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Bur n. 138 del 14 ottobre 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 70 del 01 ottobre 2025

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. Riqualificazione ambientale del Canale Desturello nei Comuni di Monselice e Pernumia 1° stralcio: progetto di fattibilità tecnico-economica. Comuni di localizzazione: Monselice e Pernumia (PD). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo relativo alla riqualificazione ambientale del Canale Desturello nei Comuni di Monselice e Pernumia 1° stralcio: progetto di fattibilità tecnico-economica.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;

VISTO il Regolamento attuativo in materia di VIA n. 2/2025, (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12), entrato in vigore il 20/01/2025;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. con nota prot. 185875 del 10/04/2025;

TENUTO CONTO che, in relazione ai tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, il proponente, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha proposto che l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 5 (cinque) anni;

VISTA la nota prot. reg. 211037 del 28/04/2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

PRESO ATTO che l’intervento risulta riconducibile all’Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, punto 7, lettera O), “opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua”;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 14/05/2025 è avvenuta la presentazione, da parte del Proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che durante il periodo di consultazione sono pervenute agli Uffici dell’U.O. V.I.A. le seguenti note, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006:

  • Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso (prot. 16321-P del 12/05/2025), acquisita con prot. reg. 234160 del 12/05/2025;
  • Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (prot. 7274/2025 del 28/05/2025), acquisita al prot. reg. 265163 del 28/05/2025;

VISTA la documentazione integrativa volontaria trasmessa dal proponente in data 09/05/2025 ed acquisita con prot. reg. 234185 del 12/05/2025;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 18/2025);

CONSIDERATO che l’argomento è stato discusso nella seduta del 25/06/2025 e che, in tale sede, il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi deciso di richiedere alla società proponente, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., una serie di chiarimenti e integrazioni, richieste con nota prot. 323617 del 01/07/2025;

CONSIDERATO che la società proponente ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa in data 28/07/2025, acquista con prot.reg. n. 367498 del 28/07/2025;

CONSIDERATO che la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;

VISTA la nota prot. n. 437651 del 09/09/2025 con la quale è stata comunicata al proponente la proroga del termine di venti giorni per l’adozione del provvedimento di verifica, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06;

VISTA la nota dell’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali (prot. 12823/2025 del 19/09/2025), acquisita con prot. reg. 476228 del 19/09/2025;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento, ai sensi della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 4/2025, la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV ha riconosciuto, con parere motivato positivo n. 69/B del 18/09/2025, che l’istanza non determina un’incidenza significativa sul sito, ovvero non pregiudica il mantenimento dell’integrità dei Siti della rete Natura 2000 con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A. nella seduta del 24/09//2025, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • il D.M. n. 52 del 30/03/2015;
  • la L.R. 12/2024;
  • il Regolamento Regionale n. 2/2025;
  • il Regolamento Regionale n. 4/2025;

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione progettuale pervenuta presso gli Uffici della U.O. VIA;

VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;

VISTO che il progetto è relativo al II stralcio del progetto di fattibilità tecnico economica di “Ricalibratura del Canale Desturello nei Comuni di Monselice e Pernumia (PD)” e si inserisce nell’ambito delle attività previste dal “Piano per la Prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – PIANO DIRETTORE 2000” (approvato dalla D.C.R. n. 24 del 01.03.2000, sulla scorta delle disposizioni della Lex Specialis n. 171/1973 e L.R. n. 17/1990), Sezione C6 – “Interventi nel settore del territorio”;

CONSIDERATO che il progetto in oggetto prevede il risezionamento del Canale Desturello per un tratto di circa 1.87 km, a partire dalla sezione 58 fino all’immissione nel recapito costituito dal Fosso Desturo Formigaro, in proseguimento delle opere di sistemazione del I stralcio già eseguite, ed inoltre:

  • RINGROSSO ARGINALE DEL CANALE DEI CUORI;
  • Esecuzione di PRESIDI DI SPONDA lungo lo scolo “Desturello”;
  • DEMOLIZIONE DEL PASSAGGIO CAMPESTRE esistente in corrispondenza alla sez. 10 e spostamento dello stesso in coincidenza con il nuovo manufatto di attraversamento di via Cuora – manufatto n.1;
  • PONTE VIA CUORA – manufatto n.1: manufatto di attraversamento di via Cuora in corrispondenza della sez. 11;
  • PONTE ZANETTI – manufatto n.2: manufatto di attraversamento campestre tra le sezioni nn. 13-14, previa demolizione del manufatto esistente;
  • IDROSEMINA DELLE SCARPATE di nuova esecuzione del canale Desturello;
  • INTERRAMENTO DELLE LINEE AEREE: preliminarmente all’esecuzione del manufatto 1 e dello scavo del canale Desturello tra le sez. nn. 9-11 (tratto in parallelismo con via Cuora);
  • Esecuzione di NUOVA PARATOIA ELETTROMECCANICA a doppio battente sul prospetto di monte del manufatto 1.

