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Bur n. 120 del 09 settembre 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 47 del 25 agosto 2025

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs n. 115/2008 per l'installazione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano da circa 9,5 MWe a servizio di attività produttiva gestita dalla ditta Agricola Tre Valli s.c. a r.l. in via Apollinare Veronesi 1, Comune di Nogarole Rocca. Ditta proponente: SIME ENERGIA srl D. lgs n. 115/2008; L.R. n. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza l’installazione e l’esercizio di un impianto che produce energia sia termica che elettrica attraverso la combustione di gas metano.

Il Direttore

VISTO l’art. 42, comma 2 bis della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, così come modificato dall’art. 30 della L.R. 25.06.2021 n. 17, che individua il direttore di Area competente per materia quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;

VISTO l’art. 8 del D.lgs. 20/2007 secondo cui l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l’art. 11 comma 7 del D.lgs. 115/2008 secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;

VISTA la L.R. 27.07.2023 n. 16 che ha introdotto modificazioni alla L.R. 16.04.1985 n. 33 ed alla L.R. 13.04.2001 n. 11 per l’aggiornamento delle disposizioni relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed il contestuale allineamento alla vigente normativa in materia di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica, attribuendo alle Province la competenza al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs n. 152/2006, incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 20 del 18.03.2025 pubblicata nel BUR n. 45 del 08.04.2025, con cui è stato approvato il Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER) ed in seguito alla quale vengono a cessare le disposizioni transitorie di cui all’art. 42, comma 2 bis, della legge regionale n. 11/2001 e trovano pertanto piena attuazione le disposizioni di cui all’art. 44 c.2 lettera b) della medesima Legge regionale n. 11/2001, che individuano nella Provincia l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti non rinnovabili, inferiori a 300 MW;

DATO ATTO che i procedimenti avviati precedentemente alla deliberazione di cui sopra sono conclusi con la normativa previgente;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA l’istanza e la documentazione di progetto acquisite al protocollo regionale con n. 683696, 683706, 683717, 683730, 683742, 683748 del 27.12.2023 e n. 138208 del 18.03.2024, successivamente completate con n. n. 610065 in data 02.12.24, n. 622985 in data 09.12.2024 e n. 634420 in data 13.12.2024, con la quale la Ditta SIME ENERGIA ha chiesto l’Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 115/2008 per l’installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale, con potenza termica nominale pari a circa 19,5 MW e potenza elettrica pari a 9,5 MW, a servizio di attività produttiva gestita dalla ditta Agricola Tre Valli s.c. a r.l. in Via Apollinare Veronesi 1 nel Comune di Nogarole Rocca;

RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:

  •  con nota prot. reg. n. 560015 del 31.10.24, la struttura regionale competente ha chiesto alla Ditta di completare la documentazione agli atti ed ha comunicato alla Ditta e agli Enti potenzialmente interessati l’avvio del procedimento ad avvenuto completamento dell’istanza;
  • con nota prot.reg. n. 659832 del 30.12.2024, ricevuto il completamento della documentazione, la struttura regionale competente ha indetto una Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona;
  • con nota n. 434 del 09.01.2025 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona ha trasmesso il proprio parere favorevole, già inviato alla Ditta con nota n.4520 del 05.03.2024;
  • con nota n. 325 del 10.01.2025, acquisita al prot. reg. n 14386 del 13.01.2025 il Consorzio di Bonifica Veronese ha evidenziato che i fabbricati indicati nelle tavole di progetto sono posizionati all’interno della fascia di rispetto demaniale e ha chiesto alla Ditta di presentare una nuova proposta progettuale;
  • con nota n. 3913 del 22.01.2025, acquisita al prot.reg. n. 34802 del 22.01.2025 la Provincia di Verona ha inviato il parere di competenza in merito alle emissioni in atmosfera ed alla gestione delle acque meteoriche;
  • con nota n.15417 del 19.02.2025, acquisita al prot. reg. n. 89967 del 20.02.2025 Arpav ha fornito il proprio contributo istruttorio, relativamente alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi di seguito riportato “il progetto prevede l’installazione, oltre che di un Sistema di Controllo della Combustione (SCC), di un Sistema di Analisi Emissioni (SAE) per l’analisi in continuo della concentrazione di NOx, NH3, CO e contenuto di acqua al camino (oltre che della temperatura e della portata volumetrica dei fumi di scarico e del loro tenore di O2) conforme all’Allegato VI al D.lgs. 152/06: al riguardo si ritiene pertanto opportuno che nel provvedimento autorizzativo siano richiamate le disposizioni di cui al paragrafo 5-bis dell’Allegato VI alla Parte V del d.lgs. n. 152/06 le acque di scarico prodotte a seguite dell’installazione e messa in esercizio del nuovo impianto saranno prese in gestione dalla ditta Agricola Tre Valli, sulla base di apposita convenzione, che le sottoporrà a un trattamento chimico-fisico-biologico presso l’impianto di depurazione aziendale, prima dello scarico (autorizzato in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale) in corso d’acqua superficiale: si ritiene opportuno che tale modifica sia considerata per l’eventuale aggiornamento del provvedimento autorizzativo; si ritiene necessaria una contabilizzazione degli scarichi industriali generati a seguito dell’installazione e messa in esercizio del nuovo impianto, in modo che siano quantificati i volumi inviati al depuratore di Agricola Tre Valli.”
  • con nota prot. reg. n. 142527 del 19.03.2025 la struttura regionale competente ha chiesto alla Ditta di ricontrare la nota del Consorzio di Bonifica Veronese fornendo ogni utile documentazione necessaria;
  • con nota acquisita al prot.reg. n. 197984 del 17.04.2025 la Ditta ha fornito la documentazione richiesta dal Consorzio di Bonifica fornendo una nuova relazione tecnica e nuove tavole allegate ed ha altresì fornito il “Contratto Locazione Nogarole Rocca Rev.03” nella sua versione digitalmente firmata dalle parti;
  • con nota prot.reg. n. 0273832 del 04.06.2025 la struttura regionale competente ha chiesto agli Enti di esprimersi, in considerazione della documentazione complessiva fornita dalla Ditta, entro 30 giorni, e ha specificato che, in caso di mancata comunicazione di nuovo parere, si terrà valido il parere precedentemente espresso;
  • con nota n. 0008978 del 30.06.2025 il Consorzio di Bonifica Veronese ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole all’esecuzione delle opere richiedendo che “all’atto della progettazione esecutiva dovranno essere sottoposte al Consorzio le opportune richieste di autorizzazione per le interferenze con lo Scolo Ozzone”

