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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 244 del 21 luglio 2025
Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione in Via dell'Artigianato 21, Torrebelvicino (VI). Autorizzazione Integrata Ambientale DDDA n. 537 del 21.06.2021 e s.m.i. Modifica dell'AIA a seguito di: comunicazioni di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, adeguamento delle prescrizioni inerenti l'uso di rifiuti come additivi nelle linee di stabilizzazione e immobilizzazioni/solidificazione.
Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA n 537/2021 a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale assentita ai sensi del comma 1 dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 e si aggiornano le prescrizioni che regolamentano l'uso di rifiuti come additivi nelle linee di stabilizzazione e immobilizzazione/solidificazione.
Il Direttore
RICHIAMATI il Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 17 del 25.06.2021 con cui è stato rilasciato il Provvedimento Unico Autorizzatorio Regionale, la relativa Autorizzazione Integrata Ambientale Decreto del Direttore ad Interim della Direzione Ambiente n. 537 del 21.06.2021 per l’installazione sita in via dell’Artigianato 21, Torrebelvicino (VI) e i seguenti decreti di modifica:
VISTA la nota prot. n. 190/2025/VD/mp del X10.03.2025 (prot. reg. n. 121675 del 10.03.2025) con cui Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale ha richiesto di apportare alcuni adeguamenti alle prescrizioni inerenti l’utilizzo di rifiuti come additivi nelle linee di stabilizzazione e di immobilizzazione/solidificazione autorizzate con l’AIA n. 537/2021;
VISTA la nota prot. reg. n. 150129 del 24.03.2025 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha dato riscontro alla comunicazione di cui sopra precisando che le modifiche alle prescrizioni AIA richieste “sono da intendersi finalizzate non a variare le condizioni di esercizio ma a meglio precisare e chiarire l’uso degli additivi nelle linee di stabilizzazione e di immobilizzazione/solidificazione e si intendono efficaci da subito, anche nelle more dell’aggiornamento dell’AIA che avverrà alla prima occasione utile”;
VISTA la nota prot. n. 349/2025/VD/fl (prot. reg. n. 221220 del 05.05.2025 con cui, a seguito dell’avvio dell’esercizio provvisorio della sezione impiantistica “S3 Miscelazione” e con riferimento al disposto del punto 8.14 dell’Allegato A al Decreto n. 228 del 24.07.2024, la ditta ha comunicato la metodica operativa da utilizzarsi per il conferimento delle miscele prodotte a soggetti terzi autorizzati ad effettuare il loro recupero/smaltimento definitivo;
VISTA la nota prot. reg. n. 232628 del 09.05.2025 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha dato riscontro alla metodica operativa proposta dalla ditta prescrivendo l’assunzione di particolari annotazioni da riportarsi nei formulari di trasporto al fine di garantire che il recupero/smaltimento definitivo avvenga presso l’impianto di conferimento della miscela;
VISTA la nota prot. n. 356 del 06.05.2025 (prot. reg. n. 225521 del 07.05.2025) con cui la ditta, a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale, ha richiesto l’aggiornamento del gruppo di miscelazione “5a FERRO-ACCIAIO” e l’introduzione di un nuovo gruppo di miscelazione “4c-PLASTICA” a variazione dell’Allegato A2 del citato Decreto 228/2024;
VISTA la nota prot. reg. n. 253862 del 22.05.2025 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha dato riscontro alla predetta comunicazione di modifica non sostanziale e confermato la non sostanzialità della proposta nel rispetto di specifiche prescrizioni;
CONSIDERATO che ARPAV con proprio parere prot n. 57973/2025 del 30.06.2025 ha ritenuto di condividere le prescrizioni fissate nella nota regionale sopra richiamata “non rilevando ulteriori elementi tecnici di rilievo”, e stabilito al riguardo del Piano di Monitoraggio e controllo (PMC) che “non emerge la necessità di modificare il documento vigente”;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 11949/2025 del 10.02.2025 (prot. reg. con il n. 69839 del 10.02.2025) sulla versione del PMC “rev. 07 del 27.01.2025” quanto sulla versione del Piano di Gestione Operativa (PGO) rev. 4 del 28.10.2024 ARPAV ha espresso parere favorevole;
VISTO che con medesimo parere in relazione al monitoraggio delle acque sotterranee da realizzarsi in ottemperanza al disposto dell’art. 29-sexies del d.lgs.152/2006 l’Agenzia ha confermato le indicazioni precedentemente fornite alla ditta con parere prot. n. 5361 del 21.01.2025 al fine dell’aggiornamento del paragrafo 2.8 del PMC in questione da effettuarsi al seguito;
APPURATO che per la stessa modifica la Ditta ha assolto l’obbligo di versamento degli oneri istruttori dovuti trasmettendo la relativa attestazione di pagamento (assunta al prot. reg. n. 304115 del 20.06.2025);
CONSIDERATO che la comunicazione di modifica trasmessa, ai sensi del co. 1 dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 nonché quella relativa rispettivamente agli adeguamenti alle prescrizioni inerenti l’utilizzo di rifiuti come additivi nelle linee di stabilizzazione e di immobilizzazione/solidificazione autorizzate richiedono l’aggiornamento dell’AIA n. 537 del 21.06.2021;
RITENUTO inoltre che le metodiche operative da utilizzarsi per il conferimento di miscele a destino finale secondo quanto comunicato dalla ditta con la citata nota prot. n. 349/2025/VD/fl (prot. reg. n. 221220 del 05.05.2025) non siano in contrasto con la prescrizione del punto 8.14 dell’Allegato A al Decreto 228 del 24.07.2024. Pertanto la Ditta è tenuta esclusivamente le ad integrare i formulari di trasporto con le annotazioni come nel seguito riportate:
VISTO il d.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
VISTA la l.r. n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”;
RITENUTO la l. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo con identificativo n. 01230225567437 per il rilascio del provvedimento;
decreta
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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