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Bur n. 155 del 20 novembre 2025


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 55 del 10 novembre 2025

Ditta F.lli Negro S.r.l. Progetto di ampliamento della cava di calcare per costruzioni e calcare lucidabile, denominata "CORATI" in Comune di Chiampo (VI) e Nogarole Vicentino (VI). Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016. L.R. 13/2018, D.lgs. 117/2008.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale la ditta F.lli Negro S.r.l. è autorizzata a coltivare la cava di calcare per costruzioni e calcare lucidabile, denominata “CORATI” in Comune di Chiampo (VI) e Nogarole Vicentino (VI), secondo un progetto che prevede l’ampliamento e la ricomposizione complessiva del sito estrattivo.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • con D.G.R. n. 2667 del 11/09/2007 la ditta F.lli Negro S.n.c. di Negro e C. è stata autorizzata a coltivare in ampliamento la cava di calcare lucidabile denominata “CORATI”, originariamente autorizzata con D.G.R. n. 4817 del 05/10/1978, attivando contestualmente l’estrazione di calcare per industria (ora classificato come calcare per costruzioni ai sensi della L.R. 13/2018) e per alimentare, attraverso la realizzazione di un fornello e galleria di trasporto, l’impianto di prima lavorazione presente a valle della cava e stabilendo la conclusione dei lavori di coltivazione al 31/12/2025;
  • con D.D.R. n. 20 del 12/01/2018 è stato preso atto della variazione di ragione sociale della ditta e intestando l’autorizzazione alla ditta F.lli Negro S.r.l.;
  • con D.D.R. n. 68 del 19/03/2019 di approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. 117/2008 è stato ridefinito l’ambito delle pertinenze minerarie costituite dal fornello, galleria e aree impianti;
  • con DD.D.R. n. 120 del 10/10/2012, n. 229 del 21/06/2017 e n. 194 del 06/06/2022 sono stati rilasciati i rinnovi delle autorizzazioni paesaggistiche di al D.lgs. 42/2004;

VISTA l’istanza dalla ditta F.lli Negro S.r.l. (C.F. 00516840246) presentata per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016, acquisita, unitamente alla documentazione progettuale, ai prott. n. 665607, 665613, 665619, 665624 e 665629 in data 14/12/2023 e n. 672298 in data 19/12/2023, per l’ampliamento della cava di calcare per costruzioni e calcare lucidabile, denominata “CORATI” in Comune di Chiampo e Nogarole Vicentino (VI);

VISTO il D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017. Delibera n. 117/CR del 06/12/2017”;

PRESO ATTO che, in allegato all’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

  • provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (che comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.);
  • autorizzazione dell’attività di cava ai sensi della L.R. 13/2018;
  • approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. 117/2008;

PRESO ATTO delle documentazioni integrative presentate dal proponente e acquisite ai prott. nn. 616972, 616984, 616993, 616996 e 617003 del 05/12/2024

PRESO ATTO della documentazione integrativa volontaria presentata dal Proponente, acquisita al protocollo regionale n. 457485 in data 15/09/2025 e n. 460270 in data 16/09/2025;

PRESO ATTO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con parere acquisito al protocollo regionale n. 487317 in data 23/09/2025 ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni e che al riguardo il Proponente ha trasmesso una proposta progettuale acquisita al protocollo regionale n. 554080 in data 13/10/2025 finalizzata a contemperare tali prescrizioni;

VISTA la nota in data 21/10/2025, acquisita al protocollo regionale n. 583644 in data 22/10/2025, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza prende atto dell’aggiornamento del progetto di ricomposizione ambientale come da prescrizioni riportate nel parere del 23/09/2025;

PRESO ATTO del parere n. 268 in data 22/10/2025, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 22/10/2025, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento della cava in oggetto, con validità temporale pari alla durata stabilita dall'autorizzazione mineraria, dando atto delle risultanze della Istruttoria Tecnica n. 180/2024 in data 17/05/2024, condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV e subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11, c. 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico regionale V.I.A. si è espresso, in luogo della C.T.R.A.E. per quanto attiene la normativa in materia di cave, ai fini:

  • del rilascio dell’autorizzazione ai sensi della L.R. n. 13/2018, alla coltivazione in ampliamento della cava di calcare per costruzione e calcare lucidabile denominata “CORATI”, alla società F.lli Negro S.r.l., con sede legale in Via Castiglione, 20 bis in Comune di Chiampo (VI), C.F. e P.IVA 00516840246;
  • dell’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010;

subordinatamente al rispetto delle prescrizioni minerarie (da verificarsi nell’ambito delle attività di vigilanza ai sensi della L.R. n. 13/2018 e di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. n. 128/1959) indicate nel medesimo parere;

VISTO il verbale della seduta della Conferenza di Servizi, svoltasi in modalità telematica in data 22/10/2025 ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, che si è determinata favorevolmente all’unanimità dei presenti e aventi diritto di voto, in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in argomento, facendo proprio il parere favorevole n. 268 del 22/10/2025 del Comitato Tecnico regionale V.I.A., Allegato A al presente provvedimento;

TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, conclusivo dell’endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 va compreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di conclusione del procedimento attivato dal Proponente in data 30/01/2024, con protocolli regionale nn. 665607, 665613, 665619, 665624 e 665629 del 14/12/2023 e protocollo regionale n. 672298 del 19/12/2023;

VISTO il decreto n. 90 del 04/11/2025, conclusivo dell’endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, con il quale il Direttore della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha adottato il provvedimento favorevole di VIA prendendo atto della determinazione favorevole della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 ter della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, espressa nella seduta del 22/10/2025 all’unanimità facendo proprio il parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 268 del 22/10/2025 subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali dettagliate nel medesimo parere;

PRESO ATTO che il parere favorevole di VIA di cui al citato DDR n. 90 del 04/11/2025, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, ha efficacia temporale pari a 20 (venti) anni a far data dall’efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e, che decorsa l'efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell’Autorità competente;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi in data 22/10/2025 (Allegato B) svolta in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter della L. n. 241/1990 e secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del D.Lgs 152/2006 e con la procedura stabilita dalla D.G.R. n. 568/2018, che in relazione al rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava ai sensi della L.R. n. 13/2018, all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. 117/2008 e all’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004, idrogeologica ai sensi del RD 3267/1923 e forestale ai sensi della L.R. 52/1978 all’unanimità ha espresso parere favorevole con le prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 268 del 22/10/2025 del Comitato Tecnico regionale VIA;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce provvedimento autorizzatorio unico regionale comprendente il provvedimento di VIA;

VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia);

PRESO ATTO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato riscontrato che la ditta Negro F.lli S.r.l. è iscritta nell’elenco (cd. “WHITE LIST”) della Prefettura di Vicenza di “estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti”, di “noli a freddo di macchinari”, di “noli a caldo”, di “autotrasporto per conto terzi” e di “servizi ambientali”, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuato dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e D.P.C.M. 18 aprile 2013;

CONSIDERATO che la ditta Negro F.lli S.r.l. possiede capacità tecnico finanziaria ad eseguire l’attività di cava in oggetto e che è stata accertata l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto e l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 67 e 84, comma 3, del D.lgs. 159/2011;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 29/01/2019 recante “disposizioni attuative dell’art. 19 della L.R. 16 marzo 2018 n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;

CONSIDERATO che, in applicazione della citata D.G.R. n. 79/2018, è confermata la ripartizione del contributo previsto all’art. 19 della L.R. 13/2018, come comunicato con nota della Direzione Difesa del Suolo n. 5598452 in data 30/12/2019, fra il comune di Chiampo e Nogarole Vicentino in ragione rispettivamente del 80,0 % e 20% del materiale estratto nel territorio del comune di Chiampo e in regione rispettivamente del 30% e 70% del materiale estratto nel territorio del comune di Nogarole Vicentino;

VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.

