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Bur n. 113 del 19 agosto 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 232 del 03 luglio 2025

ELITE AMBIENTE S.r.l. - Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con ubicazione installazione in via Pigafetta, 38 Grisignano di Zocco (VI). Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al PAUR n. 4/2020 e ss.mm.ii. Modifica dell'AIA a seguito di ispezione integrata ambientale e di istanza di aggiornamento al DM n. 127/2024 sulla cessazione di qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al PAUR n. 4/2020 a seguito dei rilievi dell'ispezione integrata ambientale riportati nella relazione ARPAV n. 103235/2024 e a seguito di istanza di aggiornamento al DM n. 127/2024.

Il Direttore

RICHIAMATA l’AIA rilasciata con PAUR n. 4/2020, come modificata con i decreti:

  • n. 54/2023 di approvazione gruppi di miscelazione, recepimento di modifiche assentite ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, adeguamento al DM n. 188/2020, al DM n. 152/2022, al parere ARPAV di cessazione qualifica di rifiuto “caso per caso” ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, alle proposte ARPAV di cui alla relazione di Ispezione Integrata Ambientale comprensive dell’applicazione delle BAT di settore;
  • n. 270/2023 di aggiornamento della planimetria generale dell’installazione a seguito di modifica non sostanziale (art. 29-nonies del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.);
  • n. 277/2024 di modifica delle aree di stoccaggio e lavorazione e adeguamento del sistema di aspirazione con realizzazione di nuovi punti di emissione;

CONSIDERATO che con il sopracitato decreto n. 277 del 16.09.2024 è stata autorizzata la realizzazione di due nuovi punti emissivi (Camino 4 e Camino 5);

PRESO ATTO degli esiti dell’Ispezione Integrata Ambientale di cui alla relazione ARPAV 103235/2024 (prot. reg. n. 584993 del 15/11/2024) e delle prescrizioni notificate da ARPAV alla Ditta con nota n. 102818 del 13/11/2024 e asseverate con nota n. 103282 del 14/11/2024, comprensive della richiesta di presentazione di un progetto per la rivisitazione complessiva dei camini n.1, 2 e 3;

VISTA la nota prot. reg. n. 601711 del 27.11.2024 con cui, a seguito degli esiti dell’Ispezione Integrata Ambientale e delle prescrizioni asseverate da ARPAV, la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha richiesto alla Ditta la presentazione di specifica documentazione di adeguamento impiantistico e gestionale;

VISTA la documentazione presentata dalla Ditta con note acquisite al prot. reg. n. 14941 e n. 15017 del 13.01.2025 comprensiva anche di una versione aggiornata del PMC/PGO (rev. 7);

PRESO ATTO inoltre che detta documentazione risulta comprensiva di una verifica tecnica a firma di tecnico abilitato; che attesta l’efficienza e la conformità dei sistemi di aspirazione e abbattimento;

VISTA la nota prot. reg. n. 44123 del 27.01.2025 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 ha comunicato l’avvio del procedimento per la modifica dell’AIA e del PMC e ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi (CdS);

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi del 07.02.2025 trasmesso con nota prot. reg. n. del 03.03.2025, con cui è stata richiesta documentazione integrativa;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota del 27.03.2025 acquisita al prot. reg. n. 159350 del 27.03.2025, comprensiva anche di una ulteriore modifica non sostanziale per il miglioramento nella gestione delle acque di prima pioggia e del sistema antincendio;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 13 maggio 2025, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 260453 del 26.05.2025, che ha approvato gli interventi di adeguamento;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 306393 del 23/06/2025, con cui la Ditta ha trasmesso ulteriori precisazioni sulle portate del Camino 1 e Camino 5 in riscontro alle indicazioni della Conferenza di Servizi;

VISTA la nota del 21.03.2025 (prot. reg. n. 148601 del 24.03.2025) con cui la Ditta ha presentato istanza di adeguamento alla nuova normativa nazionale riguardante la produzione di EOW inerti (DM 127/2024);

RICHIAMATO che con l’istanza di adeguamento al DM n. 127/2024 la Ditta prevede:

  • l’estensione della gestione ai sensi del DM n. 127/2024 a tutti i codici EER previsti in Allegato 1 al medesimo decreto, compresi il codice 170504 con tutte le classi granulometriche (escluse le terre provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica) e il codice 200301 (limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione);
  • l’estensione a tutti gli usi previsti dal DM n. 127/2024 (in base a quanto indicato in allegato 5 all’istanza);
  • il rispetto integrale di quanto previsto dal DM n. 127/2024 in merito ai criteri di qualità tecnica e ambientali dell’aggregato recuperato, la dichiarazione di conformità e il prelievo dei campioni;
  • l’assenza di ulteriori adeguamenti rispetto alle verifiche sui rifiuti in ingresso, il sistema di gestione, la lavorazione e il deposito.

