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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 335 del 02 ottobre 2025
HBI S.r.l Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, ai sensi dell'art. 211 del d. lgs. n. 152 del 2006 e art. 30 della L. R. n. 3 del 2000, di un impianto di sperimentazione e ricerca per il trattamento di carbonizzazione idrotermale di rifiuti non pericolosi installato all'interno di una porzione di terreno ubicato al civico 1 di via Tasca a Zero Branco (TV).
Con il presente provvedimento si autorizza l'esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per il trattamento di carbonizzazione idrotermale di rifiuti non pericolosi e successiva pirogassificazione dell'hydrochar, installato all'interno di una porzione di terreno ubicato al civico 1 di via Tasca a Zero Branco (TV).
Il Direttore
VISTA l’istanza della HBI S.r.l. acquisita al protocollo regionale con prot. n. 121023 del 07/03/2025, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per la carbonizzazione idrotermale di rifiuti non pericolosi ubicato al civico 1 di via Tasca Zero Branco (TV);
CONSIDERATO che l’attività sperimentale proposta dalla HBI S.r.l. si pone in continuità con quanto già autorizzato con decreto n. 327 del 28/11/2022 per analogo impianto di titolarità di VERITAS S.p.A. in via della Geologia a Fusina (VE) per il quale HBI S.r.l. è risultata coinvolta nella progettazione;
CONSIDERATO che alla luce degli esiti della sperimentazione dell’impianto autorizzato con decreto n. 327 del 28/11/2022, ad oggi conclusa, la proposta di HBI S.r.l. prevede i seguenti adeguamenti:
VISTO la comunicazione di avvio del procedimento della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica prot. n. 144862 del 19/03/2025 e contestuale indizione e convocazione della conferenza di servizi per il giorno 29/04/2025;
DATO ATTO dell’esito della succitata conferenza di servizi di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 253852 del 22/05/2025 e successiva nota di rettifica di cui al protocollo n. 308132 del 25/06/2025;
VISTO che la ditta ha trasmesso con nota del 14/07/2025, acquisita al prot. reg. n. 344588 del 14/07/2025, la documentazione integrativa richiesta dalla conferenza di servizi con il verbale di cui sopra;
VISTO che con nota prot. reg. n. 362512 del 23/07/2025 è stata convocata la seconda riunione della conferenza dei servizi il giorno 02/09/2025
PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza di Servizi del 02/09/2025, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota prot. reg. n. 495574 del 26/09/2025, in particolare, che la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente in ordine al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto di ricerca e sperimentazione;
PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni, di ARPAV prot. 74646/2025 del 27/08/2025 (prot. reg. n. 412710 del 27/08/2025) sul Piano di gestione operativa, analisi e controllo Rev. 01 del 10/07/2025;
PRESO ATTO del nulla osta dei VV.F. acquisito al prot. reg. n. 407861 del 25/08/2025;
CONSIDERATO che lo scopo della sperimentazione consiste nel dimostrare il rispetto dei requisiti di esclusione dalla norma sugli inceneritori di cui al Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi dell’art. 237-quater punto 2 lettera a), nonché nell’ottimizzazione del processo, del sistema di regolazione e controllo e nella verifica dell’autosufficienza energetica;
RITENUTO che la modifica apportata all’art. 42 della direttiva 2010/75/UE con direttiva (UE) 2024/1785, ancorché ad oggi non ancora recepita nella norma nazionale, fornisca comunque i criteri interpretativi per l’applicazione dell’art. 237-quater punto 2 lettera a) del d.lgs. n. 152/2006 relativamente alle condizioni emissive da rispettare per l’esclusione della norma sull’incenerimento, come condiviso in sede di Conferenza di Servizi e, pertanto, la verifica di esclusione relativa alla condizioni emissive debba basarsi sui VLE previsti per la combustione di gas naturale per ossidi di azoto, ossidi di zolfo e polveri e sui VLE previsti per l’incenerimento dei rifiuti per gli altri parametri inquinanti;
RITENUTO invece che permanga la necessità di individuare le modalità per l’applicazione dell’art. 237-quater punto 2 lettera a) del d.lgs. n. 152/2006 relativamente alle condizioni di purificazione del syngas, fino a recepimento nella norma nazionale delle modifiche comunitarie di cui alla direttiva (UE) 2024/1785, la quale ha eliminato tale condizione;
RITENUTO di accogliere la proposta di HBI s.r.l. sulle condizioni di purificazione del syngas, in revisione di quanto previsto nel decreto n. 327/2022, alla luce delle valutazioni tecniche espresse nella documentazione progettuale e favorevolmente valutate in Conferenza di Servizi;
VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 431104 del 05/09/2025, la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo con identificativo n. 01231020806705 per il rilascio del provvedimento;
VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
decreta
1. La HBI S.r.l, con sede legale in Via A. Volta 13/A– Bolzano (BZ), VAT 02439010220, è autorizzata alla realizzazione ed esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per il trattamento di carbonizzazione idrotermale di rifiuti non pericolosi, gassificazione dell’hydrochar ottenuto e combustione del syngas ubicato in via Tasca, 1 Zero Branco (TV).
