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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 49 del 10 settembre 2025
Trasferimento di titolarità alla Ditta EnibioCH4in Quadruvium - S.r.l. Società Agricola e contestuale autorizzazione di modifica di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola realizzato in Comune di Costa di Rovigo (RO), consistente nell'aggiornamento del piano di alimentazione e nella parziale riconversione alla produzione di 250 Sm3/h di biometano, rilasciata con Decreto n. 64 del 27.12.2022 ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003. Presa d'atto comunicazione proroga di mesi trentasei del termine di fine lavori.
Il presente provvedimento prende atto della nota acquisita al protocollo regionale n. 324800 del 02.07.2025 con cui la Ditta Enibioch4in Quadruvium Società Agricola S.r.l. ha chiesto di prendere atto della piena applicabilità di quanto previsto dall’art.10 – septies del Decreto Legge 21 marzo 2022 e successive modifiche.
Il Direttore
RICHIAMATI l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;
CONSIDERATO che:
VISTE
DATO ATTO che, come dichiarato dalla Ditta con nota prot. reg. n. 324800 del 02.07.2025, in data 06.11.2024, il Direttore Lavori incaricato ha inviato al Comune di Costa Rovigo, tramite portale SUAP, la “Comunicazione di inizio lavori e deposito strutturale per intervento di riconversione dell’impianto a biogas Rhodigium in impianto per la produzione di biometano”;
VISTO l’art. 10-septies del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 così come modificato dall’art. 7 comma 2 lett. c) del Decreto Legge del 27 dicembre 2024 n. 202 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, che prevede la possibilità di una proroga di 36 mesi dei termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del DPR n. 380/2001, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga “..e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42..”;
VISTO che con la suddetta nota la Ditta ha inoltre chiesto di prendere atto della piena applicabilità di quanto previsto dall’art.10 – septies del Decreto Legge 21 marzo 2022 e successive modifiche;
CONSIDERATO che quanto richiesto dalla Ditta implica avvalersi dell’estensione di 36 mesi del termine di ultimazione dei lavori relativi all’impianto in parola, che ora viene fissato nella data del 06.11.2030;
VISTA la nota della Regione del Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera prot. n. 361262 del 23.07.2025 con la quale viene chiesto a Comune di Rovigo, Provincia di Rovigo e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo, Vicenza, di comunicare l’eventuale sussistenza di nuovi strumenti urbanistici approvati o di piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che risultino contrastanti con i titoli abilitativi oggetto della proroga richiesta;
DATO ATTO che con nota prot. reg. n. 409529 del 26.08.2025 la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo, Vicenza ha confermato per l’impianto sito nel Comune di Costa di Rovigo l’assenza di provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che risultino contrastanti con i titoli abilitativi succitati.
VISTI la L.R. n. 11/2001;
la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;
il R.R. n. 1/2016;
la D.G.R. n. 232/2020;
la D.G.R. n. 24/2021;
la D.G.R. n. 473/2022;
decreta
Luca Marchesi
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