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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 443 del 23 dicembre 2025
Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai Punti 5.3.a, 5.3.b e 6.11 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. lgs. n. 152/2006 rilasciata con Decreto del Direttore Regionale della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 3 del 09/01/2025. Società Estense Servizi Ambientali S.p.A. - Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi e di trattamento di acque reflue provenienti da altra attività IPPC. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/2006 per la modifica della cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso" per la produzione di biomassa legnosa ai sensi dell'art. 184 - ter del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Con il presente atto, si modifica e si aggiorna il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all'impianto di trattamento dei rifiuti, sito in Via Comuna 5/B Este (PD), gestito da Ditta S.E.S.A. S.p.A., relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso per la produzione di biomassa legnosa ai sensi dell'art. 184 - ter del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. su istanza del Gestore del 08/10/2025, acquisita al prot. reg. n. 544522 del 09/10/2025.
Il Direttore
Provvedimenti amministrativi di riferimento
PREMESSO CHE con Decreto del Direttore Regionale della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 3 del 09/01/2025 si è rilasciata alla Ditta S.E.S.A. S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata, con valenza di rinnovo, ai sensi del comma 3 lettera a) dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, relativa all’esistente impianto sito in Via Comuna 5/B Este (PD) e l’autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003 relativa all’impianto di produzione di energia alimentato a biogas;
RILEVATO CHE con il succitato provvedimento si sono autorizzate le attività di recupero con cessazione della qualifica di rifiuti “caso per caso” secondo le prescrizioni indicate da ARPAV nel parere obbligatorio di cui all’Art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, Allegato A2 al provvedimento DDR n. 3 del 09/01/2025;
DATO ATTO CHE tra i prodotti ottenuti dalle attività di recupero autorizzate con cessazione della qualifica di rifiuti “caso per caso” vi è la biomassa legnosa:
Iter Amministrativo
PREMESSO CHE con nota del 08/10/2025, acquisita al prot. reg. n. 544522 del 09/10/2025 la Società S.E.S.A. S.p.A. ha presentato istanza ai sensi dell’art. 29 - nonies del D.lgs. 152/2006 per la modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 3 del 09/01/2025, consistente nella possibilità di estensione del parere End Of Waste (EoW) per la produzione di biomassa legnosa per l’utilizzo come combustibile e per l’utilizzo come sostituto al legno vergine nei biofiltri,
RILEVATO CHE nel dettaglio la Società chiede:
RILEVATO CHE con nota n. 581696 del 21/10/2025 è stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato all’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3 del 09/01/2025;
DATO ATTO CHE con la medesima nota di avvio del procedimento è stato chiesto ad ARPAV - U.O. Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti la formulazione del parere obbligatorio per la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell’art. 184 - ter del D. Lgs. n. 152/2006, al fine di aggiornare il parere obbligatorio di cui all’Art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, rilasciato con nota n. 29783 del 29/03/2024, assunta al prot. n. 160776 in pari data, Allegato A2 al provvedimento DDR n. 3 del 09/01/2025;
RILEVATO CHE la Società con nota del 27/11/2025, acquisita al prot. regionale n. 646213 in pari data, ha presentato delle integrazioni volontarie ai fini dell’estensione della qualifica di EoW per il cippato di legno ad uso come combustibile, trasmettendo un elaborato tecnico integrativo a supporto della “Qualifica End of Waste del Cippato per utilizzi industriali di legno” per la produzione di cippato di legno da utilizzare come combustibile negli impianti industriali;
PRESO ATTO CHE con nota n. 108726/2025 del 16/12/2025, assunta al prot. reg. n. 675936 nella medesima data, ARPAV - U.O. Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti End of Waste e Sottoprodotti, ha trasmesso il parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art.184 - ter, comma 3, del D. Lgs n. 152/2006 ad integrazione dell’Allegato A2 al provvedimento DDR n. 3 del 09/01/2025 per quanto concerne l’EoW 2 “Produzione di biomassa legnosa - cippato di legno per l’utilizzo come combustibile o per il letto dei biofiltri”;
Considerazioni finali e conclusioni
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento, di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Direttore Regionale della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 3 del 09/01/2025, alla società S.E.S.A. - Società Estense Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Este (PD), Via Comuna, 5/B, C.F.: 02599280282, stabilendo che le attività di recupero con cessazione della qualifica di rifiuti “caso per caso” per la produzione di biomassa legnosa per l’utilizzo come combustibile e per l’utilizzo come sostituto al legno vergine nei biofiltri devono rispettare le prescrizioni indicate da ARPAV nel parere obbligatorio di cui all’Art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, Allegato A2 al provvedimento DDR n. 3 del 09/01/2025, così come integrato dal parere ARPAV n. 108726/2025 del 16/12/2025, assunto al prot. reg. n. 675936 nella medesima data, Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
