Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 280 del 13 agosto 2025
Discarica per rifiuti inorganici non pericolosi ubicata in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino (VI). Gestore: CO.STEF. Consorzio Smaltimento Terre di Fonderia, con sede legale in Piazza del Castello 3, 36100 Vicenza. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 323 del 05.11.2024. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Con il presente provvedimento si aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 323/2024, di titolarità di CO.STEF. Consorzio Smaltimento Terre di Fonderia, relativa alla discarica per rifiuti inorganici non pericolosi ubicata in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino (VI), a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 relativa all'impianto di trattamento del percolato della discarica; viene approvato altresì l'aggiornamento del Piano di gestione operativa.
Il Direttore
Provvedimenti amministrativi di riferimento
VISTA la DGRV n. 1889 del 01.06.1999, con cui è stato approvato il progetto di realizzazione dei lotti 1 e 2 della discarica di cui trattasi, come modificato dal Piano di Adeguamento presentato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003 ed approvato con DGRV n. 2008 del 02.07.2004;
VISTA la DGRV n. 3912 del 30.10.2002, con cui è stato approvato il progetto di realizzazione del lotto 3 della discarica di cui trattasi, come modificato dal Piano di Adeguamento presentato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003 ed approvato con DGRV n. 2008 del 02.07.2004;
VISTA la DGRV n. 1829 del 23.06.2009, con la quale la Giunta regionale, sulla base degli allegati pareri n. 216 del 10.12.2008 e n. 233 del 06.05.2009 espressi dalla Commissione Regionale V.I.A. ha rilasciato – relativamente all’ampliamento della discarica in oggetto di cui al progetto definitivo presentato in data 19.03.2007 (realizzazione dei lotti 4 e 5) – il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l’approvazione dell’intervento e l’Autorizzazione Integrata Ambientale;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 323 del 05.11.2024, con il quale è stata rilasciata al CO.STEF. Consorzio Smaltimento Terre di Fonderia l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica di cui all’oggetto, a conclusione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo attivato su istanza di parte;
Iter amministrativo
PREMESSO che con nota del 29.11.2024, acquisita al prot. reg. n. 609827 del 02.12.2024, il CO.STEF. ha trasmesso, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., una comunicazione di modifica non sostanziale relativa all’impianto di trattamento del percolato della discarica, che prevede:
DATO ATTO che con nota regionale n. 658875 del 27.12.2024 si è chiesto al CO.STEF. di trasmettere alcune integrazioni alla documentazione trasmessa, comunicando la sospensione dei termini fino al ricevimento delle stesse; si è chiesto altresì alle amministrazioni coinvolte di comunicare la necessità di acquisire ulteriore documentazione integrativa rispetto a quanto evidenziato dagli Uffici regionali, nonché agli Enti di controllo di fornire, dopo il ricevimento delle integrazioni, le proprie eventuali osservazioni in merito alla modifica proposta;
PRESO ATTO che, in riscontro alla succitata nota regionale, ulteriori richieste di integrazione sono state trasmesse con le seguenti note:
PRESO ATTO che in data 07.02.2025 il CO.STEF. ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al prot. reg. n. 69264 del 10.02.2025;
DATO ATTO che con nota regionale n. 120962 del 10.03.2025 si è chiesto al gestore di completare le integrazioni trasmesse in relazione ad alcuni aspetti mancanti o da chiarire;
PRESO ATTO che la Ditta ha provveduto a completare le integrazioni con la nota del 14.03.2025 (acquisita al prot. reg. n. 135102 del 17.03.2025), con conseguente ripresa della decorrenza dei termini;
PRESO ATTO che con la citata nota prot. n. 259 del 08.01.2025 la Società VIACQUA S.p.A. ha, tra l’altro:
PRESO ATTO che con la citata nota prot. n. 1944 del 16.01.2025 la Provincia di Vicenza ha evidenziato, tra l’altro, la necessità di inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) il parametro Saggio di Tossicità Acuta nelle analisi periodiche dello scarico in fognatura;
