Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 113 del 19 agosto 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 217 del 17 giugno 2025

COSMO Tecnologie Ambientali S.r.l. (C.T.A.) - Sede legale e ubicazione installazione in Comune di Noale (VE), via Mestrina 46X. Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l'adeguamento alle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per attività di gestione rifiuti di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 03.04.2006 n. 152/2006. Il riesame è comprensivo dell'adeguamento alla DGR n. 119/2018 in tema di miscelazione e delle modifiche non sostanziali assentite ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia alla COSMO Tecnologie Ambientali S.r.l., l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, per la verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, per l'installazione ubicata a Noale (VE), via Mestrina 46X. Il provvedimento di riesame recepisce gli indirizzi tecnici sull'attività di miscelazione di cui alla DGR n. 119/2018 e alcune modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006.

Il Direttore

VISTO il Decreto n. 45 del 15/12/2016 con il quale è stata rilasciata alla COSMO AMBIENTE S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’allegato VIII, alla Parte II del d.lgs. 03.04.2006 n. 152;

VISTO il Decreto n. 20 del 14/02/2017 con il quale è stata volturata la titolarità dell’AIA a favore della COSMO Tecnologie Ambientali S.r.l.;

VISTO il Decreto n. 77 del 06/09/2017 con il quale è stato integrato l’Allegato “A” dell’AIA a causa della mancata inclusione di alcuni codici per mero errore materiale;

VISTO il Decreto n. 50 del 20/07/2018 con il quale sono state integrate in AIA le operazioni di miscelazione, anche in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006 (Sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2017);

VISTO il Decreto n. 39 del 02/04/2019 di integrazione dell’AIA per l’introduzione di adeguamenti a seguito di ispezioni presso l’installazione, modifiche non sostanziali, atto di assenso di Veritas S.p.A., emanazione del DM 69 del 28 marzo 2018;

VISTO il Decreto n. 37 del 16/01/2020 di aggiornamento dell’AIA con il quale, a seguito di comunicazioni di modifica non sostanziale, sono stati integrati alcuni codici e nuove operazioni di trattamento con relative prescrizioni;

VISTO il Decreto n. 673 del 21/07/2020 che modifica la prescrizione relativa al destino di taluni rifiuti esitanti dalla lavorazione autorizzata con DDDA n. 37 del 16/01/2020;

VISTA la nota prot. n. 95804 del 28/02/2020 con cui si comunica l’avvio del procedimento di riesame dell’AIA n. 45 del 15/12/2016 e ss.mm.ii ai sensi dell’art. 29- octies del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che il riesame è finalizzato alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;

VISTA la nota CTA/AU/01_20/LP (reg. 02.92) del 16/01/2020 (prot. reg. n. 21969 pari data) con cui la Ditta chiede alcune modifiche ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 per talune attività di trattamento rifiuti condotte presso l’installazione;

VISTA la nota prot. reg. n. 96402 del 28/02/2020 con cui vengono parzialmente accolte le modifiche;

VISTA la nota CTA/AU/29_20/LP (reg. 02.94) del 16/09/2020 (prot. reg. n. 385930 del 21/09/2020) con cui la Ditta comunica alcune modifiche ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 per il potenziamento della linea di aspirazione posta a servizio della Zona A e per l’approntamento di una nuova postazione a servizio del mescolatore;

VISTA la nota prot. reg. n. 423952 del 06/10/2020 con la quale si sono assentite le modifiche;

VISTA la nota CTA/AU/42_22/LP (reg. 02.96) del 21/12/2020 (prot. reg. n. 548731 del 24/12/2020) con cui la Ditta, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, ha comunicato di voler apportare alcune modifiche gestionali e al layout dell’installazione;

VISTO il parere ARPAV n. 2021-0006037/U del 25/01/2021;

VISTA la nota prot. reg. n. 35488 del 26/01/2021 con la quale si sono assentite le modifiche nel rispetto di alcune prescrizioni;

VISTA la nota CTA/AU/14_21/LP (reg. 02.99) del 31/03/2021 con cui la Ditta ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 chiede di apportare alcune modifiche per la realizzazione di una tettoia in Area L e per l’impiego di un nuovo macchinario semovente a servizio delle operazioni di vagliatura;

VISTA la nota prot. reg. n. 182507 del 21/04/2021 con la quale si sono assentite parzialmente le modifiche e si è richiesta documentazione integrativa;

VISTA la nota prot. reg. n. 240937 del 26/05/2021 con cui si dà riscontro conclusivo alle modifiche a seguito delle integrazioni acquisite con nota n. CTA/UA/15_21/LP (reg. 02.99) del 23.04.2021 (prot. reg. n. 188098 del 26.04.2021);