RILEVATO CHE vi è la necessità di aggiornare e sostituire, con il presente provvedimento, l’Allegato A1 “ELENCO CODICI EER RIFIUTI AUTORIZZATI” del DDR n. 3 del 09/01/2025, in quanto in tale documento sono individuate, per ciascuna tipologia di rifiuto, oltre che le specifiche attività autorizzate, anche l’ammissibilità del rifiuto alla produzione di ogni specifico End of Waste;
RILEVATO CHE nella nota [5] dell’Allegato A1 del DDR n. 3 del 09/01/2025 vi è presente un refuso, in quanto è riportato un codice EER errato, e pertanto con l’aggiornamento del documento verrà corretto;
CONSIDERATO CHE in materia di VINCA, la Società ha presentato l’Allegato A del decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 15 del 17/02/2025, attuazione dell’articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 12/2024 con cui si attesta che l’intervento è localizzato all’esterno dei siti della rete Natura 2000 e gli effetti che ne derivano, singolarmente o congiuntamente, non coinvolgano tali siti direttamente o indirettamente;
CONSIDERATO CHE il paragrafo B dell’Allegato A alla DGRV n. 2721/2014 prevede che, tra l’altro, che “Ad ogni eventuale modifica dell’attività, con conseguente variazione dell’autorizzazione, deve corrispondere un’esplicita integrazione della polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente”;
RITENUTO CHE l’estensione del parere della cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso” ai sensi dell’art. 184 - ter del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. di cui al presente decreto non dia luogo ad una “modifica dell'attività” di gestione dei rifiuti di cui alla DGRV n.2721/2014;
CONSIDERATO CHE il beneficiario delle garanzie finanziarie individuato dalla richiamata DGRV n. 2724/2014 è individuato nella Provincia competente per territorio;
RITENUTO quindi non necessario prescrivere l’integrazione della fideiussione già presentata, fermo restando che il soggetto beneficiario della stessa può, qualora lo ritenga necessario, richiedere tale integrazione sotto forma di nuova fideiussione o di appendice al contratto esistente;
ACCERTATO il versamento da parte del gestore, con nota acquisita al prot. regionale n. 588785 del 24/10/2025, degli oneri di cui all’art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e verificatane la relativa congruità rispetto alle modalità di calcolo previste dall’Allegato B “Modalità di quantificazione delle Tariffe” Regolamento Regionale n. 1 del 9 gennaio 2025 (articolo 11);
VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR 2721/2014 in merito di garanzie finanziarie;
VISTA la Legge Regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii.
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che la Società Estense Servizi Ambientali S.p.A. è autorizzata alle attività di recupero con cessazione della qualifica di rifiuti “caso per caso” per la produzione di biomassa legnosa per l’utilizzo come combustibile e per l’utilizzo come sostituto al legno vergine nei biofiltri, rispettando le specifiche prescrizioni indicate per EoW in parola in Allegato A2 al provvedimento DDR n. 3 del 09/01/2025, così come integrato dal parere ARPAV n. 108726/2025 del 16/12/2025, assunta al prot. reg. n. 675936 nella medesima data, Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di confermare la validità, per quanto non modificato da questo provvedimento, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata alla Società Estense Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Este (PD), Via Comuna, 5/B, C.F.: 02599280282, per l'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi e di trattamento di acque reflue provenienti da altra attività IPPC, rilasciata con Decreto del Direttore Regionale della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 3 del 09/01/2025;
4. di modificare, alla luce di quanto sopra, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Direttore Regionale della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 3 del 09/01/2025, come segue:
4.1. l’Allegato A1 “ELENCO CODICI EER RIFIUTI AUTORIZZATI” è sostituito dall’Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4.2. il punto 22.2 del paragrafo “Recupero di rifiuti e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)” della Sezione G è così sostituito:
“22.2 biomassa legnosa:
22.2.1. cippato di legno per l’utilizzo come combustibile per la produzione di energia;
22.2.2 cippato di legno per l’utilizzo come sostituto al legno vergine nei letti filtranti dei biofiltri”;
5. di dare atto che il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
5.1. Allegato A: parere ARPAV n. 108726/2025 del 16/12/2025, assunto al prot. reg. n. 675936 nella medesima data, che fornisce aggiornamento sulle condizioni di cessazione della qualifica di rifiuti “caso per caso” per la produzione di biomassa legnosa per l’utilizzo come combustibile e per l’utilizzo come sostituto al legno vergine nei biofiltri, ad integrazione di quanto riportato in Allegato A2 al provvedimento DDR n. 3 del 09/01/2025;
5.2. Allegato B: ELENCO CODICI EER RIFIUTI AUTORIZZATI che sostituisce l’Allegato A1 del DDR n. 3 del 09/01/2025;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla società SESA SpA, al Comune di Este (PD), alla Provincia di Padova, all’Azienda ULSS 6 Euganea e ad ARPAV;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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