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Bur n. 147 del 04 novembre 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 279 del 12 agosto 2025

ECO.RA.V S.p.A. - Sito 17c - Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Z.I. Villanova n. 17/c, Longarone (BL), AIA n. 332 del 07.11.2024. Aggiornamento dell'AIA a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 per introduzione di nuovi gruppi di miscelazione e nuovo EoW. Contestuale adeguamento delle prescrizioni in tema di miscelazione per recepimento del verbale dell'incontro tecnico tra Regione ed ARPAV del 28 agosto 2024. Approvazione del PMC/PGO rev. 02 del 01.08.2025.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA n. 332 del 07.11.2024 a seguito di recepimento del verbale dell'incontro tecnico tra Regione ed ARPAV del 28/08/2024 in tema di miscelazione e di comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi del comma 1 dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 inerente nuovi gruppi di miscelazione e nuovo EoW. Con il provvedimento, inoltre, si approva il PMC rev. 02 del 01.08.2025.

Il Direttore

RICHIAMATO il Decreto n. 332 del 07.11.2024 di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) riesaminata ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per il recepimento delle BAT di settore di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;

VISTA la nota prot. reg. n. 613810 del 03.12.2024, con cui gli uffici regionali hanno comunicato la possibilità di sostituire la prescrizione 8.6 dell’AIA 332/2024 con specifiche modalità applicative definite da Regione ed ARPAV, secondo il verbale dell’incontro tecnico del 28/08/2024;

VISTA la nota 80/2024 (prot. reg. n. 632141 del 12.12.2024), con cui ECO.RA.V S.p.A. ha richiesto la riformulazione della prescrizione n. 8.6 dell’AIA in adesione alle modalità applicative di cui alla nota sopra richiamata;

VISTA la nota 01/2025 (prot. reg. n. 18728 del 14.01.2025) con cui ECO.RA.V. S.p.A. ha trasmesso il PMC/PGO rev. 01 del 18.11.2024 e ha richiesto come modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 l’introduzione di nuovi gruppi di miscelazione e un nuovo EoW (BITUSOL CLOR 1);

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento prot. reg. n. 26305 del 17.01.2025 per l’aggiornamento dell’AIA a seguito delle modifiche non sostanziali, con cui contestualmente si richiedono alla Ditta alcune integrazioni e ad ARPAV il parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 184-ter c. 3 del d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento prot. reg. n. 26234 del 17.01.2025 per l’approvazione del PMC/PGO;

VISTA la nota prot. n. 9/2025 del 28-01-2025 (prot. reg. 53421 del 31.01.2025) con cui la ditta ha trasmesso in risposta alle richieste di cui sopra le codifiche di recupero/smaltimento definitivi a cui sarà inviato ciascun gruppo di miscelazione e precisato le aree di installazione in cui saranno gestiti tali gruppi;

VISTO il parere ARPAV prot. n. 18685/2025 del 28.02.2025 (prot. reg. n. 108565 del 03.03.2025) relativo all’EoW BITUSOL CLOR 1;

CONSIDERATO che il parere rilasciato per BITUSOL CLOR 1 è redatto ad integrazione del precedente parere rilasciato da ARPAV con prot. n. 93644 del 16.10.2024 (prot. reg. n.) per l’AIA riesaminata di cui al Decreto 332/2024 e che il contributo istruttorio fornito da ARPAV “non prende in esame il tema dell’utilizzo di addittivi all’interno del processo di rigenerazione in quanto non pertinente in relazione all’operazione di recupero R2”;

CONSIDERATO che gli additivi proposti dalla Ditta per il BITUSOL CLOR 1 corrispondono a quanto già autorizzato per l’uso nel processo di produzione degli altri EoW;

RITENUTO di correggere un mero errore materiale in Allegato A1 relativamente agli additivi per la produzione di EoW che non prevedono l’uso di rifiuti alogenati, eliminando il CER 120106* Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) in corrispondenza di NITRO MIX 1, NITRO MIX ACE, BITUSOL MIX 1, BITUSOL MIX AR OM, BITUSOL TS, BITUSOL X;

VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori di cui alla ricevuta acquisita al prot. reg. n. 49572 del 29.01.2025;

VISTA la richiesta di proroga della Ditta ai termini di cui al punto 10 delle prescrizioni AIA, acquisita al prot. reg. n. 236432 del 13/05/2025 e assentita con prot. reg. n. 255197 del 22/05/2025;

VISTA la nota n. 54/2025 del 01.08.2025 (acquisita al prot. reg. n. 380674 del 04.08.2025) con cui ECO.RA.V. S.p.A. ha trasmesso il PMC/PGO rev. 02 del 01.08.2025, che recepisce le modifiche non sostanziali assentite ai sensi dell’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006 con nota prot. reg. n. 26305 del 17.01.2025;

VISTO il parere favorevole ARPAV prot. n. 69114/2025 del 04.08.2025 (prot. reg. n. 382554 del 05.08.2025) sulla versione del PMC/PGO rev. 02 del 01.08.2025;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la l.r. n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”;

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo, con identificativo n. 01240045492642, per il rilascio del provvedimento;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. L’Allegato A del decreto n. 332 del 07.11.2024 è sostituito con l’Allegato A al presente provvedimento.
  3. L’Allegato A1 del decreto n. 332 del 07.11.2024 è sostituito con l’Allegato A1 al presente provvedimento.
  4. L’Allegato A3 del decreto n. 332 del 07.11.2024 è confermato ed integrato dall’Allegato A3_bis al presente provvedimento;
  5. È approvato il PMC/PGO rev. 02 del 01.08.2025 di cui al parere di ARPAV prot. n. 69114/2025 del 04.08.202 (prot. reg. n. 382554 del 04.08.2025).
  6. Sono fatte salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 332 del 07.11.2024.
  7. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l’attività autorizzata, con l’estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.
  8. Il presente provvedimento conclude i procedimenti avviati con note prot. reg. n. 26305 e n. 26234 del 17.01.2025.
  9. Il presente provvedimento è notificato alla ECO.RA.V. S.p.A. – SITO 17c, e comunicato a Comune di Longarone (BL), Provincia di Belluno, ARPAV.
  10. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
  11. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
  12. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
  13. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

279_AllegatoA0_DDR_279_12-08-2025_567884.pdf
279_AllegatoA1_DDR_279_12-08-2025_567884.pdf
279_AllegatoA3BIS_DDR_279_12-08-2025_567884.pdf

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