ATTESO che ELITE AMBIENTE S.r.l. risulta già autorizzata alla produzione di EOW inerti secondo quanto previsto dall’abrogato DM 152/2022 e alla produzione di aggregati “caso per caso” come da Decreto della giunta Regionale n. 54 del 24/10/2023;

VISTA la nota prot. reg. n. 209870 del 24.04.2025 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica in qualità di Autorità competente ha avviato il procedimento di aggiornamento dell’AIA e richiesto osservazioni agli Enti;

VISTO il parere ARPAV prot. n. 43657/2025 del 14.05.2025 (prot. reg. 241751 del 15.05.2025) in merito all’adeguamento al DM n. 127/2024;

ATTESO inoltre che la Conferenza di Servizi nella seduta del 13 maggio 2025 ha convenuto che “L’approvazione del PMC avverrà a seguito del suo aggiornamento alle indicazioni di ARPAV nonché alla definizione degli aspetti inerenti l’adeguamento al nuovo DM 127/2024 sulla cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti […]”;

VISTE le modifiche/integrazioni richieste da ARPAV in merito al PMC/PGO (rev. 08 del 26.03.2025), come allegate al verbale della su citata Conferenza;

VERIFICATO in relazione alla comunicazione della modifica 29-nonies (nota del 27.03.2025 assunta al prot. reg. n. 159350 del 27.03.2025) il pagamento degli oneri istruttori di cui alla ricevuta acquisita al prot. reg. n. 280917 del 09.06.2025;

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 280917 del 09.06.2025, la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo con identificativo n. 01230481597048 per il rilascio del provvedimento;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;

VISTA la l.r. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTA la l. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Il layout impiantistico di cui all’Allegato A al decreto n. 277 del 16.09.2024 è sostituito dall’Allegato A al presente provvedimento, comprensivo dell’individuazione dei punti di emissione (Elaborato C 11 del 24/03/2025 rev. 2).

3. Il layout degli scarichi di cui all’Allegato B del Decreto n. 277 del 16.09.2024 è sostituito dall’Allegato B al presente provvedimento (Elaborato C10 del 20/03/2025 rev.4).

4. Ogni riferimento al DM n. 152/2022 introdotto con decreto n. 54/2023 nel PAUR n. 4/2020, è da intendersi sostituito con il riferimento al DM n. 127/2024. In particolare:

4.1. Le lettere a) e b) del punto 7.14, già modificato con decreto 54/2023, sono da intendersi sostituite come segue:

“a) aggregati recuperati prodotti ai sensi del DM n. 127/2024 per tutti gli usi previsti dal medesimo decreto nel rispetto delle prescrizioni definite al punto 17”;

b) SOPPRESSA.

4.2. Il punto 17 già modificato con decreto 54/2023 è da intendersi sostituito come segue:

17. La produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto come aggregati recuperati in conformità al DM n. 127/2024 deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

17.1 il gestore è tenuto al rispetto integrale delle disposizioni del DM n. 127/2024; in particolare deve essere garantito il rispetto dei requisiti tecnici ed ambientali in relazione agli scopi specifici dell’aggregato;

17.2 i codici ammessi alla lavorazione sono quelli elencati in Allegato 1-tabella 1 al DM n. 127/2024, nel rispetto delle provenienze, caratteristiche e limitazioni indicate nel decreto medesimo; in particolare:

  • per il codice 170504, la ditta è tenuta a verificare in sede di accettazione del rifiuto e, ove possibile, in sede di omologa l’adeguatezza del rifiuto in ingresso in relazione alla tecnologia adottata e alle caratteristiche prestazionali degli EoW da ottenere;
  • per il codice 200301 tipologia e provenienza dei rifiuti devono essere accertate in sede di omologa;

17.3 i rifiuti sottoposti a recupero ai sensi del DM n. 127/2024 devono essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti presenti in installazione”.