CONSIDERATO che allo stato attuale il drenaggio dell’area interessata non risulta adeguato, in quanto in caso di precipitazione medio-alta, vaste aree agricole e la rete varia sono soggette ad allagamenti, determinando in alcuni casi problemi di pubblica sicurezza idraulica e fonte di notevole disagio per i cittadini residenti nella zona;

CONSIDERATO che il progetto prevede la creazione di nuovi volumi di invaso grazie alla ricalibratura del Canale Desturello, al fine di ridurre il rischio idraulico per eventi meteorici di medio- alta intensità per un bacino sotteso di circa 900 ha;

CONSIDERATO che per il completamento del progetto sono stati stimati 365 giorni naturali e consecutivi;

CONSIDERATO che il proponente ha analizzato, con riferimento al territorio interessato dall’intervento, la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione vigenti;

CONSIDERATO che con nota prot. 12823/2025 del 19/09/2025 (acquisita con prot. reg. 476228 del 19/09/2025) l’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha osservato che:

“- quanto agli aspetti legati al PGA: al fine di impedire lo scadimento della qualità delle acque superficiali e sotterranee, si ritiene necessario che in fase di ulteriore sviluppo progettuale/procedurale siano meglio approfonditi ed esplicitati i seguenti aspetti: o valutare il rischio di diffusione delle sostanze inquinanti; o individuare ogni cautela di carattere strutturale ovvero procedurale funzionale a limitarne la diffusione; o prevedere eventualmente un adeguato sistema integrativo di monitoraggio delle acque con modalità da definire d’intesa con ARPAV.

- quanto agli aspetti legati al PGRA: in assenza della documentazione richiesta la scrivente non è, quindi, nelle condizioni di verificare la coerenza del progetto proposto con le Norme tecniche di attuazione del Piano, in particolare con gli artt. 7 e 10.” ;

VISTA la nota della (prot. 16321-P del 12/05/2025), acquisita con prot. reg. 234160 del 12/05/2025, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso ha comunicato di NON ritenere necessario sottoporre le opere in oggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ed ha evidenziato che:

“… accertato che nell’area interessata dal progetto non sono presenti beni sottoposti a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi degli art. 12 o 13 del D. Lgs. 42/2004, valutato il potenziale archeologico medio dell’area di intervento e il rischio di interferenze delle opere in progetto con contesti archeologici sepolti, questa Soprintendenza non ravvisa la necessità di sottoporre l’intervento alla procedura di verifica preventiva dell’interes­se archeologico. Tuttavia, valutata la natura delle opere, che interessano sedimi stradali esistenti ad alta percorren­za, e considerato che il rischio archeologico non risulta agevolmente delimitabile, questo Istituto richiede, al fine di evitare rischi derivanti da rinvenimenti fortuiti e/o possibili danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto, nonché l’eventuale sospensione dei lavori (D. Lgs. 42/2004, art. 28 c. 2), che gli interventi di scavo siano eseguiti con l’assistenza archeologica in corso d’opera da parte di archeologi professionisti qualificati nel settore in base alla vigente normativa (D. Lgs. 42/2004, art. 9bis), sotto la Direzione scientifica della Soprintendenza e senza oneri per la stessa. L’esito di tale assistenza potrà comportare un’ulteriore fase di approfondimento d’indagine ai sensi della normativa citata, con scavo estensivo dei contesti archeologici individuati.

Si rammenta altresì che qualora dovessero presentarsi modifiche di qualsiasi natura agli interventi in oggetto, tali varianti dovranno essere tempestivamente comunicate alla scrivente Soprintendenza per il seguito di competenza.

A questo Ente andrà consegnata tutta la documentazione di post-scavo, anche in caso di esito negativo, che costituisce parte integrante dell’intervento archeologico, redatta secondo quanto previsto dalle vigenti Prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo archeologico, scaricabili dal sito web istituzionale della Soprintendenza
(https://www.soprintendenzapdve.beniculturali.it/servizi/richieste-e-modulistica/);

CONSIDERATO che il tratto di canale in progetto non interferisce con alcun sito della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento, ai sensi della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 4/2025, la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV ha riconosciuto, con parere motivato positivo n. 69/B del 18/09/2025, che l’istanza non determina un’incidenza significativa sul sito, ovvero non pregiudica il mantenimento dell’integrità dei Siti della rete Natura 2000 con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

CONSIDERATO che per quanto riguarda il possibile impatto acustico, dall’esame della documentazione tecnica fornita dal proponente si possono svolgere le seguenti considerazioni:

  • è stata individuata la classe acustica di appartenenza delle aree interessate all'intervento di riqualificazione ambientale;
  • sulla base dei livelli di potenza dei macchinari di cui è previsto l’impiego nelle attività di cantiere sono stati stimati i livelli di rumorosità presso i ricettori abitativi più prossimi, posti lungo via Costa (Comune di Monselice);
  • riguardo i lavori di ringrosso degli argini del Canale dei Cuori, nell'area interessata non risultano ricettori collocati ad una distanza inferiore ai 200 metri;
  • l'impresa esecutrice dei lavori richiederà specifica deroga ai limiti presso il Comune di Monselice, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per la disciplina delle attività rumorose

VALUTATO che, definito il contesto, si ritiene che la documentazione presentata possa ritenersi adeguata a valutare il possibile impatto acustico;

