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Bur n. 147 del 04 novembre 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 340 del 08 ottobre 2025

CEREA S.p.A. - Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Via Palesella, 3/C, Cerea (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 153 del 07.08.2023 e s.m.i. Modifica dell'AIA a seguito dell'entrata in vigore del DM n. 127/2024 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale" e di comunicazioni di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 153/2023 a seguito di istanza della ditta di adeguamento al DM n. 127/2024 sulla cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione e demolizione e di origine minerale nonché a seguito di comunicazioni di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 153 del 07.08.2023 con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale a CEREA S.p.A. per l’installazione di gestione rifiuti ubicata in via Palesella, 3/C – Cerea (VR);

VISTI i decreti. n. 263 del 22.08.2024 e n. 299 del 08.10.2024 di aggiornamento dell’AIA a seguito di comunicazioni di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006;

VISTA l’istanza presentata da CEREA S.p.A. in data 24.06.2025 (prot. reg. n. 310887 del 25.06.2025) e integrata con nota del 30.07.2025 (prot. Reg. n. 364638 del 24.07.2025) in merito alla richiesta di adeguamento del provvedimento autorizzativo al DM n. 127/2024;

RICHIAMATO che con l’istanza di adeguamento al DM n. 127/2024 la Ditta prevede:

  1. l’estensione della gestione ai sensi del DM n. 127/2024 a tutti i codici EER previsti in Allegato 1 al medesimo decreto ad eccezione del codice EER 200303 “Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione”;
  2. in merito agli scopi specifici di utilizzabilità previsti in Allegato 2 del DM 127/2024:
    • in relazione alla lettera c) l’esclusione della realizzazione di miscele bituminose;
    • in relazione alle lettere d) e) e f) l’estensione della conformità dell’aggregato recuperato anche alla norma UNI 14227-1;
    • in relazione alla lettera g) la conformità del prodotto per il confezionamento del calcestruzzo alla norma UNI EN 12620;
    • in relazione alla lettera h) la produzione di un nuovo EoW per clinker per cemento;

ATTESO che CEREA S.p.A. risulta già autorizzata alla produzione di EOW inerti secondo quanto previsto dall’abrogato DM 152/2022 e alla produzione di aggregati “caso per caso” come da Decreto della giunta Regionale n. 153 del 07/08/2023;

VISTA la nota prot. reg. n. 398628 del 14.08.2025 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha avviato il procedimento di aggiornamento dell’AIA e richiesto pareri/osservazioni agli Enti, da rendersi nei 30 giorni successivi alla trasmissione della comunicazione di avvio;

VISTO il parere ARPAV prot. n. 79930/2025 del 15.09.2025 (prot. reg. n. 457390 del 15.09.2025) in merito all’adeguamento al DM 127/2024;

ATTESO che con il citato parere: “valutata la documentazione presentata, si ritiene che non sussistano elementi tecnici di rilievo. Si richiama la necessità che la ditta accerti di inviare al recupero ai sensi del citato DM i rifiuti previsti dal medesimo, non soltanto dal punto di vista dei CER e della provenienza, ma anche rispetto alla natura e alle caratteristiche dei rifiuti medesimi”;

ATTESO inoltre che il medesimo parere in relazione al PMC/PGO chiede che “il PMC/PGO sia aggiornato in relazione all’adeguamento di cui trattasi, anche con riferimento alle modalità gestionali di omologa e di verifica all’atto del conferimento, di separazione delle linee (EoW da DM 127/24 e “caso per caso”) e della gestione delle non conformità.”;

CONSIDERATO che entro il termine stabilito non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte degli Enti competenti;

VERIFICATO che ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo con identificativo n. 01231288916717, per il rilascio del provvedimento;

VISTA la nota del 09.06.2025 (prot. reg. n. 284708 del 10.06.2025) con cui CEREA S.p.A. ha comunicato una modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 consistente in: inserimento di una sezione per l’estrazione dell’acciaio inox e dei cavi di rame, introduzione di un nuovo EoW (denominato CE.MA.CEM da utilizzarsi come materiale base per il clinker dei cementifici), estensione dei codici EER per la produzione dell’EoW denominato MA.TE.CE.S., realizzazione di una nuova tettoia per il deposito attrezzature e ridefinizione di alcune aree di stoccaggio;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento (prot. reg. n. 312749 del 25.06.2025) per l’aggiornamento dell’AIA a seguito della citata modifica non sostanziale, con cui, confermando con prescrizioni la non sostanzialità delle modifiche non inerenti gli EoW caso per caso, contestualmente si richiedono alla Ditta alcune integrazioni, ad ARPAV il parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 184-ter co. 3, del d.lgs. n. 152/2006 e, agli Enti competenti, eventuali osservazioni/valutazioni sulla modifica proposta;

VISTA la nota prot. reg. n. 338062 del 09.07.2025 con cui la Provincia di Vicenza in merito alla modifica non sostanziale comunica che “Sulla base della documentazione presentata dalla Ditta, ferme restando le necessarie integrazioni da apportare al Piano di Monitoraggio e Controllo dell’installazione, questa Provincia concorda con le valutazioni espresse da codesta spettabile Direzione”;

VISTA la nota del 07.07.2025 (prot. reg. n. 335271 del 08.07.2025) con cui CEREA S.p.A. ha comunicato una ulteriore modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, consistente nella richiesta di un nuovo utilizzo specifico per l’EoW denominato MA.TE.CE.D.