DATO ATTO che l’Unità Organizzativa Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 7 del 16.12.2024, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

DATO ATTO che per ogni futura comunicazione e/o istanza relativa alla presente autorizzazione l’Autorità competente deve intendersi la Provincia di Verona;

CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, preso atto delle comunicazioni e determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona come sopra indetta e svolta;

RITENUTO di poter, quindi, adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 115/08;

CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 6.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), in data 30.06.2025 è stata effettuata la richiesta di rilascio comunicazione ai sensi dell’art. 87 alla Banca Dati Nazionale Antimafia, acquisita per via telematica con prot. n. PR_CRUTG_Ingresso_0058266_20250725;

DATO ATTO che sono trascorsi i termini di cui al comma 4 dell’art. 88 del D.lgs. 159/2011, senza comunicazioni da parte della Prefettura; 

PRESO ATTO che è stata nel contempo acquisita l’autocertificazione di cui all’art. 89 del medesimo Decreto con note prot. n. 342830 del 11.07.2025, n. 379933 del 04.08.2025 e n. 398523 del 14.08.2025;

RITENUTO pertanto, ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 88 del D.lgs. 159/2011, che sia possibile procedere al rilascio dell’autorizzazione con la condizione risolutiva che la stessa verrà revocata in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva da parte del Prefetto di Cremona;

TENUTO CONTO della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

VISTI - il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi;

  •  il regolamento regionale 14 luglio 2020 n.6, recante la disciplina sul sistema integrato dei controlli interni della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2019, n.15;
  •  la deliberazione di Giunta regionale n. 232 del 2 marzo 2020, avente per oggetto le linee guida in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale e in materia di attuazione delle previsioni di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
  •  la deliberazione di Giunta regionale n. 96 del 30 gennaio 2023, recante adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 della Giunta Regionale del Veneto;
  •  la deliberazione di Giunta regionale n. 24 del 12 gennaio 2021 di conferimento dell’incarico di Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
  •  il decreto n. 7 del 9 giugno 2022 del Segretario Generale della Programmazione di attribuzione delle funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio,

decreta

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 115/2008, la ditta SIME ENERGIA Srl (Codice Fiscale e Partita IVA n. 01334330196), con sede legale in Via Rampazzini n.7, Comune di Crema alla costruzione ed esercizio, presso la sede operativa in via Apollinare Veronesi n.1 nel comune di Nogarole Rocca (VR) , di un impianto di cogenerazione da 9.425 kWe e potenza termica nominale di 19.586 kW, alimentato a gas naturale, in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati citati in premessa ed elencati in Allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante, e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento;

A. PRESCRIZIONI GENERALI

1.1. L’impianto oggetto di autorizzazione potrà essere messo in esercizio solo a seguito di avvenuta acquisizione da parte della Ditta delle autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati necessari all'esercizio dell'impianto nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto stesso.

