 gennaio 2025 (articolo 11);
VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTE la DGR 2721/2014 in merito di garanzie finanziarie:
VISTE le Leggi regionali n. 3/2000 e n. 12/2024;
VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 09/01/2025.
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare la validità, per quanto non di seguito modificato, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata alla società ECO+ECO S.r.l., con sede legale e ubicazione dell’ installazione in Venezia, Loc. Fusina, via della Geologia, n. 31, (C.F. e P.IVA. 03071410272), con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 883 del 19/10/2020 (Allegato B al provvedimento autorizzatorio unico regionale n. 47 del 22/10/2020), così come aggiornata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 104 del 25/05/2023 e decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 155 del 02/05/2025, relativa all’installazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi e di coincenerimento di rifiuti non pericolosi ubicata in Via della Geologia n. 31/1, località Fusina, Venezia, a conclusione del procedimento di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.lgs. 152/2006, sulla base della documentazione presentata con nota prot. n. 6400/25 del 24/09/2025, assunta a prot. reg. n. 492563 in data 25/09/2025 così come integrata con nota n. 8416/25 del 01/12/2025 acquisita a prot. reg. n. 651811 in data 02/12/2025;
3. di aggiornare il layout impiantistico trasmesso dalla Gestore con nota prot. n. 6400/25 del 24/09/2025, assunta a prot. reg. n. 492563 in data 25/09/2025, a seguito della realizzazione della modifica non sostanziale oggetto del presente provvedimento;
4. di modificare, alla luce di quanto sopra, l’Autorizzazione Ambientale Integrata rilasciata con decreto del Direttore del Direttore della Direzione Ambiente n. 883 del 19/10/2020, Allegato B del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) rilasciato con decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 47 del 22/10/2020, ai sensi dell’art. 27 - bis del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., come segue:
4.1. l’Allegato A, è sostituita dall’Allegato A a questo provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (inserimento dei limiti ai nuovi punti emissivi);
4.2. l’Allegato B, “Individuazione planimetrica dei punti di emissione in atmosfera autorizzati, dei punti di scarico e delle aree di deposito rifiuti - Planimetria aree messa in riserva e deposito temporaneo con quantitativi”, è sostituita dall’Allegato B a questo provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (inserimento dei nuovi punti emissivi e la correzione di alcuni refusi riguardanti i EER dei rifiuti stoccati nelle aree CP e SC);
4.3. All’Allegato C, “Punti per la misurazione e registrazione in continuo della temperatura dei gas in prossimità della parte interna della camera di combustione - integrazione con L2”, è sostituita dall'Allegato C a questo provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (inserimento della nuova Linea L2);
4.4. il punto 16. è così sostituito:
“16. La capacità massima complessiva degli stoccaggi relativi agli impianti di incenerimento e coincenerimento riportati all’Allegato B al presente provvedimento, dei rifiuti/combustibili in alimentazione e dei rifiuti prodotti è di seguito riportata:
Stoccaggi
Capacità massima
m3
tonnellate
Fossa L1+L2
-
1.100
Area CP
300 in cassoni 200 big bags
510
Silos stoccaggio PSR
185
80
Area SC (Linea 1 e 2)
490
580
Silos stoccaggio PCR
105
60
4.5. il punto 18. è così sostituito:
“18. Ai sensi dell’art- 237 - octies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto a garantire che, dopo l’ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di 850 °C per almeno due secondi. Tale temperatura è misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, per la Linea L1 e Linea L2 è misurata nei punti indicati nell’Allegato C al presente provvedimento".
4.6. il punto 44. è così sostituito:
“ 44. di autorizzare le emissioni in atmosfera per i punti di emissione sotto elencati e indicati nella planimetria di cui all’Allegato B, che non dovranno superare i valori limite di emissioni previsti all’Allegato A al presente provvedimento e nel rispetto delle successive prescrizioni:”
Camini
Fase
Impianto di abbattimento
Altezza dal suolo (m)
Area Sezione di uscita (m2)
Portata (Nmc/h) (**)
CM0 Linea1
Impianto di coincenerimento Linea 1
DeNox SNCR in post-combustione – reattore a secco (NaHCO3 e CA)– FM - DeNox SCR (*)
2,12
50.000
CM0 Linea2
Impianto di coincenerimento Linea 2
DeNox SNCR in post-combustione – reattore a secco (Ca(OH)2) - FM - reattore a secco (NaHCO3 e CA) – FM - DeNox SCR
51.000
CM1
Biocelle
Sistema LARA\ Linea CSS2
25
1,23
55.000
CM2
Sistema LARA\ Linea CSS1
35
60.000
CM3
Sezione di conferimento - Sezione di biossidazione (Capannone A)
FM
1,77
85.000
CM4
Sezione di trattamento meccanico e confezionamento CSS
30
1,13
40.000
CM5
Sezione di stoccaggio (Capannone Z)
16
1,33
72.000
CM6
Sezione di conferimento (Capannone K)
Scrubber
14
65.000
CM7
Sezione di trattamento meccanico, confezionamento e stoccaggio CSS (Capannone B)
1,54
75.000
CM8
Sezione di trattamento meccanico, confezionamento e stoccaggio CSS (Capannone C)
2,01
100.000
CM9
Area di travaso
Attualmente non realizzato
CM10
Fossa alimentazione (Capannone A)
12
0,5
25.000
CM11
Gruppo Elettrogeno di emergenza L1
Marmitta catalitica
4,40
0,003
220(***)
CM12
Gruppo Elettrogeno di emergenza L2
4,14
0,08
4.000(***)
(*) In attuazione della condizione ambientale n. 1 del parere n. 118 del 20.05.2020 del Comitato VIA.