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 199102 del 30/04/2021, con la quale la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, alcune modifiche relative al potenziamento del sistema di aspirazione e trattamento emissioni aeriformi dei capannoni delle zone A e C, posizionamento di una stazione per lo svuotamento di big-bag, interventi migliorativi al box A2, modifiche alle operazioni e introduzione del trattamento di essiccazione fanghi, caratterizzazione analitica dei rifiuti liquidi utilizzati come additivi;

VISTA la nota prot. n. 273050 del 16/06/2021 con la quale si è dato parziale riscontro alle modifiche e demandato la valutazione istruttoria di alcune di esse alla prima Conferenza di Servizi indetta per il riesame dell’AIA;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 255042 del 04/06/2021, con la quale la Ditta, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, ha comunicato la modifica relativa all’incremento temporaneo (fino al 31.01.2022) della capacità massima di messa in riserva di rifiuti non pericolosi, per un quantitativo pari a 6000 tonnellate;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 272196 del 16/06/2021, con la quale la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, la modifica relativa all’implementazione di alcune migliorie tecnologiche al sistema di trattamento delle acque meteoriche;

VISTA la nota prot.reg. n. 286803 del 24/06/2021 che rinvia le valutazioni di cui alle sopra citate comunicazioni del 04/06/2021 e del 16/06/2021 alla prima seduta della Conferenza di Servizi per il riesame;

VISTA la nota n. prot. 9419 del 28/06/2021 (prot. reg n. 302361 del 05/07/2021) con cui il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive rilascia parere favorevole in merito alle migliorie tecniche proposte dalla Ditta sul trattamento delle acque meteoriche;

VISTA la nota prot. n. 315643 del 14/07/2021 con cui, a seguito della Conferenza di Servizi del 02/07/2021, è stato dato riscontro alle modifiche di cui alle note acquisite al prot. reg. n. 199102 del 30/04/2021 – n. 255042 del 04/06/2021 e n. 272196 del 16/06/2021;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 301000 del 05/07/2021, con la quale la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, la modifica relativa all’inserimento di due nuovi impianti semoventi di vagliatura;

VISTA la nota prot. reg. n. 344519 del 02/08/2021 con la quale, a seguito della Conferenza di Servizi del 20/07/2021, è stato dato riscontro positivo alla modifica;

VISTO l’atto di assenso di Veritas Spa n. 28396/22 del 01/04/2022 (prot. reg. n. 155324 del 05/04/2022);

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 216111 del 12/05/2022, con la quale la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, la modifica relativa all’impiego di parte della Zona L per attività di stoccaggio e accorpamento di rifiuti non pericolosi;

VISTA la nota prot. reg. n. 306665 dell’11/07/2022 con la quale si è assentita la modifica;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 284649 del 24/06/2022, con la quale la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, la modifica relativa alle modalità di gestione di talune tipologie di rifiuti in stoccaggio presso l’installazione;

VISTA la nota prot. reg. n. 290509 del 29/06/2022, con la quale si è assentita la modifica;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 316668 del 18/07/2022 con la quale la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, una modifica sulle modalità per la gestione di rifiuti non idonei ai criteri di ammissibilità del sito di deposito definitivo e sulle operazioni di pretrattamento da ricomprendersi nei trattamenti D9;

VISTA la nota prot. reg. n. 394639 del 02/09/2022, con la quale si è assentita la modifica nel rispetto di alcune prescrizioni, contestualmente richiedendo alla Ditta la presentazione di documentazione integrativa per il riesame con valenza di rinnovo dell’AIA avviato con prot. reg. n. 95804 del 28/02/2020;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 450529 del 30/09/2022 con la quale la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, una modifica relativa alla richiesta di assenso, in via definitiva, della capacità massima di messa in riserva di rifiuti non pericolosi, di cui al punto 7.1 bis del Decreto 45/2016;

VISTA la nota prot. reg. n. 499836 del 27/10/2022 con la quale si è assentita la modifica, subordinandola all’accettazione da parte della Città Metropolitana di Venezia delle garanzie finanziarie adeguate all’incremento richiesto;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 195572 del 11/04/2023, con la quale la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, una modifica relativa al potenziamento del sistema di aspirazione e trattamento emissioni aeriformi del capannone della Zona A, allestimento di due fosse di stoccaggio/lavorazione rifiuti in corrispondenza dei box A12 e A13, inserimento di alcuni nuovi codici EER per la produzione di biomasse combustibili e al trattamento D9;

