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Materia: Turismo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO E MARKETING TERRITORIALE n. 11290 del 29 settembre 2025
Approvazione del nuovo modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività, (SCIA) da presentare al Comune tramite il SUAP, per le strutture ricettive extralberghiere, in cui sono comprese sia le strutture ricettive complementari: alloggi turistici; case per vacanze; unità abitative ammobiliate ad uso turistico; bed & breakfast; rifugi alpini; sia le strutture ricettive in ambienti naturali: alloggi galleggianti; case sugli alberi; palafitte; botti; grotte. Art. 33 L.R. n. 11/2013. D. lgs. n. 222/2016. Accordo in Conferenza Unificata del 10 luglio 2025 su nuova modulistica standardizzata per il settore turismo. Revoca dei Decreti della Direzione Turismo n. 89/2018; n. 210/2018; n. 76/2019; n. 88/2019; n. 54/2020.
Si approva, a seguito di Accordo tra lo Stato e le Regioni, per consentire l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni, il nuovo modello regionale per segnalare l'inizio dell'attività (SCIA) delle strutture ricettive extralberghiere: alloggi turistici; case per vacanze; unità abitative ammobiliate ad uso turistico; bed & breakfast; rifugi alpini; alloggi galleggianti; case sugli alberi; palafitte; botti; grotte, ai Comuni, tramite lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) e si revocano i precedenti modelli regionali di SCIA.
Il Direttore
PREMESSO CHE
- il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" ha precisato quali attività sono oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e ha introdotto le conseguenti disposizioni normative di coordinamento;
- il comma 3 dell'art. 24 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e s.m.i. dispone che il Governo, le Regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni;
- il nuovo modello di SCIA per le strutture ricettive extralberghiere, approvato dal citato Tavolo tecnico dell'Agenda per la semplificazione, comprende, nel Veneto, le seguenti tipologie di strutture ricettive previste dalla L.R. n. 11/2013:
a) strutture ricettive complementari: alloggi turistici; case per vacanze; unità abitative ammobiliate ad uso turistico; bed & breakfast; rifugi alpini (art. 27);
b) strutture ricettive in ambienti naturali: alloggi galleggianti; case sugli alberi; palafitte; botti; grotte; (art. 27 ter);
- l'art. 13 ter del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145 e s.m.i. ha approvato una nuova disciplina per i locatori turistici e per i titolari di strutture ricettive, ivi comprese quelle extralberghiere, tramite l'assegnazione, da parte del Ministero del Turismo, agli immobili da loro gestiti, di un codice identificativo nazionale (C.I.N.);
- ai sensi del citato art.13 ter del D.L. n.145/2023 e dell'art.5 del Regolamento regionale n.4/2024, il CIN va esposto all'ingresso esterno della struttura e deve essere indicato dai suddetti locatori e titolari in ogni annuncio, ovunque pubblicato e comunicato, relativo ai suddetti immobili;
- dal 2 novembre 2024, in attuazione del citato art.13 ter del D.L. n.145/2023, il Ministero del Turismo assegna il CIN agli operatori turistici, per creare e gestire una banca dati nazionale delle strutture ricettive (B.D.S.R.), al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità;
- in data 10 luglio 2025, in sede di Conferenza unificata tra Stato e Regioni, è stato approvato l'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 281/1997, sull'Agenda per la semplificazione - nuova modulistica standardizzata per il settore commercio e per il settore turismo (Rep. atti n.89/CU);
- il suddetto Accordo aggiorna la modulistica standardizzata della SCIA per le strutture ricettive, ivi comprese quelle extralberghiere, prevedendo in particolare, l'indicazione sia del CIN assegnato dal Ministero del Turismo alla singola struttura, oggetto di SCIA, sia delle relative codifiche di macrocategoria, categoria e sottocategoria, utilizzate nella banca dati nazionale delle strutture ricettive, gestita dal suddetto Ministero;