2. La messa in esercizio dell’impianto deve avvenire entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione e la durata della sperimentazione è pari a due anni dalla messa in esercizio, salvo motivate proroghe.
3. La Ditta dovrà presentare alla Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Zero Branco e ARPAV comunicazione preventiva alla messa in esercizio, contenente:
Rifiuti conferibili e operazioni autorizzate
4. La Ditta è autorizzata a trattare presso l’installazione le seguenti tipologie di rifiuto:
Tabella 1
CER
Descrizione
190805
fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190812
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
190814
fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
Sono altresì ammessi allo stoccaggio i rifiuti prodotti dalla Ditta nell’attività di gestione rifiuti.
5. La Ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di gestione rifiuti:
6. Ove nel corso delle operazioni derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, la Ditta è autorizzata alla cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all’atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l’origine degli imballaggi in questione.
Quantitativi autorizzati
7. Presso l’installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi di rifiuti e la relativa capacità di trattamento:
7.1. capacità massima istantanea autorizzata allo stoccaggio [D15-R13]: 8 Mg, di cui massimo 2 Mg di rifiuti pericolosi
Tabella 2
Tipologia
Stoccaggio [Mg]
Rifiuti non pericolosi in ingresso
2
Rifiuti non pericolosi prodotti costituiti da soluzioni acquose
3
Rifiuti non pericolosi prodotti costituiti da ceneri/polveri
1
Rifiuti pericolosi/non pericolosi prodotti costituiti da soluzioni acquose contenenti ammoniaca
Rifiuti pericolosi prodotti costituiti da oli
TOTALE
8
7.2. potenzialità massima di trattamento [D9] di rifiuti non pericolosi:
Tabella 3
Operazione
Potenzialità Giornaliera [Mg/giorno]
Potenzialità annuale [Mg/anno]
D9
0,5
132,50
7.3. è ammessa la gestione in deposito temporaneo esclusivamente dei rifiuti prodotti dalla manutenzione e pulizia.
Conferimento di rifiuti
8. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
8.1. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, accompagnata da certificazione analitica secondo quanto stabilito dal paragrafo 4 del PGO rev. n. 01 del 10/07/2025; poiché i rifiuti provengono da produttore iniziale che esercita attività continuativa definita e conosciuta, l’omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; l’omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
8.2. all’atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa.
Trattamento chimico-fisico
9. Nell’attività di sperimentazione la ditta dovrà rispettare quanto descritto nella Relazione Tecnica Rev.01 del 10/07/2025 acquisita al prot. reg. n. del 344588 del 14/07/2025 e nel Piano di Gestione Operativa, Analisi e Controllo aggiornato secondo il punto 3 lettera f), ferme restando le prescrizioni di cui al presente provvedimento e le prescrizioni di cui al parere di ARPAV in Allegato A.
10. Il processo di trattamento prevede: eventuale reidratazione; carbonizzazione idrotermale; strippaggio e scrubbing dei vapori ammoniacali; filtropressatura ed essiccazione della corrente liquida con produzione di hydrochar e frazione liquida da gestire come rifiuto e/o da impiegare ai fini della reidratazione; gassificazione dell’hydrochar con produzione di syngas e ceneri; purificazione del syngas con scrubber ad olio e torre di lavaggio con dosaggio additivi, combustione del syngas in caldaia (torcia per le fasi di avvio e in emergenza).
