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Bur n. 144 del 28 ottobre 2025


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 75 del 13 ottobre 2025

Euromarmi S.r.l. Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare lucidabile denominata "Saline Melagon 2" in comune di Asiago (VI) autorizzata con D.G.R. n. 356 del 25.03.2014. Comune di localizzazione: Asiago (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. l'intervento presentato da Euromarmi S.r.l. per il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare lucidabile denominata "Saline Melagon 2", sita in comune di Asiago (VI).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 12 del 27.05.2024 Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA);

VISTI i Regolamenti attuativi regionali n. 2 e n. 4 del 09.01.2025, rispettivamente in materia di VIA e VINCA;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR n. 357/1997;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Euromarmi S.r.l. (P.IVA 01776620245), con sede legale a Lusiana Conco (VI) – Via Conco di Sopra 31, acquisita agli atti di questa Amministrazione con note prot. n. 139284 e n. 139291 del 18.03.2025;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8, lettera i) “cave e torbiere”, dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n. 156486 del 26.03.2025 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati, di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTA la nota prot. n. 156475 del 26.03.2025 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici di verificare la conformità dell’istanza in oggetto con quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del PRAC e della L.R. n. 13/2018.

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 02.04.2025 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame della pratica;

VISTA la nota prot. n. 186224 del 11.04.2025 con la quale gli Uffici della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici hanno comunicato che l’istanza in oggetto risulta conforme a quanto previsto dalla L.R. n. 13/2018 e dalle norme tecniche attuative del P.R.A.C. L’intervento riguarda il rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 13/2018, di una cava già esistente e il progetto di coltivazione è sostanzialmente identico a quanto già autorizzato con D.G.R. n. 356 del 25.03.2014;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 213742 del 29.04.2025 l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto in argomento;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 214359 del 29.04.2025 la U.O. Servizi Forestali di Vicenza ha trasmesso una richiesta di integrazioni sul progetto in parola;

VISTO la richiesta di integrazioni in materia di VIncA predisposta dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV, acquisita per le vie brevi in data 05.05.2025.

DATO ATTO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 14.05.2025, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ed ha quindi disposto di richiedere al proponente alcune integrazioni.

DATO ATTO che le risultanze del verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 14.05.2025 sono state approvate seduta stante.

VISTO che con nota prot. n. 248945 del 20.05.2025 è stata trasmessa al proponente la richiesta di integrazioni documentali formulata dal Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell’art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006.

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 303092 del 20.06.2025 il proponente ha quindi trasmesso le integrazioni richieste.

VISTO che risulta acquisita atti il parere motivato positivo n. 68 del 22.09.2025 in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV.

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., nella seduta del 24.09.2025, sulla base delle valutazioni di seguito riportate:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale ed in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
  • la L.R. n. 12 del 27.05.2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
  • i Regolamenti attuativi regionali n. 2 e n. 4 del 09.01.2025, rispettivamente in materia di VIA e VINCA.

VISTO la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018.

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione tecnica e progettuale pervenuta agli uffici VIA.

VISTO il Programma di sistemazione finale del sito estrattivo.

RITENUTO che la documentazione pervenuta abbia consentito di poter giungere ad una precisa e puntuale valutazione dell’intervento.

VALUTATA l’analisi degli impatti dell’intervento proposto, sulle componenti analizzate.

VISTO che la ditta Euromarmi S.r.l., con DGR n. 356 del 25.03.2014, era stata autorizzata a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "SALINE MELAGON 2", sita in comune di Asiago (VI), con validità fino al 31.12.2021.

CONSIDERATO che con DDR n. 251 del 01.12.2021 era stata rilasciata alla ditta Euromarmi S.r.l. la proroga fino al 31.10.2025 dei termini per il completamento dei lavori di coltivazione e il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica.

CONSIDERATO che la coltivazione della cava ad oggi non risulta esaurita ed il progetto di coltivazione ha avuto uno sviluppo “discontinuo” nel tempo, sia nei lavori di coltivazione che di ricomposizione, anche a causa delle alterne fasi del mercato del marmo.

DATO ATTO che con l’istanza in esame il proponente intende chiedere il rinnovo del progetto autorizzato con D.G.R. n. 356/2014, mantenendo di fatto invariato il progetto autorizzato (che comprende una superficie pari a 40.210 mq e 95.460 mc di materiale da coltivare), confermando pertanto i quantitativi, le superfici e le modalità di ricomposizione a suo tempo assentite.

VISTO che il Proponente dichiara che, sulla base della produzione media presunta, per completare lo sfruttamento del giacimento saranno necessari circa ulteriori 10 anni.

PRESO ATTO che, per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute all’amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato.

