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Bur n. 147 del 04 novembre 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 291 del 02 settembre 2025

FORTOM CHIMICA S.r.l. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione a Quinto Vicentino (VI), via Stradone, 1/A. Autorizza Integrata Ambientale di cui al decreto n. 257 del 16.08.2024. Aggiornamento per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 consistente nella ridistribuzione dei flussi giornalieri di rifiuti sottoposti a lavorazione, ad invarianza della capacità giornaliera totale autorizzata.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA n. 257/2024, a seguito di comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, consistente nella ridistribuizione dei flussi giornalieri di rifiuto sottoposti a lavorazione presso l'installazione ad invarianza della capacità giornaliera autorizzata.

Il Direttore

RICHIAMATI il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 257 del 16.08.2024 con il quale è stata rilasciata alla FORTOM CHIMICA S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3 lettera a) del d.lgs. n. 152/2006 e i successivi decreti n. 335/2024 di aggiornamento dei rifiuti per le diverse tipologie di EoW e n. 47/2025 di aggiornamento delle prescrizioni sulla miscelazione;

VISTA la nota del 13.06.2025 acquisita la protocollo regionale n. 293620 del 16.06.2025 con cui la Ditta ha trasmesso la comunicazione ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 per la ridistribuzione dei flussi giornalieri di rifiuti sottoposti a lavorazione, ad invarianza della capacità giornaliera totale già autorizzata;

VISTA la nota prot. reg. n. 331071 del 04.07.2025 con cui si conferma la non sostanzialità della modifica e, contestualmente, si richiede il parere degli Enti e si avvia il procedimento per l’aggiornamento dell’AIA;

CONSIDERATO che la richiesta è motivata dal fatto che la rigenerazione può avvenire mediante processi a freddo, oltre che mediante le linee di distillazione/evaporazione, sulla cui capacità è basata la definizione dell’attuale limite giornaliero R2:

DATO ATTO del fatto che l’incremento della capacità giornaliera R2 è inferiore alla soglia AIA di cui alla lett. e) del punto 5.1 Allegato VIII del d.lgs n. 152/2006 e comunque comporta il corrispondente decremento della capacità giornaliera di operazioni tra le quali è compreso il trattamento fisico-chimico [D9] incluso nel medesimo punto 5.1 dell’allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO inoltre del fatto che, rispetto a quanto valutato con screening conclusosi con decreto n. 37/2023 di esclusione da VIA, la rimodulazione non comporta incrementi sul totale delle operazioni soggette alla disciplina di valutazione di impatto ambientale in quanto all’incremento di R2, rientrante nella lettera za) del punto 7 dell’Allegato A2 (progetti sottoposti a screening) della LR n. 12/2024, corrisponde pari decremento di operazioni D13/D14 rientranti nella medesima lettera za) dell’Allegato A2 (progetti sottoposti a screening) e D9 rientranti nella lettera m) dell’Allegato A1 (progetti sottoposti a VIA) della LR n. 12/2024

VISTO il parere ARPAV prot. n. 64703/2025 del 22.07.2025 (prot. reg. n. 359135 del 22.07.2025) con cui in merito alla modifica si comunica che: “non sussistono elementi tecnici di rilievo. Con riguardo al PMC, non emerge la necessità di modificare il documento vigente”;

RITENUTO pertanto di sostituire l’Allegato A relativo alle prescrizioni AIA al fine di recepire la rimodulazione della capacità massima giornaliera di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle operazioni R12/R2/D9/D14/D13;

VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori dovuti di cui alla ricevuta di pagamento acquisita al prot. reg. n. 335247 del 08.07.2025;

VERIFICATO che ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la Ditta ha trasmesso la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo, con identificativo n. 01250217667754, per il rilascio del provvedimento;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la l.r. n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. L’Allegato A all’AIA n. 257/2024, già sostituito con decreto n. 47/2025, è ulteriormente sostituito dall’Allegato A al presente provvedimento.
  3. Resta fermo quanto stabilito dal decreto AIA n. 257 del 16.08.2024 e ss.mm.ii. per le parti non modificate dal presente provvedimento.
  4. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 331071 del 04.07.2025.
  5. Il presente provvedimento è notificato a FORTOM CHIMICA S.r.l. e comunicato a Comune di Quinto Vicentino, Provincia di Vicenza e ARPAV.
  6. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l’attività autorizzata, con l’estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.
  7. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
  8. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
  9. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
  10. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Sofia Memoli

(seguono allegati)

291_AllegatoA_DDR_291_02-09-2025_567886.pdf

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