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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 220 del 24 giugno 2025
Ecorex s.r.l. installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con ubicazione e sede legale in Monselice (PD), via Umbria 1, PAUR n.4/2021, AIA n. 11/2021. Modifica dell'AIA a seguito di comunicazioni di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006.
Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA n. 11/2021 a seguito di comunicazioni di modifica non sostanziale assentite ai sensi del comma 1 dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 inerenti modifiche alle planimetrie per ampliamento dell'installazione e riorganizzazione interna, aggiornamento linee impiantistiche, estensione dei codici EER oggetto di riduzione volumetrica e miscelazione.
Il Direttore
RICHIAMATA l’AIA n. 11/2024 rilasciata con il PAUR 4/2021, come modificata dai decreti:
VISTA la nota del 20.06.2025 (prot. reg. n. 332626 del 21.06.2023) con cui Ecorex s.r.l., a seguito delle operazioni di collaudo ha rinnovato, con alcune semplificazioni, la comunicazione di modifica non sostanziale presentata con nota prot. reg. n. 587742 del 20/12/2022 al tempo parzialmente assentita, per la riorganizzazione gestionale delle aree di lavorazione e di stoccaggio con ridistribuzione degli spazi a disposizione delle operazioni di recupero afferenti alle aree C5, C6/C7, C9p, C11 e C12 e per l’ottimizzazione delle fasi di caricamento in tramoggia attraverso il posizionamento di un nastro trasportatore;
VISTA la nota prot. reg. n. 0406720 del 28.07.2023 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha richiesto l’invio di documentazione integrativa;
VISTO la nota del 14.07.2023 (prot. reg. n. 0403049 del 26.07.2023) con cui la Ecorex s.r.l. ha comunicato ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 una ulteriore modifica non sostanziale inerente una nuova configurazione interna dell’installazione da attuarsi mediante l’individuazione di specifica area da destinare alla gestione di tessili di marca;
VISTA la nota prot. reg. n. 0414984 del 02.08.2023 con cui con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha riscontrato la modifica del 14.07.2023, rinviando la valutazione relativa alla modifica del 20.06.2023;
APPURATO che relativamente alla modifica non sostanziale di cui al prot. reg. n. 0403049 del 26.07.2023 la ditta ha provveduto ad effettuare il versamento relativo agli oneri istruttori trasmettendo l’attestazione di pagamento al prot. reg. n. 509017 del 19.09.2023;
VISTA la nota del 29.09.2023 (prot. reg. n. 528880 del 29/09/2023) con cui ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 è stata richiesta la modifica del layout dell’impianto a seguito dell’acquisizione di nuovo capannone e della conseguente riorganizzazione delle aree di stoccaggio del sito anche con riferimento alle aree esistenti, compresa la riorganizzazione delle aree già interessate dalla comunicazione del 20.06.2023;
VISTA la nota prot. reg. n. 560794 del 16.10.2023 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha riscontrato con prescrizioni la modifica;
CONSIDERATO inoltre che in merito agli apporti in pubblica fognatura degli scarichi previsti dal progetto di adeguamento delle acque meteoriche l’Autorità competente ha ritenuto di dover acquisire il parere di competenza di Acquevenete S.p.a., gestore del servizio idrico pubblico;
VISTO il parere di Acquevenete S.p.a. n° CAS-668517-L2W8K4 del 21/11/2023 (prot. reg. n. 630266 del 24/11/2023), con cui si autorizza, nel rispetto di particolari prescrizioni, il recapito in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal piazzale dell’installazione;
ATTESO che il predetto parere stabilisce che l’autorizzazione sia ricompresa nell’Autorizzazione Integrata Ambientale e che la relativa validità sia subordinata alla durata dell’AIA;
VISTA la nota ARPAV prot. n. 2023 - 0103006 / U del 22.11.2023 (prot. reg. n. 625990 del 22.11.2023) che ha richiesto di “provvedere all’aggiornamento del PMC rev. 04 del 05/12/2022, inserendo le modifiche attuate con la modifica […] la sezione del PMC relativa al Piano di Gestione dovrà essere aggiornata in relazione ai controlli e alle manutenzioni delle nuove linee impiantistiche”;
