SIMAR S.p.A. Installazione di gestione rifiuti ubicata in Via delle Industrie, 22, Porto Marghera (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 12 del 15.01.2025. Aggiornamento dell'AIA a seguito comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 per ridefinizione aree di stoccaggio, dismissione del punto emissivo n. 68 e modifica dei punti 16 e 16 del provvedimento autorizzativo. Approvazione del PMC/PGO rev. 05 del 19.06.2025.
| Note per la trasparenza |
con il presente provvedimento di aggiorna l'AIA n. 12 del 15.01.2025 a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi del comma 1 dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006. Con il provvedimento, inoltre, si approva il PMC rev. 05 del 19.06.2025.
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Il Direttore
RICHIAMATO il Decreto n. 12 del 15.01.2025 di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) riesaminata ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per il recepimento delle BAT di settore di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;
VISTA la nota prot. DIR17_25 del 23.06.2025 (prot. reg. n. 313153 del 26.06.2025) con cui SIMAR S.p.A ha trasmesso il PMC/PGO rev. 05 del 19.06.2025 e ha richiesto come modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006: la ridefinizione logistica delle aree di stoccaggio, la dismissione del punto emissivo n. 68 e l’emendamento delle prescrizioni individuate ai punti 16 e 17 del provvedimento autorizzativo vigente;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento prot. reg. n. 328303 del 03.07.2025 per l’aggiornamento dell’AIA a seguito della modifica non sostanziale;
VISTO il parere ARPAV prot. n. 69120/2025 del 04.08.2025 (prot. reg. n. 382985 del 05.08.205) relativo al PMC/PGO a alla valutazione della modifica non sostanziale presentata;
CONSIDERATO che con il parere ARPAV comunica che “nel merito della sostanzialità della modifica non si rilevano elementi tecnici da segnalare” e con riguardo al PMC trasmesso dalla Ditta esprime parere favorevole al PMC/PGO Rev. 05 del 19.06.2025;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento prot. reg. n. 386948 del 07.08.2025 per l’approvazione del PMC/PGO;
VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori di cui alla ricevuta acquisita al prot. reg. n. 351603 del 17.07.2025;
VISTO il d.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
VISTA la l.r. n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”;
VERIFICATO che ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la Ditta ha trasmesso la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo, con identificativo n. 01210869410347, per il rilascio del provvedimento;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. L’Allegato A3 del decreto n. 12 del 15.01.2025 è sostituito con l’Allegato A3 al presente provvedimento (A3_SIMAR_planimetria_progettoDDR n. 12 del 15-12-2025 - rev.05 del 19.06.2025).
3. È approvato il PMC/PGO rev. 05 del 19.06.2025 di cui al parere di ARPAV prot. n. 69120/2025 del 04.08.2025 (prot. reg. n. 382985 del 05.08.205).
4. Nella tabella di cui al punto 9.1 dell’Allegato A all’AIA n. 12 del 15.01.2025 per il Camino 68 la descrizione dello stato di fatto è integralmente sostituita con l’indicazione “inattivo” e sono soppresse le relative indicazioni su Portata, Inquinanti, Limiti e Unità di misura.
5. Le prescrizioni individuate ai punti 16 e 17 dell’Allegato A all’AIA n. 12 del 15.01.2025 sono sostituite come segue:
16. “la perimetrazione delle aree di stoccaggio rifiuti deve essere indicata mediante segnaletica coerente con la planimetria autorizzata, nel rispetto delle vie di transito di mezzi e personale.
17. I cumuli in stoccaggio devono essere mantenuti separati mediante setti divisori o, in alternativa, mediante idonea segnaletica o con modalità atte ad evitare eventuali commistioni, garantendo una distanza minima base cumulo almeno di un metro, fermo restando l’obbligo di garantire l’identificazione dei rifiuti depositati in cumuli mediante cartellonistica e la tracciabilità delle singole partite di rifiuti.”.
6. Sono fatte salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 12 del 15.01.2025;
7. Il presente provvedimento conclude i procedimenti avviati con note prot. reg. n. 328303 del 03.07.2025 e n. n. 386948 del 07.08.2025;
8. Il presente provvedimento è notificato a SIMAR S.p.A. e comunicato alla Città Metropolitana di Venezia; ARPAV e Comune di Venezia (VE);
9. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
10. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
11. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Sofia Memoli
(seguono allegati)
290_AllegatoA3_DDR_290_01-09-2025_567885.pdf