Riconoscimento regionale di musei, archivi e biblioteche ai sensi dell'art. 23 della LR 17/2019. In attuazione della DGR n. 1173/2020 e del DDR n.152/2022.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1173 dell'11 agosto 2020 che ha definito, anche con riferimento alla normativa statale vigente, i requisiti, i livelli minimi e gli standard ottimali di funzionamento di musei, archivi e biblioteche, e ha demandato a un successivo decreto dirigenziale la determinazione delle modalità per ottenere il riconoscimento regionale pro tempore da parte degli istituti e la modulistica per inoltrare la relativa domanda;
CONSIDERATO che il DDR n.152/2022 stabilisce che soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro titolari di musei, archivi biblioteche o di loro forme miste non riconosciuti d'ufficio, e quindi non compresi nell'elenco di cui sopra, possono presentare istanza di riconoscimento regionale utilizzando l'apposita modulistica, ordinariamente entro il 30 settembre di ogni anno, e che, se, ammissibili, sono accolte con decreto dirigenziale;
ATTESO che un ente può domandare il riconoscimento per più istituti da esso dipendenti tramite il medesimo modulo di richiesta;
VISTE le n. 11 domande di riconoscimento regionale ai sensi dell'art. 2 della LR 17/2019 pervenute entro tale termine relative complessivamente a n. 11 musei, archivi e biblioteche;
ATTESO inoltre che i soggetti richiedenti si dichiarano disponibili a fornire e tenere aggiornati i dati relativi al patrimonio culturale posseduto e le informazioni relative al servizio svolto, che saranno raccolti in una banca dati regionali e oggetto di attività di misurazione e valutazione;
ATTESO che l'elenco dei singoli istituti culturali riconosciuti con questo provvedimento, suddivisi per provincia, comune e tipologia di appartenenza, andrà ad integrare quello già pubblicato nel Portale Cultura Veneto;
DATO ATTO che, come già indicato nella DGR n. 1173/2020, il riconoscimento degli istituti culturali che ne hanno fatto istanza ha validità per tre anni, coincidente con il primo Programma Triennale della Cultura 2022-2024, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 17 del 22 febbraio 2022, su proposta della Giunta regionale come stabilito dall'art. 7 della Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura";
RICORDATO che il Programma Triennale 2022-2024, come da comma 3 dell'art.7, mantiene efficacia fino all'approvazione del successivo;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport n. 139 del 23.04.2025 che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 della LR n. 54/2012 e sue successive modifiche, ha individuato le competenze della Unità Organizzativa Beni e servizi culturali e delegato il suo direttore all'adozione degli atti, provvedimenti amministrativi e impegni di spesa relativi;
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere pro tempore, fino al termine del periodo di riferimento del primo Programma triennale della cultura 2022-2024, vale a dire fino all'approvazione del successivo come da comma 3 dell'art.7 della L.R. n.17/2019, i musei, gli archivi e le biblioteche specificati nell'Allegato A "Elenco degli istituti culturali (Musei, Archivi Biblioteche) riconosciuti ai sensi dell'art. 23 della LR 17/2019", parte integrante e sostanziale del presente decreto;
3. di notificare agli enti interessati il presente provvedimento;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore dell'Unità Organizzativa Beni e Servizi Culturali Valentina Galan