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento prot. reg. n. 345608 del 14.07.2025 per l’aggiornamento dell’AIA a seguito della su citata modifica, con cui contestualmente si richiedono alla Ditta alcune integrazioni e ad ARPAV il parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 184-ter co. 3, del d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota del 24.07.2025 (prot. reg. n. 364638 del 24.07.2025) con cui CEREA S.p.A. ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa di cui ai prot. reg. nn. 312749 del 25.06.2025 e 345608 del 14.07.2025;

VERIFICATO che con la nota di cui sopra la Ditta ha provveduto altresì a trasmettere, per entrambe le modifiche non sostanziali la ricevuta telematica di pagamento degli oneri istruttori e che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972, la ditta ha trasmesso la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo, con identificativo n 01231288916706, per il rilascio del provvedimento di modifica dell’AIA;

VISTO il parere ARPAV prot. n. 63767/2025 del 17.07.2025 (prot. reg. n. 352532 del 17.07.2025) con cui in merito alle comunicazioni di modifica non sostanziale presentate si ritiene che “non sussistono elementi tecnici di rilievo” fatta salva la necessità che la Ditta “provveda successivamente al rilascio del parere della U.O. ECCR di questa Agenzia all’Aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo per le parti interessate dalle modifiche in oggetto”.

VISTI i pareri ARPAV prot. n. 71238/2025 del 11.08.2025 (prot. reg. n. 392707 del 11.08.205) e prot. n. 71250 del 11.08.2025 (prot. reg. n. 392884 del 11.08.2025) con cui è stato espresso parere favorevole con prescrizioni rispettivamente per gli EoW MA.TE.CE.S/CE.MA.CEM e per il nuovo utilizzo dell’EoW MA.TE.CE.D;

ATTESO che la Ditta è autorizzata al recupero dei fanghi di dragaggio (EER 170506 “Materiale di dragaggio diverso da quello di cui alla voce 170505”) ai sensi dell’art. 184-quater del d.lgs. 152/2006;

PRESO ATTO del fatto che nel parere 71238/2025 ARPAV ritiene che il codice EER 170506 relativo ai fanghi di dragaggio, proposto dalla ditta per l’EoW CE.MA.CEM, vada gestito separatemene ai sensi dell’art. 184-quater del d.lgs. 152/2006 e in analogia a quanto previsto per il codice EER 170504 relativo alle terre e rocce;

RICHIAMATO il fatto che la cessazione dei fanghi di dragaggio è già autorizzata per l’impiego nella linea di produzione del MA.TE.CE.S;

CONSIDERATO che il codice EER 170504 relativo a terre e rocce rientra inoltre, con specifici criteri/condizioni, tra i codici EER integrati per la linea MA.TE.CE.S a seguito del parere ARPAV 71238/2025;

RITENUTO di conseguenza di mutuare le prescrizioni per la cessazione di qualifica di rifiuto dei fanghi di dragaggio ai sensi dell’art. 184-quater del d.lgs. n. 152/2006 da quanto definito nel parere ARPAV 71238/2025 per il CER 170504, relativamente all’impiego sia nella linea di produzione del MA.TE.CE.S sia nella linea di produzione del CE.MA.CEM;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;

VISTA la l.r. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTA la l. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. L’Allegato A al decreto n. 153/2023, già sostituito con decreto n. 263/2024 e successivamente con decreto n. 299/2024, è ulteriormente sostituito con l’Allegato A al presente provvedimento.
  3. L’Allegato A1 al decreto n. 153/2023 è sostituito dall’Allegato A1 al presente provvedimento.
  4. L’Allegato A2 al decreto n. 153/2023, già sostituito con decreto n. 263/2024 e successivamente con decreto n. 299/2024, è ulteriormente sostituito con l’Allegato A2 al presente provvedimento (Planimetria generale – stato di progetto al 04.06.2025 acquisita al prot. reg. n. 284708/2025).
  5. Entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta è tenuta a trasmettere a Regione, ARPAV, Provincia, l’aggiornamento del PMC/PGO per il recepimento delle modifiche di cui al presente provvedimento tenuto conto delle note ARPAV prot. n 63767/2025 del 17.07.2025 (prot. reg. n. 352532 del 17.07.2025) e prot. n. 79930/2025 del 15.09.2025 (prot. reg. n. 457390 del 15.09.2025).
  6. Resta fermo quanto stabilito dal decreto AIA n. 153 del 07.08.2023 e ss.mm.ii. per le parti non modificate dal presente provvedimento.
  7. Il presente provvedimento conclude i procedimenti avviati con note prot. reg. n. 398628 del 14.08.2025, n. 312749 del 25.06.2025 e n. 345608 del 14.07.2025.
  8. Il presente provvedimento è notificato a CEREA S.p.A. e comunicato a Comune di Cerea, Provincia di Verona, ARPAV.
  9. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l’attività autorizzata, con l’estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.
  10. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
  11. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
  12. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
  13. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

AllA0_DDR_340_567890.pdf
AllA1_DDR_340_567890.pdf
AllA2_DDR_340_567890.pdf

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