11. Il trattamento avviene per singole campagne; ogni campagna è condotta su un unico codice EER e consta delle seguenti fasi:
11.1. Fase preliminare per la verifica di esclusione dalla norma sull’incenerimento di cui al d.lgs. n. 152/2006 Parte IV Titolo III-bis: la fase deve essere svolta per singolo codice EER, singolo produttore, singolo sito di produzione; la validità della verifica di esclusione ai fini della successiva lavorazione nella fase ordinaria è subordinata alla costanza delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto; pertanto, la verifica di esclusione dovrà essere ripetuta qualora le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto non dovessero risultare costanti;
11.2. Fase ordinaria per le attività volte all’ottimizzazione del processo e del sistema di regolazione e controllo e alla verifica dell’autosufficienza energetica: la fase di lavorazione ordinaria è ammessa esclusivamente su rifiuti per i quali la verifica di esclusione di cui al punto precedente abbia dato esito favorevole; è ammessa la commistione di rifiuti aventi medesimo codice EER ma provenienti da diversi produttori e/o diversi siti di produzione esclusivamente se per ciascuno di essi sia stata conclusa con esito favorevole la verifica di esclusione.
Fase preliminare
12. La verifica di esclusione dalla norma sull’incenerimento ha esito favorevole qualora siano soddisfatte tutti le seguenti condizioni:
12.1. Il syngas rispetta, a valle dei sistemi di depurazione, i seguenti requisiti:
Tabella 4
Parametri
Unità di misura
Valore
Potere Calorifico Inferiore
MJ/Nm3
X>4
H2S
%
X≤0,10
Contenuto di TAR
g/l syngas
X<1,38
NB: Il particolato residuale contenuto nel syngas prodotto da hydrochar non deve essere tale da compromettere il corretto funzionamento della caldaia;
12.2. le emissioni prodotte dalla combustione del syngas, a valle dei sistemi di abbattimento, non superano i seguenti valori:
Tabella 5
Valori limite
Riferimento
Tenore di riferimento di ossigeno
Polveri totali
5
mg/Nm3
d.lgs. n. 152/2006, Parte V, Allegato 1, Parte III, punto 1.3-medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi (gas naturale)
3%
Ossidi di azoto (NOx)
100
Ossidi di zolfo (SOx)
35
TOC
10
d.lgs. n. 152/2006, Parte IV, Allegato 1 al Titolo III-bis
11%
HCl
HF
NH3
30
cadmio+tallio
0,05
mercurio
antimonio+ arsenico+ piombo+ cromo+ cobalto+ rame+ manganese+ nichel+ vanadio
CO
50
PCDD+PCDF
0,1
ng/Nm3
IPA
0,01
PCB-DL
12.2.1. durante il campionamento delle emissioni deve essere garantita l’assenza di apporti dall’essiccatore, dalla sezione di recupero dell’ammoniaca e dalla pressurizzazione dei reattori;
12.2.2. i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0 oC e 101,3 kPa);
12.3. l’esito negativo della verifica preliminare di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, riferito anche ad uno solo dei parametri da verificare, comporta l’interruzione della singola campagna; la Ditta valuta l’opportunità di prevedere l’installazione di componenti integrative alle diverse sezioni di purificazione del syngas o delle emissioni per ricondursi al rispetto dei requisiti di esclusione; in tal caso le integrazioni impiantistiche dovranno essere comunicate agli Enti e la verifica di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 per la specifica campagna dovrà essere ripetuta dopo l’installazione delle componenti integrative.
Fase ordinaria
13. In seguito alla positiva conclusione della verifica preliminare di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, durante l’eventuale prosecuzione della campagna in fase ordinaria:
13.1. devono essere effettuati gli autocontrolli previsti dal Piano di Gestione Operativa, Analisi e Controllo aggiornato secondo il punto 3 lettera f), secondo le frequenze ivi indicate e comunque ogniqualvolta varino le condizioni di esercizio;
13.2. tutti i parametri indicati nelle precedenti tabelle n. 4 e n. 5, rispettivamente per il syngas purificato e per le emissioni a camino sono in ogni caso soggetti ad autocontrolli almeno mensili;
13.3. qualora gli autocontrolli evidenziassero il venire meno delle condizioni di esclusione in precedenza accertate in conformità al punto 12, anche per uno solo dei parametri da considerare, la Ditta è tenuta a darne comunicazione agli Enti entro 10 giorni dal rilevamento della non conformità, evidenziando le possibili cause e le misure messe in atto per ricondursi al rispetto integrale delle condizioni di esclusione;
13.4. la ditta è tenuta a garantire il monitoraggio in continuo dei flussi di massa ed energia, e a rapportare l’energia termica prodotta dalla combustione del syngas al fabbisogno di energia termica dell’essiccatore e della sezione HTC.
