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Bur n. 147 del 04 novembre 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 339 del 06 ottobre 2025

Approvazione del documento tecnico recante "DGR n. 1621 del 05/11/2019 - Allegato A2. "Allegato II alle Direttive Tecniche - Criterio idrogeologico: metodi per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti. Indicazioni operative", come predisposto dal Gruppo di lavoro istituto con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 185 del 25/09/2023.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva il documento tecnico in oggetto per fornire precisazioni di carattere non sostanziale agli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito EGATO) al fine di rendere più agevole l'applicazione dei metodi individuati nell'Allegato A2, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1621 del 5 novembre 2019, per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione degli acquedotti pubblici da sorgente.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Water Framework Directive) del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, all'art. 7, comma 3, prevede che gli Stati membri possano definire "aree di salvaguardia" per corpi idrici destinati alla produzione di acqua potabile.
  • La Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetta Direttiva figlia) del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, nel riprendere l'art. 7, comma 3 della Direttiva 2000/60/CE, prevede la determinazione, da parte degli Stati membri, di zone di salvaguardia delle dimensioni che l'autorità nazionale competente ritenga necessarie per la protezione degli approvvigionamenti di acqua potabile.
  • Il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche integrative, recependo la Direttiva 2000/60/CE, disciplina sia la tutela quali-quantitativa dell'acqua dall'inquinamento che l'organizzazione del servizio idrico integrato. L'art. 94, in particolare, disciplina le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, delineando la suddivisione in tre zone soggette a particolari vincoli: a) zona di tutela assoluta, b) zona di rispetto (eventualmente suddivisa in ristretta e allargata), c) zona di protezione. In via provvisoria le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto sono state definite come aree circolari attorno alla captazione rispettivamente di 10 e 200 m di raggio.
  • Nella seduta del 12 dicembre 2002 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha sancito un Accordo denominato "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del D. Lgs. 11 Maggio 1999, n. 152", in quanto tale necessità era presente già nella normativa italiana precedentemente all'emanazione della Direttiva quadro europea.

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 la Regione del Veneto ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA). Il Piano provvede, alla luce di quanto richiesto dalle direttive comunitarie e nazionali in materia, a dettare, per il territorio regionale, la disciplina per la tutela e gestione della risorsa idrica e a introdurre, laddove necessario, le misure per il miglioramento della qualità dei corpi idrici e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione delle acque. In particolare l'art. 15 "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (di seguito NtA) stabilisce che la Giunta Regionale emani specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia, sulla base del sopra citato Accordo della Conferenza Stato-Regioni.

VISTO che il comma 2 dell'art. 15 delle NtA del Piano di Tutela delle Acque stabilisce che gli EGATO provvedano ad elaborare una proposta di individuazione delle Zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza e la trasmettano alla Giunta Regionale, che dovrà approvarla.

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1621 del 5 novembre 2019 la Regione del Veneto ha approvato le direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, in aree territoriali omogenee, per punti di attingimento di acque sotterranee destinate al consumo umano tramite acquedotto per la delimitazione definitiva delle aree di salvaguardia. Tali direttive rappresentano il riferimento per l’attuazione della misura generale denominata “Individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e definizione della relativa disciplina” inserita nel Capitolo 6 paragrafo 14.3.1, del vigente Piano di gestione delle acque del distretto delle Alpi Orientali – aggiornamento 2021-2027 approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/06/2023.

CONSIDERATO che le suddette Direttive tecniche, in linea con la normativa vigente, rappresentano il riferimento per le istruttorie regionali con le quali approvare le proposte di perimetrazione delle aree di salvaguardia delle opere di presa acquedottistica formulate dagli EGATO per i territori di competenza. Il percorso di individuazione ed approvazione delle aree di salvaguardia, viene definito nella citata DGR n. 1621/2019.