VISTA la L.R. 16.03.2018 n. 13 – “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;

VISTO il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 20.03.2018 e aggiornato con D.G.R. n. 279 del 24/03/2025;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 –“Norme di polizia delle miniere e delle cave”;

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;

VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o da un suo delegato);

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi del comma 7 dell’art. 27–bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per l’approvazione del “Progetto di ampliamento della cava di calcare per costruzioni e calcare lucidabile denominata “CORATI”;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di adottare, ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990 ad esito della seduta del 22/10/2025;
  3. di prendere atto e fare proprio il decreto della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 90 del 04/11/2025 con il quale è stato adottato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 268 del 22/10/2025, Allegato A al presente provvedimento, preso atto delle determinazioni della Conferenza dei Servizi espresse nella seduta del 22/10/2025 che non necessita della procedura di valutazione di incidenza ambientale;
  4. di prendere atto della determinazione favorevole della Conferenza dei Servizi svolta in modalità sincrona in data 22/10/2025 al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione del progetto con le prescrizioni minerarie contenute nel parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 268 del 22/10/2025, come da verbale che si allega al presente provvedimento (Allegato B);
  5. di autorizzare la ditta F.lli Negro S.r.l. (C.F. 00516840246), con sede a Chiampo in Via Castiglione n. 20 bis, a coltivare la cava di calcare per costruzioni e calcare lucidabile, denominata "CORATI", in Comune di Chiampo e Nogarole Vicentino (VI) come delimitata con linea blu continua e tratteggiata (limite cava in progetto) nell’estratto di planimetria catastale di Tav. 01 (inquadramento geografico e catastale) facente parte della documentazione di progetto, in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 12 e con le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento;
  6. di stabilire che ai sensi degli artt. 45 e 32 del R.D. 29/07/1927 n. 1443 la galleria e il fornello per il trasporto del materiale nonché gli impianti di prima lavorazione e relative aree funzionali al deposito e movimentazione del materiale di cava, come delimitate con linea arancione tratteggiata, costituiscono pertinenze minerarie della cava connessi con l’attività estrattiva di cui all’art. 17 della L.R. 13/2018;
  7. di autorizzare con le condizioni e prescrizioni del presente provvedimento la coltivazione della cava di cui al punto 5 in relazione al vincolo idrogeologico (R.D. 30.12.1923, n. 3267) e al vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004), esistenti sull’area, dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all’art. 11 della L.R. 13/2018;
  8. di stabilire che l’autorizzazione paesaggistica ha efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;
  9. di approvare, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, come indicato al punto 12, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
  10. di stabilire che la compatibilità ambientale dell’intervento, rilasciata con il D.D.R. n. 90 del 04/11/2025 della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, compresa nel presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, ha efficacia temporale pari a 20 (venti) anni a far data dall’efficacia del presente provvedimento. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell’Autorità competente;
  11. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 20 anni dalla data del presente provvedimento;
  12. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati, firmati digitalmente dal Direttore della U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive, di seguito elencati:

Elaborato

Protocollo acquisizione

1

REV.02 Studio Impatto Ambientale 01

266154 del 29/5/2024

2

Riassunto non tecnico

665607, 665613, 665619, 665624 e 665629 del 14/12/2023

3

REV.02 Relazione tecnica

266154 del 29/5/2024

4

Relazione geologica-geotecnica e idrogeologica

665607, 665613, 665619, 665624 e 665629 del 14/12/2023

5

Relazione Paesaggistica

6

Previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8 della legge quadro 447/95

