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Bur n. 121 del 12 settembre 2025


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 189 del 08 settembre 2025

Riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, provenienti dalla vendemmia 2025, destinate alla produzione dei vini DOC Valpolicella.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela vini Valpolicella per quanto riguarda la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione di vino Doc Valpolicella.

Il Direttore


VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO la Legge 238/2016 in particolare l’articolo 35, comma 1, lettera c), secondo cui le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

VISTA l’istanza prot. n.83/2025 del 5 settembre 2025 prot. regionale 434864 del 8 settembre 2025, presentata dal Consorzio di tutela vini Valpolicella con cui viene richiesta la riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve motivando tale richiesta con la relazione tecnica dalla quale, in considerazione delle condizioni della campagna vendemmiale del 2025, risulta eventualmente necessario attendere il raggiungimento del grado zuccherino previsto dal disciplinare con il rischio di compromettere la qualità dell’uva in conseguenza sia per il proliferare di infezioni botritiche sui grappoli che, per la fisiologica riduzione del contenuto acidico già in parte degradato dalle precedenti ondate di calore. Pertanto la raccolta leggermente anticipata, potrebbe limitare le problematiche appena descritte, a solo scapito di una minima riduzione del titolo alcolometrico volumico minimo come definito dal disciplinare di produzione dei vini Valpolicella.

VISTA quindi la richiesta, formulata con la nota di cui sopra, di permettere ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 35, per le uve, di cui all’articolo 2 del disciplinare della DOC Valpolicella, raccolte nella vendemmia 2025 e destinate alla produzione dei vini, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto all’articolo 4 del medesimo disciplinare;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 Statuto del Veneto;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021 n. 851 con la quale è stato attribuito l’incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare al dott. Alberto Zannol, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54, come integrata con DGR n. 579 del 27 maggio 2024;

RITENUTO sussistano le condizioni per l’accoglimento della richiesta formalizzata con la nota sopra richiamata;

decreta

  1. di stabilire che, per la vendemmia 2025, per le uve, di cui all’articolo 2 del disciplinare di produzione della DOC Valpolicella, destinate alla produzione dei vini, è consentito, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo potenziale inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto all’articolo 4 del disciplinare di produzione;
     
  2. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla società, alla società Siquria Spa e al Consorzio di tutela Valpolicella;
     
  3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Alberto Zannol

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