Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata ai Punti 5.1, lettera c e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 187 del 15/07/2022. Gestore: Società VERITAS S.p.A. - Accordo di Programma (A.d.P.) Moranzani: Vasche provvisorie di stoccaggio ubicate in "Area 23 ha" a Marghera Venezia (VE). Approvazione PMC Rev. 02 - Giugno 2025 e modifica validità provvedimento.
| Note per la trasparenza |
Con il presente decreto si approva il PMC - Rev. 02 datato Giugno 2025, aggiornato dal Gestore a seguito dell'entrata in esercizio della Discarica Moranzani, e modificata la validità del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale per allinearlo, entro il limiti imposti dalla norma di riferimento, al cronoprogramma di coltivazione della discarica stessa.
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Il Direttore
Provvedimenti amministrativi di riferimento
DATO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 187 del 15/07/2022, è stato rilasciato alla società VERITAS S.p.A., C.F. e P. IVA n. 03341820276, con sede legale in S. Croce, 489, VENEZIA, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività IPPC di cui ai punti 5.1.c e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, relativamente all’impianto denominato “Accordo di Programma (A.d.P.) Moranzani: Vasche provvisorie di stoccaggio ubicate in “Area 23ha” a Marghera – Venezia (VE)”, ubicata a Marghera in Comune di Venezia, con accesso da via della Geologia e dalla banchina sul Canale Industriale Sud;
Iter Amministrativo
PREMESSO CHE con nota n. 38367-25/CF del 16/04/2025, assunta al protocollo n. 197574 in data 17/04/2025, la società Veritas S.p.A., Gestore dell’impianto denominato “Area 23ha” di cui all’oggetto, ha trasmesso, il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev. 01 - Aprile 2025 relativo alle vasche di deposito preliminare in area 23ha, aggiornato ed armonizzato con il PMC della Discarica Vallone Moranzani, a seguito dell’avvio dei conferimenti presso la discarica stessa;
DATO ATTO CHE con nota n. 263209 del 27/05/2025, è stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato all’approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
PRESO ATTO inoltre che:
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il decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 187 del 15/07/2022 (AIA dell’Area 23ha) ha validità fissata in 5 anni dal rilascio dell’AIA invece che in 12 anni come previsto dall’Art. 29-octies, commi 3 e 9;
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lo stesso decreto n. 187/2022 ha previsto la possibilità di estendere la validità alle previsioni di norma sulla base di un'intesa tra Regione e Comune relativa alla proposta di modifica impiantistica con eventuale adeguamento progettuale e di relativa procedura ai sensi del Titolo III alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed eventuale successivo parere del Tavolo dei Sottoscrittori sulla eventuale modifica dell’AdP Moranzani;
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con nota n. 127034 del 18/03/2024, la Regione del Veneto ha trasmesso al Comune di Venezia la proposta di accordo tra Regione e Comune di cui al punto precedente, a cui il Comune di Venezia non ha, ad oggi, dato alcun tipo di riscontro, neanche a seguito di sollecito trasmesso con nota n. 192339 del 28/04/2022;
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con DGRV n. 308 del 24/03/2025, è stato approvato lo “schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. per l'esecuzione degli interventi di realizzazione, coltivazione, gestione e monitoraggio dell'impianto di smaltimento definitivo "Vallone Moranzani" in località Malcontenta, Comune di Venezia (VE)” che conferma Veneto Acque come Gestore della Discarica Moranzani,
DATO ATTO CHE con la sopra richiamata comunicazione del 27/05/2025, è stato inoltre comunicato l’avvio del procedimento volto alla modifica della data di scadenza del decreto 187/2022 per conformarlo alle previsioni di norma, in modo da garantire l’attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Programma Moranzani attraverso l’ottimale coordinamento tra la funzionalità dell’Area 23ha e quella della Discarica Moranzani, chiedendo agli enti in indirizzo, tra cui il Comune di Venezia, di comunicare eventuali osservazioni a riguardo;
DATO ATTO CHE con nota n. 53741/25 del 6/06/2025, assunta al prot. n. 280056 in data 6/06/2025, il Gestore, a seguito di interlocuzioni intercorse con ARPAV, ha trasmesso la revisione n. 2 datata Giugno 2025 del PMC dell’”Area 23ha”;
DATO ATTO CHE con nota n. 52593/2025 del 12/06/2025, assunta al prot. n. 289643 in data 12/06/2025, ARPAV ha trasmesso proprio parere positivo sul PMC rev. 02 datato giugno 2025, con esclusivo riferimento alle attività di svuotamento delle vasche per il conferimento alla discarica Moranzani;
Considerazioni finali e conclusioni
CONSIDERATO CHE, nei termini assegnati e, comunque, fino ad oggi, non sono pervenute osservazioni in merito alla proposta di adeguamento della validità dell’AIA;
RITENUTO pertanto di:
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poter procedere con l’approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), revisione n. 02 datata Giugno 2025, trasmessa dal Gestore con nota assunta al prot. n. 280056 in data 6/06/2025, sulla base del parere favorevole espresso da ARPAV con nota assunta al prot. n. 289643 in data 12/06/2025;