(**)Il valore della portata si ritiene indicativo e non prescrittivo; si ritengono rappresentativi i valori di portata se il valore misurato non supera il valore nominale aumentato del 20%, ai sensi dell’art. 269 comma 4 lettera b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
(***)Portata a potenza massima.
4.7. al punto 55, la lettera b. è così sostituita:
“55.b. per i camini da CM3 a CM10, qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento delle emissioni ad essi afferenti, necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad esso collegati. Le fermate degli impianti di abbattimento (ordinarie e straordinarie) devono essere annotate su apposito registro, riportando il giorno e il motivo dell’interruzione, nonché i tempi di ripristino;”
4.8. al punto 55, dopo la lettera c., sono aggiunte le lettere d. ed e.:
“d. Il gruppo elettrogeno esistente afferente la Linea L1 non è da assoggettare ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi, rispettivamente, dell’art. 272, comma 5, e dell’art. 272, comma, 1 del D.Lgs. 152/2006”;
“e. Per il nuovo gruppo elettrogeno afferente la nuova Linea L2, avendo una potenza termica nominale complessiva superiore a 1 MW con un limite massimo di funzionamento annuo inferiore a 200 ore, non si applicano valori limite per le emissioni in atmosfera dallo stesso prodotte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
e1 il gestore dovrà indicare all’Autorità competente, nella relazione annuale le ore di funzionamento effettivo del gruppo elettrogeno d’emergenza alla Linea L2 nel corso dell’anno precedente, con riferimento ai dati che si desumono dal registro di cui al successivo punto;
e2 il gestore deve implementare un sistema di rilevazione delle ore di funzionamento (contaore) del gruppo elettrogeno afferente la Linea L2 che consenta di verificare il rispetto dei tempi massimi di 200 ore di utilizzo. I dati così rilevati dovranno essere annotati in un apposito registro (cartaceo o informatico), strutturato secondo quanto previsto dal PMC;
e3 il gestore deve eseguire periodicamente la manutenzione sui gruppi elettrogeni afferenti le Linee L1 e L2, compresi i serbatoi per lo stoccaggio del carburante, e annotare in un apposito registro (cartaceo o informatico) le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate;
e4 i registri di cui ai precedenti punti dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità preposte al controllo;
e5 i gruppi elettrogeni di emergenza afferente le Linee L1 e L2, gli apparati ad essi afferenti e i relativi punti di emissione devono garantire l’accesso in sicurezza alle autorità competenti per il controllo;
e6 la quota del camino che afferisce ai gruppi elettrogeni di emergenza delle Linee L1 e L2 devono risultare più alti di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.”
4.9. il punto 57. è così sostituito:
“ 57. di autorizzare le emissioni in atmosfera per i punti di emissione sotto elencati, nel rispetto delle successive prescrizioni:”
Punto Emissivo
Descrizione
Punto S1 - Silos Carbone attivo (L1 + L2)
Silos adibito allo stoccaggio del carbone attivo
Filtro a maniche
Punto S2 - Silos PCR (L1)
Silos adibito allo stoccaggio “EER 190105* Polveri Calciche Residue - PCR”
Punto S3 - Silos Bicarbonato di Sodio (L1 + L2)
Silos adibito allo stoccaggio del Bicarbonato di Sodio
Punto S4 - Silos PSR (L1 e L2)
Silos adibito allo stoccaggio “EER 190105* Polveri Sodiche Residue - PSR”
Punto S5 - Silos calce dolomitica (L1)
Silos adibito allo stoccaggio della calce dolomitica
Punto S6 - Silos calce idrata (L2)
Silos adibito allo stoccaggio della calce idrata
Punto E5
Aspirazione postazione saldatura dell’officina mezzi
Punto E10
Saldatura officina delle linee di coincenerimento
5. di approvare il PMC rev. 06 del 01/12/2025 trasmesso da ECO+ECO S.r.l. con nota n. 8416/25 del 01/12/2025 acquisita a prot. reg. n. 651811 in data 02/12/2025, subordinatamente alle prescrizioni di cui al parere ARPAV, nota n. 108501/2025 del 15/12/2025, acquisita a prot. reg. n. 674626 nella medesima data;
6. di prescrivere che, a far data dal ricevimento del presente provvedimento, per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali la società ECO+ECO S.r.l. deve attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 06 del 01/12/2025;
7. di prescrivere al Gestore la presentazione alla Città Metropolitana di Venezia, entro 45 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo proroga concessa dal beneficiario su motivata istanza del Gestore, di apposite appendici delle garanzie finanziarie in essere con l’estensione delle stesse al presente provvedimento;
8. di fare salve tutte le altre prescrizioni presenti nel decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 883 del 19/10/2020, così come aggiornato dal decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 104 del 25/05/2023 e n. 155 del 02/05/2025 non espressamente modificate dal presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
9.1. Allegato A: nuovo Allegato A del decreto del Direttore del Direttore della Direzione Ambiente n. 883 del 19/10/2020; 9.2. Allegato B: nuovo Allegato B del decreto del Direttore del Direttore della Direzione Ambiente n. 883 del 19/10/2020: “Individuazione planimetrica dei punti di emissione in atmosfera autorizzati, dei punti di scarico e delle aree di deposito rifiuti - Planimetria aree messa in riserva e deposito temporaneo con quantitativi”; 9.3. Allegato C: nuovo Allegato C del decreto del Direttore del Direttore della Direzione Ambiente n. 883 del 19/10/2020: “Punti per la misurazione e registrazione in continuo della temperatura dei gas in prossimità della parte interna della camera di combustione - integrazione con L2”;
10. di comunicare il presente provvedimento alla ditta ECO+ECO S.r.l., al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV e all’ULSS 3 Serenissima;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
12. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal decreto legislativo n. 104/2010.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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