VISTA la nota prot. reg. n. 222598 del 26/04/2023 con la quale si è dato riscontro alla modifica richiedendo contestualmente agli Enti eventuali osservazioni;

VISTO il parere di ARPAV, trasmesso con nota 2023 - 0048254 / U del 29/05/2023 (prot. reg. n. 290622 del 29/05/2023), contenente alcune richieste di integrazione documentale;

VISTA la nota CTA/UA/14_23/LP (reg. 02.115) del 04/07/2023, acquisita in pari data al prot. reg. n. 360106, con cui la Ditta ha fornito le precisazioni e le integrazioni richieste da ARPAV;

VISTO il parere ARPAV prot. 2023 - 0089298 / U del 10/10/2023 (acquisito al prot. reg. n. 553722 del 11/10/2023) trasmesso a seguito delle precisazioni fornite in data 04/07/2023;

VISTA la nota prot. reg. n. 588571 del 30/10/2023 con la quale a seguito delle suddette integrazioni si è dato riscontro definitivo alla modifica di cui al prot. reg. n.195572 dell’11/04/2023;

VISTE la nota acquisita al prot. reg. 379733 del 14/07/2023 e la successiva nota integrativa acquisita al prot. reg. n. 427009 del 09/08/2023, con le quali la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, una modifica relativa alla realizzazione di un nuovo essiccatore;

VISTA la nota prot. reg. n. 430377 del 10/08/2023 con la quale si è assentita la modifica richiedendo contestualmente agli Enti l’espressione di eventuali osservazioni;

VISTO il parere ARPAV prot. 2023 -0079758/U del 12/09/2023 (prot. reg. n. 494694 del 12/09/2023), con il quale si richiede alla Ditta di formulare una proposta intesa a dare conto dell’operatività mutualmente esclusiva del nuovo essiccatore e dell’essiccatore/desorbitore esistente in ordine alle modalità di registrazione dell’attività;

VISTE la nota acquisita al prot. reg. n. 511822 del 20/09/2023 e la nota integrativa acquisita al prot. reg. n. 626090 del 22/11/2023 con cui la Ditta ha riscontrato la richiesta di ARPAV;

VISTO il parere ARPAV 2023 - 0105169 / U del 28/11/2023 (prot. reg. n. 636857 del 29/11/2023) a seguito delle integrazioni prodotte dalla Ditta;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 641200 del 30/11/2023 con la quale la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, una modifica consistente nell’inserimento del codice EER 190503, integrazione delle operazioni per il codice EER 100212, definizione delle operazioni eseguibili presso la Zona L dell’installazione;

VISTA la nota prot. reg. n. 0673247 del 19/12/2023 con la quale si è assentita la modifica nel rispetto di alcune prescrizioni;

VISTO il parere di ARPAV 2024 - 0005728 / U del 19.01.2024 (prot. reg. n. 33644 del 22.01.2024);

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 607469 del 29.11.2024 con cui la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, una modifica consistente nella rimodulazione di alcune aree e relative operazioni ammesse;

VISTA la nota prot. reg. n. 0637240 del 16.12.2024 con cui si è parzialmente riscontrata la modifica, chiedendo approfondimenti;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 63929 del 06.02.2025 con cui la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa e ha comunicato di rinunciare alla richiesta di condurre presso le vasche in zona M trattamenti D9 su rifiuti pericolosi;

VISTA la nota prot. reg. n. 0091789 del 21.02.2025 con la quale si è assentita la modifica, preso atto della rinuncia al trattamento D9 di rifiuti pericolosi nelle vasche in zona M;

VISTE le note acquisite al prot. reg. n. 79114, 79122 e 79134 del 14.02.2025, con cui la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, una modifica consistente nella realizzazione di una nuova sezione impiantistica dedicata alla decontaminazione dei rifiuti contaminati da amianto, allegando lo studio modellistico delle emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO che tale modifica consegue agli esiti favorevoli della sperimentazione ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 152/2006 per l’attività di decontaminazione di rifiuti contaminati da amianto, autorizzata con Decreto n. 369 del 21/12/2022, a seguito di procedura di screening VIA, di cui al decreto n. 63/2022;

ATTESO che la modifica è stata discussa nella seduta della Conferenza di Servizi per il riesame dell’AIA del 18.03.2025 durante la quale si è richiesto alla Ditta di produrre ulteriore documentazione di dettaglio in relazione alle procedure di gestione dei rifiuti nei box esterni dell’Area L dell’installazione;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 164780 del 31.03.2025, con cui la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dagli Enti;

