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Bur n. 109 del 12 agosto 2025


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 159 del 07 agosto 2025

Gestione produzione Doc Prosecco per la vendemmia 2025. Attingimento temporaneo straordinario superficie a Glera per la vendemmia 2025. Legge n. 238/2016 art. 39 comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela Prosecco Doc relativa alla gestione della vendemmia 2025 che prevede l’attribuzione di idoneità temporanea, ad una parte della superficie a Glera, idonea alla rivendica per la DOC Prosecco, ma sottoposta al blocco tipologia.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTA la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 (nel seguito Legge) recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” che assegna, all’articolo 39, ai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine riconosciuti la potestà di proporre alle amministrazioni regionali misure di gestione dell’offerta del prodotto atto alla denominazione, definendo altresì le modalità di attuazione;

RICHIAMATO il proprio decreto 19 luglio 2023 n. 127 con cui, d’intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è stata adottata la sospensione dell’iscrizione dei vigneti di varietà Glera allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC “Prosecco” per le campagne vitivinicole 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026;

VISTA la nota n. 111/2025 del 15 luglio 2025 (protocollo regionale n. 348163 del 15 luglio 2025) con cui il Consorzio di tutela della DOC Prosecco (di seguito Consorzio) – il cui riconoscimento ai sensi dell’articolo 41 della Legge 238/2016 è stato rinnovato con Decreto Masaf 8 agosto 2025 -pubblicato in G.U. n. 194/2024- chiede alla Regione del Veneto ed alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, tra l’altro, che siano adottate, ai sensi dell’art. 39 comma 3 della Legge, per la vendemmia 2025, le disposizioni inerenti l’attingimento temporaneo straordinario, in deroga ai provvedimenti regionali di sospensione dell’iscrizione dei vigneti di varietà Glera alla DOC Prosecco, per una produzione di 1.036.000 ettolitri corrispondenti ad una superficie complessiva di 6.900 ettari;

VISTA la nota regionale prot. 352533 del 17 luglio 2025 con cui è stato chiesto al Consorzio, in relazione alla necessità di riferire l’attingimento temporaneo straordinario 2025 gli eventuali criteri di priorità da adottare per l’individuazione dei vigneti e la superficie massima per azienda, considerato che il comma 3 dell’art. 39 della Legge prevede che l’intervento regionale disciplini, per conseguire l’equilibrio di mercato, l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DO;

VISTA la risposta del Consorzio, nota n. 119/2025 del 23 luglio 2025 (protocollo regionale n. 362515 del 23 luglio 2025), con cui il Consorzio trasmette l’estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 14 luglio 2025 che, recependo quanto approvato dall’Assemblea Ordinaria dei consorziati all’esito della seduta del 26 maggio 2025, specifica che:

  1. siano individuate come attingibili le superfici vitate di Glera, già iscritte allo schedario viticolo, sottoposte a blocco tipologia per la DOC Prosecco, in possesso dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, ad esclusione di quelle ricadenti negli areali delle DOCG “Asolo - Prosecco" e “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”:
    • in conduzione alle aziende alla data del 15 maggio 2023, ovvero inserite nella consistenza territoriale del fascicolo elettronico entro la medesima data (fa fede la data di protocollazione della documentazione collegata), nonché rivendicate dalle stesse nella dichiarazione di vendemmia 2023, purché realizzate antecedentemente la data del 31 luglio 2018 e rivendicate nella dichiarazione di vendemmia 2023;
    • realizzate tra il 1 agosto 2018 e il 31 luglio 2024, e in conduzione alle aziende alla data del 15 maggio 2023 o al 31 luglio 2024 nel limite massimo per azienda di 1 (uno) ettaro - al netto di eventuali superfici, così come determinate al punto precedente, in conduzione alla data del 24 marzo 2022 - mediante autorizzazioni al reimpianto originate da estirpi di vigneti, ubicati nel territorio della denominazione - con esclusione del territorio delle DOCG di cui al punto precedente - in conduzione dell’azienda al 31 luglio 2018 e la cui comunicazione di fine estirpo è stata protocollata dagli enti competenti entro il 28 febbraio 2023, oppure mediante autorizzazioni originate da estirpi di vigneti, ubicati nel territorio della denominazione - con esclusione del territorio delle DOCG di cui sopra - e in conduzione dell’azienda, avvenuti entro il 31 luglio 2018;
    • realizzate attraverso reimpianto o reimpianto anticipato, successivo all’estirpo, di una superficie di cui ai punti precedenti. Con riferimento al reimpianto anticipato, la nuova superficie sarà ammessa alla gestione del potenziale viticolo della denominazione solo dopo l’estirpo della superficie vitata originaria;

Sono da considerarsi comunque ammessi - ai fini della valutazione della continuità della conduzione delle superfici - i trasferimenti totali delle superfici vitate aziendali o i trasferimenti mortis causa, al netto del possesso di eventuali autorizzazioni in portafoglio.