VISTA la nota del 23.07.2024 (assunta la prot. reg. al n. 367745 del 23.07.2024) con cui per tale modifica la Ditta ha comunicato l’avvio dei lavori e, in merito ai previsti adempimenti edilizi della modifica in questione, la presentazione della pratica di SCIA (n. 03067740245-12092023-1818) e la richiesta della valutazione delle modifiche in progetto ai fini antincendio (protocollo del comando VV.F. di Padova al prot. n.20896 del 01/07/2024); la documentazione comprende le planimetrie aggiornate;
CONSIDERATO che con la nota di cui sopra la Ditta ha inoltre dato riscontro alle richieste di ARPAV come riportate nello specifico parere prot. n. 2023 - 0103006 / U del 22.11.2023 e trasmesso, inoltre, una versione aggiornata del PMC/PGO (rev. 05 del 17.07.2024”
APPURATO che per la stessa modifica la Ditta ha assolto l’obbligo di versamento degli oneri istruttori dovuti trasmettendo la relativa attestazione di pagamento (assunta al prot. reg. n.659439 del 12.12.2023);
VISTA la nota prot. reg. 144775 del 20.03.2025, sostituita parzialmente con nota prot. reg. n. 168926 del 02.04.2025 con cui, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, la Ditta ha comunicato un’ulteriore modifica non sostanziale consistente nell’introduzione di una nuova linea di triturazione (ausiliaria all’esistente), di una nuova pressa e nell’integrazione di alcuni codici EER per l’operazione di riduzione volumetrica e miscelazione in deroga;
VISTA la nota prot. reg. n. 201932 del 18.04.2025 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha riscontrato con prescrizioni la modifica;
VISTA la nota ARPAV prot. n. 44164/2025 del 15.05.2025 (prot. reg. n. 243839 del 16.05.2025) con cui si è richiesto di:
APPURATO che per la stessa modifica la Ditta ha assolto l’obbligo di versamento degli oneri istruttori dovuti trasmettendo la relativa attestazione di pagamento (assunta al prot. reg. n. 239168 del 14.05.2025);
CONSIDERATO che le comunicazioni di modifica trasmesse ai sensi del co. 1 dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 richiedono l’aggiornamento dell’AIA 11/2021;
RILEVATO che l’aggiornamento dell’AIA 11/2021 comporta la sostituzione dell’“Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni” e delle planimetrie; in particolare sono da adottarsi la planimetria della gestione rifiuti/emissioni in atmosfera Elaborato AIA C9 rev.00 del 12.05.2025 e la planimetria della gestione delle acque meteoriche e scarichi Elaborato AIA C8-C10 rev. 01 del 08.07.2024;
VISTO il d.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
VISTA la l.r. n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”
VISTA la l. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. L’Allegato A1 dell’AIA n. 11/2021, già sostituito con l’Allegato A del Decreto 68/2023, è ulteriormente sostituito dall’Allegato Al del presente provvedimento.
3. L’Allegato A2 dell’AIA n. 11/2021, relativo alla gestione rifiuti e alle emissioni in atmosfera, già sostituito con l’Allegato B del Decreto 68/2023, è ulteriormente sostituito dall’Allegato A2 al presente provvedimento (Elaborato AIA C9 rev.00 del 12.05.2025).
4. L’Allegato A3 dell’AIA n. 11/2021, relativo alla gestione delle acque meteoriche è sostituito con l’Allegato A3 del presente provvedimento (Elaborato AIA C8-C10 rev. 01 del 08.07.2024).
5. Per gli interventi di adeguamento dell’installazione restano fermi gli obblighi di cui all’art. 25 della LR n. 3/2000; in sede di collaudo funzionale dovrà essere allegata una relazione atta a verificare la rispondenza con l’art. 39 del PTA e con la DGR n. 80/2011, sulla base delle analisi delle acque di seconda pioggia.
6. Il punto 16.10 dell’Allegato A all’AIA n. 11/2021 è sostituito come segue:
“16.10 riduzione volumetrica [R12] mediante pressa schiaccia fusti (Area P1 e Area C10) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, su singole partite di rifiuti in ingresso o su più partite di rifiuti in ingresso aventi stesso CER e, se pericolosi, stesse HP, per reindirizzarli a successivi impianti di recupero, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 22”.
