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Bur n. 147 del 04 novembre 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 290 del 01 settembre 2025

SIMAR S.p.A. Installazione di gestione rifiuti ubicata in Via delle Industrie, 22, Porto Marghera (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 12 del 15.01.2025. Aggiornamento dell'AIA a seguito comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 per ridefinizione aree di stoccaggio, dismissione del punto emissivo n. 68 e modifica dei punti 16 e 16 del provvedimento autorizzativo. Approvazione del PMC/PGO rev. 05 del 19.06.2025.

Note per la trasparenza

con il presente provvedimento di aggiorna l'AIA n. 12 del 15.01.2025 a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi del comma 1 dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006. Con il provvedimento, inoltre, si approva il PMC rev. 05 del 19.06.2025.

Il Direttore

RICHIAMATO il Decreto n. 12 del 15.01.2025 di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) riesaminata ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per il recepimento delle BAT di settore di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;

VISTA la nota prot. DIR17_25 del 23.06.2025 (prot. reg. n. 313153 del 26.06.2025) con cui SIMAR S.p.A ha trasmesso il PMC/PGO rev. 05 del 19.06.2025 e ha richiesto come modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006: la ridefinizione logistica delle aree di stoccaggio, la dismissione del punto emissivo n. 68 e l’emendamento delle prescrizioni individuate ai punti 16 e 17 del provvedimento autorizzativo vigente;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento prot. reg. n. 328303 del 03.07.2025 per l’aggiornamento dell’AIA a seguito della modifica non sostanziale;

VISTO il parere ARPAV prot. n. 69120/2025 del 04.08.2025 (prot. reg. n. 382985 del 05.08.205) relativo al PMC/PGO a alla valutazione della modifica non sostanziale presentata;

CONSIDERATO che con il parere ARPAV comunica che “nel merito della sostanzialità della modifica non si rilevano elementi tecnici da segnalare” e con riguardo al PMC trasmesso dalla Ditta esprime parere favorevole al PMC/PGO Rev. 05 del 19.06.2025;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento prot. reg. n. 386948 del 07.08.2025 per l’approvazione del PMC/PGO;

VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori di cui alla ricevuta acquisita al prot. reg. n. 351603 del 17.07.2025;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la l.r. n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”;

VERIFICATO che ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la Ditta ha trasmesso la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo, con identificativo n. 01210869410347, per il rilascio del provvedimento;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. L’Allegato A3 del decreto n. 12 del 15.01.2025 è sostituito con l’Allegato A3 al presente provvedimento (A3_SIMAR_planimetria_progettoDDR n. 12 del 15-12-2025 - rev.05 del 19.06.2025).

3. È approvato il PMC/PGO rev. 05 del 19.06.2025 di cui al parere di ARPAV prot. n. 69120/2025 del 04.08.2025 (prot. reg. n. 382985 del 05.08.205).

4. Nella tabella di cui al punto 9.1 dell’Allegato A all’AIA n. 12 del 15.01.2025 per il Camino 68 la descrizione dello stato di fatto è integralmente sostituita con l’indicazione “inattivo” e sono soppresse le relative indicazioni su Portata, Inquinanti, Limiti e Unità di misura.

5. Le prescrizioni individuate ai punti 16 e 17 dell’Allegato A all’AIA n. 12 del 15.01.2025 sono sostituite come segue:

16. “la perimetrazione delle aree di stoccaggio rifiuti deve essere indicata mediante segnaletica coerente con la planimetria autorizzata, nel rispetto delle vie di transito di mezzi e personale.

17. I cumuli in stoccaggio devono essere mantenuti separati mediante setti divisori o, in alternativa, mediante idonea segnaletica o con modalità atte ad evitare eventuali commistioni, garantendo una distanza minima base cumulo almeno di un metro, fermo restando l’obbligo di garantire l’identificazione dei rifiuti depositati in cumuli mediante cartellonistica e la tracciabilità delle singole partite di rifiuti.”.

6. Sono fatte salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 12 del 15.01.2025;

7. Il presente provvedimento conclude i procedimenti avviati con note prot. reg. n. 328303 del 03.07.2025 e n. n. 386948 del 07.08.2025;

8. Il presente provvedimento è notificato a SIMAR S.p.A. e comunicato alla Città Metropolitana di Venezia; ARPAV e Comune di Venezia (VE);

9. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

10. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

11. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Sofia Memoli

(seguono allegati)

290_AllegatoA3_DDR_290_01-09-2025_567885.pdf

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