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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 47 del 25 agosto 2025
Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs n. 115/2008 per l'installazione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano da circa 9,5 MWe a servizio di attività produttiva gestita dalla ditta Agricola Tre Valli s.c. a r.l. in via Apollinare Veronesi 1, Comune di Nogarole Rocca. Ditta proponente: SIME ENERGIA srl D. lgs n. 115/2008; L.R. n. 11/2001.
Con il presente provvedimento si autorizza l’installazione e l’esercizio di un impianto che produce energia sia termica che elettrica attraverso la combustione di gas metano.
Il Direttore
VISTO l’art. 42, comma 2 bis della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, così come modificato dall’art. 30 della L.R. 25.06.2021 n. 17, che individua il direttore di Area competente per materia quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;
VISTO l’art. 8 del D.lgs. 20/2007 secondo cui l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO l’art. 11 comma 7 del D.lgs. 115/2008 secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;
VISTA la L.R. 27.07.2023 n. 16 che ha introdotto modificazioni alla L.R. 16.04.1985 n. 33 ed alla L.R. 13.04.2001 n. 11 per l’aggiornamento delle disposizioni relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed il contestuale allineamento alla vigente normativa in materia di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica, attribuendo alle Province la competenza al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs n. 152/2006, incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 20 del 18.03.2025 pubblicata nel BUR n. 45 del 08.04.2025, con cui è stato approvato il Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER) ed in seguito alla quale vengono a cessare le disposizioni transitorie di cui all’art. 42, comma 2 bis, della legge regionale n. 11/2001 e trovano pertanto piena attuazione le disposizioni di cui all’art. 44 c.2 lettera b) della medesima Legge regionale n. 11/2001, che individuano nella Provincia l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti non rinnovabili, inferiori a 300 MW;
DATO ATTO che i procedimenti avviati precedentemente alla deliberazione di cui sopra sono conclusi con la normativa previgente;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA l’istanza e la documentazione di progetto acquisite al protocollo regionale con n. 683696, 683706, 683717, 683730, 683742, 683748 del 27.12.2023 e n. 138208 del 18.03.2024, successivamente completate con n. n. 610065 in data 02.12.24, n. 622985 in data 09.12.2024 e n. 634420 in data 13.12.2024, con la quale la Ditta SIME ENERGIA ha chiesto l’Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 115/2008 per l’installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale, con potenza termica nominale pari a circa 19,5 MW e potenza elettrica pari a 9,5 MW, a servizio di attività produttiva gestita dalla ditta Agricola Tre Valli s.c. a r.l. in Via Apollinare Veronesi 1 nel Comune di Nogarole Rocca;
RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:
DATO ATTO che l’Unità Organizzativa Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 7 del 16.12.2024, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
DATO ATTO che per ogni futura comunicazione e/o istanza relativa alla presente autorizzazione l’Autorità competente deve intendersi la Provincia di Verona;
CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, preso atto delle comunicazioni e determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona come sopra indetta e svolta;
RITENUTO di poter, quindi, adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 115/08;
CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 6.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), in data 30.06.2025 è stata effettuata la richiesta di rilascio comunicazione ai sensi dell’art. 87 alla Banca Dati Nazionale Antimafia, acquisita per via telematica con prot. n. PR_CRUTG_Ingresso_0058266_20250725;
DATO ATTO che sono trascorsi i termini di cui al comma 4 dell’art. 88 del D.lgs. 159/2011, senza comunicazioni da parte della Prefettura;
PRESO ATTO che è stata nel contempo acquisita l’autocertificazione di cui all’art. 89 del medesimo Decreto con note prot. n. 342830 del 11.07.2025, n. 379933 del 04.08.2025 e n. 398523 del 14.08.2025;
RITENUTO pertanto, ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 88 del D.lgs. 159/2011, che sia possibile procedere al rilascio dell’autorizzazione con la condizione risolutiva che la stessa verrà revocata in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva da parte del Prefetto di Cremona;
TENUTO CONTO della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;
VISTI - il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi;
decreta
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 115/2008, la ditta SIME ENERGIA Srl (Codice Fiscale e Partita IVA n. 01334330196), con sede legale in Via Rampazzini n.7, Comune di Crema alla costruzione ed esercizio, presso la sede operativa in via Apollinare Veronesi n.1 nel comune di Nogarole Rocca (VR) , di un impianto di cogenerazione da 9.425 kWe e potenza termica nominale di 19.586 kW, alimentato a gas naturale, in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati citati in premessa ed elencati in Allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante, e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento;
A. PRESCRIZIONI GENERALI
1.1. L’impianto oggetto di autorizzazione potrà essere messo in esercizio solo a seguito di avvenuta acquisizione da parte della Ditta delle autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati necessari all'esercizio dell'impianto nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto stesso.