4.3. La parte I della tabella 12 di cui al decreto n. 54/2023 è da intendersi integralmente sostituita con l’elenco di cui alla Tabella 1 Allegato 1 del DM n. 127/2024.

5. Il punto n. 23 e relativi sottopunti del PAUR n. 4/2020 e ss.mm.ii. sono integralmente sostituiti come segue:

 “Emissioni in atmosfera

23. di autorizzare, ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006, le emissioni in atmosfera per i punti di emissione sotto elencati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

23.1. sono stabiliti i seguenti valori limite di emissione:

Camino (n°)

Sistema di trattamento

Reparto

Portata* (Nm3/h)

Inquinante

Limiti (mg/Nm3)

CAMINO 1

Filtrazione a secco con filtro a maniche a tessuto

-Linea plastica

10.000

Polveri

5

-Linea metalli

5.000

Polveri

5

-Linea vetro

5.000

Polveri

5

-Trituratore CSS

12.000

Polveri

5

TVOC**

30

-Vasca D3A

19.000

Polveri

5

TVOC**

30

-Vasca D4A

19.000

Polveri

5

TVOC**

30

Portata disponibile

20.000

-

-

CAMINO 2

Adsorbimento chimico/fisico su carboni attivi

Cabina travaso B1

3.000

Polveri

10

TVOC**

20

CAMINO 3

filtrazione a secco con Filtro a maniche a tessuto

Triturazione in Capannone C

4.850

Polveri

5

CAMINO 4

Adsorbimento a carboni attivi

Cabina travaso D1 e sfiati serbatoi D2

3.500

Polveri

10

TVOC**

20

HCl

5

HF

5

H2S

5

NH3

20

CAMINO 5

Filtro a maniche

Capannone D: Vasca D5 e trituratore

9.000

Polveri

5

Capannone E: Pressa

4.800

Polveri

5

Portata disponibile

9.000

-

-

 

NOTE

Portata: è ammesso un range di variabilità di ±20%. A fronte di riscontri analitici con portate misurate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell’art. 271 comma 13 del d.lgs. 152/2006.

**Da determinarsi secondo la norma UNI EN 12619.
 

23.1 per quanto non espressamente normato dal presente provvedimento restano fermi i limiti di cui al d.lgs. n. 152/2006 All. I alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;

23.2 i sistemi di captazione ed abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento e devono garantire l’efficacia della captazione e dell’abbattimento; le manutenzioni e i controlli da eseguire sui filtri a maniche e sui carboni attivi devono essere esplicitati nel PMC/PGO;

23.3 i camini devono essere dotati di punti di prelievo nel rispetto delle condizioni per l’accesso in sicurezza, il trasporto in quota della strumentazione e la presenza delle dotazioni in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente UNI EN 15259 e dal d.lgs. n. 81/2008;

23.4 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono indicati nel PMC; per il Camino 1 e il Camino 5 per i quali sono definite diverse configurazioni di esercizio, le analisi dovranno essere effettuate per ciascuna configurazione attivata; i verbali di prelievo e i rapporti di prova degli autocontrolli devono riportare le informazioni relative ai parametri di esercizio (incluse quantità e tipologia di rifiuti trattati) nel periodo interessato dal campionamento;

23.5 nelle diverse configurazioni di progetto i sistemi di captazione ed abbattimento emissioni afferenti al Camino 1 e al Camino 5 devono operare alternativamente in maniera da garantire l’aspirazione per singola configurazione; il rispetto dei VLE degli inquinanti per ciascuna configurazione di aspirazione relativa al Camino 1 e al Camino 5 è verificato secondo la formula di cui all’art. 271 c. 13 del d.lgs. n. 152/2006, sulla base della portata individuata per ciascuna configurazione;

23.6 deve essere previsto un sistema di controllo automatico dell’attivazione alternata e mutualmente esclusiva delle configurazioni di aspirazione previste per il Camino 1 e il Camino 5; deve inoltre essere prevista la rilevazione delle ore di funzionamento degli impianti in ciascuna configurazione de esercizio, da riportare in apposito registro, secondo le modalità indicate nel PMC;