7

REV.01 Relazione sugli esplosivi

616972, 616984, 616993, 616996 e 617003 del 05/12/2024

8

REV.01 Piano gestione rifiuti di estrazione

9

Dichiarazione di Non Necessità di VINCA

665607, 665613, 665619, 665624 e 665629 del 14/12/2023

10-parte 1

Verifica preventiva dell’interesse archeologico

616972, 616984, 616993, 616996 e 617003 del 05/12/2024

10–parte 2

Verifica preventiva dell’interesse archeologico

TAV01

Inquadramento geografico e catastale

665607, 665613, 665619, 665624 e 665629 del 14/12/2023

TAV02

Inquadramento urbanistico e vincolistico

TAV03

Planimetria dello stato attuale

TAV04

Sezioni dello stato attuale – Sezioni n. 1-2-3-4

TAV05

Planimetria progetto scavo ampliamento

TAV06

Sezioni progetto scavo ampliamento - Sezioni n. 1-2-3-4

TAV07

REV.03 Planimetria progetto ripristino ambientale

554080 del 13/10/2025

TAV08

REV.03 Sezioni progetto ripristino ambientale – Sezioni n. 1-2-3-4

TAV09

Carta Geologica TAV09_Carta Geologica

665607, 665613, 665619, 665624 e 665629 del 14/12/2023

TAV10

Sezioni geologiche interpretative

TAV11

Carta geomorfologica

TAV12

Carta idrogeologica

TAV13

Planimetria pertinenza di cava art.17 L.R.13/2018

266154 del 29/05/2024

TAV14

REV.01 Planimetria progetto rimboschimento compensativo

616972, 616984, 616993, 616996 e 617003 del 05/12/2024

TAV15

Fasi di avanzamento ricomposizione

 

  1. di dare atto e stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da calcare per costruzioni per un volume utile di mc 1.560.000 e calcare lucidabile per un volume di mc 30.000, entrambi a riserva dalla precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2667 del 11/09/2007;
  2. di stabilire che la ditta, al fine di dare efficacia all’autorizzazione di cui al punto 5 deve presentare alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici della Regione del Veneto:
  1. deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di € 1.687.500,00 (unmilioneseicentoottantasettemilacinquecento/00), oppure, sempre per lo stesso importo, polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione, all’attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione -approvato ai sensi del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010. La Regione con apposito provvedimento svincolerà il suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Regione provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle inosservanze dalle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola in cui è esplicitato che la garanzia si estende a tutti gli adempimenti e oneri necessari alla ricomposizione a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;
  2. nomina del Direttore dei lavori di cui all’art. 18 della L.R. n. 13/2018;
  3. della disponibilità in capo alla ditta dei terreni facenti parte del giacimento della cava nelle forme previste dall’art. 10 del L.R. 13/2018;
  1. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni poste per gli aspetti di compatibilità ambientale dal Comitato Tecnico regionale VIA di cui al parere n. 268/2025:

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 180/2024 in data 17/05/2024 (pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 70/2023).

A tal fine il Proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’ampliamento della cava di calcare per costruzioni e calcare lucidabile denominata “CORATI”, localizzata nei territori dei Comuni di Chiampo, e Nogarole Vicentino (VI), il Proponente dovrà inviare agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere cadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV

 

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

2

Macrofase

Corso d'opera – Fase di esercizio

Oggetto della condizione

Vibrazioni

Visto l’utilizzo di esplosivo in cava, il proponente provveda ad effettuare un monitoraggio relativo al tema delle vibrazioni, presso i ricettori più prossimi alle eventuali volate, considerando la sorgente come al punto d) del paragrafo 6.3 della UNI9614:2017. Tale monitoraggio dovrà essere condotto con cadenza triennale a partire dall’inizio della coltivazione dei lavori come da progetto.

Il monitoraggio dovrà essere effettuato ai sensi della norma UNI 9614:2017, contestualmente all’uso di esplosivi, e con misure contemporanee sia presso i ricettori più prossimi alle volate sia ad ingresso della cava, al fine di mettere in correlazione la fonte delle vibrazioni, il valore rilevato ai ricettori e quello rilevato all’ingresso della cava. Per ciascuna volata venga specificato anche il tipo e la carica usata.

Le valutazioni dovranno essere infine volte a valutare quale sia la soglia di vibrazioni misurate con il sistema di monitoraggio all’interno della cava, al di sopra della quale i ricettori risultano disturbati ai sensi della 9614:2017.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Il Proponente dovrà inviare a Regione Veneto, al Comune di Nogarole Vicentino, al Comune di Chiampo (VI) e ARPAV, la prima relazione di verifica delle vibrazioni; le successive dovranno essere tenute a disposizione degli enti di controllo e dell’autorità competente.