VISTO il parere ARPAV prot. n. 29551/2025 del 01.04.2025 sullo studio modellistico delle emissioni in atmosfera;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 174754 del 04.04.2025, con cui la Ditta ha trasmesso una versione aggiornata dello studio modellistico delle emissioni in atmosfera;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 179661 del 08.04.2025, con cui la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, una nuova modifica per l’utilizzo della tettoia coperta dell’area “L” anche come stoccaggio di rifiuti pericolosi contenenti MCA;

VISTA la nota prot. reg. n. 0189294 del 14.04.2024 con cui si sono richieste agli Enti osservazioni sullo stoccaggio sotto tettoia in zona L di rifiuti sfusi esitanti dalla linea decontaminazione amianto e di rifiuti pericolosi contenenti amianto confezionati in big-bags;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 180494 del 08.04.2025, con cui la Ditta ha trasmesso l’ulteriore aggiornamento dello studio modellistico delle emissioni in atmosfera;

VISTO il parere ARPAV prot. n. 38693/2025 del 29.04.2025 (prot. reg. n. 217107 del 30.04.2025) sullo studio modellistico delle emissioni in atmosfera e sull’ulteriore comunicazione di modifica non sostanziale del 14.04.2025 inerente all’utilizzo della tettoia dell’area L;

PRESO ATTO del fatto che ARPAV ha ritenuto adeguata l’area destinata allo stoccaggio di rifiuti contenenti amianto e di rifiuti esitanti dalla linea di decontaminazione dell’amianto in zona L, subordinatamente alla adozione di alcune prescrizioni e accorgimenti ed ha contestualmente suggerito la necessità di rivalutare i VLE delle Polveri anche per le emissioni afferenti ai Camini 16 e 31;

VISTA l’ulteriore integrazione della Ditta acquisita al prot. reg. n. 255389 del 22/05/2025 relativa all’aggiornamento dello studio modellistico delle emissioni in atmosfera, che assume come valore delle Polveri 10 mg/Nmc per il Camino 16 e 5 mg/Nmc per il Camino 31, nonché relativa agli accorgimenti per lo stoccaggio dei rifiuti nell’area L;

VISTO il parere ARPAV51590/2025 (284239 del 10/06/2025) sull’ultima versione dello studio modellistico delle emissioni in atmosfera che conferma l’adeguatezza della nuova proposta, tenuto conto dei VLE definiti della CdS del 18/03/2025 e dell’ulteriore riduzione proposta per i Camini 16 e 31 dalla ditta;

RITENUTO pertanto di definire i VLE delle Polveri pari a 10 mg/Nmc per il Camino 16 e 5 mg/Nmc per il Camino 31;

CONSIDERATO che entro il perimetro dell’installazione è presente un impianto di cogenerazione, costituito da un sistema di combustione a biomasse naturali, autorizzato, ai sensi del d.lgs. n. 387/2003, con DGR n. 370/2010;

PRESO ATTO del fatto che l’autorizzazione di cui alla DGR n. 370/2010, di titolarità di altro soggetto identificato in Cosmo Energia S.r.l. secondo il decreto di volturazione n. 3/2017 dell’UO Tutela dell’Atmosfera, costituisce atto autonomo rispetto all’AIA dell’installazione di gestione rifiuti oggetto del presente riesame;

VISTO il parere ARPAV prot. n. 24156/2025 del 17.03.2025, successivamente sostituito con parere prot. 36076/2025 del 22.04.2025 (prot. reg. n. 203626 del 22.04.2025), relativo alle cessazioni di qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter comma 3 del d.lgs. n. 152/2006;

ESAMINATA la seguente documentazione di riesame trasmessa dalla Ditta e acquisita la protocollo regionale con i seguenti numeri:

  • n. 492862 del 16.11.2020
  • n 44187 del 01.02.2021
  • n. 44199, 44206 del 01.02.2021
  • n. 51611 del 04.02.2021
  • n. 71620 del 16.02.2021
  • n. 79316 del 19.02.2021
  • n. 127499 del 19.03.2021
  • n. 576698 del 10.12.2021
  • n. 70972 del 16.02.2022
  • n. 98752 del 03.03.2022
  • n. 125274, 125278, 125283 del 06.03.2023
  • n. 551767 del 10.10.2023
  • n. 678201 del 21.12.2023
  • n. 18023 del 12.01.2024
  • n. 101302 del 27/02/2024
  • n. 232357 del 14.05.2024
  • n. 260040 del 26.05.2025

VISTI i seguenti verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi per il riesame dell’AIA:

  1. verbale del 02.07.2021 (prot. reg. n. 354374 del 09.08.2021)
  2. verbale del 20.07.2021 (prot. reg. n. 390498 del 06.09.2021)
  3. verbale del 07.09.2021 (prot. reg. n. 507646 del 04.11.2021)
  4. verbale del 12.05.2023 (prot. reg. n. 314865 del 12.06.2023)
  5. verbale del 16.01.2024 (prot. reg. n. 73692 del 12.02.2024)
  6. verbale del 18.03.2025 (prot. reg. n. 200515 del 18.04.2025)

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi nella seduta del 18 marzo 2025, si è espressa favorevolmente al rilascio dell’AIA riesaminata;

VISTO il DM n. 127/2024 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184 ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori di cui alla ricevuta acquisita al prot. reg. n. 80876 del 15.02.2024;

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo con identificativo n. 01231139904718 per il rilascio del provvedimento;

VISTA la l. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;

VISTA la l.r. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTA la DGRV n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

VISTA la DGR n. 119/2018 e il verbale dell’incontro tecnico tenutosi tra Regione e ARPAV il 28/08/2024 (nota prot. reg. n. 595795 del 22/11/2024 e prot. ARPAV 107728/2024);

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Si adotta la determinazione di conclusione favorevole della Conferenza dei Servizi espressa nella seduta del 18 marzo 2025 e si rilascia alla COSMO Tecnologie Ambientali S.r.l. (C.T.A.) (C.F. e P.IVA 04397250277), con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Noale (VE) via Mestrina 46X, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, riesaminata ai sensi dell’art.29-octies del d.lgs. n. 152/2006.

3. L’installazione risulta catastalmente censita ai mappali n. 493, 533 e 764 del Foglio 17 e 217p, 436p e 238 del Foglio 12 del censuario di Noale (VE).

4. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. 152/2006; in ogni caso il Gestore in conformità ai commi 3, lettera b), 5 e 9 dell’art 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001. Inoltre:

4.1. il termine di cui sopra è ridotto a 10 anni in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione;

4.2. il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Città Metropolitana di Venezia e ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;

4.3. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Città Metropolitana e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.

5. L’Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell’art. 29-quater del d.lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali:

5.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

5.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006;

5.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque.

6. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l’attività autorizzata, con l’estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.

7. Entro 20 giorni dall’accettazione da parte della Città metropolitana delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente, il Gestore è tenuto presentare a Regione, Città metropolitana, Comune e ARPAV la comunicazione di cui all’art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, individuando la data di attuazione delle prescrizioni di cui all’Allegato A al presente provvedimento e relativi suballegati; tale data non può essere antecedente all’accettazione da parte della Città metropolitana delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente e non può essere posteriore al termine di 20 giorni dalla medesima accettazione.

8. Fino alla data di attuazione delle prescrizioni individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, continuano ad applicarsi le prescrizioni di cui all’AIA n. 45/2016 e ss.mm.ii.; a partire dalla data di attuazione delle prescrizioni individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti i precedenti provvedimenti rilasciati per l’installazione in materia di autorizzazione integrata ambientale.

9. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti allegati:

Allegato A: Prescrizioni e condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

Allegato A1: Elenco codici EER e operazioni autorizzate;

Allegato A2: Planimetria della gestione rifiuti;

Allegato A3: Planimetria dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;

Allegato A4: Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi;

Allegato A5: parere APRAV 36076/2025 sulle cessazioni di qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter comma 3 del d.lgs. n. 152/2006;

Allegato A6: Atto di assenso Veritas s.p.a.

10. Il presente provvedimento conclude il procedimento di riesame avviato con nota prot. n. 95804 del 28/02/2020.

11. Il presente provvedimento è notificato a COSMO Tecnologie Ambientali S.r.l. (C.T.A.) e comunicato a Comune di Noale (VE), Città metropolitana di Venezia, ARPAV.

12. Il presente provvedimento assume efficacia dalla data di notifica di cui al punto precedente.

13. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.

14. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

15. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

16. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

ALLEGATO_A0_DDR_217_DEL_17-06-2025_562287.pdf
ALLEGATO_A1_DDR_217_DEL_17-06-2025_562287.pdf
ALLEGATO_A2_DDR_217_DEL_17-06-2025_562287.pdf
ALLEGATO_A3_DDR_217_DEL_17-06-2025_562287.pdf
ALLEGATO_A4_DDR_217_DEL_17-06-2025_562287.pdf
ALLEGATO_A5_DDR_217_DEL_17-06-2025_562287.pdf
ALLEGATO_A6_DDR_217_DEL_17-06-2025_562287.pdf

Torna indietro