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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 181 del 27 agosto 2025
Stoccaggio prodotto atto ad essere designato con la DOCG ''Conegliano Valdobbiadene - Prosecco'' proveniente dalla vendemmia 2025. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 - art. 39 comma 4.
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela della DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” per quanto riguarda lo stoccaggio dei prodotti atti ad essere designati con tale denominazione, provenienti dalla vendemmia 2025, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 4 della legge 238/2016.
Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;
VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;
VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”;
VISTO il Decreto ministeriale n. 189176 del 29 aprile 2025, che ha confermato l'incarico al Consorzio tutela vino Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco (di seguito solo Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per la Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco;
VISTO il vigente disciplinare di produzione del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco come da allegato al DM 12/07/2019 pubblicato nella GU n. 185 dell’8 agosto 2019;
VISTA la nota prot. n. 391774 dell’11 agosto 2025 con la quale il Consorzio di tutela della DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” ha chiesto, ai sensi dell’articolo 39 comma 4 della legge 238/2016, l’attivazione della misura di gestione dell’offerta dello stoccaggio per il prodotto ottenuto dalla vendemmia 2025;
VISTA la documentazione allegata alla richiesta ed in particolare i pareri delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” che hanno manifestato parere favorevole alla richiesta del Consorzio di tutela alla proposta avanzata di attivazione dello stoccaggio;
VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio di tutela, pubblicato nel BUR n 111 del 14 agosto 2025 non è pervenuta alcuna osservazione;
TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare, emanare, in forma di decreto, l’atto previsto per l’applicazione della misura di cui al comma 4 dell’art. 39;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
decreta
1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi della legge 12 dicembre 2016 n. 238 – art. 39 comma 4, l’attivazione della misura dello stoccaggio obbligatorio per il prodotto della vendemmia 2025 (uve, mosto e vino), proveniente dalle superfici atte a DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”, dei vigneti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del disciplinare di produzione, secondo il seguente dettaglio:
2. di stabilire che, sono escluse dalla misura dello stoccaggio obbligatorio di cui al precedente punto 1., le produzioni a DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” con la menzione Cartizze e quelle certificate con il metodo di produzione biologico e/o biodinamico;
3. che la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026, salvo proroghe;
4. che prima della conclusione del periodo di validità della misura attivata, prevista al precedente punto 3., il Consorzio deve presentare richiesta di:
allegando alla stessa adeguata relazione tecnico economica che evidenzi la necessità di adottare la predetta decisione;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Nord Est sede di Susegana (TV) -, all’AVEPA, alla Società Valoritalia e al Consorzio tutela vini DOCG Conegliano Valdobbiadene;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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