Soggetto verificatore

ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

3

Macrofase

Corso d'opera – Fase di esercizio

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche

Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008 - BURV n. 92 del 07/11/2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata.

I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Nogarole Vicentino e al Comune di Chiampo (VI).

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Chiampo, al Comune di Nogarole Vicentino, alla Provincia di Vicenza e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 (sessanta) giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 6 (sei) mesi dall’inizio dei lavori oggetto della presente istanza, il Proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.

Soggetto verificatore

ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

4

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Al fine di garantire i requisiti di qualità ambientale nell’ambito del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.  117/2008, il Proponente dovrà effettuare gli accertamenti sul materiale da utilizzare per la ricomposizione morfologica della cava, necessari a dimostrare la compatibilità degli stessi con le disposizioni attuative dettate al riguardo con DD.G.R. n 761/2010 e n. 1987/2014 e in particolare:

  1. conservare, per le terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno della cava, la documentazione contenente l’esito delle analisi sul materiale di scavo, eseguite in conformità alle disposizioni vigenti, che dimostrino il rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/2006 o, nei settori previsti a colture, dei limiti di cui al D.MATTM n. 46/2019, ovvero dei maggiori valori di fondo.

Le verifiche sulle terre per il ripristino ambientale dovranno essere integrate con i parametri relativi ai PFAS (in particolare con la ricerca del PFBA) i cui valori, per essere utilizzati in cava, devono essere al di sotto del limite di quantificazione definito da ARPAV e in vigore al momento del conferimento.

  1. effettuare su tutti i limi utilizzati le analisi di caratterizzazione indicate al punto 2), lettera C), dell’allegato A alla D.G.R. n. 761/2010 almeno ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione, verificando la compatibilità ambientale;
  2. effettuare, in conformità alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1987/2014, su tutti i limi utilizzati il test di cessione per l’acrilammide ogni 10.000 mc di materiale e ogni qual volta sia modificato il ciclo di lavorazione, verificandone il rispetto dei limiti stabiliti dalla medesima D.G.R. n. 1987/2014:
  3. conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall’esterno della cava e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata alla cava, secondo le disposizioni di cui al punto 3), lettera C), dell’allegato A alla a D.G.R. n. 761/2010.

Le verifiche sulle terre per il ripristino ambientale dovranno essere integrate con i parametri relativi ai PFAS (in particolare con la ricerca del PFBA) i cui valori, per essere utilizzati in cava, devono essere al di sotto del limite di quantificazione definito da ARPAV e in vigore al momento del conferimento.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Prescrizione n.1: ad ogni differente origine del materiale in entrata conservare la documentazione e trasmettere ad ARPAV i risultati analitici sul materiale di scavo;

prescrizione n. 2: ogni 12 (dodici) mesi oppure ogni qualvolta sia cambiato il ciclo di lavorazione;

prescrizione n. 3: ogni 10.000 mc di limo impiegati oppure nel caso di modifica del ciclo di lavorazione;

prescrizione n. 4: ogni 30 (trenta) giorni.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici – U.O. Servizio geologico e attività estrattive ed ARPAV.

 

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

5

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Per quanto riguarda la tutela delle acque sotterranee, il Proponente dovrà presentare idonea relazione tecnica nella quale dovrà specificare le prassi e misure di mitigazione e prevenzione (sia tecniche che gestionali) già messe in atto e/o che si intendono adottare nell’eventualità di insorgenza di eventi/situazioni in grado di avere ripercussioni sulla falda; a tal fine dovrà tenere conto delle seguenti considerazioni:

  • non dovrà essere realizzato o essere presente sul fondo cava il ricovero di mezzi;
  • le attività di manutenzione dei mezzi per l’escavazione ed il trasporto degli inerti sul fondo cava non andranno effettuate sul fondo cava;
  • sia previsto lo stoccaggio dei carburanti e di lubrificanti in serbatoi fissi, con vasca di contenimento a norma, allocandolo in aree impermeabilizzate distanti dal ciglio della cava e dal fronte di scavo in sostituzione dei serbatoi interrati non rispondenti alle normative vigenti;
  • sia prevista l’impermeabilizzazione delle piazzole, adibite al rifornimento del carburante dei mezzi. La loro ubicazione dovrà essere in posizione adiacente al serbatoio di stoccaggio, prevedendo la dotazione di sistemi per il contenimento e di procedure per gestire eventuali sversamenti;
  • va fatto divieto di utilizzo di serbatoi mobili installati su automezzi per il rifornimento carburante;
  • si valuti l’opportunità di realizzare delle trincee drenanti, piuttosto che bacini di accumulo per l’allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento nell’area di coltivazione;
  • garantire la pronta disponibilità di materiali assorbenti da utilizzare per mitigare gli effetti di eventuali sversamenti.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’ampliamento della cava di calcare per costruzioni e calcare lucidabile denominata “CORATI”, localizzata nei territori dei Comuni di Chiampo, e Nogarole Vicentino (VI), il Proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando un'apposita relazione tecnica nella quale dovranno essere definite le suddette prassi e misure di mitigazione e prevenzione (sia tecniche che gestionali) già messe in atto e/o che si intendono adottare nell’eventualità di insorgenza di eventi/situazioni in grado di avere ripercussioni sulla falda.

