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Bur n. 144 del 28 ottobre 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 49 del 10 settembre 2025

Trasferimento di titolarità alla Ditta EnibioCH4in Quadruvium - S.r.l. Società Agricola e contestuale autorizzazione di modifica di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola realizzato in Comune di Costa di Rovigo (RO), consistente nell'aggiornamento del piano di alimentazione e nella parziale riconversione alla produzione di 250 Sm3/h di biometano, rilasciata con Decreto n. 64 del 27.12.2022 ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003. Presa d'atto comunicazione proroga di mesi trentasei del termine di fine lavori.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento prende atto della nota acquisita al protocollo regionale n. 324800 del 02.07.2025 con cui la Ditta Enibioch4in Quadruvium Società Agricola S.r.l. ha chiesto di prendere atto della piena applicabilità di quanto previsto dall’art.10 – septies del Decreto Legge 21 marzo 2022 e successive modifiche.

Il Direttore

RICHIAMATI l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;

  • l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che attribuisce alla Regione le funzioni di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inferiori a 300 MW;
  • le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
  • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

  • con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 64 del 27.12.2022 è stata trasferita la titolarità ed è stata autorizzata ai sensi del D.Lgs 387/2003 la modifica di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola consistente nell’aggiornamento del piano di alimentazione e nella parziale riconversione alla produzione di biometano, alla Ditta Enibioch4in Quadruvium Società Agricola S.r.l, avente C.F. e P.IVA n. 02489380309 e sede legale a San Donato Milanese (MI) Via Felice Maritano, 26;
  • il punto 6 del suddetto decreto stabilisce che: È stabilito in 12 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, il termine di inizio lavori e in 36 mesi, dalla data di inizio lavori, il termine di fine lavori. È obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e al Comune di Costa di Rovigo. Decorsi i termini sopra indicati la presente autorizzazione decade a tutti gli effetti. Detti termini sono prorogabili mediante la presentazione di motivata richiesta alla Regione del Veneto - U. O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.”

VISTE 

  • la nota proprio protocollo n. 1684 del 11.12.2023 assunta con prot. reg. n. 659602 del 12.12.2023 con cui la Ditta ha chiesto una proroga di 365 giorni all’avvio dei lavori;
  • la nota prot. reg. n. 12847 del 10.01.2024 con la quale la Regione del Veneto - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, visto l’art. 15 c.2 come modificato dal D.L. 17 maggio 2022 n. 50, ha concesso la proroga richiesta;

DATO ATTO che, come dichiarato dalla Ditta con nota prot. reg. n. 324800 del 02.07.2025, in data 06.11.2024, il Direttore Lavori incaricato ha inviato al Comune di Costa Rovigo, tramite portale SUAP, la “Comunicazione di inizio lavori e deposito strutturale per intervento di riconversione dell’impianto a biogas Rhodigium in impianto per la produzione di biometano”;

VISTO l’art. 10-septies del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 così come modificato dall’art. 7 comma 2 lett. c) del Decreto Legge del 27 dicembre 2024 n. 202 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, che prevede la possibilità di una proroga di 36 mesi dei termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del DPR n. 380/2001, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga “..e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42..”;

VISTO che con la suddetta nota la Ditta ha inoltre chiesto di prendere atto della piena applicabilità di quanto previsto dall’art.10 – septies del Decreto Legge 21 marzo 2022 e successive modifiche;

CONSIDERATO che quanto richiesto dalla Ditta implica avvalersi dell’estensione di 36 mesi del termine di ultimazione dei lavori relativi all’impianto in parola, che ora viene fissato nella data del 06.11.2030;

VISTA la nota della Regione del Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera prot. n. 361262 del 23.07.2025 con la quale viene chiesto a Comune di Rovigo, Provincia di Rovigo e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo, Vicenza, di comunicare l’eventuale sussistenza di nuovi strumenti urbanistici approvati o di piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che risultino contrastanti con i titoli abilitativi oggetto della proroga richiesta;

DATO ATTO che con nota prot. reg. n. 409529 del 26.08.2025 la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo, Vicenza ha confermato per l’impianto sito nel Comune di Costa di Rovigo l’assenza di provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che risultino contrastanti con i titoli abilitativi succitati.

VISTI la L.R. n. 11/2001;

la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

il R.R. n. 1/2016;

la D.G.R. n. 232/2020;

la D.G.R. n. 24/2021;

la D.G.R. n. 473/2022;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 10 septies lett. a del Decreto Legge n. 21/2022, come modificato dall’art. 7 comma 2 del Decreto Legge n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, la Ditta Enibioch4in Quadruvium Società Agricola S.r.l, avente C.F. e P.IVA n. 02489380309 e sede legale a San Donato Milanese (MI) Via Felice Maritano, 26, alla quale con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 64 del 27.12.2022 è stata trasferita la titolarità ed è stata autorizzata ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 387/2003 la modifica di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola consistente nell’aggiornamento del piano di alimentazione e nella parziale riconversione alla produzione di 250 Sm3/h di biometano, intende avvalersi dell’estensione di 36 mesi del termine di ultimazione dei lavori relativi all’impianto in parola, che ora viene fissato nella data del 06.11.2030;
  3. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Enibioch4in Quadruvium Società Agricola S.r.l e ai seguenti soggetti: Comune di Costa di Rovigo, Provincia di Rovigo, Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per le città Verona, Rovigo e Vicenza, ARPAV –Dipartimento provinciale di Rovigo e Dipartimento regionale Rischi Tecnologici e Fisici, Azienda ULSS 5 Polesana- Dipartimento di Prevenzione, Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo, Snam rete gas S.p.A., Acquevenete S.p.A, Consorzio di Bonifica Adige Po, Autorità di bacino Distrettuale del Fiume Po, Regione del Veneto- Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare Veterinaria, Prefettura di Rovigo, Enel S.P.A, Gestore Sistemi Elettrici-GSE.;
  4. Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
  5. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luca Marchesi

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