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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 136 del 10 ottobre 2025


Materia: Enti locali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 11179 del 22 settembre 2025

"FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E REMIGIO CORDIOLI ONLUS", ora denominata "FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E REMIGIO CORDIOLI", con sede legale in Villafranca di Verona (VR). Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i..

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si sospende l'efficacia dell'iscrizione della Fondazione indicata in oggetto nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, a seguito dell'intervenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con atto a rogito del dott. Paolo Salvelli, notaio in Cremona, datato 10 agosto 2010, rep. n. 77059, si costituiva la "Fondazione Fratelli Paolo e Remigio Cordioli Onlus", con sede legale a Villafranca di Verona (VR), avente principalmente per scopo l'individuazione, l'ideazione, la definizione, il supporto e la promozione di iniziative socio-assistenziali dedicate a realtà bisognevoli di cura, tutela e sostegno, riferendosi in modo particolare a portatori di handicap fisici o psichici che necessitano anche di accoglienza residenziale, di servizio, di aiuto alla persona o di sollievo alla famiglia;

- la Fondazione apportava modifiche allo statuto in data 6 ottobre 2011, atto a rogito del summenzionato notaio, rep. n. 77643;

- con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 89 del 3 maggio 2012 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione, mediante iscrizione al n. 674 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;

- con comunicazione pervenuta in data 5 settembre 2025 la Fondazione trasmetteva l'atto dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Veneto con il quale era stata disposta la cancellazione della stessa dall'Anagrafe Unica delle Onlus con decorrenza 5 novembre 2024, a seguito dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), avvenuta pari data;

- l'iscrizione della Fondazione nel RUNTS con decorrenza 5 novembre 2024 risulta confermata dalla consultazione on-line del succitato Registro;

- a seguito dell'iscrizione della Fondazione nel RUNTS e stante l'impossibilità, a garanzia dell'affidamento dei terzi, della contemporanea iscrizione in due Registri, si ritiene di dover procedere d'ufficio alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione della Fondazione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- VISTI gli atti a rogito del dott. Paolo Salvelli, notaio in Cremona, datati 10 agosto 2010, rep. n. 77059 e 6 ottobre 2011, rep. n. 77643;

- VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 89 del 3 maggio 2012;

- VISTA la comunicazione della Fondazione datata 5 settembre 2025 e la documentazione allegata alla medesima;

- VISTA la documentazione agli atti;

- VISTO il Codice Civile;

- VISTO l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;

- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;

- VISTO il D.P.R. n. 361/2000;

- VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;

- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

- VISTO il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;

- VISTO il D.M. n.106/2020;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di sospendere, a decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutta la durata dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'efficacia dell'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato della "FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E REMIGIO CORDIOLI", con sede legale in Villafranca di Verona (VR). c.f. 93221050235, iscrivendo contestualmente la sospensione al n. 674 del suddetto Registro;

3. di dare comunicazione dell'avvenuta sospensione dell'efficacia dell'iscrizione della Fondazione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato al legale rappresentante della Fondazione medesima, nonché all'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione sociale - Direzione Servizi Sociali;

4. di stabilire che avverso il presente decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione del decreto medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

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