PRESO ATTO che la Provincia di Vicenza e VIACQUA, rispettivamente nelle già richiamate note prot. n. 1944 del 16.01.2025 e prot. n. 259 del 08.01.2025, hanno evidenziato la necessità di individuare il soggetto responsabile dello scarico in fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall’impianto di depurazione del percolato, considerato che quest’ultimo non tratta soltanto il percolato della discarica in oggetto, gestita dal CO.STEF., ma che vi confluisce a monte anche il percolato della discarica “Barbieri”, gestita dalla Ditta Silva S.r.l. e soggetta ad autorizzazione provinciale;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 20907 del 07.03.2025 ARPAV ha comunicato che da parte del gestore sono stati forniti i chiarimenti e i dettagli richiesti con la propria nota prot. n. 4070 del 17.01.2025; ha evidenziato altresì la necessità che, al termine del collaudo del sistema di trattamento del percolato, la Ditta predisponga un aggiornamento del PMC;
PRESO ATTO che ARPAV – Dipartimento Provinciale di Vicenza, a seguito dell’Ispezione Integrata Ambientale effettuata presso la discarica in oggetto, i cui esiti sono stati trasmessi con nota prot. ARPAV n. 101340 del 08.11.2024, ha proposto tra l’altro di includere nel report del PMC i dati relativi alle registrazioni settimanali del battente di percolato per tutti i lotti della discarica;
PRESO ATTO che con nota del 07.02.2025, acquisita al prot. reg. n. 69368 del 10.02.2025, il CO.STEF. ha trasmesso l’aggiornamento del Piano di Gestione Operativa (PGO) della discarica (Revisione n. 00 del 17.01.2025) in ottemperanza alla prescrizione n. 25 dell’Allegato A al DDR n. 323/2024;
DATO ATTO che con nota regionale n. 201486 del 18.04.2025:
DATO ATTO che la nota di cui al punto precedente è stata successivamente integrata con la nota regionale n. 218908 del 02.05.2025;
PRESO ATTO che con nota del 16.05.2025, acquisita al prot. reg. n. 247875 del 19.05.2025, il CO.STEF. ha trasmesso la documentazione richiesta con la citata nota regionale del 18.04.2025;
Considerazioni finali e conclusioni
VERIFICATO che da parte delle amministrazioni coinvolte non sono pervenute osservazioni nei termini indicati nella succitata nota del 18.04.2025;
RITENUTO conclusa favorevolmente la Conferenza di Servizi indetta in forma semplificata e in modalità asincrona con la medesima nota regionale;
ACCERTATO il versamento da parte del gestore degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e verificatane la relativa congruità rispetto alle modalità di calcolo previste dall’Allegato B al Regolamento Regionale n. 1 del 09.01.2025;
VISTI l’art. 5, comma 2 del Regolamento Regionale n. 1/2025 e l’art. 25, comma 6 della L.R. n. 3/2000, concernenti il collaudo delle opere relative agli stoccaggi;
RITENUTO di modificare la proposta di prescrizioni di cui alla citata nota regionale del 18.04.2025, prevedendo che il gestore, unitamente alla dichiarazione di ultimazione delle opere, alla comunicazione della data di avvio dell’impianto ad osmosi inversa ed alla nomina del collaudatore, presenti il collaudo delle opere relative agli stoccaggi;
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:
VISTO il punto B) dell’Allegato A alla DGR n. 2721/2014 riguardante le garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti, che prevede, tra l’altro, che “Ad ogni eventuale modifica dell’attività, con conseguente variazione dell’autorizzazione, deve corrispondere un’esplicita integrazione alla polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente”;
RITENUTO quindi necessario prescrivere l’adeguamento della fideiussione già presentata mediante presentazione di una nuova polizza fideiussoria, ovvero di appendice di modifica alla polizza già presentata alla Provincia di Vicenza;
VISTO il punto A) dell’Allegato A alla succitata DGR n. 2721/2014 che prevede, al punto 2.3), che “Il Piano finanziario potrà essere altresì aggiornato su istanza dell’interessato a seguito di eventuali variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per le annualità successive, nei costi di gestione (sia operativa che post – operativa) e di realizzazione dei lavori di sistemazione finale, oppure, a seguito di eventuali variazioni connesse a sopraggiunte e nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti”;
RITENUTO pertanto di prescrivere al gestore di trasmettere all’autorità competente e agli enti interessati, entro 1 anno dall’avvio dell’impianto ad osmosi inversa, una valutazione in merito alla necessità di aggiornare il piano economico finanziario e, se del caso, un aggiornamento dello stesso;
Norme di riferimento
VISTI il D.Lgs. n. 36/2003 e il D.Lgs. n. 152/2006, e loro ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii., la L.R. n. 12/2024;
VISTE la DGR n. 242/2020 e la DGRV n. 863/2012 in materia di PMC;
VISTA la DGR n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
