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Materia: Energia e industria
Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA RAPPORTI CON LO STATO n. 2 del 23 ottobre 2025
Proroga tecnica ex 120 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dal 01.11.2025 al 31.12.2025, del contratto di cui all'ordinativo n. 7925406 (procedura d'acquisto n. 686022 tramite adesione a Convenzione Consip "Energia Elettrica, ed. 21", lotto 10) avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile 12 mesi per la sede di Roma della Regione del Veneto, affidato all'operatore economico "Hera Comm S.p.A.", C.F.: 02221101203, P. IVA "Gruppo Hera": 03819031208 (CIG originario: 98526052DB; CIG derivato: B21ABE3CA8).
Con il presente provvedimento si proroga, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 delle "Condizioni Generali" alla Convenzione Consip "Energia Elettrica, ed. 21", lotto 10, il contratto attualmente in essere avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile 12 mesi per la sede di Roma della Regione del Veneto, affidato all'operatore economico "Hera Comm S.p.A.", C.F.: 02221101203, P. IVA "Gruppo Hera": 03819031208 e contestualmente si prende atto dei relativi impegni di spesa.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
CONSIDERATO CHE, alla luce di quanto sopra, i tempi tecnici generali per l’attivazione di un nuovo ordinativo di fornitura di energia elettrica presso la sede di Roma, tramite adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica, ed. 22”, lotto 10, così come previsti dall’art. 3.4 della relativa Guida, non assicurano la continuità della fornitura, la quale è da ritenersi assolutamente essenziale per il corretto funzionamento dell’Ente;
PRESO ATTO CHE la scrivente U.O. ha sottoscritto, tramite adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica, ed. 21”, lotto 10 (Provincia di Roma), con la società “Hera Comm S.p.A.” l’ordinativo n. 7925406 attualmente in essere, avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile 12 mesi per la sede di Roma della Regione del Veneto, per il periodo dal 01.11.2024 al 31.10.2025 (CIG originario: 98526052DB; CIG derivato: B21ABE3CA8) e che l’art. 4 delle "Condizioni Generali" alla predetta Convenzione prevede che "Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione";
DATO ATTO CHE l’art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023 prevede la proroga tecnica “in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto…per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura… nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”;
CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ammette la proroga tecnica in forza del “principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.)” e “nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente» (Cons. Stato, sent. n. 8292 del 12.09.2023; T.A.R. Campania sent. 891 del 10.02.2022; Consiglio di Stato sent. n. 3588 del 29.05.2019);
RITENUTO CHE nella fattispecie ricorrono i presupposti individuati dalla normativa e dalla giurisprudenza per la proroga tecnica ex art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023, trattandosi di un servizio essenziale la cui interruzione recherebbe un grave pregiudizio all’Ente, considerato che l’Amministrazione si è diligentemente attivata per l’individuazione del nuovo fornitore tramite avvio della procedura di adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica, ed. 22”, lotto 10 ed essendo tale proroga esclusivamente limitata al periodo necessario all’attivazione del nuovo contratto, che verrà sottoscritto tramite l’adesione alla Convenzione “Energia Elettrica, ed. 22”, lotto 10 (Provincia di Roma) (Cons. Stato sent. n. 8082 del 08.10.2025 e n. 10549 del 31.12.2024);
RITENUTO, pertanto, di prorogare, ai sensi dell’art. 120 comma 11 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e dell’art. 4 delle "Condizioni Generali" alla Convenzione Consip “Energia Elettrica, ed. 21”, lotto 10, nelle more dell’avvio della nuova procedura di adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica, ed. 22”, lotto 10, il termine di scadenza dell’attuale contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti, fino al 31.12.2025;
DATO ATTO CHE con nota prot. n. 0582786 del 21.10.2025, la Direzione Acquisti AA.GG. e SOS affidamento servizi e forniture, in nome e per conto della scrivente U.O., ha comunicato ad “Hera Comm S.p.A.” di esercitare l’opzione di proroga tecnica dal 01.11.2025 al 31.12.2025, ai sensi dell’art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023 e ai sensi dell’art. 4 delle "Condizioni Generali" alla Convenzione Consip “Energia Elettrica, ed. 21”, lotto 10;
PRESO ATTO che la spesa di cui alla predetta proroga è coperta dalla disponibilità dell’impegno n. 383/2025, riservato al pagamento delle utenze di energia elettrica della Regione del Veneto, assunto con Decreto della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 171 del 07.07.2023;
VISTA la documentazione agli atti d’ufficio;
VISTA la L.R. n. 32 del 27.12.2024 - Legge di stabilità regionale 2025;
VISTA la L.R. n. 33 del 27.12.2024 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2025;
VISTA la L.R. n. 34 del 27.12.2024 - Bilancio di previsione 2025-2027;
VISTA la DGR n. 1535 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di Previsione 2025-2027;
VISTO il Decreto n. 12 del 30.12.2024 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;
VISTO il proprio DDR n. 2 del 19.06.2023;
VISTA la DGR n. 58 del 27.01.2025 recante le “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2025-2027”;
VISTA la documentazione agli atti;
ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
Tutto ciò premesso e considerato:
decreta
Silvia Marchetti
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