CONSIDERATO che in via generale la gestione dei materiali da scavo deve ancora essere completamente delineata;

VALUTATO che tale situazione, risulti compatibile con l’attuale procedimento istruttorio di screening ma che nel proseguimento dell’iter progettuale dovranno essere strettamente osservati i termini normativi disposti dal DPR 120/2017 e dal D.Lgs. 152/2006, parte quarta, tenendo in considerazione anche le Linee Guida SNPA 22/2019 e che in particolare dovranno essere regolati i seguenti aspetti ancora carenti:

  1. i volumi di sedimento stimato risultano ancora da chiarire in quanto nella documentazione integrativa sembra esserci un errore nel calcolo che ha portato alla quantificazione dichiarata; di fatto sembra trattarsi di 600-1200 m3 e non di 60-120 m3.
  2. per la gestione dei sedimenti rimane da verificare se, trasportandoli per via terrestre in un punto idraulicamente connesso (aree di pertinenza idraulica dell’idrovora Nuova Zuccona) ma distante circa 19 km dal punto di dragaggio, risulti applicabile l’art. 185 comma 3 (di cui il proponente intenderebbe avvalersi), che esclude dal regime dei rifiuti i sedimenti non pericolosi “spostati all’interno di acque superficiali o nell’ambito di pertinenze idrauliche”
  3. per le terre e rocce da scavo, dovrà essere accertata la fattispecie corretta nella quale ricada la loro gestione (esclusione dalla disciplina dei rifiuti e gestione come sottoprodotti), in quanto il proponente ne delinea un impiego in parte nell’ambito del cantiere, in parte in aree limitrofe (che il proponente sostiene facciano parte del progetto in esame ma per le quali non sono attualmente disponibili gli atti di assenso dei proprietari) in parte, da ultimo, come sottoprodotti in altro sito per il rinforzo arginale del Canale dei Cuori.

Si ricorda altresì che il “deposito intermedio” deve soddisfare i requisiti previsti dall’art. 5 del DPR 120/2017 tra cui, in particolare, quelli stabiliti al comma 1, lettera a) per cui le terre e rocce da scavo con contenuto di contaminanti che superano i limiti di colonna A (entro colonna B) possono essere depositate solo in aree riferibili alla classe di destinazione urbanistica commerciale/industriale

  1. È necessario che, ai fini della successiva gestione dei materiali dragati e scavati, si proceda al prelievo di campioni rappresentativi delle due matrici distinte di sedimenti e terre e rocce e all’esecuzione delle pertinenti rispettive analisi; la caratterizzazione di cui alla documentazione presentata non può essere infatti considerata valida dato che, a fronte della distinta gestione tra sedimenti e terre e rocce da scavo prospettata, i campioni raccolti, con le modalità chiarite dal proponente, sono, di fatto, una commistione di sedimenti e terreni.
  2. La delimitazione dei volumi di terre e rocce con contenuto di contaminanti entro le CSC della colonna A (della Tab. 1, All. 5 al Titolo V, parte quarta del D.Lgs. 152/2006) rispetto a quelli con contenuto tra colonna A e colonna B dovrà essere basato su punti di caratterizzazione certa e non su interpolazioni come i poligoni di Thiessen o simili

CONSIDEARATO che, per quanto riguarda il piano di manutenzione delle aree destinate alla fitodepurazione, il proponente dovrà far riferimento a quanto indicato da ISPRA al capitolo 6 del Manuale e Linee Guida n. 81 del 2012;

CONSIDERATO che, nella successiva fase progettuale, il proponente dovrà presentare alla Direzione Progetti Speciali per Venezia, i seguenti elaborati:

  • Relazione Idraulica.
  • Relazione Idrologica.
  • Piano della Sicurezza del Cantiere e di Coordinamento.
  • Valutazione Preventiva dell’interesse archeologico.
  • Valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole al NON ASSOGGETTAMENTO alla procedura di VIA per l’intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, si possono escludere con ragionevole certezza impatti ambientali significativi negativi, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa e della seguente condizione ambientale:

CONDIZIONE AMBIENTALE

1

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà dare riscontro a quanto richiesto dall’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali (nota prot. 12823/2025 del 19/09/2025), acquisita con prot. reg. 476228 del 19/09/2025.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’approvazione del progetto.

Soggetto verificatore

Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 24/09/2025, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 24/09/2025 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza e subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa e della seguente condizione ambientale:

CONDIZIONE AMBIENTALE

1

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà dare riscontro a quanto richiesto dall’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali (nota prot. 12823/2025 del 19/09/2025), acquisita con prot. reg. 476228 del 19/09/2025.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’approvazione del progetto.

Soggetto verificatore

Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

 

3. Di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 5 (cinque) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D. Lgs. n. 104/2010;

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con sede legale in via Augustea n. 25 CAP 35042 Este (PD) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Monselice, al Comune di Pernumia, alla Provincia di Padova, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Padova, Treviso e Belluno, alla Direzione Generale di ARPAV, all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, all’Ente Parco Colli Euganei, alla Direzione Progetti Speciali per Venezia, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Padova, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS – VINCA e NUVV;

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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