VISTO il Regolamento Regionale n. 1/2025 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi indetta con nota regionale n. 201486 del 18.04.2025;
3. di approvare la modifica non sostanziale proposta dal CO.STEF. Consorzio Smaltimento Terre di Fonderia, in qualità di gestore della discarica per rifiuti inorganici non pericolosi ubicata in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino (VI), con nota del 29.11.2024 (acquisita al prot. reg. n. 609827 del 02.12.2024), come integrata dalle successive note datate 07.02.2025 e 14.03.2025 (acquisite rispettivamente al prot. reg. n. 69264 del 10.02.2025 e n. 135102 del 17.03.2025), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
3.1. contestualmente allo spostamento della condotta di collegamento tra lo scarico dell’impianto di trattamento e la rete fognaria, deve essere installato un autocampionatore auto svuotante e refrigerato posto in prossimità del pozzetto di campionamento, secondo le specifiche tecniche fornite da VIACQUA S.p.A., al fine di garantire un preciso monitoraggio e controllo del refluo scaricato;
3.2. il punto di allacciamento alla pubblica fognatura non deve essere modificato rispetto allo stato attuale;
3.3. contestualmente alla presentazione del collaudo funzionale, il gestore è tenuto a presentare un aggiornamento del PMC, che dovrà prevedere, tra l’altro:
3.3.1. l’inserimento del Saggio di tossicità acuta nelle analisi periodiche dello scarico in fognatura;
3.3.2. l’inclusione nelle relazioni periodiche previste dal PMC dei dati relativi alle registrazioni settimanali del battente di percolato per tutti i lotti della discarica;
4. di prescrivere quanto segue:
4.1. ultimato l’intervento, il gestore è tenuto a presentare all’autorità competente e agli enti interessati una dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità agli elaborati presentati ed il collaudo delle opere relative agli stoccaggi (D15), e a comunicare la data di avvio dell’impianto di trattamento ad osmosi inversa, come previsto dall’art. 25 della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.., nonché a presentare la nomina del collaudatore dell'impianto accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
4.2. l’impianto dovrà essere avviato entro 9 mesi dalla data di ricevimento della nota regionale n. 201486 del 18.04.2025, salvo proroga concessa su motivata istanza del gestore;
4.3. in fase di collaudo funzionale, devono essere attuate le modalità di monitoraggio a monte e a valle del nuovo sistema di trattamento ad osmosi inversa riportate nella documentazione integrativa trasmessa dal gestore con la nota del 07.02.2025, acquisita al prot. reg. n. 69264 del 10.02.2025; come riportato nella relazione tecnica di stima degli impatti allegata alla medesima nota, in fase di collaudo dovrà essere effettuata altresì una verifica di impatto acustico;
4.4. entro 60 giorni dall’avvio dell’impianto di trattamento ad osmosi inversa, salvo proroga concessa su motivata istanza del gestore, il gestore è tenuto a presentare all’autorità competente e agli enti interessati il collaudo funzionale con i contenuti di cui al comma 8 dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
5. di approvare il Piano di Gestione Operativa (PGO) - Revisione n. 01 del 14.05.2025 trasmesso dal CO.STEF. con nota del 16.05.2025, acquisita al prot. reg. n. 247875 del 19.05.2025, con la seguente prescrizione:
5.1. la dichiarazione di cui all’Allegato 4 al PGO - Revisione n. 01 del 14.05.2025 deve contenere l’impegno del produttore del rifiuto a rendere disponibile agli enti di controllo idonea documentazione attestante quanto dichiarato;
6. di modificare l’Allegato A al DDR n. 323 del 05.11.2024 come di seguito specificato:
6.1. al punto 4.1 l’ultimo trattino è sostituito come segue:
6.2. il punto 4.2 viene sostituito come segue:
4.2. Autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall’impianto di depurazione del percolato di discarica (Capo II del titolo IV della parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) nel quale confluisce, a monte del trattamento, anche il percolato proveniente dalla vicina discarica “Barbieri”, soggetta ad autorizzazione provinciale;
6.3. dopo il punto 35 sono aggiunti i seguenti punti:
35-bis. A decorrere dalla trasmissione del certificato di collaudo dell’impianto ad osmosi inversa, i limiti relativi ai PFAS allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall’impianto di depurazione del percolato di discarica, saranno i limiti di cui al parere dell’Istituto Superiore di Sanità n. 9818 del 06.04.2016 di seguito specificati:
Parametri
U.M.
