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Bur n. 2 del 05 gennaio 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 104 del 23 dicembre 2025

SARTOR GIOVANNI S.A.S Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 926 del 10/06/2014 ai sensi della L.R. n. 13 del 16/03/2018 e approvazione variante non sostanziale come definita dall'art. 14 del P.R.A.C. cava "CASE BIANCHE-MERLO 1°" CANTIERE MERLO 1°. Comune di localizzazione: Istrana (TV). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A., dell'intervento presentato da Sartor Giovanni S.a.s., riguardante la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 926 del 10/06/2014 ai sensi della L.R. n. 13 del 16/03/2018 e approvazione variante non sostanziale come definita dall'art. 14 del P.R.A.C. cava "CASE BIANCHE-MERLO 1°" CANTIERE MERLO 1° in comune di Istrana (TV).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dalla L. n. 191/2024;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;

VISTO il Regolamento attuativo n. 2 del 09/01/2025 in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, pubblicato sul BUR n. 9 del 19/01/2025;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Sartor Giovanni S.a.s., con sede a Istrana (TV), Via Lazzaretto n. 5 - CAP 31036, e la relativa documentazione trasmessa tramite PEC del 02/12/2024 e acquisita al protocollo regionale n. 610523 e 610530 e successivamente perfezionata con nota acquisita al prot. 88723 del 19/02/2025;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all’allegato IV, punto 8 lettera t) come modifica di un’opera prevista in allegato IV, punto 8, lettera i);

VISTA la nota prot. n. 121698 del 10/03/2025 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e alla contestuale comunicazione di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/03/2025 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

VISTA la DGR n. 926 del 10/06/2014 dal titolo “Autorizzazione ad ampliare il cantiere estrattivo MERLO 1° della cava di ghiaia e sabbia denominata “CASE BIANCHE – MERLO 1°” e sita in Comune di Istrana (TV)”;

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto prevede il completamento delle opere già autorizzate con DGR 926 del 10/06/2014 per un quantitativo residuo di materiale da scavare pari a circa 31.500 mc;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non sono pervenute osservazioni al progetto;

CONSIDERATO che nella seduta del 28/05/2025 il Comitato Tecnico Regionale VIA ha esaminato la pratica e ha disposto di richiedere, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., chiarimenti e integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota prot. n. 272301 del 03/06/2025;

PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta con PEC del 30/06/2025, acquisita al prot regionale n. 320274 del 30/06/2025;

VISTA la nota prot. n. 497386 del 26/09/2025 con la quale viene comunicata la proroga per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi del c. 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché data informazione in merito alla documentazione integrativa depositata in data 30/06/2025 dal proponente;

PRESO ATTO che il proponente in riscontro a detta comunicazione con note acquisite al prot. 540539 e 540543 del 08/10/2025, ha inviato ulteriore documentazione di precisazione e integrazioni a quanto depositato con nota prot regionale n. 320274 del 30/06/2025;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione di incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza di cui all’allegato A, paragrafo 2.2 - punto 23 della DGR 1400/2017, con allegata Relazione tecnica;

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 178/2025 in data 06/08/2025, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

TENUTO CONTO del contributo istruttorio fornito dall’Agenzia Veneta per l’Innovazione del Settore Primario S.p.A. e trasmesso con nota acquisita al prot. n. 591588 del 27/10/2025;

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs 152/2006 dalla L.191/2024, ai sensi del comma 10 dell’art. 19 “[…] il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA”;

CONSIDERATO che il proponente con il deposito dell’istanza e nella relativa documentazione allegata non ha formulato alcuna proposta relativa alla durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità anche a seguito della richiesta trasmessa con nota prot. n. 63094 del 05/02/2025;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 17/12/2025, premesse le valutazioni di seguito indicate: “[…]

  • l’intervento prevede il rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava “Case Bianche – Merlo1°” ai sensi dell’art. 16 della L.R. 13/2018 senza apportare variazioni alla volumetria residua da estrarre e la contestuale approvazione di una variante non sostanziale ai sensi dell’art. 14 del PRAC relativa alla ricomposizione ambientale del sito d’intervento;
  • il quantitativo residuo di materiale da estrarre è pari a circa 31.500 mc di sabbia e ghiaia su una superficie limitata pari a 0,6 ha, ubicato nel settore nord/ovest dell’ambito estrattivo.
  • L’intervento propone una variante non sostanziale alla ricomposizione ambientale che prevede la riduzione dello spessore del materiale da riportare sul fondo scavo di entrambe le porzioni autorizzate con D.G.R. n. 926/201;
  • Il cronoprogramma degli interventi prevede che la durata stimata per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione finale) è di tre anni;

