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Bur n. 136 del 10 ottobre 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 325 del 29 settembre 2025

NUOVA ESPERIA S.r.l. - Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione in Z.I., IX Strada, 109 Fossò (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto n. 2 del 08/01/2024 e ss.mm.ii. Recepimento di modifica comunicata ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 e presa d'atto variazione sede legale.

Note per la trasparenza

Col presente provvedimento viene aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2/2024 e ss.mm.ii. di titolarità di NUOVA ESPERIA S.r.l., a seguito di comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006. Contestualmente si prende atto della variazione della sede legale.

Il Direttore

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 2 dell’8 gennaio 2024, con il quale è stata rilasciata alla NUOVA ESPERIA S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale con valenza di rinnovo, a seguito di riesame finalizzato alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 171 del 03/06/2024 con il quale è stato approvato il PMC/PGO denominato “PMC rev. 02 del 14/05/2024”; 

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 333 del 12/11/2024 e n. 63 del 20/02/2025, con i quali sono state rilasciati alla NUOVA ESPERIA S.r.l. gli aggiornamenti dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2/2024 a seguito della comunicazione ai sensi dell’art. 29-nonies d.lgs 152/2006;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29 – nonies del D.lgs. n. 152/2006, acquisita con prot. reg. n. 191934 del 15/04/2025 concernente:

  1. la demolizione di pannelli di cemento armato identificati dal codice EER 17 06 03* “altri materiali isolanti contenti o costituiti da sostanze pericolose”, contenenti lana di roccia con caratteristica di pericolo di cancerogenicità, mediante utilizzo di pinza demolitrice, estrazione della lana di roccia, confezionamento della lana di roccia in big-bag omologati e successiva pressatura dei big-bag; l’operazione è richiesta limitatamente alla gestione dei pannelli del cantiere ELMAP srl sito in Comune di Feltre (BL) in Via C. Colombo, 11;
  2. l’operazione selezione e cernita manuale di reti da pesca identificate dal codice EER 02 01 04 “rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)”. La selezione è finalizzata alla suddivisione delle reti in funzione della loro composizione (Nylon, PE, PP) utilizzando apposita strumentazione;

VISTA la nota prot. reg. n. 229925 del 08/05/2025 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha dato riscontro alla comunicazione della Ditta e contestualmente è stato avviato il procedimento di modifica dell’AIA n. 2/2024 e richiesto agli enti l’espressione delle valutazioni di competenza;

CONSIDERATO che le modalità di trattamento di cui al punto a) hanno durata limitata nel tempo, stimata in tre mesi dal loro inizio, e che il decreto n. 3/2024 per il medesimo codice EER di cui al punto a) autorizza le operazioni di stoccaggio [R13-D15], accorpamento/ sconfezionamento/riconfezionamento [R12- D14];

CONSIDERATO inoltre che per il codice EER di cui al punto b) il decreto n. 3/2024 autorizza le operazioni di stoccaggio [R13-D15], accorpamento/ sconfezionamento/riconfezionamento [R12- D14], eliminazione delle frazioni estranee [R12-D13];

DATO ATTO che ad oggi non risulta alcuna comunicazione d’inizio conferimenti dei rifiuti identificati dal codice EER 17 06 03* “altri materiali isolanti contenti o costituiti da sostanze pericolose”;

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. reg. n. 475456 del 19/09/2025 la ditta ha comunicato la variazione della sede legale, ora corrispondente alla sede dell’installazione;

PRESO ATTO che le modifiche proposte non comportano variazioni in riferimento a quantitativi e alle operazioni di trattamento, o l’attivazione di nuovi punti di emissioni o scarichi rispetto quanto autorizzato con decreto n. 157/2024;

VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori per le comunicazioni rese ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 che comportano l’aggiornamento dell’AIA, in conformità alla DGR n. 1519/2009, quietanza di pagamento trasmessa da NUOVA ESPERIA S.r.l. ed acquisita al prot. reg. n. 256804 del 23/05/2025;

VISTO il d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTE le L.R. n. 33/85, n. 3/2000, n. 4/2016, e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

VISTA la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. L’elenco dei codici EER e relative operazioni autorizzate di cui all’Allegato A1 al Decreto n. 2/2024 successivamente sostituito con l’Allegato A del decreto n. 333/2024 e 63/2025 è ulteriormente sostituito dall’Allegato A1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante.
  3. È autorizzata l’operazione di demolizione di pannelli di cemento armato contenenti lana di roccia [D13] da eseguire con le seguenti modalità:
    1. la ditta, dovrà comunicare a Regione Veneto, Arpav e Città metropolitana di Venezia, l’inizio dei conferimenti e la fine delle lavorazioni per i pannelli di cemento identificati dal codice EER 17 06 03*;
    2. entrambe le frazioni esitanti (lana di roccia e parte cementizia) devono essere avviate a smaltimento;
    3. prima e durante la lavorazione mediante pinze demolitrici, i pannelli di cemento armato dovranno essere adeguatamente bagnati;
    4. la demolizione deve essere eseguita in Area 1F dell’installazione con i sistemi di aspirazione esistenti sempre in funzione, la lana di roccia estratta dai pannelli potrà essere pressata esclusivamente se contenuta in big-bag omologati, lo stoccaggio della lana di roccia in uscita deve avvenire nel reparto 8b dedicato ai rifiuti pericolosi;
    5. la parte cementizia esitante dell’operazione deve essere sottoposta ad analisi chimica per la verifica della presenza di fibre residue di lana di roccia, anche ai fini della sua eventuale declassificazione.
  4. Si prende atto della variazione della sede legale ora corrispondente alla sede dell’installazione secondo la comunicazione acquisita al prot. reg. n. 475456 del 19/09/2025.
  5. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 191934 del 08/05/2025.
  6. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a presentare alla Provincia idonea appendice alle garanzie finanziarie in essere ai sensi della DGRV n. 2721/2014, per il recepimento del presente provvedimento.
  7. Si confermano tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel Decreto n. 2/2024 e s.m.i. non in contrasto con il presente provvedimento.
  8. Il presente provvedimento è notificato alla NUOVA ESPERIA S.r.l. e comunicato ad ARPAV, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Fossò.
  9. Il presente provvedimento assume efficacia dalla data di notifica di cui sopra.
  10. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
  11. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

325_AllegatoA1_DDR_325_29-09-2025_565842.pdf

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