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Bur n. 119 del 05 settembre 2025


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 178 del 26 agosto 2025

Stoccaggio prodotto atto ad essere designato con la Doc Bardolino proveniente dalla vendemmia 2025. Legge n. 238/2016 art. 39 comma 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio per la tutela del vino Bardolino per quanto riguarda lo stoccaggio dei prodotti atti ad essere designati con la Doc Bardolino, provenienti dalla vendemmia 2025, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016. 

Il Direttore

VISTO il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’art. 39 comma 4 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di prevedere lo stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato;

VISTO il DM del 19 maggio 2025, pubblicato in GU n. 122 del 28 maggio 2025 che ha confermato l'incarico al Consorzio per la tutela del vino Bardolino (nel seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la Doc Bardolino;

VISTO il vigente disciplinare di produzione del vino Doc Bardolino come da allegato al DM 02/04/2021;

ACQUISITA la nota protocollo 28/25 del 01 agosto 2025, prot. regionale n. 378274 stessa data, con la quale il Consorzio, ai sensi dell’art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016, ha chiesto l’attivazione della misura dello stoccaggio dei vini atti alla produzione della Doc Bardolino prodotti dalla vendemmia 2025;

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

  • la relazione tecnico economica di accompagnamento alla richiesta;
  • estratto verbale del consiglio di amministrazione del Consorzio del 17 luglio 2025;
  • estratto verbale assemblea ordinaria dei soci del Consorzio del 31 luglio 2025;
  • pareri favorevoli delle principali organizzazioni professionali di categoria rappresentative del territorio della Doc Bardolino rispetto alla richiesta formulata dal Consorzio;

TENUTO CONTO che un’offerta correttamente dimensionata consente di salvaguardare il posizionamento del prodotto e contemporaneamente gli interessi dei consumatori, riducendo o annullando lo spazio per operazioni speculative di abbassamento della qualità dell’offerta;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 108 del 08 agosto 2025, non sono pervenute osservazioni in merito;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021 n. 851 con la quale è stato attribuito l’incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare al dott. Alberto Zannol, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54, come integrata con DGR n. 579 del 27 maggio 2024;

 

decreta

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire l’attivazione della misura dello stoccaggio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dalle superfici atte a Doc Bardolino ottenuto dalla vendemmia 2025 con le seguenti modalità;

  • per le uve eccedenti le 10 t/ha fino alla produzione massima consentita di 12 t/ha;
  • per le uve eccedenti le 11 t/ha fino alla produzione massima consentita di 12 t/ha per il prodotto certificato SQNPI o EQUALITAS o VIVA;
  • sono escluse dalla misura dello stoccaggio il prodotto oggetto di certificazione biologica;

3. di stabilire, sempre in attuazione a quanto previsto al punto 2, che

  • la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31/12/2026, salvo proroghe e, che prima della conclusione del periodo di validità della misura, il Consorzio può presentare richiesta di svincolo o riclassificazione, parziale o totale, supportata da adeguata relazione tecnico economica;
  • che i quantitativi di prodotto oggetto di stoccaggio atto a Doc Bardolino possono essere in qualsiasi momento riclassificazione dal detentore del prodotto, secondo quanto previsto dall’art. 38 commi 2 e 3 della legge n. 238/2016, ad altra DO o a IGT o vino generico.

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), a Siquria Spa e al Consorzio per la tutela del vino Bardolino;

5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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