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Bur n. 152 del 14 novembre 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 383 del 05 novembre 2025

ECOTRASPORTI S.r.l. Installazione ubicata in Comune di Cassola (VI), via dell'Industria 5. AIA n. 35 del 04/02/2025. Aggiornamento per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-novies del d.lgs.152/2006 consistente nell'aggiornamento degli Allegati A, A1 e A2 di cui al decreto AIA n. 35/2025. Approvazione del PMC/PGO Rev. 05 del 14/07/2025.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA n. 35/2025 di titolarità della ECOTRASPORTI S.r.l per l'installazione sita in Via dell'Industria 5, Cassola, a seguito di comunicazioni ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006, consistenti in: - riperimetrazione dell'area dell'installazione; - integrazione di alcuni codici EER per l'operazione R12 selezione e cernita; - integrazione di un nuovo gruppo di miscelazione; - deroga alla prescrizione n. 9.12 dell'AIA per l'invio di miscele ad impianti intermedi; - installazione di una nuova pressa imballatrice elettrica nel settore 1 dell'installazione.

Il Direttore

RICHIAMATO il decreto n. 35 del 04/02/2025 di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 a seguito di riesame ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l’adeguamento alle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;

VISTO che con nota acquisita al prot. reg. n. 121146 del 07/03/2025 la ECOTRASPORTI S.r.l. ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-novies del d.lgs. n. 152/2006, la riperimetrazione dell’area dell’installazione includendo il lotto adiacente all’interno del quale non sono previste operazioni di gestione rifiuti ma esclusivamente l’ubicazione della cisterna antincendio, la cabina a supporto del nuovo impianto antincendio e cassoni vuoti a servizio dell’attività;

DATO ATTO che con nota prot. reg. n. 182004 del 09/04/2025 è stato comunicato il riscontro con contestuale avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e 8 della L. 241/90, richiesti i pareri agli Enti e alla ditta la trasmissione delle integrazioni con particolare riferimento all’aggiornamento del lay-out secondo le modifiche assentite;

CONSIDERATO che con la medesima nota prot. n. 182004 del 09/04/2025 è stato comunicato che per errori materiali, nell’Allegato A dell’AIA n. 35/2025 è stata inserita la prescrizione n. 8.2 non attinente alle condizioni di esercizio dell’installazione ed inoltre vi sono alcuni refusi di trascrizione sui codici EER e le note di cui all’Allegato A1 al decreto n. 35/2025;

PRESO ATTO che nei termini stabiliti dalla sopracitata nota regionale non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti;

VISTO che con nota acquisita al prot. reg. n. 234552 del 12/05/2025 la ditta ha trasmesso quanto richiesto con la soprarichiamata nota;

VISTO che con nota acquisita al prot. reg. n. 234584 del 09/05/2025 la ECOTRASPORTI S.r.l. ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, ha comunicato:

  1. integrazione dei codici EER 12 01 01, 12 01 03, 15 01 03, 15 01 07, 16 01 20, 17 02 01, 17 02 02, 20 01 02, per l’operazione di selezione e cernita manuale di rifiuti misti non pericolosi [R12] di cui al punto 2.4.2 dell’AIA n. 35/2025;
  2. integrazione di un nuovo gruppo di miscelazione di emulsioni non clorurate [R12/D13] costituito dai codici EER 12 01 09*, 13 01 05*, 13 08 01* e 130802*, finalizzato all’ottimizzazione dei carichi di rifiuti da conferire a successivo impianto finale con codice 13 08 02*;
  3. deroga alla prescrizione 9.12 per ammettere il conferimento di miscele di cui al gruppo “solidi gassificazione, termovalorizzazione e incenerimento” e “liquidi gassificazione, termovalorizzazione e incenerimento” di cui all’Allegato A1 dell’AIA n. 35/2025 ad impianti intermedi che svolgono operazioni R12 per la produzione di rifiuti combustibili tecnicamente connessi e funzionali ad impianti di recupero energetico finale;

CONSIDERATO che la deroga di cui al punto 3 ha carattere generale per consentire l’accesso ad impianti di recupero energetico per il tramite di impianto intermedio tecnicamente connesso e funzionale;

DATO ATTO che con nota prot. reg. n. 299116 del 18/06/2025 è stato comunicato il riscontro e l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e 8 della L. 241/90 e richiesti pareri agli Enti;

VISTO il parere ARPAV n. 58418/2025 (prot. reg. n. 324905 del 02/07/2025) che conclude non sussistano elementi tecnici di rilievo;