Valori limite
PFBA
ng/l
500
PFOA
PFBS
PFOS
30
Altri PFAS*
* Sommatoria di PFHxA, PFPeA, PFDeA, PFDoA, PFHpA, PFHxS, PFNA, PFUnA.
Fino alla trasmissione del certificato di collaudo dell’impianto ad osmosi inversa si continuano ad applicare i limiti e le modalità di verifica di conformità di cui ai punti nn. 29, 31 e 32 dell’Allegato A al DDR n. 323 del 05.11.2024.
35-ter. Il concentrato derivante dal trattamento del percolato è sottoposto alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e deve essere avviato a smaltimento presso impianti terzi autorizzati.
6.4. a decorrere dalla trasmissione del certificato di collaudo dell’impianto ad osmosi inversa, le prescrizioni nn. 30, 31, 33 e 34 sono così sostituite:
30. I valori di cui al punto 35-bis hanno validità fino a rinnovo con successivo provvedimento, ferma restando l’eventuale revisione dei valori stabiliti, in relazione agli esiti dei monitoraggi ambientali e sanitari.
31. La verifica di conformità per l’ottemperanza ai valori stabiliti al punto 35-bis è effettuata dal gestore della fognatura VIACQUA S.p.A., con oneri a carico della Ditta.
33. Nella determinazione analitica di PFOA e PFOS devono essere considerati sia gli isomeri lineari sia gli isomeri ramificati.
34. In caso di inosservanza dei valori stabiliti al punto 35-bis si applica in generale quanto previsto dall’art. 29-quattuordecies, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006.
6.5. a decorrere dalla trasmissione del certificato di collaudo dell’impianto ad osmosi inversa, le prescrizioni nn. 29, 32 e 35 sono abrogate;
6.6. la prescrizione n. 24 viene sostituita come segue:
24. La gestione dei lotti 4 e 5 della discarica in fase operativa e post operativa dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal piano di gestione operativa - revisione n. 01 del 14.05.2025, trasmesso dal CO.STEF. con nota del 16.05.2025 (acquisita al prot. reg. n. 247875 del 19.05.2025) e dal piano di gestione post operativa approvato con la succitata DGRV n. 1829/2009 di approvazione del progetto di ampliamento; la gestione post-operativa dei medesimi lotti dovrà avvenire per un periodo di almeno 30 anni – ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. – a partire dalla data di approvazione da parte dell’Autorità competente della chiusura degli stessi.
6.7. la prescrizione n. 25 è abrogata;
7. di prescrivere al gestore di trasmettere all’autorità competente e agli enti interessati, entro 1 anno dall’avvio dell’impianto ad osmosi inversa, una valutazione in merito alla necessità di aggiornare il piano economico finanziario e, se del caso, un aggiornamento dello stesso;
8. di prescrivere al gestore la presentazione alla Provincia di Vicenza, entro 45 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo proroga concessa dal beneficiario su motivata istanza del gestore, di apposite appendici alle garanzie finanziarie in essere con l'estensione delle stesse al presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento conclude il procedimento amministrativo avviato con nota regionale n. 201486 del 18.04.2025;
10. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDR n. 323 del 05.11.2024;
11. di comunicare il presente provvedimento al CO.STEF., alla Ditta SILVA S.r.l., al Comune di Montecchio Precalcino (VI), alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV, alla Società VIACQUA S.p.A. ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza;
12. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
13. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Paolo Giandon
Torna indietro