  1. la superficie massima iscrivibile da ciascun produttore della denominazione nella misura di 4 (quattro) ettari.

VISTA la Legge ed in particolare il comma 3 dell’art. 39 che consente alle regioni, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di regolamentare l’iscrizione dei vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendica ad una data denominazione;

VISTO il Decreto Mipaaf del 18 luglio 2018, recante “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini”;

VALUTATA la documentazione allegata alle citate note del Consorzio, ed in particolare:

  • il verbale dell’Assemblea dei soci del 3 aprile 2025 ed il relativo allegato A;
  • il verbale dell’Assemblea dei soci del 26 maggio 2025;
  • l’estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 14 luglio 2025;
  • i pareri delle organizzazioni professionali di categoria;
  • la relazione tecnico economica inerente alla situazione attuale e potenziale della denominazione predisposta dal Consorzio;

VALUTATA la relazione tecnica a supporto della richiesta del Consorzio in cui sono esposti i dati delle produzioni e delle giacenze dei vini, l'andamento delle certificazioni, degli imbottigliamenti e del trend della commercializzazione;

CONSIDERATO che nella relazione tecnico economica inerente alla situazione attuale e potenziale della denominazione, il Consorzio ha evidenziato un tendenziale squilibrio tra il potenziale dell’offerta e della domanda di prodotto certificato che richiede un intervento regolatore del mercato;

RITENUTO che le misure richieste siano finalizzate a stabilizzare i prezzi delle uve e dei vini della denominazione e che, come evidenziato anche dall’analisi sull’evoluzione della denominazione nelle ultime campagne di commercializzazione e dalle previsioni di mercato, la proposta formulata dal Consorzio sia coerente con il quadro normativo che disciplina la produzione dei vini a denominazione di origine, nonché in linea con l’attuale situazione congiunturale, al fine di conseguire l’equilibrio di mercato;

CONSIDERATO che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente, pur essendo un intervento equilibratore limitato temporalmente alla vendemmia 2025, consente di sostenere il sistema vitivinicolo della denominazione DOC “Prosecco” con l’obiettivo di raggiungere una crescita dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda, in funzione dell’evoluzione dei consumi;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 98 del 25 luglio 2025, sono pervenute le 2 (due) seguenti osservazioni:

  • nota prot. n. 369408 del 28 luglio 2025 dello Studio Legale Garatti Andrea con cui si chiede che “la Regione Veneto modifichi la proposta ricevuta dal Consorzio di Tutela DOC Prosecco, di cui all’oggetto, nel seguente modo:
    • ammetta all’attingimento temporaneo e straordinario superficie a ‘Glera’ per la vendemmia 2025 e/o per le successive vendemmie, anche le aziende che hanno effettuato l’estirpo e il reimpianto all’interno dell’intervallo temporale 01.08.2018 - 31.07.2024, anche se hanno avuto la conduzione i terreni oggetto di estirpo in data successiva al 31.07.2018;
    • ammetta all’attingimento temporaneo e straordinario superficie a ‘Glera’, per la vendemmia 2025 e/o per le successive vendemmie, le aziende agricole che sono dotate di certificazioni ambientali”;
  • nota prot. n. 373958 del 30 luglio 2025 dello Studio Legale Dindo e Zorzi con cui si chiede il non “accoglimento della proposta formulata dal Consorzio Prosecco DOC relativa alla misura del cosiddetto ‘attingimento temporaneo’ trattandosi di misura illegittima perché non prevista dalla legislazione vigente, oltre che in aperta contraddizione con il blocco degli impianti tuttora vigente per la DOC Prosecco.”

CONSIDERATO che per l’osservazione di cui alla nota prot. n. 369408 del 28 luglio 2025, trasmessa al Consorzio con nota prot. n. 372331 del 30 luglio 2025, lo stesso Consorzio con nota prot. n. 136/2025 del 04 agosto 2025 (prot. regionale n. 383113 del 5 agosto 2025), relativamente:

  • l’impiego della “conduzione dei terreni in data successiva al 31.07.2018” motiva il non accoglimento argomentando che pur essendo stata valutata dal Consiglio di Amministrazione, non è stata ritenuta coerente con gli obiettivi della denominazione, più precisamente tale condizione avrebbe comportato una eccessiva piantumazione di Glera con l’impiego di autorizzazioni derivate da estirpi di vigneti piantati prima del 31 luglio 2018. Inoltre precisa che l’eliminazione, oggi, del vincolo di conduzione al 31 luglio 2018 comporterebbe una disparità di trattamento rispetto a coloro i quali avrebbero potuto effettuare un impianto analogo, ovvero con le stesse caratteristiche di quello realizzato dall’azienda che ha presentato l’obiezione;
  • il possesso di “certificazioni ambientali” motiva il non accoglimento in quanto l’impiego di tale condizione sarebbe risultato eccessivamente limitante nella gestione dell’offerta, non consentendo di raggiungere l’obiettivo fissato per l’equilibrio di mercato di 6.900 ettari di Glera.