VISTO che con nota acquisita al prot. reg. n. 420157 del 01/09/2025 la ECOTRASPORTI S.r.l. ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, l’installazione di una nuova pressa imballatrice elettrica in sostituzione dell’esistente da collocare nel settore 1 dell’installazione;

DATO ATTO che con nota prot. reg. n. 508852 del 30/09/2025 è stato comunicato il riscontro e l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e 8 della L. 241/90 e richiesti pareri agli Enti;

VISTO che con nota acquisita al prot. reg. n. 544680 del 07/10/2025 ARPAV ha trasmesso il parere sul PMC/PGO rev. 5 del 14/07/2025 e sulla proposta di monitoraggio del suolo ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 e contestualmente, con riferimento alla sopracitata comunicazione di modifica non sostanziale, ha richiesto precisazioni in merito al sistema di aspirazione e convogliamento e al sistema abbattimento delle emissioni polverulente mediante acqua (nebulizzatore);

DATO ATTO che la ditta con nota acquisita al prot. reg. n. 579690 del 20/10/2025, in risposta alle richieste di ARPAV, ha precisato quanto segue:

  • la nuova pressa imballatrice sarà presidiata dalla linea di aspirazione presente sul lato est, mentre la linea posta sul lato ovest rimarrà in funzione a servizio delle operazioni di stoccaggio e trattamento; il sistema di nebulizzazione presente in installazione è di tipo mobile, pertanto, verrà ricollocato in funzione delle attività che ne richiedono l’utilizzo;
  • come nella configurazione attuale, la pavimentazione continuerà ad essere presidiata da una serie di caditoie per la raccolta di eventuali spanti e colaticci, confluenti nella vasca di raccolta Va2 dal volume utile di 5.500 lt e rimarranno in uso i divisori mobili per la separazione dei rifiuti sfusi;
  • dopo l’installazione e la messa in funzione della nuova pressa, sarà aggiornata la Valutazione di Impatto Acustico, come previsto al punto 1.9.1 del Piano di Monitoraggio e Controllo

VISTO che con nota acquisita al prot. reg. n. 603459 del 03/11/2025 la ditta ha esplicitato che l’installazione risulta catastalmente censita al foglio 4 mappali n. 1877, 1879, 1883, 1887 e 2045;

VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori per le comunicazioni rese ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 che comportano l’aggiornamento dell’AIA in conformità alla DGR n. 1519/2009 di cui alle ricevute acquisite al prot. reg. n. 234552 del 12/05/2025, prot. reg. n. 234584 del 17/07/2025, prot. reg. n. 420157 del 01/09/2025 e prot. reg. n. 579694 del 20/10/2025;

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 579694 del 20/10/2025 la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo con identificativo n. 01250409637585 per il rilascio del provvedimento;

VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

VISTA la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;

VISTE la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
     
  2. il punto 3 del decreto 35/2025 è modificato come segue:

2.1 L’installazione risulta catastalmente censita al Foglio 4 mappali 1877, 1879, 1883, 1887 e 2045 del Comune di Cassola.

  1. L’Allegato A Prescrizioni e condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale del Decreto n. 35/2025 è sostituito dall’Allegato A al presente provvedimento.
     
  2. L’Allegato A1 Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate del Decreto n. 35/2025 è sostituito dall’Allegato A1 al presente provvedimento.
     
  3. L’Allegato A2 Planimetria della gestione rifiuti, dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera del Decreto n. 35/2025 è sostituito dall’Allegato A2 al presente provvedimento.
     
  4. Resta fermo quanto stabilito dal decreto AIA n. 35/2025 e ss.mm.ii. per le parti non modificate dal presente provvedimento.
     
  5. Il presente provvedimento conclude i procedimenti avviati con note prot. reg. n. 182004 del 09/04/2025, 299116 del 18/06/2025 e 508852 del 30/09/2025.
     
  6. Il presente provvedimento è notificato a ECOTRASPORTI S.r.l e comunicato a Comune di Cassola, Provincia di Vicenza, ARPAV.
     
  7. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l’attività autorizzata, con l’estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.
     
  8. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
     
  9. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
     
  10. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
     
  11. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

383_AllegatoA0_DDR_383_05-11-2025_568851.pdf
383_AllegatoA1_DDR_383_05-11-2025_568851.pdf
383_AllegatoA2_DDR_383_05-11-2025_568851.pdf

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