Reportistica
14. La Ditta, a partire dalla data di avvio dell’impianto, è tenuta a trasmettere con cadenza semestrale una relazione tecnica a Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Zero Branco, Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ed ARPAV che illustri i risultati dell’attività sperimentale eseguita ai sensi del Piano di Gestione Operativa, Analisi e Controllo aggiornato secondo il punto 3 lettera f) e di quanto indicato nel presente provvedimento, sia con riferimento alle verifiche preliminari di esclusione, sia con riferimento alle condizioni ordinarie di trattamento; la relazione dovrà essere accompagnata dai rapporti di prova delle analisi effettuate e dai bilanci di massa ed energia.
15. Al termine della sperimentazione la Ditta è tenuta a predisporre una relazione in merito ai risultati conseguiti, nonché alla funzionalità dell’impianto, alla prestazione ambientale del processo e ai rifiuti esitanti nel rispetto del parere di ARPAV in Allegato A, da trasmettere a Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Zero Branco, Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ed ARPAV.
Emissioni in atmosfera
16. Si autorizzano, ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006, le emissioni in atmosfera per il punto di emissione E1 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
16.1. Le caratteristiche del camino sono di seguito riportate:
Sigla Camino
Flussi
Sistema di abbattimento
Portata* (Nm3/h)
E1
1. arie da caldaia
2. arie da essiccatore
3. arie da sezione recupero ammoniaca
4. arie pressurizzazione reattori
Raffreddamento ad acqua e lavaggio con stadio acido e stadio basico
1.200
*Portata: è ammesso un range di variabilità di ±20%. A fronte di riscontri analitici con portate misurate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell’art. 271 comma 13 del d.lgs. 152/2006.
16.2. durante la fase preliminare, in luogo dell’applicazione dei VLE, si effettuano le verifiche di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 secondo le prescrizioni di cui al punto 12;
16.3. durante la fase ordinaria, successivamente alla favorevole conclusione della verifica di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, devono essere rispettati i limiti di cui alla tabella 5.
17. Si autorizzano, ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006, le emissioni in atmosfera per la torcia nelle fasi di avvio e di emergenza.
Prescrizioni generali per lo stoccaggio
18. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
18.1. l’area adibita allo stoccaggio dei rifiuti deve essere chiaramente identificata mediante cartellonistica ben visibile, la cartellonistica deve indicare i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER);
18.2. i rifiuti dovranno essere stoccati all’interno di fusti, bulk, big bag, in area pavimentata e coperta;
18.3. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l’accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
18.4. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi.
Ulteriori prescrizioni
19. La Ditta deve rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
19.1. deve essere tenuto un sistema di registrazione che consenta la tracciabilità dei rifiuti gestiti nell'installazione attraverso tutti gli stadi di lavorazione e devono essere compilati gli appositi registri di cui all’art. 190 del d.lgs. n. 152/2006;
19.2. in ogni sezione impiantistica deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
19.3. alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transizione, di conferimento, di lavorazione, dovranno essere sottoposte ad adeguata pulizia e libere da residui di lavorazione;
19.4. l’attività dell’installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;
19.5. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di convogliamento delle acque;
19.6. la Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio e attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Sicurezza;
19.7. dovrà essere garantita l’affidabilità dei sistemi di sicurezza e controllo installati in impianto;
19.8. alla conclusione delle attività di sperimentazione tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area.
20. Forma parte integrante del presente provvedimento il seguente Allegato:
Allegato A: Parere sul Piano di Gestione Operativa, Analisi e Controllo di ARPAV prot. 74646/2025 del 27/08/2025 (prot. reg. n. 412710 del 27/08/2025);
21. Resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014; l’avvio dei conferimenti di rifiuti è subordinato alla accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia di Treviso.
22. L’autorità competente si riserva di revocare la presente autorizzazione, in ogni momento, qualora sussistano possibili situazioni di pericolo per la salute dell’uomo e per l’ambiente.
23. Il presente provvedimento è notificato a HBI S.r.l. e comunicato a Provincia di Treviso, Comune di Zero Branco, ARPAV.
24. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
25. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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