- il suddetto Accordo, pubblicato nella G.U. n.172 del 26 luglio 2025, impone alle Regioni di adeguare, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati della SCIA per le strutture ricettive, ivi comprese quelle extralberghiere;
- la modulistica Scia nazionale extralberghiera è applicabile alle strutture ricettive diverse da quelle alberghiere ed all'aperto, pertanto nel Veneto essa è applicabile sia alle strutture ricettive complementari, definite dall'art. 27 della L.R. n. 11/2013, sia alle strutture ricettive in ambienti naturali, definite dall'art. 27 ter della L.R. n. 11/2013;
DATO ATTO CHE
- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture ricettive, tra le quali:
- all'art. 27, le seguenti tipologie di strutture ricettive complementari: alloggi turistici; case per vacanze; unità abitative ammobiliate ad uso turistico; bed & breakfast; rifugi alpini;
- all'art. 27 ter, le seguenti tipologie di strutture ricettive in ambienti naturali: alloggi galleggianti; case sugli alberi; palafitte; botti; grotte;
- l'articolo 33 della L.R. n. 11/2013 prevede che chiunque intende esercitare un'attività ricettiva, dopo aver ottenuto la classificazione della struttura, ai sensi dell'articolo 32 della citata L.R., presenta al Comune, nel cui territorio è ubicata la suddetta struttura, la segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, su modello regionale, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990;
- la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 11/2013 - attribuendo, tra l'altro, al Direttore della Direzione regionale Turismo e Marketing territoriale, l'approvazione, con proprio Decreto, del modello regionale di SCIA - ha disciplinato i requisiti di classificazione delle:
a) strutture ricettive complementari, nonchè alcuni aspetti procedimentali connessi con la deliberazione n. 419 del 31 marzo 2015 e s.m.i. e, relativamente ai rifugi alpini, con DGR n. 109 del 5 febbraio 2019;
b) strutture ricettive in ambienti naturali, nonchè alcuni aspetti procedimentali connessi con le deliberazioni n. 128 del 7 febbraio 2018; n. 755 del 28 maggio 2018; n. 993 del 6 luglio 2018; n. 994 del 6 luglio 2018; n. 1512 del 16 ottobre 2018;
- la copia della SCIA, ai sensi del comma 11 dell'art. 34 della l.r. n. 11/2013, deve essere esposta in modo visibile al pubblico nella struttura ricettiva;
- il modello di SCIA contiene i dati per individuare il titolare della struttura ricettiva, i relativi requisiti morali previsti dalle leggi statali, la localizzazione e le principali caratteristiche della struttura ricettiva classificata che ne consentano l'esercizio, nonché il relativo periodo di apertura al pubblico, in conformità agli articoli 31, 32, 33 e 34 della L.R. n. 11/2013;
- la SCIA, ai sensi del DPR n. 160/2010, è presentata tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) al Comune, per le funzioni di vigilanza sulle strutture ricettive, ai sensi degli articoli 35 e 49 della L.R. n. 11/2013;
- dal 1°aprile 2019, in conformità alla DGR n. 1997/2018 e s.m.i., la SCIA, tramite il SUAP, va presentata al Comune, nel cui territorio ha sede la struttura ricettiva, nonché va comunicata alla Direzione regionale Turismo, per l'attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati regionale delle strutture ricettive, ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 11/2013, della DGR n. 1997/2018 e s.m.i nonché della DGR n. 1615/2021e s.m.i.;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 60 del 27 gennaio 2025 è stato effettuato un assestamento organizzativo delle strutture afferenti all'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, con la soppressione della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale e il contestuale trasferimento di parte delle sue competenze alla Direzione Turismo, che assume la nuova denominazione di Direzione Turismo e Marketing Territoriale a decorrere dal 1° febbraio 2025;
RITENUTO OPPORTUNO
- tenuto conto sia della potestà legislativa e regolamentare regionali esclusive in materia di disciplina delle strutture turistiche ricettive, sia della L.R. n.11/2013 disciplinante nel Veneto le citate strutture, sia dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, recepire il modello di SCIA, oggetto dell'Accordo citato in data 10 luglio 2025, da presentare al Comune tramite il SUAP, per le strutture ricettive extralberghiere;