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

TENUTO CONTO della documentazione integrativa e dei chiarimenti depositati con nota del 30/06/2025 e delle ulteriori precisazioni e integrazioni rese con nota del 08/10/2025, in riscontro alle richieste formulate dal Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/05/2025;

PRESO ATTO in particolare del progetto di variante non sostanziale alla ricomposizione ambientale nonché della Relazione Agronomica adeguata al progetto di variante trasmesso in data 08/10/2025;

CONSIDERATO che in relazione alla suddetta Relazione Agronomica è stato acquisito nel corso del procedimento il contributo istruttorio fornito dall’Agenzia Veneta per l’Innovazione del Settore Primario S.p.A. e trasmesso con nota acquisita al prot. n. 591588 del 27/10/2025, le cui indicazioni dovranno essere acquisite ai fini delle successive fasi autorizzative dell’intervento;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, e le misure adottate per la mitigazione degli impatti, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo le ulteriori indicazioni di seguito specificate;

CONSIDERATO che in relazione al “Cantiere Merlo 1°” la Valutazione di Impatto Acustico presentata dal proponente ha evidenziato il rispetto del valore limite assoluto di emissione ed immissione oltre al valore del limite differenziale di immissione per il periodo diurno presso i ricettori R5 ed R6;

CONSIDERATO che in relazione alle integrazioni presentate dal proponente per la componente acque:

  • si segnala la presenza di un pozzo idropotabile a valle idrogeologica a circa 2,2 km dall’impianto (“Pozzo 1 Centrale Acquedottistica Vicolo Battisti” in Comune di Istrana, gestito da Alto Trevigiano Servizi) che dalle informazioni fornite dalla cartografia idrogeologica del PTCP della Provincia di Treviso non sembra comunque essere in direzione di flusso rispetto all’impianto stesso;
  • con riferimento al campionamento sulle acque del laghetto, eseguito dalla ditta, si ritiene che non sia rappresentativo e non fornisca informazioni circa la qualità delle acque sotterranee, considerato che, seppur in parte generato dal contributo di falda, è da considerarsi corpo idrico superficiale;
  • nonostante le integrazioni non siano del tutto esaustive, considerando anche che l’istanza in oggetto riguarda il rinnovo del solo cantiere Merlo 1° della cava di ghiaia e sabbia “Case Bianche – Merlo 1°”, per una consistenza contenuta pari a mc 31.500 su una superficie limitata pari a 0,6 ha, corrispondente all’ultimo residuo di materiale estraibile sopra falda, si ritiene che il rischio di possibile inquinamento della falda sia contenuto ed affrontabile attraverso le misure precauzionali e di mitigazione di cui al seguente “valutato”;

VALUTATO che il progetto da presentare, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato dovrà prevedere quanto segue:

  • un approfondimento con riferimento alle prassi e misure (sia tecniche che gestionali) già messe in atto e/o che si intendono adottare innanzitutto per prevenire l'insorgenza di eventi/situazioni in grado di avere ripercussioni sulla falda nonché per correggere/mitigare gli effetti nell'eventualità di insorgenza di tali eventi/situazioni; tale approfondimento dovrà in particolate tenere presente le seguenti considerazioni al fine della predisposizione degli accorgimenti tecnici e gestionali atti ad evitare fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee:
    • ai fini precauzionali, qualora possibile, è da evitare la realizzazione o la presenza sul fondo cava del ricovero di mezzi;
    • le attività di manutenzione dei mezzi per l'escavazione ed il trasporto degli inerti non andranno effettuate sul fondo cava;
    • sia previsto lo stoccaggio dei carburanti e di lubrificanti in serbatoi fissi, con vasca di contenimento a norma, allocandolo in aree impermeabilizzate distanti dal ciglio della cava e dal fronte di scavo;
    • sia prevista l'impermeabilizzazione delle piazzole, adibite al rifornimento del carburante dei mezzi. La loro ubicazione dovrò essere in posizione adiacente al serbatoio di stoccaggio, prevedendo la dotazione di sistemi per il contenimento e di procedure per gestire eventuali sversamenti;
    • va fatto divieto di utilizzo di serbatoi mobili installati su automezzi per il rifornimento carburante;
    • dovrà essere garantita la pronta disponibilità di materiali assorbenti da utilizzare per mitigare gli effetti di eventuali sversamenti.
  • la messa in atto delle seguenti ulteriori misure di mitigazione per le emissioni polverose:
    • telonatura dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere che trasportano materiali pulverulenti;
    • bagnatura dei piazzali e delle piste di accesso, in particolare nei periodi particolarmente siccitosi e/o ventosi, anche considerando l'uso di sistemi di recupero delle acque meteoriche ai fini di minimizzare il consumo delle risorse idriche;
    • limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
    • preferire l’utilizzo di automezzi per le movimentazioni ed il trasporto dei materiali con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB e, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, è opportuno l’acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;
    • prevedere per i cumuli di materiale pulverulento stoccato nelle aree di cava, un’altezza massima utile alla riduzione della dispersione delle polveri (indicativamente l’altezza del cumulo dovrebbe essere inferiore a 5 volte il diametro della base dello stesso)
  • la presentazione dei risultati della caratterizzazione delle terre superficiali secondo la DGRV 1987/2014;
     