VISTI i pareri pervenuti in fase istruttoria e precisamente:

  • Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali - prot. n. 213742 del 29.04.2025;
  • U.O. Servizi Forestali di Vicenza - prot. n. 214359 del 29.04.2025;
  • parere endoprocedimentale espresso dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV - acquisito in data 05.05.2025.

CONSIDERATO che il Proponente, in fase autorizzativa, dovrà rispettare quanto indicato nel parere della U.O. Servizi Forestali di Vicenza di prot. n. 214359 del 29.04.2025.

VISTO il parere motivato positivo n. 68 del 22.09.2025 in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV dal quale si evince che la durata temporale della valutazione di Screening Specifico (Livello I) è pari a quella indicata nel provvedimento di VIA.

CONISIDERATO che, per quanto riguarda il possibile disturbo dovuto al rumore, il proponente ha dichiarato che “L’attività di cava si svolgerà in un contesto silvopastorale, isolato rispetto a zone residenziali o a strutture ricettive di particolare sensibilità (scuole, ospedali, case di cura, colonie estive) o a percorsi escursionistici/tematici. Le zone residenziali più prossime all’area di intervento si trovano ad una distanza di oltre 1 Km, su piani altimetrici notevolmente diversi o separate da morfologie orografiche.”

CONSIDERATO inoltre che l’attività di coltivazione sarà in una posizione morfologica “a fossa” che contribuisce a isolare ed abbattere i livelli di rumore generati dall’impiantistica e che non vi sono attualmente segnalazioni di situazioni di criticità legati al disturbo dovuto al rumore e che quindi non si ritiene necessario eseguire ulteriori approfondimenti ai fini del rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

CONSIDERATO che nello Studio Preliminare Ambientale, per quanto riguarda la componente atmosfera, il proponente prevede che “Le operazioni di scopertura saranno eseguite nei mesi autunnali e invernali quanto l'umidità atmosferica e dei suoli garantirà una bassa dispersione di polveri... la viabilità interna sarà realizzata posando sul fondo materiale grossolano proveniente dalla scopertura (pietrame calcareo) privo o con limitata frazione sottile”.

VALUTATO che le misure di mitigazione previste sono da ritenersi adeguate, reputando comunque opportuno integrarle con le ulteriori misure di cui al punto successivo.

CONSIDERATO pertanto che il progetto definitivo da presentare per il rilascio dell’autorizzazione dell’attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere:

  • le seguenti ulteriori misure di mitigazione per la minimizzazione del potenziale impatto causato dalle polveri:
  • limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
  • telonatura dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere che trasportano eventuali materiali pulverulenti;
  • prevedere in caso di rinnovo o adeguamento del parco mezzi, il rispetto dello standard qualitativo minimo di omologazione Euro V e Stage IV.
  • una relazione di verifica della compatibilità del progetto con il Piano di zonizzazione acustica e le disposizioni in materia di clima acustico del Comune di Asiago, redatta da un tecnico competente in Acustica e secondo le indicazioni di cui alla DDG ARPAV n.3 del 29.01.2008.

CONSIDERATO che sullo stesso polo estrattivo del progetto in esame insiste anche la cava denominata “Monte Melangon” e che le autorizzazioni in essere di entrambe le cave riguardano un progetto di coltivazione e ricomposizione unitario e coordinato; per quanto riguarda il cumulo degli impatti, lo stesso è ritenuto non significativo.

DATO ATTO che l’analisi svolta evidenzia che l’intervento, con ragionevole certezza, non può determinare nuovi impatti sulle componenti ambientali analizzate.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006, il Proponente ha richiesto che il provvedimento di VIA abbia una durata pari a 10 anni dalla data del rilascio.

VALUTATO che si ritiene idonea una durata temporale pari a 11 anni, tenuto conto dei tempi per il rilascio dell’autorizzazione mineraria, e comunque non oltre la scadenza dei termini di validità dell’autorizzazione mineraria.

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole al non assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, prendendo atto del parere motivato positivo in merito alla procedura di Valutazione d’Incidenza, nel rispetto delle considerazioni sopra esposte.

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 24.09.2025, sono state approvate seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
     
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 24.09.2025 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con le considerazioni di cui in premessa.
     
  3. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, c. 10, del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 11 (undici) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
     
  4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
     
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Euromarmi S.r.l., con sede legale a Lusiana Conco (VI) – Via Conco di Sopra 31 – pec: euromarmi.conco@legalmail.it, nonché di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso ai seguenti Enti e soggetti: Comune di Asiago; Provincia di Vicenza; Direzione Generale ARPAV; Azienda ULSS 7 Pedemontana; Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni; Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali; Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza; Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico - U.O. Genio Civile di Vicenza; Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive; Direzione Foreste, selvicoltura e sistemazioni idraulico forestali - U.O. Servizi Forestali; Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV.
     
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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