CONSIDERATO che le Direttive tecniche della citata DGR n. 1621/2019 e i relativi Allegati I e II indirizzano gli EGATO nell'individuazione delle aree di salvaguardia, suddivise in Zone di Tutela Assoluta (ZTA) e Zone di rispetto (a loro volta suddivise in Zona di Rispetto Ristretta - ZRR - e Zona di Rispetto Allargata - ZRA) per le opere di presa (pozzi e sorgenti) degli acquedotti pubblici di propria competenza, superando le delimitazioni delle suddette aree definite, in via temporanea, come aree circolari rispettivamente di 10 e 200 metri di raggio in accordo all’Art. 9 del D. Lgs n. 152/2006 e all’Art. 15 delle NtA del Piano di Tutela delle Acque.

CONSIDERATO che la Giunta regionale all’art. 3 della medesima DGR n. 1621/2019 incaricava il Direttore della Direzione Ambiente (oggi Direzione Ambiente e Transizione Ecologica) di apportare ai documenti di cui sopra “eventuali modifiche e precisazioni di carattere non sostanziale”.

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 185 del 25 settembre 2023 “Attuazione della DGRV n. 1621/2019. Istituzione del Gruppo di lavoro per l’esame e la valutazione della documentazione tecnica presentata dai Consigli di Bacino competenti per territorio nell’ambito delle proposte di perimetrazione delle aree di salvaguardia dei punti di attingimento di acque sotterranee ad uso idropotabile ed individuazione dei relativi componenti” con il quale è stato istituito un Gruppo di lavoro per l’esame e la valutazione della documentazione tecnica presentata dagli EGATO competenti per territorio nell’ambito delle proposte di perimetrazione delle aree di salvaguardia dei punti di attingimento di acque sotterranee ad uso idropotabile.

DATO ATTO che:

  • sono state rilevate criticità di natura tecnico-metodologica a seguito dell’analisi e della valutazione da parte del Gruppo di lavoro dei primi studi relativi alle proposte di delimitazione delle aree di salvaguardia riferite alle sorgenti;
  • il Gruppo di lavoro ha ritenuto necessario provvedere alla disamina degli Allegati tecnici della DGR n. 1621/2019 al fine di fornire precisazioni di carattere tecnico allo scopo di facilitare gli EGATO nell’individuazione e nella delimitazione delle aree di salvaguardia delle opere di presa riferite alle sorgenti;
  • il Gruppo di lavoro ha predisposto il documento riportato in Allegato A contenente indicazioni di natura tecnico-operativa nonché approfondimenti a complemento di quanto già previsto dalla DGR n. 1621/2019.

ACCERTATO che le suddette indicazioni operative sono riconducibili a precisazioni di carattere non sostanziale sui documenti allegati alla DGR n. 1621/2019;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di poter approvare con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della DGR n. 1621/2019 il documento tecnico riportato in Allegato A, predisposto dal Gruppo di lavoro istituito con precedente decreto n. 185/2023 e recante “DGR n. 1621 del 05/11/2019 - Allegato A2. “Allegato II alle Direttive Tecniche - Criterio idrogeologico: metodi per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti. Indicazioni operative”.

decreta

  1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;
  2. di approvare il documento tecnico recante “DGR n. 1621 del 05/11/2019 - Allegato A2. “Allegato II alle Direttive Tecniche - Criterio idrogeologico: metodi per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti. Indicazioni operative”, predisposto dal Gruppo di lavoro istituito con precedente decreto n. 185 del 25.09.2023 e riportato in Allegato A al presente provvedimento, quale strumento di riferimento che gli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (EGATO) devono assumere ad integrazione di quanto già previsto dalla DGR n. 1621/2019;
  3. di trasmettere il presente provvedimento agli EGATO competenti per il territorio regionale ed ai componenti del gruppo di lavoro istituito con precedente decreto n. 185/2023;
  4. di incaricare la U.O. Servizio Idrico e Integrato e Tutela delle Acque all'esecuzione del presente provvedimento;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

339_AllegatoA_DDR_339_06-10-2025_567644.pdf

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