7. Al punto 16 dell’Allegato A all’AIA n. 11/2021 è aggiunto il punto seguente:
“16.18 lavaggio [R12/D13] dei codici EER 191211*/191212 esitanti dalla pressatura dei codici EER 160303*, 160304, 160305*, 160306, 200129*, 200130 costituiti da cosmetici; il rifiuto pericoloso può essere declassificato solo qualora il lavaggio abbia asportato i residui di sostanze pericolose; le acque di lavaggio devono essere gestite come rifiuto prodotto dalla ditta, con modalità di verifica da indicare nel PMC/PGO.”
8. Al punto 20 dell’Allegato A all’AIA n. 11/2021 sono aggiunti i punti seguenti:
“20.32 Nelle aree esterne è ammesso esclusivamente lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi, di EoW e di imballaggio vergini; non è ammesso in ogni caso lo stoccaggio esterno di rifiuti che, ancorché non pericolosi, possano causare il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente”.
9. Il punto n. 28.3.3 dell’Allegato A all’AIA n. 11/2021 è sostituito come segue:
“28.3.3 il sistema di captazione e trattamento afferente al Camino 3 è posto a servizio delle linee di triturazione e del serbatoio di miscelazione; le linee di triturazione afferenti al Camino 3 dovranno operare in modalità alternata e mutualmente esclusiva; deve essere installato un sistema di intercettazione del tratto afferente a ciascun trituratore allo scopo di evitare l’immissione di aria “falsa” in fase di inattività; l’aspirazione afferente al sistema di abbattimento del Camino C3 deve essere garantita in caso di attivazione di ciascuna linea di triturazione e in caso di attivazione dell’agitatore nel serbatoio di miscelazione;”.
10. Il punto 29 dell’Allegato A all’AIA n. 11/2021 è sostituito come segue:
29. Si autorizzano, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, nonché sulla base del parere di compatibilità idraulica e delle prescrizioni impartite dal Gestore della rete fognaria Acque Venete S.p.A. con Provvedimento n° CAS-172730-X1P4G5 del 14.05.2020 (prot. reg. 195816 del 18/05/2020) e n° CAS-668517-L2W8K4 del 21/11/2023 (prot. reg. n. 630266 del 24/11/2023):
29.1 gli scarichi, denominati SF3 e SF5 nella planimetria in Allegato A3, delle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento di piazzali, superfici di transito e manovra automezzi, nella rete fognaria urbana delle acque nere, previo trattamento di dissabbiatura e disoleatura a coalescenza, nel rispetto dei limiti di Tabella 3, colonna scarico in rete fognaria dell’Allegato V alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006;
11. Il punto 30 dell’Allegato A all’AIA n. 11/2021 è sostituito come segue:
“30. Si prende del fatto che:
30.1 le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici sono direttamente conferiti alla rete fognaria urbana delle acque nere, attraverso gli scarichi SF1 e SF7;
30.2 le acque di dilavamento ricadenti sulle coperture vengono raccolte e convogliate nella rete comunale delle acque bianche attraverso gli scarichi SF2 e SF8;
30.3 le acque di seconda pioggia, derivanti dal dilavamento di piazzali, superfici di transito e manovra automezzi, vengono convogliate nella rete comunale acque bianche attraverso lo scarico SF4 e SF6,”
30. Entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta è tenuta a trasmettere a Regione, ARPAV, Provincia, l’aggiornamento del PMC/PGO rev. 05 del 17.05.2024 per il recepimento delle modifiche di cui al presente provvedimento tenuto conto della nota ARPAV 44164/2025 (prot. reg. n. 243839 del 16.05.2025).
31. Sono fatte salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 11 del 27.01.2021 e ss.mm.ii.
32. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 201932 del 18.04.2025.
33. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
34. Il presente provvedimento è notificato alla Ecorex s.r.l e comunicato a Comune di Monselice (PD), Provincia di Padova, ARPAV e Società Acquevenete S.p.A.
35. Il presente provvedimento assume efficacia dalla data di notifica di cui al punto precedente.
36. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l’attività autorizzata, con l’estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.
37. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
38. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
39. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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