1.2. La Ditta è tenuta a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, agli Enti deputati al controllo.
1.3. Dovranno essere rispettate in fase di esercizio dell’impianto tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.
1.1.4. Dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia di Verona ogni evento che incida sulla validità ed efficacia del titolo di disponibilità delle aree interessate dall’impianto.
1.5. All’atto della progettazione esecutiva dovranno essere sottoposte al Consorzio le opportune richieste di autorizzazione per le interferenze con lo Scolo Ozzone
B. EMISSIONI IN ATMOSFERA
1.6. La Ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 secondo l’atto del dirigente del Settore Servizi in campo ambientale-Servizio AUA, procedure semplificate e scarichi, acquisito nel corso della conferenza di servizi, che confluisce nel presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante assumendo la denominazione di Allegato B.
C GESTIONE ACQUE E SCARICHI
1.7. Nello stipulare la convenzione per il conferimento degli acque di scarico alla ditta Agricola Tre Valli siano recepite le indicazioni di Arpav nella nota 15147 del 19.02.2025 sulla contabilizzazione delle stesse.
1.8. Per le acque meteoriche siano rispettate le prescrizioni della Provincia di Verona riportate nell’atto di assenso di cui all’Allegato B.
D. RIFIUTI
1.9. I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto dovranno essere avviati a recupero o a smaltimento nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
E EFFICIENZA ENERGETICA
1.10. L’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all’utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell’ottimizzazione degli usi finali dell’energia.
F. RAPPORTO PRODUZIONE
1.11. La Ditta dovrà trasmettere annualmente alla Provincia di Verona e alla Regione del Veneto- Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia, entro il 31 gennaio a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in esercizio dell’impianto, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile.
G. VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE
1.12.Si riconosce una positiva conclusione della procedura di valutazione d’incidenza per l’esercizio dell’impianto di che trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017.
1.13. E’ ammessa l’attuazione degli interventi qualora:
H. INQUINAMENTO LUMINOSO
1.14. La Ditta è tenuta a rispettare, per l’impianto di illuminazione esterno, la L.R. n. 17 del 17/08/09 “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”.
I EFFETTI ELETTROMAGNETICI
1.15. Per quanto attiene gli effetti elettromagnetici, il progetto per la costruzione dell’impianto deve risultare conforme agli art. nn. 3, 4 e 6 del D.P.C.M. 8.07.2003; ai fini della protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da linee e cabine elettriche, dovranno essere rispettate le DPA dalle cabine e dai relativi cavi di connessione.
J INQUINAMENTO ACUSTICO
1.16. Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.
K. DISMISSIONE IMPIANTO E RIPRISTINO
1.17. Al momento della dismissione dell’impianto lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato a carico del soggetto esercente.
1.18. La dismissione dell’impianto e relativo cronoprogramma dovranno essere tempestivamente comunicati alla Provincia di Verona, al Comune di Nogarole Rocca e ad ARPAV.
1.19. I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell’impianto dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa.
2. di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché le competenze di altri Enti/Amministrazioni relative a eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari all’esercizio dell'impianto e delle opere connesse, non confluiti nel presente atto e che dovranno, pertanto, essere acquisiti separatamente da parte della Ditta;
3. di dare atto che la durata di validità del presente atto è quella prevista dalle normative ambientali e di settore e che la sua efficacia decorre dalla data di trasmissione; i rinnovi e riesami necessari per ciascun titolo dovranno essere richiesti con tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dare atto che le condizioni e le prescrizioni del presente provvedimento potranno essere controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte degli Enti/Amministrazioni competenti per materia;
5. di dare atto che ai sensi del comma 4 bis dell’art. 88 del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è sottoposto a condizione risolutiva e pertanto lo stesso sarà revocato in caso di sopravvenuta comunicazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Cremona;
6. di dare atto che per ogni futura comunicazione e/o istanza relativa alla presente autorizzazione l’Autorità competente deve intendersi la Provincia di Verona;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Sime Energia Srl, al Comune di Nogarole Rocca, alla Provincia di Verona all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona e Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, a E-Distribuzione S.p.A., all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio e alla Direzione regionale Ricerca Innovazione ed Energia;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
9. di stabilire che sono fatte salve le competenze di altri Enti.
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Vincenzo Artico
(seguono allegati)
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