  • il programma di monitoraggio idrodinamico e idrochimico della falda redatto secondo le indicazioni contenute nell’allegato A alla DGR 213/2022;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato lo Studio per la valutazione di incidenza, redatto ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO e condivise le risultanze della Relazione Istruttoria Tecnica agli atti n. 178/2025 del 06/08/2025, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, predisposta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV che riconosce “[…] , per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava “Case Bianche – Merlo 1°” nel Comune di Istrana (TV), con approvazione della variante non sostanziale ai sensi dell’art. 14 del P.R.AC., una conclusione positiva con prescrizioni della procedura di valutazione di incidenza (ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e PRESCRIVERE

1. di garantire il mantenimento dell’idoneità ecologica dell’area rispetto alle specie di interesse comunitario potenzialmente presenti, individuate in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 sulla base delle specifiche attitudini ecologiche, e riconducibili a: Triturus carnifex, Hyla intermedia, Rana latastei, Emys orbicularis, Zamenis longissimus, Lycaena dispar, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Myotis daubentonii; tale idoneità dovrà essere garantita attraverso il mantenimento o il ripristino degli elementi ecotonali e della struttura ambientale dell’intorno funzionali alla permanenza o al passaggio di tali specie, favorendo in particolare la continuità ecologica, la presenza di habitat favorevoli e rifugi naturali, e la limitazione di disturbi antropici, con specifica attenzione al ruolo delle siepi, degli ambienti umidi residuali e degli spazi di connessione con la matrice agricola e forestale.;

2. di utilizzare, per l’impianto di specie arboree, arbustive ed erbacee, esclusivamente specie autoctone, selezionate in coerenza con le serie di vegetazione potenziale e con la vocazione ecologica dei siti interessati, facendo particolare riferimento alla serie dell’alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Erythronio-Carpinion betuli), nonché – nelle aree umide eventualmente presenti o ripristinate – alle fitocenosi igrofile e idrofitiche riconducibili ai complessi vegetazionali perilacustri ed acquatici della serie vegetazionale dei Laghi e specchi d'acqua dolce - include il geosigmeto idrofitico ed elofitico della vegetazione perilacuale (Charetea fragilis, Lemnetea minoris, Nymphaeion albae, Potamion pectinati, Magnocaricion elatae, Phragmition australis, Alnion glutinosae). La gestione e la manutenzione degli impianti dovranno essere garantite fino all’accertamento dell’avvenuta affermazione dei caratteri diagnostici propri di ciascuna tipologia fitocenotica di riferimento, prevedendo nel contempo l’attivazione di opportune misure di contenimento e contrasto alla diffusione di specie alloctone invasive;

3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che le indicazioni e le prescrizioni della suddetta Relazione Istruttoria Tecnica n. 140/2025 dovranno essere recepite dal proponente in fase di autorizzazione dell’opera;

DATO ATTO che il provvedimento di autorizzazione del progetto dovrà prevedere anche l’esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e che lo stesso dovrà essere trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione;

CONSIDERATO che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate abbia verificato come questi risultano di entità trascurabile e circoscritti all’ambito di progetto, tenuto conto delle misure mitigative previste dal proponente e integrate con le indicazioni precedentemente descritte;

CONSIDERATO che il proponente con il deposito dell’istanza e nella relativa documentazione allegata non ha formulato alcuna proposta relativa alla durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità, anche a seguito della richiesta trasmessa con nota prot. n. 63094 del 05/02/2025;

RITENUTO che, in relazione ai tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità sia di 5 (cinque) anni; […]”

CONSIDERATO che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate abbia verificato come questi risultano di entità trascurabile e circoscritti all’ambito di progetto, tenuto conto delle misure mitigative previste dal proponente e integrate con le indicazioni precedentemente descritte; […]”

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi sull’ambiente, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle indicazioni riportate in premessa.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 17/12/2025, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 17/12/2025 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle indicazioni riportate in premessa;
  3. che l’efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 5 (cinque) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
  4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
  5. Di trasmettere il presente provvedimento a Sartor Giovanni S.a.s. (CF e P.IVA 04842240261), con sede legale in Via Lazzaretto n. 5, 31036 Istrana (TV), (PEC: sartorgiovannisas@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo, alla Provincia di Treviso, al Comune di Istrana (TV), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS lavori e Servizi Tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Servizio Idrico integrato e Tutela delle acque, alla U.O. VAS VINCA e NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV;
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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