1.2. La Ditta è tenuta a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, agli Enti deputati al controllo.

1.3. Dovranno essere rispettate in fase di esercizio dell’impianto tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

1.1.4. Dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia di Verona ogni evento che incida sulla validità ed efficacia del titolo di disponibilità delle aree interessate dall’impianto.

1.5. All’atto della progettazione esecutiva dovranno essere sottoposte al Consorzio le opportune richieste di autorizzazione per le interferenze con lo Scolo Ozzone

B. EMISSIONI IN ATMOSFERA

1.6. La Ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 secondo l’atto del dirigente del Settore Servizi in campo ambientale-Servizio AUA, procedure semplificate e scarichi, acquisito nel corso della conferenza di servizi, che confluisce nel presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante assumendo la denominazione di Allegato B.

C GESTIONE ACQUE E SCARICHI

1.7. Nello stipulare la convenzione per il conferimento degli acque di scarico alla ditta Agricola Tre Valli siano recepite le indicazioni di Arpav nella nota 15147 del 19.02.2025 sulla contabilizzazione delle stesse.

1.8. Per le acque meteoriche siano rispettate le prescrizioni della Provincia di Verona riportate nell’atto di assenso di cui all’Allegato B.

D. RIFIUTI

1.9. I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto dovranno essere avviati a recupero o a smaltimento nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

E EFFICIENZA ENERGETICA

1.10. L’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all’utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell’ottimizzazione degli usi finali dell’energia.

F. RAPPORTO PRODUZIONE

1.11. La Ditta dovrà trasmettere annualmente alla Provincia di Verona e alla Regione del Veneto- Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia, entro il 31 gennaio a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in esercizio dell’impianto, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile.

G. VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE

1.12.Si riconosce una positiva conclusione della procedura di valutazione d’incidenza per l’esercizio dell’impianto di che trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017.

1.13. E’ ammessa l’attuazione degli interventi qualora:

  • non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e s.m.i. dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017;
  • ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

H. INQUINAMENTO LUMINOSO

1.14. La Ditta è tenuta a rispettare, per l’impianto di illuminazione esterno, la L.R. n. 17 del 17/08/09 “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”.

I EFFETTI ELETTROMAGNETICI

1.15. Per quanto attiene gli effetti elettromagnetici, il progetto per la costruzione dell’impianto deve risultare conforme agli art. nn. 3, 4 e 6 del D.P.C.M. 8.07.2003; ai fini della protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da linee e cabine elettriche, dovranno essere rispettate le DPA dalle cabine e dai relativi cavi di connessione.

J INQUINAMENTO ACUSTICO

1.16. Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

K. DISMISSIONE IMPIANTO E RIPRISTINO

1.17. Al momento della dismissione dell’impianto lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato a carico del soggetto esercente.

1.18. La dismissione dell’impianto e relativo cronoprogramma dovranno essere tempestivamente comunicati alla Provincia di Verona, al Comune di Nogarole Rocca e ad ARPAV.

1.19. I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell’impianto dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa.

2. di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché le competenze di altri Enti/Amministrazioni relative a eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari all’esercizio dell'impianto e delle opere connesse, non confluiti nel presente atto e che dovranno, pertanto, essere acquisiti separatamente da parte della Ditta;

3. di dare atto che la durata di validità del presente atto è quella prevista dalle normative ambientali e di settore e che la sua efficacia decorre dalla data di trasmissione; i rinnovi e riesami necessari per ciascun titolo dovranno essere richiesti con tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente;

4. di dare atto che le condizioni e le prescrizioni del presente provvedimento potranno essere controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte degli Enti/Amministrazioni competenti per materia;

5. di  dare atto che ai sensi del comma 4 bis dell’art. 88 del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è sottoposto a condizione risolutiva e pertanto lo stesso sarà revocato in caso di sopravvenuta comunicazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Cremona;

6. di  dare atto che per ogni futura comunicazione e/o istanza relativa alla presente autorizzazione l’Autorità competente deve intendersi la Provincia di Verona;

7. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Sime Energia Srl, al Comune di Nogarole Rocca, alla Provincia di Verona all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona e Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, a E-Distribuzione S.p.A., all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio e alla Direzione regionale Ricerca Innovazione ed Energia;

8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

9. di stabilire che sono fatte salve le competenze di altri Enti.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Vincenzo Artico

(seguono allegati)

47_Allegato_A_563528.pdf
47_Allegato_B_563528.pdf

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