- apportare, per i citati motivi, nei modelli regionali di SCIA, alcune modifiche rispetto ai precedenti modelli, prevedendo, in particolare:
a) l'indicazione del CIN assegnato dal Ministero del Turismo alla singola struttura, oggetto di SCIA;
b) l'indicazione delle relative codifiche di macrocategoria e categoria, utilizzate nella banca dati nazionale delle strutture ricettive, purchè le codifiche siano conformi alle tipologie di classificazione delle strutture ricettive, approvate dalla Regione, ai sensi dell'art. 32 della L.R.n.11/2013;
c) l'indicazione per le strutture ricettive in ambienti naturali della categoria B.9, utilizzata nella banca dati nazionale delle strutture ricettive, relativa ad altri esercizi ricettivi non altrimenti classificati;
d) la dichiarazione del titolare della struttura di essere consapevole che, a pena di sanzioni, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dovrà essere esposto all'ingresso esterno della struttura ricettiva nonché indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato;
e) di non inserire le sottocategorie di classificazione nazionale presenti nel citato Accordo, sia per motivi di semplificazione, sia perché le definizioni delle suddette sottocategorie nell'Accordo sono diverse da quelle previste negli articoli 27 e 27 ter della L.R. n. 11/2013;
- revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, perché non più conforme al citato Accordo del 10 luglio 2025 tra lo Stato e le Regioni, i seguenti Decreti del Direttore della Direzione regionale Turismo, approvanti il modello di SCIA, da presentare tramite SUAP al Comune ed alla Direzione regionale Turismo:
a) per le strutture ricettive complementari:
a1) DDR n. 76 del 28 marzo 2019: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast;
a2) DDR n. 88 del 10 aprile 2019: rifugi alpini;
b) per le strutture ricettive in ambienti naturali:
b.1) DDR n. 89 del 19 aprile 2018 per le case sugli alberi;
b.2) DDR n. 210 del 20 settembre 2018 per alloggi galleggianti, palafitte e botti;
b.3) DDR n. 54 del 18 febbraio 2020 per grotte;
- confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle SCIA presentate al Comune, in conformità ai modelli allegati ai citati Decreti revocati, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;
- approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale di SCIA, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 11/2013, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, da presentare al Comune, tramite il SUAP, dai titolari delle strutture ricettive extralberghiere, in cui sono comprese sia le strutture ricettive complementari (di cui all'art. 27 della L.R. n. 11/2013): alloggi turistici; case per vacanze; unità abitative ammobiliate ad uso turistico; bed & breakfast; rifugi alpini; sia le strutture ricettive in ambienti naturali (di cui all'art. 27 ter della L.R. n. 11/2013): alloggi galleggianti; case sugli alberi; palafitte; botti; grotte;
- pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Direzione regionale Turismo e Marketing territoriale, alle quali tutti i SUAP del Veneto dovranno comunicare le suddette SCIA;
- di inserire il citato Allegato A sul portale: www.impresainungiorno.gov.it;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BUR ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione sul BUR;
VISTI la legge n. 241/1990; il D.lgs. n. 281/1997; la Legge n. 131/2003; il D.L. n. 90/2014 e s.m.i.; la L.R. n.11/2013, il Regolamento regionale n. 4/2024; il D.L.n.145/2023; il DPR n. 445/2000; il DPR n.380/2001; il DPR n.160/2010; le DDGR n.60/2025; n. 1997/2018; n. 419/2015; n. 128/2018; n. 755/2018; n. 993/2018; n. 994/2018; n. 1512/2018; n. 109/2019; n.1615/2021 e loro successive modifiche ed integrazioni; i DDR della Direzione Turismo n.89/2018, n. 210/2018, DDR n. 76/2019, n. 88/2019, n. 54/2020; l'Accordo in Conferenza Unificata del 10 luglio 2025;
decreta
Stefano Sisto
(seguono allegati)
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