23.7 entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la ditta è tenuta a comunicare a Regione, Provincia, ARPAV, l’installazione dei sistemi di controllo automatico al Camino C1; sono confermati gli obblighi di comunicazione e monitoraggio indicati ai punti 5 e 6 del decreto n. 277/2024 relativamente al Camino 5, ancora da realizzare;

23.8 resta fermo che nelle vasche D3A e D4A afferenti al Camino 1 potranno essere gestiti esclusivamente i gruppi di miscelazione destinati a trattamento chimico-fisico di rifiuti solido-pastosi (gruppo 4 pericolosi in D4A e gruppo 6 non pericolosi in D3A) e i gruppi con destino a discarica (gruppo 8 pericolosi in D4A e gruppo 9 non pericolosi in D3A);

23.9 la cabina di lavorazione B1 afferente al Camino 2, e la cabina D1, afferente al Camino 4, devono essere dotate di appositi sistemi di chiusura automatica e segnalazione acustica e visiva della messa in funzione dell’aspirazione con tacitamento solo a seguito di chiusura delle cabine; per il Camino 4 l’avvio dell’aspirazione deve essere garantito anche manualmente per le fasi di carico/scarico serbatoi secondo procedure da definire nel PMC/PGO;

23.10 entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la ditta è tenuta ad integrare il collaudo del Camino 4 con la rilevazione dei parametri relativi agli acidi/basi di cui alla tabella sopra riportata;

23.11 durante la triturazione in capannone C deve essere garantita l’attivazione del relativo sistema di nebulizzazione;

23.11 qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento (compresa la manutenzione ordinaria preventiva o straordinaria successiva), deve comportare la fermata del ciclo tecnologico ad essi collegato, che può essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento;

23.12 i dati relativi ai controlli analitici discontinui delle emissioni convogliate a camino devono essere annotati su apposito registro secondo quanto previsto al punto 2.7. dell’Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006;

23.13 i casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell’attività) devono essere annotati su apposito registro secondo quanto previsto al punto 2.8. dell’Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006;

6. La Ditta è tenuta a garantire adeguata formazione e addestramento del personale;

7. La prescrizione 25.4 del PAUR 4/2020 è integralmente sostituita dalla seguente:

25.4 ogni variazione del PMC/PGO deve essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV ed è soggetta all’approvazione della Regione previa acquisizione del parere di ARPAV”.

8. Si dà atto che, a seguito dei lavori di adeguamento previsti dalla planimetria C10 in Allegato B al presente provvedimento, il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia è integrato con stadi di filtrazione a quarzite e carboni attivi; la ditta è tenuta a comunicare l’avvio e la fine dei lavori e a trasmettere un aggiornamento del collaudo del sistema di trattamento delle acque entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori;

9. Al punto 24 del PAUR n. 4/2020 e ss.mm.ii. sono aggiunti i seguenti sottopunti:

“24.7 i pozzetti di campionamento devono essere conformi alle norme UNICHIM o analoghe in modo da permettere il prelievo manuale o con attrezzatura automatica;

24.8 la ditta dovrà comunicare ad ARPAV l’esecuzione dell’attività di autocontrollo sulle acque di prima e seconda pioggia contestualmente alla comunicazione inviata al laboratorio incaricato per l’effettuazione delle stesse;

24.9 le pompe sommerse di rilancio e le strutture impiantistiche di difficile accesso e non facilmente visibili/ispezionabili devono essere equipaggiate con sistemi di allarme di mal funzionamenti/guasti.”

10. In conformità alle prescrizioni 22.8 e 26.2 del PAUR 4/2020, la ditta è tenuta a garantire l’integrità dei piazzali, completando i lavori di rifacimento del corridoio centrale entro il 31/08/2025.

11. Entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta è tenuta a trasmettere a Regione, ARPAV, Provincia, l’aggiornamento del PMC/PGO.

12. Sono fatte salve, per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento, le indicazioni e prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 4 del 14.01.2020 e ss.mm.ii.

13. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l’attività autorizzata, con l’estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.

14. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 0044123 del 27.01.2025.

15. Il presente provvedimento è notificato a ELITE Ambiente S.r.l. e comunicato al Comune di Grisignano di Zocco (VI), Provincia, ARPAV.

16. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

17. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

18. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

232_AllegatoA_DDR_232_03-07-2025_562376.pdf
232_AllegatoB_DDR_232_03-07-2025_562376.pdf

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