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di adeguare la data di scadenza del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 187 del 15/07/2022;
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di modificare, di conseguenza, il provvedimento di AIA di cui sopra;
VERIFICATO che, fin dal momento del rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo, il gestore risulta in possesso della certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015, N. Certificato: IT340305, Emesso il 12/11/2012 ed in corso di validità al 19/08/2025;
CONSIDERATO CHE il paragrafo B dell’Allegato A alla DGRV n. 2721/2014 prevede, tra l’altro, che “Tali polizze … dovranno avere validità … sino a due anni dalla data di scadenza. … Le singole polizze, a scelta dei soggetti intestatari del titolo abilitativo alla gestione degli impianti … potranno essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell’autorizzazione (per periodo comunque non inferiore a 3 anni), …” e che “Ad ogni eventuale modifica dell’attività, con conseguente variazione dell’autorizzazione, deve corrispondere un’esplicita integrazione della polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente”;
RITENUTO quindi necessario prescrivere l’integrazione della fideiussione già presentata con l'estensione delle stesse al presente provvedimento in recepimento della rimodulata validità dell’AIA;
VISTE la L.R. n. 33/1985, la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 12/2024
VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e loro ss.mm.ii.
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), revisione n. 02 datata Giugno 2025, trasmessa dalla società VERITAS S.p.A., C.F. e P. IVA n. 03341820276, con sede legale in S. Croce, 489, VENEZIA, Gestore dell’impianto denominato “Area 23ha” di cui all’oggetto, con nota assunta al prot. n. 280056 in data 6/06/2025, sulla base del parere favorevole espresso da ARPAV con nota assunta al prot. n. 289643 in data 12/06/2025;
3. di prescrivere che, a far data dal ricevimento del presente provvedimento, per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il Gestore deve attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 02 datato Giugno 2025 sopra richiamato;
4. di modificare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’installazione in oggetto di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 187 del 15/07/2022, come segue:
4.1 il Punto 4 dell’Allegato A è così integralmente sostituito:
“4.1. L’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, secondo le seguenti prescrizioni:
4.1.1. il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del decreto di riesame, in quanto risulta essere certificato ai sensi della norma UNI EN-ISO 14001:2004;
4.1.2. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dalla data di rilascio del decreto di riesame; nel caso in cui la “nuova” validità dell’AIA intervenga trascorsi i 10 (dieci) anni dal rilascio dell’autorizzazione, il Gestore deve presentare istanza di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell’Art. 29-octies entro i 90 giorni successivi ad una delle comunicazioni di cui al successivo punto 8.3, salvo proroga concessa dall’Autorità competente sulla base di motivata istanza del soggetto interessato, nel qual caso si applica quanto previsto all’art. 29-octies, comma 11; diversamente si applica quanto previsto all’art. 29-octies, comma 5;
4.1.3. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001; il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo;”
4.2 il Punto 21 dell’Allegato A è così integralmente sostituito:
“21. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il gestore dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo revisione n. 02 datata Giugno 2025, trasmessa dal Gestore con nota assunta al prot. n. 280056 in data 6/06/2025, sulla base del parere favorevole espresso da ARPAV con nota assunta al prot. n. 289643 in data 12/06/2025;”
4.3 il Punto 22 dell’Allegato A è soppresso;
4.4 al punto 25 dell’Allegato A, la frase “Le modifiche delle metodiche analitiche devono intendersi non sostanziali e, pertanto, sono attuabili, anche in assenza del parere espresso degli Enti, decorsi sessanta giorni dalla comunicazione del Gestore.” è soppressa;
5. di prescrivere al Gestore la presentazione alla Città Metropolitana di Venezia, entro 45 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo proroga concessa dal beneficiario su motivata istanza del Gestore, di apposite appendici delle garanzie finanziarie in essere con l'estensione delle stesse al presente provvedimento in recepimento della rimodulata validità dell’AIA;
6. di dare atto che rimane valido quanto prescritto nel decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 187 del 15/07/2022, non in contrasto con il presente provvedimento;
7. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta VERITAS S.p.A. con sede legale in S. Croce, 489, VENEZIA, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, ad A.R.P.A.V., al RUP dell’Accordo di programma Moranzani c/o Regione del Veneto – Area Tutela e Sicurezza del Territorio e alla Direzione regionale Progetti Speciali per Venezia;
8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
9. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Paolo Giandon