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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 412 del 27 novembre 2025
Manente Spurghi S.r.l. - Installazione di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Comune di Salzano (VE), in via dell'Artigianato 13. PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 decreto n. 3 del 13.01.2022. Autorizzazione Integrata Ambientale decreto n. 4 del 10.01.2022 e ss.mm.ii. Aggiornamento per modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006. Approvazione PMC rev 09 e PGO rev 05.
Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA n. 4 del 10.01.2022 e ss.mm.ii. di titolarità della Manente Spurghi S.r.l per l'installazione sita in Comune di Salzano (VE), in via dell'Artigianato 13, a seguito di comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006, consistente in: - modifica planimetria emissioni in atmosfera; - integrazione delle modalità operative e gestionali del conferimento dei rifiuti; - installazione di un nuovo disoleatore di affinamento da posizionarsi dopo la selezione di trattamento chimico/fisica e a monte del comporto di trattamento biologico. Si approva inoltre il PMC rev 09 e PGO rev 05.
Il Direttore
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
VISTO che l’art. 5 del Decreto n. 305 del 22.12.2023 prescrive che “in caso di ottenimento della certificazione ISO 14001, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 12 (dodici) anni a partire dall’emanazione del DDDATE n. 4 del 10.01.2022”;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 243828 del 15/05/2025 con la quale la ditta ha comunicato l’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 14001 per l’attività di gestione rifiuti e contestualmente chiede se la validità dell’AIA n. 305/2023 è di 12 anni a partire dall’emanazione del Decreto n. 4/2022;
VISTO che con nota prot. reg. n. 254389 del 22/05/2025 è stato chiarito che la certificazione ISO 14001 è stata ottenuta successivamente al rilascio dell’AIA e che, ai sensi dell’art. 29-octies c. 9 del d.lgs. n. 152/2006, l’estensione del termine della validità dell’AIA può essere applicato solo a partire dal primo successivo riesame;
RITENUTO pertanto di correggere il punto 5 del decreto n. 305 del 22.12.2023, che, per mero errore materiale, non risulta allineato all’art. 29-octies c. 9 del d.lgs. n. 152/2006;
VISTA la comunicazione ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs.152/2006 acquisita al prot. reg. n. 660779 del 30/12/2024 inerente:
a) integrazione delle modalità operative e gestionali del conferimento dei rifiuti, con l’inserimento di una casistica a carattere “emergenziale” per il ricevimento di rifiuti da produttori terzi non sottoposti a preventiva certificazione analitica;
b) modifica della planimetria di layout impiantistico per l’individuazione dello spazio destinato allo stazionamento di mezzi in ingresso in attesa di verifica analitica;
c) possibilità di eseguire presso laboratorio intero all’installazione, l’analisi di eventuali parametri chimici di trattabilità laddove mancanti nella certificazione analitica fornita dal produttore del rifiuto;
d) modifica della planimetria emissioni in atmosfera per individuare il punto di emissione (camino C3) a servizio dello strumento ICP-ottico;
VISTA la nota di riscontro prot. reg. n. 26370 del 07/01/2025 e contestuale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e 8 della L. n. 241/90 e richiesta pareri agli Enti;
RICHIAMATO il parere ARPAV n. 12151/2025 (prot. reg. n. 71245 del 11/02/2025), con cui l’Agenzia evidenzia di non condividere alcune procedure proposte dalla Ditta, chiedendo l’adeguamento del PMC/PGO;
VISTA la nota di ulteriore riscontro prot. reg. n. 75943 del 12/02/2025 trasmessa a seguito dell’acquisizione del parere di ARPAV di cui sopra;
VISTO che con nota acquisita al prot. reg. n. 138401 del 18/03/2025 la ditta ha trasmesso il PMC rev. 09 e PGO rev. 05 e contestualmente ha comunicato la rinuncia alla modifica di cui alla sopra richiamata lettera c);
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e 8 della L. n. 241/90 prot. reg. n. 194208 del 15/04/2024 per l’approvazione del Piano Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa;
VISTO che con nota acquisita al prot. reg. n. 296984 del 18/06/2025 ARPAV ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni al PMC rev. 9 e PGO rev. 05 prot. n. 53934/2025;
VISTA la comunicazione ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs.152/2006 acquisita al prot. reg. n. 140180 del 18/03/2025 inerente la messa in opera di un nuovo disoleatore di affinamento da posizionarsi dopo la selezione di trattamento chimico/fisica a monte del comparto di trattamento biologico, al fine di bloccare eventuali idrocarburi residui in uscita dal trattamento;
VISTA la nota di riscontro e comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e 8 della L. n. 241/90 e richiesta pareri agli Enti prot. reg. n. 194227 del 15/04/2025;
VISTO che con nota acquisita al prot. reg. n. 208253 del 23/04/2025 VERITAS S.p.a. ha confermato l’atto di assenso prot. n. 94388 del 25/10/2021, parte integrante dell’AIA n. 4/2022;
VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori di cui alla ricevuta acquisita al prot. reg. n. 205743 del 23/04/2023;
VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 641962 del 25/11/2025, la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo con identificativo n. 01230694826992 per il rilascio del provvedimento;
decreta
2.1. “Si conferma che l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDDATE n. 4 del 10.01.2022 è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso il Gestore in conformità al comma 3 lett. b) dall’art. 29-octies, è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 10 anni dalla data di rilascio del DDDATE n. 4 del 10.01.2022”.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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