Soggetto verificatore

ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

  1. di stabilire che la Ditta nella coltivazione della cava dovrà rispettare le seguenti prescrizioni poste per gli aspetti minerari dal Comitato Tecnico regionale VIA in luogo della C.T.R.A.E. di cui al parere n. 268/2025:
  1. apporre la recinzione al ciglio di scavo con almeno tre ordini di filo metallico per un’altezza non inferiore a 1,5 m, laddove non sia già presente, mantenendo una distanza tra recinzione e ciglio di scavo non inferiore a 5 m e apponendo su tutta la recinzione cartelli ammonitori di pericolo;
  2. accantonare il terreno superficiale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area di cava autorizzata e riutilizzarlo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
  3. entro 60 giorni dall'efficacia del provvedimento dovrà essere predisposto dalla ditta un adeguato monitoraggio delle vibrazioni indotte dall’uso di esplosivo, da concordare con l’autorità di polizia mineraria prima dell’inizio dei lavori con esplosivo. Detto piano dovrà essere finalizzato a valutare la conformità dell’uso di esplosivo alle normative di riferimento in materia, costituite dalle UNI 9916/2014 e DIN 4510 a garanzia di eventuali danni sulle strutture, e dovrà risultare efficace per validare i piani di tiro in essere in azienda e verificare la correttezza dei valori di vibrazione attesa e per apportare eventualmente le necessarie modifiche all’uso di esplosivo;
  4. trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza:
  1. prima dell’inizio dei lavori il cronoprogramma aggiornato che preveda un periodo di sovrapposizione minimo e indispensabile tra le fasi di coltivazioni di un nuovo lotto e la ricomposizione di quello precedente;
  2. alla fine di ogni anno di attività ed a conclusione totale dei lavori, una relazione tecnica corredata di dettagliata documentazione fotografica (anche con volo drone) ed elaborati grafici atti a comprovare l’attuazione delle fasi di ripristino e ricomposizione ambientale, attraverso le analisi comparate degli obiettivi e dei risultati raggiunti;
  1. durante le fasi di scavo dovranno essere adottate le più opportune misure provvisorie di mitigazione al fine di ridurre l'impatto percettivo negativo dell'attività di scavo e in particolare, durante i lavori di coltivazione trattare le porzioni sommitali delle pareti finali di scavo, che risultino visibili dall’esterno della cava, con tecniche idonee alla mitigazione degli impatti visivi, anche secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dall’autorità di vigilanza nel corso dei lavori;
  2. il terreno vegetale proveniente dall’esterno della cava ad integrazione del terreno superficiale accantonato e del materiale associato di cava per realizzare la ricomposizione morfologica e quantificato in 32.000 mc deve presentare concentrazioni dei primi 18 elementi inferiori ai limiti CSC definiti dalla parte IV del D.lgs. 152/2006, per le specifiche destinazioni dei suoli, ovvero dei più elevati valori di fondo desunti dalla pubblicazione “Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto – Definizione dei valori di fondo” pubblicata dalla Regione Veneto – Arpav nel 2019”. Dette verifiche dovranno essere integrate con i parametri relativi ai PFAS (in particolare con la ricerca del PFBA) i cui valori, per essere utilizzati in cava, devono essere al di sotto del limite di quantificazione definito da ARPAV e in vigore al momento del conferimento. Il terreno vegetale da impiegare nella ricostituzione del suolo dovrà inoltre presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) adeguate alle condizioni stazionali rappresentative delle fitocenosi da utilizzare per la ricomposizione e simili a quelle dell’unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV;
  3. interessare dal disboscamento esclusivamente la superficie di mq. 40.682 come individuata nella documentazione progettuale;
  4. i lavori di coltivazione non devono danneggiare in alcun modo le aree costituenti la superficie di mq. 28.340 attualmente coperta da bosco e individuata con retinatura rosa nella “TAV08-REV03-Sezioni progetto ripristino ambientale-Sezioni n.1-2-3-4 e nella “TAV14-REV01-Planimetria progetto rimboschimento compensativo;
  5. effettuare il rimboschimento compensativo di mq. 69.020 ai sensi di quanto previsto dalla lett. a) del secondo comma dell’art. 15 della L.R. 52/78;
  6. il rimboschimento compensativo deve essere eseguito secondo le indicazioni fornite nella Relazione Tecnica e adottando tutte le cure colturali al bisogno negli anni successivi all’impianto; oltre a quanto indicato nella Relazione, le piantine dovranno essere protette dalla fauna selvatica mediante adeguati accorgimenti (shelter);
  7. assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l’area di cava;
  8. la ricostituzione di zone a bosco va eseguita sotto il controllo della Struttura regionale competente in materia di foreste, soprattutto in funzione della scelta delle essenze arboree da mettere in opera;
  9. contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, deve essere prodotta una dichiarazione della Struttura regionale competente in materia di foreste relativa all’attecchimento delle essenze arboree utilizzate per la ricostituzione del bosco ovvero un adeguato deposito cauzionale a garanzia delle opere di manutenzione delle piante per un congruo periodo di tempo;
  10. concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 20 anni dalla data di efficacia dell’autorizzazione.
  1. di stabilire che la ditta è tenuta ad effettuare i versamenti del contributo di cui all’art. 19 della L.R. 13/2018 in attuazione delle modalità di riparto con i comuni confinanti stabilite dalla D.G.R. n. 79/2019, come comunicato con nota della Direzione Difesa del Suolo n. 5598452 in data 30/12/2019, fra il comune di Chiampo e Nogarole Vicentino in ragione rispettivamente del 80,0 % e 20% del materiale estratto nel territorio del comune di Chiampo e in regione rispettivamente del 30% e 70% del materiale estratto nel territorio del comune di Nogarole Vicentino;
  2. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto 14 lettera a. del presente provvedimento, il precedente deposito cauzionale presentato a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 2667 del 11/09/2007 per l’importo complessivo di € 1.425.149,84  (polizza n. 732267911 della Allianz S.p.a. in data 03/01/2022 per l’importo di € 1.247.942,07 e relativa appendice n. 65018192 del 14/11/2023 di aumento dell’importo di € 177.207,77) nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fideiussione;
  3. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace recepisce e sostituisce l’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2667 del 11/09/2007 nonché le precedenti;
  4. di prescrivere che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;
  5. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  6. di disporre l'invio del presente provvedimento ai Comuni di Chiampo e Nogarole Vicentino, alla Provincia di Vicenza, all’Arpav, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alle Direzioni regionali Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso e Pianificazione Territoriale;
  7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.

Luca Marchesi

(seguono allegati)

55_Allegato_A_al_Decreto_55_del_10-11-2025_569335.pdf
55_Allegato_B_al_Decreto_55_del_10-11-2025_569335.pdf

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