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Materia: Energia e industria
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT n. 13690 del 16 dicembre 2025
Presa d'atto della richiesta di proroga di mesi trentasei del termine di fine lavori dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano, alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere al medesimo connesse – DGR n. 3603 del 30 novembre 2009 e successiva voltura (DGR n. 1742 del 1° dicembre 2015), modifica e integrazione (DGR n. 1220 del 10 ottobre 2022). Società "Agri-gas s.r.l." – Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR). Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, art. 9.
Con il presente provvedimento si prende atto della nota acquisita al protocollo regionale n. 587609 del 23 ottobre 2025 con la quale la "Società Agri-gas s.r.l." ha comunicato che, ai sensi dell'art. 10 septies lett. a) del Decreto-Legge n. 21/2022, convertito con Legge n. 51/2022, modificato dall'art. 7 comma 2 del Decreto-Legge n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, intende avvalersi dell'estensione di trentasei (36) mesi del termine di fine lavori, che ora viene fissato nella data del 19 agosto 2031.
Il Direttore
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, entrato in vigore il 30 dicembre 2024;
VISTO, altresì:
- l'art. 42 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che attribuisce alla Regione le funzioni di rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
VISTE, inoltre, le seguenti Deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2204/2008, con la quale sono state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell'autorizzazione unica;
- n. 1391/2009, con la quale è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (successivamente aggiornata con Decreto del Direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura, Sport n. 5/2023) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'agricoltura, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
- n. 1192/2009 e n. 453/2010, con le quali sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio dell'autorizzazione unica;
- n. 958/2024, recante le ulteriori determinazioni organizzative in materia di autorizzazioni alla gestione degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano in base alla L.R. n. 11/2001, art. 42;
DATO ATTO che con DGR n. 1220 del 10 ottobre 2022, la società "Agri-gas s.r.l." (CUAA 04240650236), con sede legale in via Cesare Battisti 178 - Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR) e operativa (sede impianto) in loc. Campostrin snc, medesimo Comune, ha ottenuto il rilascio, ai sensi dell'art. 8 bis del D. Lgs. n. 28/2011, ora art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024, della modifica e integrazione dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), per la riconversione alla produzione di biometano di un impianto termoelettrico alimentato a biogas;
CONSIDERATO che l'Allegato B della DGR n. 1220/2022 raccomanda di rispettare "i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001", dandone comunicazione alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR);
PRESO ATTO che con nota protocollo regionale n. 403099 del 20 agosto 2025, la società "Agri-gas s.r.l.", ha comunicato l'avvio dei lavori di riconversione dell'impianto termoelettrico alla produzione di biometano nella medesima data;
VISTO l'art. 10 septies lett. a) del Decreto-Legge n. 21/2022, convertito con Legge n. 51/2022, modificato dall'art. 7, comma 2, del Decreto-Legge n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che prevede la possibilità di una proroga di trentasei (36) mesi dei termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga "...e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42..";
VISTA la nota acquisita a prot. reg. n. 587609 del 23 ottobre 2025 con cui la società "Agri-gas s.r.l." comunica di volersi avvalere della previsione di cui alla norma sopra citata e chiede l'estensione del termine per l'ultimazione dei lavori in relazione all'impianto in oggetto;
VISTA la nota della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria prot. n. 647027 del 28 novembre 2025, con cui viene chiesto al Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), alla Provincia di Verona e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo, Vicenza, di comunicare l'eventuale sussistenza di nuovi strumenti urbanistici approvati o di piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che risultino contrastanti con i titoli abilitativi oggetto della proroga richiesta;
ACQUISITI i nulla osta da parte:
- del MiC - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo, Vicenza in data 9 dicembre 2025, prot. reg.le n. 662323;
- del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR) in data 11 dicembre 2025, prot. reg.le n. 668829;
- della Provincia di Verona - Settore Pianificazione, Urbanistica, viabilità in data 15 dicembre 2025, prot. reg.le n. 673815;
VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale:
- 15 maggio 2012, n. 856;
- 22 giugno 2021, n. 813;
VISTA, altresì, la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale:
- 2 maggio 2013, n. 38;
ATTESA la regolarità dell'istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 10 septies, lett. a) del Decreto-Legge n. 21/2022, convertito con Legge n. 51/2022, modificato dall'art. 7, comma 2, del Decreto-Legge n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, la società "Agri-Gas srl" (CUAA 04240650236), con sede legale in via Cesare Battisti 178 - Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR) e operativa (sede impianto) in loc. Campostrin snc, medesimo Comune, titolare dell'autorizzazione unica alla riconversione alla produzione di biometano di un impianto termoelettrico alimentato a biogas, rilasciata ai sensi dell'art. 8-bis del D. Lgs. n. 28/2011 con DGR n. 1220 del 10 ottobre 2022, intende avvalersi dell'estensione di trentasei (36) mesi del termine di ultimazione dei lavori relativi all'impianto in parola, attualmente traguardato al 19 agosto 2028, e che ora è fissato alla data del 19 agosto 2031;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società "Agri-Gas srl", nonché alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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