RITENUTE condivisibili le motivazioni del Consorzio al non accoglimento delle richieste formalizzate con nota prot. n. 369408 del 28 luglio 2025;

CONSIDERATO che per l’osservazione di cui alla nota prot. n. 373958 del 30 luglio 2025 dello Studio Legale Dindo e Zorzi, rivolta all’Amministrazione relativamente al non “accoglimento della proposta formulata dal Consorzio Prosecco DOC...”, in relazione a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 39 della Legge la richiesta è da ritenersi non fondata perché il comma citato non elenca tassativamente e nominativamente gli strumenti per conseguire l’equilibrio di mercato, lasciando alle regioni, su proposta dei consorzi, le modalità più opportune per disciplinare, allo scopo, l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità;

ATTESO che l’iscrizione alla DOC “Prosecco” dei vigneti potenzialmente idonei realizzati con la varietà Glera presenti nello schedario viticolo, nei limiti e condizioni individuati dal Consorzio con nota n. 119/2025 del 23 luglio 2025, viene disposta d’intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di conseguire l’obiettivo dell’equilibrio di mercato, in deroga temporanea per la sola vendemmia 2025 alle precedenti disposizioni direttoriali;

ATTESO che, nel merito della richiesta del Consorzio DOC “Prosecco”, sono state concordate con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia le modalità operative per la gestione congiunta della misura di attingimento straordinario;

ATTESO che, stante il carattere straordinario dell’intervento limitato alla vendemmia 2025, eventuali analoghi provvedimenti per le campagne future dovranno formare oggetto di specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, secondo le disposizioni del comma 3 dell’articolo 39 della legge n. 238/2016;

ATTESO che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha in corso di adozione analogo provvedimento;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico le misure in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021 n. 851 con la quale è stato attribuito l’incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare al dott. Alberto Zannol, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54, come integrata con DGR n. 579 del 27 maggio 2024;

decreta

1. di approvare le premesse parti integranti del presente provvedimento;

2. di stabilire l’attingimento temporaneo straordinario valevole per la sola vendemmia 2025, nella misura massima di 4 (quattro) ettari per azienda, in conduzione alla data del 15 maggio 2023 e nella consistenza territoriale del fascicolo elettronico entro la medesima data (fa fede la data di protocollazione della documentazione collegata) e rivendicate dall’azienda nella dichiarazione di vendemmia 2023, della superficie vitata di Glera, iscritta allo schedario viticolo, sottoposta a blocco tipologia per la DOC Prosecco, in possesso dei requisiti stabiliti dal disciplinare, con esclusione di quella ricadente nelle DOCG “Asolo - Prosecco” e “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”:

  1. realizzata antecedentemente la data del 31 luglio 2018;
  2. impiantata tra il 1 agosto 2018 e il 31 luglio 2024, nel limite massimo per azienda di 1 (uno) ettaro - al netto di eventuali superfici, così come determinate al punto precedente, in conduzione alla data del 24 marzo 2022, salvaguardando le successioni mortis causa e i trasferimenti totali di azienda, con autorizzazioni al reimpianto originate da estirpi di vigneti, ubicati nel territorio della denominazione, con esclusione del territorio delle DOCG di cui sopra, in conduzione dell’azienda al 31 luglio 2018 e la cui comunicazione di fine estirpo è stata protocollata dagli enti competenti entro il 28 febbraio 2023, o con autorizzazioni originate da estirpi di vigneti, ubicati nel territorio della denominazione con esclusione del territorio delle DOCG di cui sopra, in conduzione dell’azienda, avvenuti entro il 31 luglio 2018;
  3. realizzata attraverso reimpianto successivo all’estirpo o reimpianto anticipato di una superficie di cui ai punti precedenti i) e ii). Con riferimento al reimpianto anticipato, la nuova superficie sarà ammessa all’attingimento solo dopo l’estirpo della superficie vitata originaria.

Sono da considerarsi ammessi - ai fini della valutazione della continuità della conduzione delle superfici - i trasferimenti totali delle superfici vitate aziendali o i trasferimenti mortis causa, al netto del possesso di eventuali autorizzazioni in portafoglio.

 3. di escludere dall’obbligo di conduzione al 15 maggio 2023 i vigneti:

  • originati da autorizzazioni di cui al punto ii) del precedente punto 2), realizzati tra il 16 maggio 2023 e il 31 luglio 2024;
  • facenti parte di trasferimento totale della superficie vitata aziendale e di trasferimenti mortis causa.

4. che in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia e gli organismi pagatori coinvolti nella gestione dello schedario vitivinicolo saranno definite le procedure per la gestione delle superfici in attingimento delle aziende con superficie produttiva ricadente nel territorio di entrambe le amministrazioni regionali;

5. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), a Valoritalia srl e al Consorzio tutela Prosecco Doc;

6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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